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Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell art. 1336 Cod.Civ. CONTO CORRENTE VINCOLATO Sezione I - Informazioni sulla Banca Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa Sede Legale e Direzione Generale in Trento Via Belenzani n. 6 Indirizzo internet www.cassaruraleditrento.it e-mail: info@cr-trento.net Codice ABI 08304 Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n. 2987.6 Iscritta all albo nazionale degli enti cooperativi al n. A157637 Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e partita IVA n. 00107860223 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Capitale sociale al 31.12.2007 91.218,48 Riserve al 31.12.2007 114.354.697,91 Aggiornamento n. 2 di febbraio 2009 pagina 1 di 10

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell estratto conto. Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie quali, ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi. Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previsto; utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta; accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità; traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale d Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente; variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA); rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura - nei limiti di importo di euro 103.291,38 per ciascun correntista - delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. Mediante l accensione di un deposito vincolato la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Prima della scadenza del vincolo sono esclusi prelevamenti totali o parziali della somma depositata. Le somme depositate non possono inoltre formare oggetto di operazioni che diano luogo ad una riduzione della durata del vincolo. Non sono ammessi versamenti di somme successivi alla data di inizio dell operazione. Aggiornamento n. 2 di febbraio 2009 pagina 2 di 10

Requisiti minimi di accesso Saldo contabile Saldo disponibile Commissioni per predisposizione/ produzione estratto conto Spese fisse trimestrali Legenda delle principali nozioni dell operazione Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.). Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere, in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione. Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata. Sono le commissioni mensili per la predisposizione e memorizzazione dei dati relativi alla produzione dell estratto conto. Sono le spese trimestrali per il conteggio degli interessi creditori e delle spese tenuta conto. Cumulano con le spese di liquidazione trimestrali. Spese per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone. Spesa per singola operazione Spese di liquidazione trimestrale Sono le spese trimestrali per il conteggio degli interessi debitori. Cumulano con le spese fisse trimestrali. Canone fisso mensile Comprende le spese fisse trimestrali, di liquidazione periodica e di predisposizione/produzione estratto conto. n.b. Si riferisce ai soli prodotti cosiddetti Conti pacchetto. Numero operazioni comprese nel forfait Spese di estinzione c/c Spese di documentazione Tasso creditore Valute sui versamenti Valute sui prelevamenti Disponibilità su versamenti di assegni e di somme accreditate IBAN International Bank Account Number BIC Bank Identifier Code Bonifici documentati SEPA Check Truncation (CKT) Indica il numero di operazioni comprese nel canone forfait. Sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di c/c. Spese per ricerca e copia documentazione. Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni. Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni lavorativi utili per il calcolo degli interessi. Indica, indipendentemente dalla data dell operazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi. Termini di disponibilità - salvo casi di forza maggiore - espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento. Codice strutturato e alfanumerico che individua a livello istituzionale e in modo univoco il conto del cliente. E attribuito dalle banche (in particolare di Paesi europei) alla propria clientela e rappresenta le coordinate bancarie internazionali. L IBAN è riportato sugli estratti conto. Codice alfabetico o alfanumerico che individua in modo univoco le istituzioni finanziarie sulla rete SWIFT (primario vettore internazionale di messaggi interbancari di tipo finanziario). Disposizioni di bonifico che prevedono la trasmissione di documenti per il creditore. La SEPA (Single Euro Payment Area) è l area unica dei pagamenti in euro, all interno della quale è possibile effettuare e ricevere pagamenti utilizzando un unico conto bancario ed un unica carta, indipendentemente dal Paese in cui ci si trova. Scopo ed obiettivo della SEPA è la standardizzazione dei sistemi e dei mezzi di pagamento europei a beneficio di tutti i cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni dell area SEPA (che comprende i Paesi UE, l Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein e la Svizzera). Procedura relativa alla gestione degli assegni bancari e circolari, che consente di sostituire lo scambio fisico dei titoli tra la banca negoziatrice e la banca emittente, con un flusso informativo telematico. Aggiornamento n. 2 di febbraio 2009 pagina 3 di 10

Sezione III - Condizioni economiche del servizio Tassi e C.M.S. Tasso annuo minimo creditore 0,50% Ritenuta fiscale vigente 27,00% Tasso annuo massimo debitore per scoperto di conto 10,00% o fuori fido Tasso annuo massimo di mora 10,00% Commissione di massimo di scoperto (C.M.S.) 0,95% La commissione di massimo scoperto è dovuta se il saldo del conto risulta a debito per almeno 30 giorni consecutivi e non viene comunque applicata a fronte di utilizzi in assenza di fido. Criteri di capitalizzazione Interessi creditori e debitori, C.M.S. Divisore Periodicità capitalizzazione concordata con il cliente anno civile/365 Spese e commissioni Spese fisse trimestrali Esente Spese per operazione Esente Spese di liquidazione trimestrali Esente Spese mensili per predisposizione estratto conto: Esente Spese per estinzione conto corrente Esente Imposta di bollo mensile vigente sugli estratti conto: - persona fisica - soggetto diverso da persona fisica 2,85 6,15 Spese per comunicazioni trasparenza e/o variazione condizioni (per singolo documento): - invio in formato cartaceo - invio in formato elettronico 1,50 0,25 Spese di documentazione (per singolo documento) 10,00 Spese d informativa precontrattuale 5,00 Versamento e contazione di moneta metallica Valuta su versamenti contanti Valuta su prelevamento contanti Assegni Costo per ciascun assegno Imposta di bollo per singolo modulo di assegno libero richiesto Aggiornamento n. 2 di febbraio 2009 pagina 4 di 10

Versamento assegni bancari Cassa Rurale di Trento Versamento assegni bancari/postali su piazza ( ) Versamento assegni bancari/postali fuori piazza (*) Versamento assegni circolari/vaglia Valuta (giorni lavorativi) Disponibilità (giorni lavorativi) Termini di non stornabilità (giorni lavorativi) Valuta su prelievi mediante assegni bancari Commissione incasso assegni assunti al dopo incasso Richiesta fotocopia assegni check truncation e/o cartacei Commissione d impagato assegni tratti sul nostro Istituto negoziati c/o i nostri sportelli Commissione d impagato assegni tratti sul nostro Istituto negoziati presso altre banche (circuito CKT) Commissione d impagato assegni tratti sul nostro Istituto negoziati presso altre banche (tramite stanza di compensazione) Assegni tratti su altre banche negoziati presso i nostri sportelli - commissione su assegni resi (insoluto, protestato, richiamato, pagamento tardivo senza oneri, etc.) in aggiunta alle spese reclamate Commissione richiamo assegni tratti su altre banche (in aggiunta alle commissioni su assegni resi) Servizio Bancomat e PagoBancomat* Commissioni rilascio carta Globo, valida circuito Bancomat ed Europay Commissione unica validità 4 anni Commissione annua utilizzo carta Commissione per blocco carta richiesto dal cliente Commissione per blocco carta eseguito dalla banca per uso scorretto Costo prelievo bancomat Valuta su prelievi/pagamenti mediante carta bancomat * Per le altre operazioni riferibili all utilizzo delle carte di debito si rimanda al foglio informativo emissione di moneta elettronica L assegno bancario si definisce su piazza quando è a carico di banca (sportello sul quale l assegno è tratto) stabilita sulla stessa piazza di negoziazione del titolo, mentre per assegno bancario fuori piazza deve intendersi quello a carico di banca (sportello sul quale l assegno è stato tratto) stabilita su piazza diversa da quella di negoziazione. Aggiornamento n. 2 di febbraio 2009 pagina 5 di 10

Effetti Ritiro effetti presso altre banche Incasso effetti assunti al dopo incasso (comprensivo di richiesta d esito) Effetti richiamati Commissioni d impagato effetti con spese insoluto e o protestati (in aggiunta alle spese di protesto) Bonifici Commissioni a carico del cliente Bonifici nazionali e transfrontalieri fino a 50.000,00, completi di coordinate IBAN e codice BIC-SWIFT Commissioni per bonifici urgenti (data regolamento in giornata) o di importo rilevante (importo superiore a Euro 500.000,00) su altri Istituti con addebito in c/c Penale per bonifici disposti con coordinate bancarie del beneficiario (codice IBAN) assenti, incomplete o errate. Penale per antergazione - v.f.b. anteriore di oltre 6 giorni Data valuta applicata Bonifici nazionali in arrivo, privi di coordinate IBAN complete e corrette, senza valuta fissa beneficiario Bonifici in arrivo, con coordinate IBAN complete e corrette, senza valuta fissa beneficiario Bonifici in partenza senza valuta fissa beneficiario Bonifici in partenza con valuta fissa beneficiario Per le altre operazioni riferibili ai bonifici si rimanda al foglio informativo incassi e pagamenti ; per i bonifici estero non transfrontalieri, o transfrontalieri superiori a 50.000,00 o incompleti di coordinate IBAN e codice BIC-SWIFT si rimanda al foglio informativo acquisto e vendita di valuta estera/intermediazione in cambi. Pagamento utenze, contributi e tributi vari Commissioni per pagamento bollette Telecom/Enel, cartelle esattoriali e bollettini R.A.V.: Commissioni per pagamento deleghe F23 e F24 Commissioni per pagamento bollette TRENTA spa Commissioni per pagamento bollettini I.N.P.S., I.N.A.I.L., e I.C.I. Commissioni per pagamento bollettini postali Commissioni per pagamento bollettini Freccia Termini di non stornabilità dei versamenti tramite RIBA e RID Disposizioni domiciliate presso la Cassa Rurale: - RIBA - RID Disposizioni domiciliate presso altre banche: - RIBA - RID Aggiornamento n. 2 di febbraio 2009 pagina 6 di 10

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell attività professionale svolta. Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela - La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, al Conciliatore bancario (Ombudsman - Giurì bancario), secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento disponibile presso i locali della banca aperti al pubblico. Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il cliente ha la facoltà di revocare l incarico conferito alla banca, finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. Poteri di rappresentanza - Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata, oppure presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non inferiore ad un giorno lavorativo e non superiore a 15 giorni lavorativi dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Revoca e modifica delle facoltà di rappresentanza - Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possano essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito per i Poteri di rappresentanza. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso però si applica quanto disposto per i Poteri di rappresentanza. Addebito di assegni - le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare in conto gli assegni da lui tratti, anche se recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di legge. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. In caso di prelievi e pagamenti effettuati a mezzo carta di pagamento e/o di credito, in conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, sarà data la priorità a detti addebiti. Qualora, in conseguenza di ciò, le disponibilità in conto divenissero insufficienti, la Banca potrà non provvedere al pagamento degli eventuali assegni che le pervenissero, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo o pagamento ed ancorché di questi ultimi la Banca abbia avuto notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità Aggiornamento n. 2 di febbraio 2009 pagina 7 di 10

insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente. Movimentazioni del conto - Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare e avere fra banca e cliente titolare del conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso. Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'america o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del cliente, resta a completo carico dello stesso. E' inoltre facoltà della banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del cliente; a tal fine la banca è tenuta a fornire al cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti. Per quanto attiene i bonifici domestici e transfrontalieri in euro, qualora il cliente ordinante non fornisca alla banca i codici IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e BIC (Bank Identifier Code), sarà soggetto, in conformità a quanto disposto dal Regolamento CE - n. 2560/2001, alle commissioni supplementari previste dalle condizioni economiche. Diritto di ritenzione, cessione di crediti, garanzie e compensazione - La Banca è investita dei privilegi di legge e ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca, stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze diverse, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La Banca, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, ha altresì il diritto di valersi della compensazione, ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili o siano espressi in monete differenti, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente. Se il conto è intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Recesso dall apertura di credito ed obbligo di restituzione - le aperture di credito che la Banca ritenesse di concedere al Cliente sono soggette alle seguenti statuizioni: a) salvo patto contrario, il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità; b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte ed ogni altro accessorio, anche senza espressa richiesta della Banca; c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a tre giorni. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art. 1469-bis, comma 2, cod. civ. la Banca ha facoltà di recedere dall apertura di credito a tempo indeterminato secondo le modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha facoltà di recedere o di ridurre l affidamento al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera Aggiornamento n. 2 di febbraio 2009 pagina 8 di 10

raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell operazione mediante il pagamento di quanto dovuto; d) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso; e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite; f) le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente. Addebito e capitalizzazione degli interessi - gli interessi sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nelle condizioni economiche, o in quella successivamente modificata. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nelle condizioni economiche, portando in conto, con valuta data di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento, senza ulteriori capitalizzazioni. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati in conto con la valuta stabilita nelle condizioni economiche ; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di negoziazione. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell articolo precedente per l ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno. Approvazione dell estratto conto - l'invio degli estratti conto sarà effettuato dalla Banca con cadenza annuale, salvo che sia diversamente richiesto, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz altro approvati dal Cliente. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre l impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con il regolare utilizzo di strumenti elettronici, gli addebiti in conto verranno eseguiti in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature medesime. Pagamento di assegni e compensazione Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. Qualora la banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione. In tali casi, il cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. Queste disposizioni si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. Facoltà di modificare le condizioni economiche - la banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e giuridico-normative applicate al rapporto posto in essere con il cliente, che, in caso di variazioni in senso sfavorevole per il cliente, gli saranno rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 118 e 161, comma 2, del Decreto legislativo 1 Aggiornamento n. 2 di febbraio 2009 pagina 9 di 10

settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione il cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle giuridiconormative applicate al rapporto posto in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 1469 bis c.c. cod. civ. e seguenti, ferme restando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385. Entro 15 giorni dalla comunicazione di variazione, il consumatore ha diritto di recedere dal rapporto ai sensi del suddetto 3 comma. Non apposizione della clausola effettivo il Cliente si obbliga a non apporre la clausola effettivo di cui all art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza. Non invio degli avvisi di mancata accettazione o mancato pagamento - la Banca è autorizzata a non inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale. Foro competente - Per qualunque controversia è competente il Foro ove ha sede la banca. Se il cliente è un consumatore, unico Foro competente è quello previsto dalla legge. Da compilare in caso di offerta fuori sede Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig. Dipendente della Cassa Rurale di Trento con la qualifica di: Iscritto all Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. del ATTESTAZIONE DEL CLIENTE Il sottoscritto (Nome) (Cognome) Dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo Data Firma Aggiornamento n. 2 di febbraio 2009 pagina 10 di 10