CAMERA DEI DEPUTATI NUOVE NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO D'INIZIATIVA DELL'ONOREVOLE GIORGIO BORNACIN



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CAMERA DEI DEPUTATI NUOVE NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO D'INIZIATIVA DELL'ONOREVOLE GIORGIO BORNACIN XIV LEGISLATURA Progetto di legge - N. 2725 Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame riguarda una cerchia di soggetti relativamente ristretta sotto il profilo numerico, tenendo conto del fatto che per vittime del terrorismo devono intendersi esclusivamente Ie vittime (ed i superstiti) di attività criminose, che presentano peculiari caratteristiche, tali da consentire di distinguere netta- mente l'atto terroristico ed eversivo da altri atti criminali (criminalità organizzata) 0 da altri penalmente illeciti. Dopo gli eventi dell' 11 settembre 200ll'atto terroristico e considerato dai massimi Organismi internazionali "atto di guerra" e la reazione a livello nazionale ed internazionale e considerata operazione di guerra e non più di semplice polizia. Pertanto anche a tutte Ie vittime private e pubbliche del terrorismo - gia equiparate agli invalidi civili e di guerra ammessi ai relativi benefici di guerra ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 302 del 1990, e successive modificazioni, - in via analogica ed equitativa, sono da ritenere estensibili alcune delle norme applicate a favore degli "ex combattenti" e dei dipendenti militari che, qualora non attuate, comportano un abbattimento delle pensioni dei di- pendenti privati vittime del terrorismo del 70 per cento rispetto al trattamento riservato ad un militare vittima del dovere. L' estensione richiesta riguarda, in particolare, sotto il profilo dei criteri di determinazione dei trattamenti pensionistici: a) l'articolo 3 della legge n. 336 del 1970, e successive modificazioni, che prevede, in aggiunta ai benefici stabiliti dagli articoli 1 e 2, il riconoscimento di un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, a valere sul- l' anzianità e sulla misura pensionistica, e che solo parzialmente potrà compensare la decurtata pensione di anzianità subita da molti invalidi per atti terroristici, che sono stati costretti (quando non deceduti) all' anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle conseguenze dei devastanti danni psico-fisici e morali riportati; b) b) l'applicazione dei criteri e delle misure per il computo della pensione privilegiata ordinaria liquidata ai militari inabili per causa di servizio, prevista all' articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, anche alle vittime del terrorismo, sia per la pensione indiretta 0 di reversibilità a favore dei loro superstiti, in caso di morte, sia per la pensione di invalidità permanente di grado uguale o superiore all'80 per cento. L'80 per cento di invalidità della capacita lavorativa delle vittime del terrorismo e stata equiparata, dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 302 del 1990 e dall'articolo 82, comma 4, della legge n. 388 del 2000, all'inabilita totale. Per pura semplificazione la mancata parificazione di queste norme comporta, in caso di morte 0 di inabilita totale di un militare con venti anni di servizio, il riconoscimento da parte dello Stato, del trattamento pari al 100 per cento dell'ultima retribuzione, mentre per la vittima civile del terrorismo il trattamento riconosciuto, a parità di retribuzione, e pari al 30 per cento di quello riservato al militare; c) sotto il profilo delle agevolazioni fiscali dei trattamenti pensionistici stessi quanto previsto dall' articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per le pensioni di guerra e cioè l'estensione dell'esenzione totale dall'imposta sui reddito delle persone fisiche (lrpef), gia prevista dall'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407 del 1998, per il trattamento speciale di reversibilità e per le pensioni privilegiate di- rette di prima categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, a tutte le altre pensioni (private e pubbliche) di cui alla lettera b),. l'estensione dell'esenzione parziale dall'irpef, nella misura ridotta e fissa del 50 per cento per tutti i residui trattamenti pensionistici riservati alle vittime del terrorismo che hanno subito un' invalidità inferiore all' 80 per cento. Altro elemento essenziale e la valutazione del danno complessivo derivante dall' atto terroristico 0 di eversione, con specifico riferimento sia al devastante "danno diretto" fisico, psichico e morale arrecato al soggetto vittima del cri- mine, sia al" danno riflesso" che ha coinvolto da una parte il nucleo fami1iare della vittima e dall' altra il suo stesso ambiente di lavoro e le relazioni interpersonali e sociali.

Questi danni hanno il più delle volte compromesso irrimediabilmente affetti e carriera della vittima stessa, limitandone nel contempo fortemente l' autonomia economica. La rivalutazione delle singole invalidità sulla base dei criteri e dei parametri indicati, l' elevazione, con effetto retroattivo, del valore del punto percentuale di invalidità a 19.625,36 euro, ed il ricalcolo delle indennità gia erogate dalle precedenti leggi per le vittime del terrorismo, assolvono al duplice obiettivo di riadeguare, da una parte, le limitate e compromesse risorse economiche degli "offesi" e, dall' altra, di riequilibrare trattamenti risarcitori estremamente differenziati. Infatti sussiste una vera e propria giungla risarcitoria, della quale sono solo alcuni esempi le seguenti vicende: Cermis con il riconoscimento in caso di morte per ciascuna vittima di 1.962.536,22 euro; Uno bianca ; elicottero caduto nel Kossovo nell estate 2001, la garanzia dell Italia a favore delle compagnie aeree per il risarcimento di danni subiti da terzi per atti di terrorismo o di guerra, che prevedono tutti risarcimenti enormemente più consistenti rispetto a quello attualmente riconosciuto dalle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 a favore delle vittime del terrorismo (77.468,5 euro in caso di morte e 774,69 euro per ogni punto percentuale di invalidità permanente). La presente proposta di legge mira a completare, sotto il profilo normativo, l equiparazione dei trattamenti riguardanti i criteri e la valorizzazione dei benefici da estendere a tutte le vittime del terrorismo, a prescindere dalla categoria di appartenenza (lavoratore autonomo, dipendente pubblico militare, altro dipendente pubblico o dipendente privato). In particolare: 1) completando la parificazione, ad ogni effetto, delle vittime del terrorismo, già invalidi civili di guerra, ai dipendenti militari ed agli ex combattenti ; 2) eliminando o quanto meno riducendo le incredibili sperequazioni (sotto il profilo del risarcimento economico una tantum, pensionistico e fiscale), attualmente esistenti tra le molteplici normative riguardanti le vittime di atti costituenti reato; 3) consentendo l eliminazione della prescrizione, con la previsione di un termine di decadenza rispetto alla data di entrata in vigore della legge, entro cui esercitare le azioni di tutela dei propri diritti e riaprire pertanto i processi; 4) prevedendo procedure preventive, giudiziarie e transattive in grado di definire in tempi il più possibile veloci le singole situazioni. Rimangono naturalmente salve e consolidate le situazioni soggettive che rappresentano un plus o un melius rispetto alla disciplina di cui alla presente proposta di legge. La presentazione della proposta di legge risponde prevalentemente ad un giustificabile intento di parificazione dei diversi trattamenti e di moralizzazione, rispetto ad una legislazione che, fino ad oggi, è apparsa (vedi legge Gozzini e altre) più propensa a tutelare e ad assistere gli autori dei reati piuttosto che le vittime dei reati. L articolo i stabilisce uguali norme da applicare a tutte le vittime del terrorismo, dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi ovvero liberi professionisti, nonché l equiparazione a tutti gli effetti delle vittime del terrorismo agli invalidi di guerra. L articolo 2 garantisce a tutti coloro che hanno subito un invalidità permanente in conseguenza di un atto di terrorismo, sia ai tini della liquidazione della pensione, sia ai tini dell indennità di fine rapporto, l applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 336 del 1970. Gli articoli da 3 a 8 riguardano i trattamenti pensionistici da riservare alle vittime del terrorismo. Gli articoli da 9 a 11 trattano delle invalidità di qualsiasi grado riportate in seguito all atto terroristico, che dovranno essere rivalutate tenendo conto dell eventuale intercorso aggravamento sia fisico che psichico e del danno biologico e morale, e riconguagliando con effetto retroattivo il valore punto percentuale di invalidità a 19.625,36 euro, anche per tutte le indennità già erogate dalle precedenti leggi sulle vittime del terrorismo. L articolo 12 estende l attuale esenzione dai ticket sanitari ad ogni altra spesa farmaceutica e a qualsiasi altro onere relativo a prestazioni, dirette o indirette, del Servizio sanitario nazionale a tutti gli invalidi vittime di atto terroristico. L articolo 13 prevede che per la concessione di benefici alle vittime del terrorismo si applicano, qualora più favorevoli, le norme vigenti in favore sia delle vittime per causa di servizio dei dipendenti civili e militari dello Stato, che delle vittime sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze armate operanti nell ambito della NATO. L articolo 14 stabilisce che per le procedure di natura penale, civile, amministrativa e contabile il patrocinio

è a totale carico dello Stato. L articolo 15 stabilisce che nel caso in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano stati accertati la dipendenza dell invalidità ed il suo grado o la morte da atto terroristico si dovrà, con apposita normativa semplificata, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, instaurare un procedimento amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti. L articolo 16 affida la competenza per le procedure di natura civile e in caso di inottemperanza dei relativi provvedimenti da parte della Corte dei conti, al tribunale monocratico con riferimento alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti. 11 tribunale potrà fissare al massimo due udienze separate da un intervallo non superiore a quarantacinque giorni, al termine delle quali la causa verrà assegnata a sentenza e decisa nel termine perentorio di quattro mesi. L articolo 17 stabilisce che la competente amministrazione dello Stato potrà offrire alla vittima o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione che, in caso di accettazione, sarà preclusiva di ogni azione. L articolo 18 fissa il termine massimo di quattro mesi per il riconoscimento dell infermità, per il ricalcolo dell avvenuto aggravamento e delle pensioni e per ogni liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo. L articolo 19, infine, stabilisce la copertura finanziaria.

XIV LEGISL4TURA Progetto di legge - N. 2725 Art. 1. 1. In conformità a quanto previsto da1l artico1o 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall articolo 3, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, le vittime del terrorismo sono equiparate a tutti gli effetti agli invalidi civili di guerra e ad esse si applicano, per quanto non specificatamente previsto dalla presente legge, le norme vigenti in materia. 2. Sono fatti salvi i migliori trattamenti già acquisiti in attuazione delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e 23 novembre 1998, 11. 407 e successive modificazioni, nonché dell articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime del terrorismo, dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, liberi professionisti. Art. 2. 1. A tutti coloro che hanno subìto un invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di un atto di terrorismo sia ai fini della liquidazione della pensione, sia ai tini dell indennità di fine rapporto, sono applicabili i criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. Art. 3. 1. Con riferimento all attività lavorativa è riconosciuto a tutti coloro che hanno subito un invalidità permanente inferiore all 80 per cento, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto. In alternativa, qualora l attività lavorativa non prosegua, ai fini pensionistici si applica l articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in misura pari al 50 per cento del suo ammontare. Art. 4. 1. Nell ipotesi di invalidità permanente uguale o superiore all 80 per cento in conseguenza di un atto terroristico, già equiparata all inabilità totale dall articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dall articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica l articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, in materia di acquisizione del diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base dell ultima retribuzione percepita dall avente diritto. 2. Il criterio di cui al comma i si applica, altresì per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte di vittime del terrorismo; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge. 3. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i benefici fiscali di cui all articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall IRPEF. Art. 5. 1. Ai pensionati vittime del terrorismo ed ai loro superstiti è assicurato 1 adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori ancora in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. Art. 6. 1. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti. Art. 7. 1. Coloro che sono già pensionati alla data di entrata in vigore della presente esse anno diritto ad una maggiorazione dell importo della pensione e al relativo trattamento fiscale ai sensi delle disposizioni della medesima legge.

Art. 8. 1. Coloro che hanno subìto un invalidità pari o superiore all 80 per cento a seguito di un atto terroristico sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Art. 9. 1. Le misure delle invalidità di qualsiasi grado riconosciute alle vittime del terrorismo ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell eventuale intercorso aggravamento sia fisico sia psichico nonché del danno biologico e morale. Art. 10. 1. 11 valore del punto percentuale di invalidità è elevato a 19.625,36 euro, e a 1.926.536,22 euro in caso di morte di cui all articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 497. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle indennità già erogate alle vittime del terrorismo prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elargizione di cui all articolo i della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e considerando nel computo anche l eventuale rivalutazione di cui all articolo 9 della presente legge. Art. 11. 1.1 documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dell indennità di cui alla presente legge sono esenti dall imposta di bollo. 2. L erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta. Art. 12. 1. Agli invalidi vittime del terrorismo, già esentati dai ticket sanitari ai sensi dell articolo 15 della legge 20ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è altresì riconosciuta l esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, nonché dal pagamento di qualsiasi altro onere relativo a prestazioni, dirette, indirette o convenzionate, del Servizio sanitario nazionale. Art. 13. 1. Per la concessione di benefici alle vittime del terrorismo si applicano, qualora più favorevoli, le norme vigenti per i dipendenti civili e militari dello Stato invalidi per cause di servizio e per le vittime di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle forze armate operanti nell ambito della NATO. Art. 14. 1. Per le procedure di natura penale, civile, amministrativa e contabile il patrocinio delle vittime del terrorismo o dei superstiti è a totale carico dello Stato. Eventuali azioni risarcitorie possono, anche ai soli fini della rivalutazione, essere esperite in ogni caso entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di già maturato termine di prescrizione. Art. 15. 1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate la dipendenza dell invalidità ed il suo grado ovvero la morte da eventi terroristici con atti definiti, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, con apposita normativa semplificata, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti. Tale procedimento deve essere concluso con deliberazione soggetta alle impugnazioni di cui all articolo 16, comma 2. Art. 16. 1. Competente per le procedure di natura civile ed, in particolare, in caso di inottemperanza dei relativi

provvedimenti da parte della Corte dei conti, è il tribunale monocratico con riferimento alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti, che fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi. 2. Le sentenze di cui al comma i sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la motivazione di manifesta illogicità. Art. 17. 1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima del terrorismo o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione. 2. La liquidazione di cui al comma i deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione. Art. 18. 1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell avvenuto aggravamento ai sensi dell articolo 9 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell avente diritto all ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Art. 19. 1. Per l attuazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 388 milioni di euro e di 2,28 milioni di euro annui destinati, in particolare, alla copertura degli oneri derivanti dall aumento degli importi delle pensioni spettanti alle vittime del terrorismo e alle agevolazioni fiscali previste dalla medesima legge. 2. All onere derivante dall attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2002. allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. I1 Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.