RISOLUZIONE N. 100/E



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RISOLUZIONE N. 100/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 04 agosto 2006 OGGETTO: Interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Deducibilità fiscale degli ammortamenti dei beni materiali strumentali nei settori dell energia elettrica e del gas La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza di interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla Beta S.p.A. e concernente l ambito applicativo dell art. 2 del D.L. 17 ottobre 2005, n. 211. Quesito La società Beta S.p.A. (di seguito società) è stata costituita, ai sensi dell art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a seguito della scissione parziale proporzionale della Alfa S.p.A. (Società multiservizi interamente partecipata da Enti pubblici). In seguito all operazione straordinaria, la società beneficiaria Beta S.p.A. ha ricevuto il ramo aziendale afferente la proprietà delle reti, impianti e altre dotazioni di cui ai servizi pubblici a rilevanza industriale. Tra la società neo costituita e la scissa Alfa S.p.A è stato stipulato un contratto di concessione di reti e impianti del servizio gas ed idrico in forza del quale Alfa S.p.A. si occupa della gestione e della distribuzione del servizio gas. Dal canto suo, Beta S.p.A. cura gli investimenti sulle proprie reti ed impianti ed effettua i relativi ammortamenti. Il dubbio interpretativo sollevato dalla società è relativo alla portata dell articolo 2 del D.L. 17 ottobre 2005, n. 211, recante disposizioni per

2 l ammortamento dei... beni materiali strumentali per l esercizio delle seguenti attività regolate: a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas; b) (omissis). Tale disposizione ha stabilito che le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall Autorità per l energia elettrica ed il gas, prolungando in modo sensibile la durata del processo di ammortamento. La Società Beta S.p.A., in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 10 dell articolo 2, ha eseguito il versamento del secondo acconto d imposta per l anno 2005 assumendo come imposta dell anno precedente quella che si sarebbe determinata deducendo le nuove (e minori) quote d ammortamento. Con l istanza di interpello, la società chiede di conoscere - alla luce del dato letterale del comma 1 dell articolo 2 del D.L. n. 211 del 2005 - se debba o meno essere annoverata tra i soggetti destinatari della norma medesima e, in caso negativo, se possa essere utilizzato in compensazione il credito IRES ed IRAP che deriva dai maggiori acconti versati per l anno 2005. Soluzione prospettata La società ritiene di non rientrare tra i soggetti destinatari della disposizione di cui all articolo 2 del D.L. n. 211 del 2005, in quanto non svolge né attività di distribuzione, né attività di trasporto del gas naturale. Pertanto, in sede di dichiarazione annuale Unico 2006 (redditi 2005), intende utilizzare in compensazione il maggior acconto (indebitamente) versato per l anno di imposta 2005 a titolo di IRES e IRAP.

3 Parere dell Agenzia delle Entrate La legge 2 dicembre 2005, n. 248 - legge di conversione del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005 - ha inserito nel testo del medesimo decreto l articolo 11- quater, recante il nuovo regime di deducibilità fiscale degli ammortamenti dei beni materiali strumentali nei settori dell energia elettrica e del gas, già previsto nell articolo 2 del D.L. 17 ottobre 2005, n. 211 (decreto non convertito). A commento di tale ultima disposizione, l Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 50/E del 28 novembre 2005. Con riferimento al quesito sottoposto all esame di questa Direzione, si ritiene di non condividere la soluzione proposta dal contribuente. Con la norma citata il legislatore, come detto, ha stabilito un nuovo limite di deducibilità fiscale per le quote di ammortamento dei... beni materiali strumentali per l esercizio delle seguenti attività regolate: a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas; b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell energia elettrica di cui all articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica. Il citato D.Lgs. n. 164 del 2000, che ha dato attuazione alla direttiva n. 98/30/CE (recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale), definisce attività di distribuzione quella relativa al trasporto di gas naturale attraverso le reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti ; mentre il trasporto è definito quale trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione. Nella fattispecie posta all esame della scrivente, si rileva che la società istante Beta è stata costituita ai sensi dell art. 35, comma 1, della legge 28

4 dicembre 2001, n. 448, che ha sostituito l art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali. Tale ultima disposizione ha disciplinato la separazione dell attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali da quella di erogazione degli stessi, nel rispetto delle discipline di settore. Nella disciplina del settore del gas naturale, la norma di riferimento è rappresentata dall art. 21 del D.lgs. n. 164 del 2000, in base al quale A decorrere dal 1 gennaio 2002 l attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas (...). In altre parole, tale norma ha stabilito la separazione dell attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale da tutte le altre attività del settore, che ai sensi dell art. 2 del decreto sono: importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale. La separazione societaria che ha portato alla costituzione della Beta, in definitiva, va inquadrata nell ambito del citato art. 21, essendo funzionale alla separazione dell attività di trasporto da quella di distribuzione del gas prima svolte unitariamente dalla Alfa S.p.a.. Ciò premesso, ai fini della problematica analizzata, la Scrivente ritiene che debbano essere annoverati nell ampia definizione di attività di trasporto del gas naturale contenuta nel D.lgs. n. 164 del 2000 anche i soggetti che sono proprietari e gestiscono le reti di gasdotti, curandone la manutenzione e gli investimenti - come la società istante - considerato che proprio attraverso le reti medesime avviene materialmente il trasporto del gas. A ciò si aggiunga che appare priva di fondamento logico una lettura delle norme in esame secondo la quale il legislatore ha inteso introdurre una disparità di trattamento fiscale, priva di qualsiasi giustificazione, tra i soggetti che gestiscono le reti nel settore del gas ed i soggetti che gestiscono le reti nel settore dell energia. A parere di questa Direzione, pertanto, entrambe tali categorie di soggetti sono tenute, in sede di determinazione della propria base imponibile, a

5 calcolare gli ammortamenti nella misura definita dall articolo 11-quater del D.L. n. 203 del 2005. In definitiva, la norma da ultimo citata deve intendersi riferita a tutti quei soggetti che nel settore dell energia elettrica e del gas svolgono attività nel campo della distribuzione e della gestione delle reti, secondo le discipline e le definizioni contenute nelle rispettive norme di settore, e che effettuano gli ammortamenti sui beni materiali strumentali per l esercizio delle specifiche attività. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d interpello presentata alla Direzione regionale è resa dalla scrivente ai sensi dell articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.