Sommario 1.Definizione 2.Campo di applicazione 3.Trattamento economico, previdenziale e fiscale 4.Modalità operative 5.Sanzioni



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LAVORO ACCESSORIO Sommario 1.Definizione 2.Campo di applicazione 3.Trattamento economico, previdenziale e fiscale 4.Modalità operative 5.Sanzioni 1. Definizione Gli articoli 70 e ss. del Titolo VII, Capo II del D.Lgs. n. 276/2003 (riforma Biagi) disciplinano le prestazioni occasionali di tipo accessorio, cioè il cosiddetto lavoro accessorio. Il legislatore ha voluto tipizzare il lavoro accessorio per regolare normativamente e dal punto di vista previdenziale le prestazioni svolte occasionalmente e per breve periodo da soggetti in procinto o di entrare nel mondo del lavoro o di uscirne con il rischio di essere assorbiti dal mercato del lavoro nero. La disciplina del lavoro accessorio ha subito importanti modifiche, dapprima, ad opera della L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma del mercato del lavoro) e, successivamente, ad opera del D.L. n. 76/2013 (c.d. "Pacchetto lavoro"). L'art. 7, comma 2, lett. e), D.L. n. 76/2013, intervenendo sull'art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla L. n. 92/2012, ha eliminato nella definizione di lavoro accessorio il riferimento al lavoro che sia "di natura meramente occasionale", per cui per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo complessivamente, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi netti superiori a 5.000 euro nel corso dell'anno solare (v. infra). Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'inps e quella assicurativa presso l'inail. 2. Campo di applicazione Le modifiche in materia di lavoro accessorio apportate dalla L. n. 92/2012, hanno comportato, da un lato, una forte semplificazione dello strumento e, dall'altro, uno snellimento del relativo quadro normativo attraverso l'eliminazione delle causali oggettive e soggettive che consentivano il ricorso all'istituto, sostituite con una disposizione che prevede limiti di carattere essenzialmente economico (ML circc. n. 18/2012 e n. 4/2013). Come già evidenziato, il nuovo art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato anche dall'art. 7, comma 2, lett. e), D.L. n. 76/2013, prevede che le prestazioni di lavoro accessorio non possono dar luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente (per la rivalutazione per l'anno 2014, v. INPS circ. n. 28/2014). Sulla base del primo periodo dell'art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, l'occasionalità delle prestazioni non assume alcuna valenza ai fini dell'attivazione dell'istituto ed è dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico. Tale limite, pari a 5.000 euro, originariamente quantificato in relazione all'attività prestata nei confronti del singolo committente, va riferito al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti. Se la prestazione lavorativa è contenuta entro i previsti limiti economici, al personale ispettivo non è consentito entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione; pertanto, se sono corretti i presupposti di instaurazione del rapporto, qualunque prestazione rientrante nei limiti economici previsti si presume che sia per definizione accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono la medesima prestazione con un contratto di lavoro subordinato (ML circ. n. 4/2013; INPS circ. n. 49/2013; ML lett. circ. n. 7258/2013; ML circ. n. 35/2013). Salvo quanto si dirà di seguito, sino al limite di 5.000 euro qualsiasi soggetto e in relazione a qualsiasi attività può svolgere lavoro accessorio. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, il legislatore stabilisce tuttavia che, nei confronti dei "committenti imprenditori commerciali o professionisti", le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente (per la rivalutazione per l'anno 2014, v. INPS circ. n. 28/2014). L'espressione imprenditore commerciale vuole in realtà intendere qualsiasi soggetto,

persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo "commerciale" possa in qualche modo circoscrivere l'attività di impresa (ML circ. n. 4/2013; INPS circ. n. 49/2013). Per gli anni 2013 e 2014, i percettori di misure a sostegno del reddito o integrative possono svolgere attività di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, per un limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, senza che ciò pregiudichi il diritto e la misura dell'integrazione o della misura di sostegno. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Con riferimento ai suindicati limiti economici, l'inps con la circolare n. 49/2013, sottolinea ancora una volta come la legge n. 92/2012 abbia modificato in maniera sostanziale il parametro di riferimento, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire il limite stesso, e come gli indicati limiti vadano intesi come importi netti per il prestatore e quindi decurtati degli oneri destinati ad INPS, INAIL e concessionario del voucher. Inoltre, per i voucher che rientrano nella fase transitoria, quindi fino al 31 maggio 2013, continuano ad operare i previgenti limiti economici. Un ulteriore limite, sempre fermo restando il tetto dei 5.000 euro, riguarda il settore agricolo. Il nuovo art. 70 stabilisce infatti che il lavoro accessorio in questo specifico ambito si applica: - alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; - alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (trattasi dei "produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti") che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. In sostanza, è possibile ricorrere a lavoro accessorio sino a 5.000 euro in agricoltura solo se l'attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, a prescindere da chi è il lavoratore accessorio, se l'attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli. Il Ministro del lavoro ha peraltro chiarito che, proprio in ragione della specialità del settore agricolo, non trovi applicazione l'ulteriore limite di 2.000 euro previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti (ML circ. n. 18/2012 e n. 4/2013; INPS circ. n. 49/2013). Ultima limitazione riguarda la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico (v. infra). In tale ipotesi il legislatore prevede semplicemente che il ricorso all'istituto è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. Infine, è stata esclusa la possibilità da parte dei dipendenti pubblici di svolgere lavoro accessorio; rispetto a tali soggetti, infatti, trova applicazione l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale è necessaria la richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza. La norma esclude dalla richiesta di autorizzazione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali (INPS circc. n. 88/2009; n. 49/2013). Il Ministero del lavoro chiarisce che non esistono espliciti divieti in merito all'utilizzo di personale tramite voucher con il quale, in precedenza, è stato intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato, anche con riferimento ad attività già svolte, salvo che detto comportamento non sia elusivo di altre disposizioni di legge (ad es. utilizzo dei voucher con maturazione di un periodo di disoccupazione e successiva riassunzione dei medesimi lavoratori con conseguente godimento di benefici di carattere contributivo) (ML nota n. 14742/2014). Collaborazioni familiari La collaborazione prestata all'interno di un contesto familiare viene generalmente resa in virtù di una obbligazione di natura "morale", basata sulla c.d. "affectio vel benevolentiae causa", ovvero sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso.

Il Ministero del lavoro ritiene opportuno ricondurre tra le collaborazioni occasionali "affectionis causa", escluse dall'obbligo di iscrizione presso l'ente previdenziale, le prestazioni rese da pensionati e quelle svolte dal familiare impiegato full-time presso altro datore di lavoro. In tali casi, infatti, per una serie di ragioni (quali, per il pensionato, la scarsa volontà di impegnarsi in una nuova attività ovvero la scelta di dedicarsi ad altri progetti o ancora quella di godersi di più la vita familiare, nonché per il lavoratore a tempo pieno, il tempo limitato e residuale da dedicare ad altre attività), la collaborazione del familiare si considera "presuntivamente" di natura occasionale e pertanto il personale ispettivo, solo ove non ritenga di accedere a tale impostazione per la presenza di precisi indici sintomatici di una "prestazione lavorativa" in senso stretto, dovrà comunque dimostrarne la sussistenza mediante puntuale e idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile (ML lett. circ. n. 10478/2013; n. 14184/2013). Committenti pubblici L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce, in via generale, che il decreto stesso non trova applicazione per le Pubbliche amministrazioni e per il loro personale. Tuttavia, l'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, prevede un'eccezione esplicita a tale esclusione consentendo di avvalersi dei buoni lavoro da parte di committenti pubblici. Per committenti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999 (INPS circ. n. 17/2010). Con la circolare n. 49/2013 l'inps ha, inoltre, precisato che per committenti pubblici devono intendersi le amministrazioni, gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato individuate ex art. 1, comma 3, L. n. 196/2009; in particolare, va ricompreso all'interno della nozione in parola anche l'ente locale. Pertanto, viene estesa a tali tipologie di committenti la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio con sole limitazioni di tipo economico, da un lato facendo riferimento al patto di stabilità interno, valido solo per gli enti pubblici territoriali, dall'altro alle limitazioni vigenti in materia di spese del personale per le pubbliche amministrazioni nel loro complesso. Impresa familiare Per quanto riguarda l'impresa familiare, l'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, modificato dalla L. n. 92/2012, non richiama più la nozione che, ai sensi del previgente comma 1, lett. g), prevedeva la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile. Allo stesso modo non opera più il comma 2-bis del previgente art. 70 per il quale le imprese familiari potevano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. Pertanto, a far data dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 92/2012), anche l'impresa familiare rientra nell'ambito della disciplina generale e potrà ricorrere al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività, con l'osservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova normativa, pari 2.000 euro annui, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti. Ai buoni lavoro utilizzati dall'impresa familiare si applica la contribuzione previdenziale pari al 13% da versare alla Gestione separata, ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 72, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003 (INPS, circ. n. 49/2013). L'aliquota presente nei buoni lavoro utilizzati dall'impresa familiare resta, allo stato, per quanto concerne il pagamento dei premi assicurativi INAIL, ferma al 4% (INAIL circ. n. 21/2013). Lavoro accessorio e appalti In relazione all'esigenza che l'istituto in esame non si presti a fenomeni di destrutturazione di altre tipologie contrattuali e a fenomeni di dumping sociale nell'ambito degli appalti, a sfavore delle imprese che ricorrono a contratti di lavoro più stabili, prima l'inps con circ. n. 88/2009 e poi il Ministero del lavoro con circ. n. 4/2013, hanno affermato che il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari; pertanto, è escluso che un'impresa possa

reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione (ad eccezione degli steward negli stadi di calcio, v. D.M. 24 febbraio 2010; INPS circ. n. 49/2013). Periodo transitorio Secondo l'art. 1, comma 33, della L. n. 92/2012, resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 92/2012 (18 luglio 2012) e comunque non oltre il 31 maggio 2013. In sostanza i buoni già acquistati possono essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina, anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio. Ne consegue che tali buoni non sono conteggiati ai fini del raggiungimento dei limiti di 5.000 euro e 2.000 euro e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrazione oraria (ML circ. n. 4/2013). Rientra nell'ambito del regime transitorio la situazione eccezionale verificatisi nella fase di approvazione della nuova disciplina, e relativa al versamento effettuato per l'acquisto di voucher in data successiva al 18 luglio 2012, con riferimento a prestazioni di lavoro accessorio per le quali il committente ha provveduto ad effettuare la comunicazione di avvio della prestazione di lavoro accessorio in data precedente al 18 luglio (INPS circ. n. 49/2013). Si ricorda che prima delle modifiche apportate dalla L. n. 92/2012, l'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 prevedeva che le prestazioni accessorie si riferissero alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza, da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; f) di attività agricole di carattere stagionale, effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani studenti con meno di 25 anni di età ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972; g) della impresa familiare di cui all'art. 230-bis, cod. civ.; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (ML interpello n. 17/2009); h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati; h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie. In via sperimentale per l'anno 2010 (termine prorogato per l'anno 2011 dal D.L. n. 225/2010 e dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 ed inoltre per tutto il 2012 dall'art. 6 del D.L. n. 216/2011), secondo la disciplina previgente, anche nei settori terziario, distribuzione, servizi, potevano svolgere attività di lavoro accessorio di natura occasionale i lavoratori impiegati in rapporti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale (v. anche ML interpello n. 42/2010). Inoltre, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 (termine prorogato per l'anno 2011 dal D.L. n. 225/2010 e dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, per il 2012 dall'art. 6, D.L. n. 216/2011, termine poi prorogato al 30 giugno 2013, ed ulteriormente prorogabile con uno o più D.P.C.M. al 31 dicembre 2013, dall'art. 1, commi 388 e 394, L. n. 228/2012 - legge di stabilità 2013, e prorogato per il 2014 dall'art. 8, comma 2-ter, D.L. n. 150/2013 (c.d. "Decreto milleproroghe"), come modificato in sede di conversione dalla L. n. 15/2014) le prestazioni di lavoro accessorio potevano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nei settori terziario, distribuzione e servizi nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, comma 10, del D.L. n. 185/2008. Si tratta dei soggetti percettori di prestazioni di integrazione salariale o connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili) (INPS circ. n. 88/2009; INAIL nota n. 7115/2009; INPS circ. n. 17/2010; ML interpello n. 42/2010). L'INPS provvedeva a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al

reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (art. 70, comma 1- bis, D.Lgs. n. 276/2003). Prima della legge di riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012) le attività lavorative suddette, anche se svolte a favore di più beneficiari, configuravano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non davano complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente (adesso invece il riferimento è alla totalità dei committenti), a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Inoltre, le imprese familiari potevano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. 3. Trattamento economico, previdenziale e fiscale Per il pagamento del corrispettivo è prevista una particolare procedura (art. 72, D.Lgs. n. 276/2003). In particolare, per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni lavoro che devono essere orari, numerati progressivamente e datati. Al fine di consentire la massima flessibilità sia del voucher telematico, sia di quello cartaceo (v. infra), il riferimento alla data non può che implicare che la stessa vada intesa come un "arco temporale" di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto (ML circ. n. 4/2013). Tali indicazioni, tuttavia, non trovano applicazione sino alla completa definizione delle procedure, anche telematiche, di rilascio dei voucher da parte dell'inps; pertanto, nelle more della definizione delle predette procedure, possono trovare ancora applicazione le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l'utilizzabilità dei voucher acquistati, ferme restando le limitazioni di carattere economico (ML lett. circ. n. 3439/2013). Il valore nominale del buono è fissato con decreto del Ministro del lavoro periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Attualmente il valore nominale del buono, fissato secondo la precedente disciplina con D.M. 30 settembre 2005, è pari a 10 euro. Resta evidentemente salva la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore rispetto a quella prevista dal legislatore corrispondendo, ad esempio, per un'ora di lavoro anche più voucher (ML circ. n. 4/2013). Con specifico riferimento al settore agricolo, fermo restando il valore "nominale" del voucher, è possibile far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa (ML lett. circ. n. 3439/2013). I prestatori di lavoro accessorio devono essere iscritti alla Gestione separata INPS e sono coperti dall'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pertanto, una volta effettuata l'attività e ricevuti i buoni, il lavoratore deve presentarli al concessionario autorizzato il quale: - versa i contributi INPS alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della L. n. 335/1995 in misura pari al 13% e INAIL in misura pari al 7%; - registra i dati anagrafici e fiscali del lavoratore; - trattiene una quota pari al 5% per la gestione del servizio. Al lavoro accessorio non è applicabile, stante il carattere del tutto speciale della sua disciplina, il criterio generale di ripartizione del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro, previsto dall'art. 2, comma 30, L. n. 335/1995, con la conseguenza che i contributi previdenziali, compresi nel valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente (ML nota n. 5245/2011). Con riferimento a quanto sopra la L. n. 92/2012 ha previsto che la percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata dell'inps (art. 72, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003). L'art. 7, comma 2, lett. f), D.L. n. 76/2013 (c.d. "Pacchetto lavoro), ha sostituito il comma 4- bis dell'art. 72, D.Lgs. n. 276/2003- che disciplinava l'ormai superato regime del lavoro accessorio nell'impresa familiare - con un nuovo comma 4-bis che introduce un regime specifico delle prestazioni rese da soggetti in condizione di disabilità, detenzione, tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali, nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, in relazione alle quali il Ministro del lavoro, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari (ML circ. n. 35/2013).

Il compenso legato a prestazioni di lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore (art. 72, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003). Lo stesso compenso è invece computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003). Ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, il lavoratore extracomunitario deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, D.P.R. n. 394/1999, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo. Al riguardo, il Ministero del lavoro ha segnalato che, normalmente, non viene considerato possibile un rinnovo con una busta paga inferiore a 439 euro mensili nel caso di straniero senza familiari, ossia pari all'importo del minimo dell'assegno sociale (ML circ. n. 4/2013; INPS circ. n. 49/2013). Come anticipato, il compenso non può superare 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti (per la rivalutazione per l'anno 2014, v. INPS circ. n. 28/2014). Tale limite deve intendersi per il prestatore al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali (INPS circ. n. 88/2009), pertanto il compenso complessivamente percepito dal prestatore non può essere superiore: - a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 euro lordi; - a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 euro lordi; - a 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l'anno 2013 e per l'anno 2014 (*), possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4.000 euro lordi (INPS circ. n. 49/2013). Per agevolare i committenti e i prestatori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell'anno, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore sono state revisionate e adeguate ai requisiti stabiliti dalla legge, inserendo apposite funzionalità, di visualizzazione di tali compensi sia da parte del committente che del prestatore (INPS circ. n. 176/2013). ---------- (*) Termine così prorogato dall'art. 8, comma 2-ter, D.L. n. 150/2013 (c.d. "Decreto milleproroghe"), come modificato in sede di conversione dalla L. n. 15/2014. 4. Modalità operative Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni" (voucher), il cui valore nominale è pari a 10 euro. E' inoltre disponibile un buono "multiplo", del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili. I voucher possono essere acquistati direttamente presso l'inps, presso i tabaccai autorizzati, oppure attraverso il canale bancario o presso gli uffici postali. Servizio voucher presso l'inps I buoni possono essere acquistati su tutto il territorio nazionale presso le sedi INPS, mediante le due procedure, di seguito descritte: - la procedura telematica; - la procedura cartacea. Procedura telematica Il committente è anzitutto tenuto a registrarsi presso l'inps (direttamente o per il tramite dell'associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalità: - sportelli INPS (canale obbligatorio se il nominativo non è presente negli archivi dell'inps); - sito internet www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Per il cittadino/lavoro Occasionale Accessorio (se il nominativo è già presente in archivio e si già in possesso del PIN); - contact center INPS/INAIL (se il nominativo è già presente in archivio); - Associazioni di categoria dei datori di lavoro. Anche il prestatore è tenuto a registrarsi presso l'inps attraverso una delle seguenti modalità:

- sportelli INPS; - sito internet (www.inps.it), nella sezione Servizi OnLine/Per il cittadino/lavoro Occasionale Accessorio; - contact center INPS/INAIL. Il prestatore riceve da Poste Italiane, a cui sono inviati i dati così registrati, oltre al materiale informativo, anche la carta (INPS card), sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite; l'accreditamento del compenso sulla carta richiede la sua attivazione presso qualunque ufficio postale con un "caricamento" minimo di 5 euro. La registrazione dei prestatori - se effettuata tramite accesso al sito - richiede una attività di verifica dei dati da parte del contact center, che "contatta" i potenziali prestatori. Questa operazione richiede 2-3 giorni. Una volta verificati, i dati anagrafici del prestatore sono trasmessi a Poste, che provvederà - entro circa 25 giorni - ad inviare presso il domicilio degli interessati la INPS card. In caso di cambio di indirizzo da parte del prestatore, l'istituto non risponde delle conseguenze del mancato ricevimento di comunicazioni, INPSCard, bonifici domiciliati e dei conseguenti ritardi nella riscossione. La fase di registrazione si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all'utilizzo della carta da parte del prestatore e la sua attivazione presso un ufficio postale. Se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali. Prima dell'inizio delle attività di lavoro accessorio, il committente deve richiedere all'inps (attraverso il sito internet www.inps.it oppure il contact center) i buoni lavoro virtuali. La richiesta deve contenere: l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale; la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di buoni per ogni prestatore. Il committente deve, inoltre, inviare comunicazione preventiva di inizio attività (v. infra). Inoltre il committente deve versare, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati, con una delle seguenti modalità: - tramite modello F24 indicando, nella sezione INPS del modello, il codice sede e il codice fiscale, la causale LACC appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione; - tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10. In questo caso la registrazione del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, può essere effettuata recandosi presso una sede provinciale INPS. Nel caso che la procedura venga attivata da una Associazione, il bollettino deve essere comunque intestato al singolo committente tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Per tipologia di utente/cittadino/lavoro Occasionale Accessorio, utilizzando uno dei seguenti strumenti di pagamento: addebito su conto corrente BancoPosta (BPOL) o carta prepagata Postepay o carta di credito abilitata al circuito internazionale VISA, VISA Electron, Mastercard. Al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all'inps (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, l'entità della prestazione svolta e, quindi, l'effettivo utilizzo dei buoni lavoro. La procedura di gestione INPS, ricevuta la comunicazione a consuntivo del committente, provvede a notificare l'operazione: - al prestatore, via e-mail e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato); - al committente (o alla sua Associazione di categoria) mediante un rendiconto: o inviato per posta ordinaria o via e-mail, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata tramite contact center; o risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata via internet o presso le sedi. La procedura di gestione, quindi, effettua le seguenti operazioni: - verifica preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo onere dovuto per lo stesso; - in relazione all'esito della verifica di cui al punto precedente o nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell'onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all'avvenuta attivazione o meno della INPS Card); o nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell'onere), notifica al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai lavoratori interessati.

Il processo si conclude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. Ciò avviene, una volta reperita l'informazione di avvenuto versamento del valore del buono da parte del committente, mediante l'invio di un flusso dati verso gli archivi della Gestione separata. L'INPS, infine, provvede al riversamento ad INAIL del contributo del 7% destinato all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Procedura telematica FastPOA L'INPS ha introdotto una nuova area di gestione dei voucher online sul proprio portale www.inps.it denominata FastPOA, la quale è sviluppata in modo da organizzare al meglio le operazioni di gestione dei voucher virtuali, quali la registrazione dei prestatori, la dichiarazione di inizio prestazione e la consuntivazione di compensi. Quindi il FastPOA consente una gestione organizzata per liste di prestatori, per effettuare sia l'inserimento delle prestazioni di lavoro (con contestuale invio della comunicazione di inizio prestazione all'inail) sia la consuntivazione di tutti i rapporti di lavoro relativi ai lavoratori inseriti nella lista, tramite una sola operazione. Il FastPOA, che si affianca alla procedura telematica 'ordinaria', in questa fase di sperimentazione è resa accessibile a committenti e a loro delegati che ne facciano richiesta all'istituto. L'abilitazione va richiesta, indicando il codice fiscale/partita IVA del committente e l'eventuale codice fiscale del delegato, obbligatorio per i committenti persone giuridiche, inoltrando una mail alle caselle di posta dei referenti regionali del lavoro accessorio, reperibili sul sito istituzionale. Per accedere alla procedura FastPOA è necessario: - per i committenti, persone fisiche: essere titolari di un proprio PIN ed essere abilitati; - per i delegati: essere muniti di un proprio PIN, di una delega ad operare ed essere abilitati (INPS mess. n. 5000/2014). Procedura cartacea I committenti possono ritirare i carnet di buoni (voucher), su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC. Tale importo deve necessariamente essere un multiplo di 10 o - in caso di acquisto di voucher "multipli" del valore di 50 euro o di 20 euro - un multiplo di 50 o di 20. Il ritiro dei buoni da parte dei committenti/datori di lavoro può avvenire, presso le sedi provinciali INPS - con le stesse modalità di pagamento indicate - anche per il tramite delle Associazioni maggiormente rappresentative, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all'istituto l'identificazione degli effettivi utilizzatori dei buoni. Il committente - prima di consegnare al lavoratore i buoni che costituiscono il corrispettivo dell'attività lavorativa - deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma. Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal committente, presentandoli all'incasso - dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui il prestatore sia minorenne, deve presentare anche un'autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore. Il processo si conclude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. Il sistema di gestione invia un flusso di dati verso gli archivi della Gestione Separata, determinando l'accredito dei contributi. L'INPS provvede al riversamento ad INAIL del contributo del 7% destinato all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Su tutto il territorio nazionale l'eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le sedi dell'inps. Il datore di lavoro che abbia acquistato e non utilizzato dei buoni cartacei deve consegnarli alla sede provinciale INPS che, dopo aver rilasciato apposita ricevuta, dispone un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro (INPS mess. n. 12082/2010). In merito ai voucher distribuiti dalle sedi territoriali scaduti al 31 dicembre 2012, per trascorso periodo di validità, pertanto non più utilizzabili e riscuotibili presso gli uffici postali, è previsto il rilascio di apposita procedura da parte dell'inps per la gestione delle richieste di rimborso da parte del committente o di liquidazione da parte del prestatore (INPS mess. n. 5277/2013).

Servizio voucher presso i tabaccai Con il messaggio n. 13211/2010, l'inps comunica che, per potenziare il servizio di distribuzione e gestione dei voucher, si è intervenuti ricorrendo alla collaborazione di altri soggetti, dotati di una rete di vendita diffusa sul territorio nazionale, con la creazione dei Punti di Emissione Autorizzata (PEA). Dal 17 maggio 2011 il servizio per la vendita e la riscossione di buoni lavoro è attivo presso i tabaccai aderenti all'iniziativa. Il 26 marzo 2011, infatti, è stata sottoscritta la Convenzione tra l'istituto e la FIT (Federazione italiana tabaccai) per affidare ai rivenditori di generi di monopolio i servizi inerenti la gestione dei voucher. Il committente acquista presso il rivenditore autorizzato i buoni lavoro a cui la procedura centralizzata attribuisce un codice identificativo. Prima dell'inizio della prestazione di lavoro il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione (v. infra). Questa operazione è necessaria per l'attivazione del buono lavoro, che consente la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi. Il prestatore può riscuotere i voucher presso qualsiasi rivenditore autorizzato, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro occasionale accessorio. Per riscuotere i buoni il prestatore deve presentarsi con la propria tessera sanitaria, per la verifica del codice fiscale; prima di consentire il pagamento la procedura controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal committente. Nei casi in cui il buono lavoro non sia pagabile, come accade se il prestatore non risulta registrato, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS. La riscossione dei voucher è possibile entro un anno dal giorno dell'emissione. Se, trascorso questo periodo, i voucher non sono stati utilizzati, è possibile per il committente chiedere all'inps il rimborso dell'importo. Se invece è il prestatore a detenere dei voucher che al momento della riscossione risultano scaduti, e che quindi non può incassare, la sede INPS provvede all'emissione del bonifico domiciliato per l'importo da riscuotere (INPS mess. n. 5277/2013). E' possibile acquistare un voucher "multiplo" di qualunque importo (purché multiplo di 10 euro, fino ad un massimo di 500 euro); l'utilizzo di voucher multipli comporta che il singolo voucher multiplo debba servire a pagare un solo prestatore. L'importo massimo di acquisto per singola operazione è stato elevato a 2.000 euro giornalieri, per pagamento a mezzo contante (INPS mess. n. 12578/2011). Servizio voucher presso sportelli Banche Popolari Dalla fine del mese di luglio 2011, a seguito di convenzione sottoscritta tra l'inps e l'istituto centrale delle Banche Popolari (ICBPI), è attivo il canale di distribuzione dei voucher tramite gli sportelli bancari delle Banche Popolari aderenti. In particolare, il servizio è attivo presso la rete della Banca Popolare di Sondrio e, dal 31 ottobre 2011, presso la Banca Popolare dell'emilia Romagna. In linea generale, il servizio di distribuzione e di pagamento dei buoni lavoro è analogo a quello gestito dai tabaccai abilitati, comportandosi gli sportelli bancari aderenti come Punti di emissione autorizzata (PEA). Tuttavia: - i buoni lavoro emessi dalle banche aderenti sono pagabili esclusivamente all'interno del medesimo circuito bancario, essendo esclusa per ora l'interoperabilità tra banche; - il committente può chiedere il rimborso dei buoni lavoro, acquistati presso gli sportelli delle Banche Popolari e non utilizzati, direttamente presso le banche abilitate. Anche i voucher distribuiti dalla rete delle Banche Popolari presentano un periodo di validità di un anno dal momento dell'emissione. Se, trascorso questo periodo, i voucher non sono stati utilizzati, è possibile per il committente chiedere all'inps il rimborso dell'importo. Se invece è il prestatore a detenere dei voucher che al momento della riscossione risultano scaduti, e che quindi non può incassare, la sede INPS provvede all'emissione del bonifico domiciliato per l'importo da riscuotere (INPS mess. n. 5277/2013). Al fine di rendere maggiormente fruibili i buoni lavoro per il committente e per il prestatore, sono state introdotte le seguenti funzionalità: - aumento del limite di importo per ciascuna operazione di acquisto a 5.000 euro; - riscossione dei voucher dopo 24 ore dal termine della prestazione; precisamente, le 24 ore decorrono dalle ore 24.00 del giorno di fine prestazione alle ore 24.00 del giorno successivo (INPS mess. n. 3846/2012). Servizio voucher presso Poste Italiane

A decorrere dal mese di dicembre 2011, gli uffici postali distribuiscono voucher cartacei da 10, 20 e 50 euro di valore nominale. I buoni cartacei sono identificati dalla seguente numerazione specifica: - i buoni lavoro da 10 euro iniziano con il numero 3; - i buoni lavoro da 20 euro iniziano con il numero 4; - i buoni lavoro da 50 euro iniziano con il numero 5. Dopo una prima fase sperimentale che ha interessato i soli uffici postali di Lombardia e Puglia, da marzo 2012 la vendita è stata estesa agli uffici postali dell'intero territorio nazionale. La procedura di gestione dei voucher cartacei distribuiti da Poste Italiane prevede un sistema misto tra la procedura dei voucher cartacei venduti dalle sedi territoriali e la procedura PEA di gestione dei voucher venduti presso i tabaccai abilitati e gli sportelli bancari del circuito Banche Popolari. Per rendere riscuotibile i voucher è necessario procedere alla comunicazione di inizio prestazione. Dal giorno successivo all'acquisto, prima dell'inizio della prestazione di lavoro il committente deve effettuare la comunicazione preventiva di inizio attività (v. infra). L'operazione di comunicazione è necessaria per l'attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore ed il corretto accredito dei contributi. I buoni lavoro possono essere incassati presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale. Per riscuotere, il lavoratore deve presentarsi con la propria tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale. I prestatori possono riscuotere i buoni lavoro entro due anni dal giorno dell'emissione. Il committente che non utilizza i buoni lavoro acquistati può chiederne il rimborso presso le sedi dell'inps. La richiesta di rimborso da parte del committente deve essere presentata tramite il modulo SC52 e la procedura ricalca quella utilizzata per la gestione dei voucher cartacei emessi dalle sedi (INPS mess. n. 3319/2012; mess. n. 3846/2012; mess. n. 20559/2012). Comunicazione preventiva Il committente deve effettuare, prima dell'inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, una comunicazione preventiva all'inail indicando i propri dati anagrafici, la tipologia (di committente) e il codice fiscale; i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore; il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione; la tipologia dell'attività (codice lavorazione) (INAIL nota n. 6464/2010; circ. n. 21/2013). Il committente deve, inoltre, comunicare eventuali variazioni sopravvenute del periodo di inizio e fine della prestazione, o annullamenti della dichiarazione. Con riferimento alle modalità per effettuare la comunicazione obbligatoria di inizio attività, a seguito di accordo INAIL-INPS, la dichiarazione preventiva di inizio prestazione lavorativa deve essere effettuata direttamente all'inps (non più con l'invio del fax all'inail). L'INPS trasmette poi all'inail in tempo reale le comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni (INPS circ. n. 49/2013; accordo INAIL-INPS 28 maggio 2013). Per consentire un graduale accesso all'utilizzo esclusivo della modalità telematica ed agevolare il più possibile la fruizione dei servizi da parte dell'utenza che si avvale dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi IINPS, è prevista una fase transitoria per il periodo fino al 14 gennaio 2014, durante la quale sarà possibile trasmettere le comunicazioni/variazioni delle prestazioni lavorative sia attraverso i canali INPS sia tramite il fax INAIL o il sito www.inail.it/sezione servizi on-line. A decorrere dal 15 gennaio 2014, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, devono essere comunicate direttamente all'inps ed esclusivamente con modalità telematica (INPS circ. n. 177/2013 e INAIL circ. n. 63/2013). Smarrimento o furto dei voucher Nel caso di smarrimento o furto dei voucher cartacei, occorsi sia ai prestatori che ai committenti, si deve presentare denuncia alla competente autorità (INPS mess. n. 12082/2010; mess. n. 20559/2012). La Sede effettua la richiesta di annullamento dei voucher e successivamente a livello centrale vengono annullati nella procedura di gestione e in quella di Poste, che riaccredita l'importo al prestatore. Per il committente, invece, a seguito dello storno da parte di Poste, la Sede consegna nuovi voucher al committente (non è previsto il riaccredito dell'importo da parte di Poste). In caso di furto o smarrimento dei voucher acquistati presso i tabaccai occorso al prestatore o al committente, la sede INPS, in seguito alla presentazione della denuncia alle

autorità competenti, effettuerà la stampa dei "duplicati" dei voucher (INPS mess. n. 13211/2010). Nel caso di richiesta da parte del prestatore, la stampa del "duplicato" riguarderà soltanto la "figlia" del voucher. Nel caso di richiesta da parte del committente, per motivi di verifiche procedurali sulla possibilità di riscossione dei voucher smarriti o rubati, la stampa completa del "duplicato" potrà essere effettuata dopo 1 mese dall'acquisto. I duplicati dei voucher saranno riscuotibili presso tutte le tabaccherie abilitate (INPS mess. n. 12578/2011). 5. Sanzioni Le violazioni della disciplina in materia di lavoro accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti quantitativi previsti, nonché all'utilizzo di voucher al di fuori del periodo consentito (30 giorni dall'acquisto, quando tale limitazione sarà operativa a seguito della definizione delle procedure di rilascio dei voucher) (ML circ. n. 4/2013). Quanto al primo profilo il Ministero del lavoro ha ribadito che il limite quantitativo è da considerarsi elemento "qualificatorio" della fattispecie, per cui in sede di verifica è necessario che non sia stato già superato l'importo massimo consentito. Nelle more che l'inps completi il sistema informatizzato di monitoraggio in ordine ai limiti di ammissibilità in capo al lavoratore dell'accredito di voucher, il committente può richiedere al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), D.P.R. n. 445/2000. Ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in capo al lavoratore in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti anzidetti comporta la trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative; ciò almeno nelle ipotesi in cui le prestazioni siano rese ad imprese o lavoratori autonomi e risultino funzionali all'attività di impresa o professionale. In ogni caso l'acquisizione della dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio, ferma restando l'effettuazione dei vigenti adempimenti comunicazionali (ML lett. circ. n. 3439/2013; ML lett. circ. n. 7258/2013). Analoghe conseguenze sanzionatorie si hanno nell'ipotesi di utilizzo dei voucher in un periodo diverso da quello consentito (30 giorni dal loro acquisto, quando tale limitazione sarà operativa a seguito della definizione delle procedure di rilascio dei voucher); inoltre, in tal caso, in assenza del "titolo" legittimante la prestazione di lavoro accessorio, la prestazione sarà qualificata quale prestazione di fatto, non censita preventivamente e pertanto da considerarsi in nero. La maxisanzione per lavoro nero viene irrogata esclusivamente da parte del personale ispettivo qualora l'utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all'inps/inail per l'attivazione delle prestazioni stesse. In caso di utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio comunicate preventivamente all'inps/inail, ma in assenza di corresponsione di voucher per alcune giornate non potrà avere luogo l'irrogazione della maxisanzione, in virtù dell'avvenuta comunicazione preventiva agli Istituti (ML nota n. 12695/2013).