«Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate».



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LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2001, N. 27. «Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate». BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL UMBRIA N.53 DEL 26 OTTOBRE 2001. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Finalità) 1. E fatto divieto, ai fini della tutela della salute umana, dell igiene pubblica e dell ambiente, di preparare, detenere, utilizzare ed abbandonare esche o bocconi avvelenati contenenti sostanze velenose o nocive. 2. Il divieto si applica a qualsiasi sostanza ingeribile preparata idonea a causare intossicazioni, lesioni o comunque sofferenze all animale che la ingerisce, ad esclusione delle attività di derattizzazione di cui all articolo 2. 3. Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 concernenti il divieto di uso dei bocconi e delle esche avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative alla violazione di tale divieto. Art. 2 (Derattizzazione) 1. Le attività di derattizzazione possono essere praticate esclusivamente con prodotti a ciò specificamente destinati ed utilizzati tal quali, nel rispetto comunque delle prescrizioni fornite dal produttore. 2. Le attività di derattizzazione riguardanti locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro, sono subordinate a comunicazione al Comune e all Azienda Unità Sanitaria Locale da parte dei proprietari o degli altri aventi diritto almeno 15 giorni prima. Nella comunicazione devono essere indicate durata del trattamento, sostanze o principi attivi utilizzati nonché le aree interessate. 3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, previo parere dell Azienda Unità Sanitaria Locale, il Comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando nell atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l indicazione della presenza del ratticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento. 4. I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di

privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda apposita. Art. 3 (Sanzioni amministrative) 1. Fatta salva l applicazione delle diverse sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000. Si applicano nei confronti degli autori della violazione il sequestro e la confisca previsti dagli articoli 13, 18 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all articolo 1 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni, licenze o concessioni regionali o provinciali inerenti attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco, è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell autorizzazione, delle stesse; la reiterazione degli atti vietati dall articolo 1 dà luogo alla revoca dell autorizzazione, del tesserino, della licenza o della concessione. Le sanzioni accessorie previste al presente articolo sono obbligatorie. 3. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all art. 1 rivesta la qualifica di guardia particolare giurata o di guardia volontaria, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva del decreto o della nomina di guardia particolare giurata o di guardia volontaria. Art. 4 (Applicazioni delle sanzioni amministrative) 1. All applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Al fine dell applicazione delle sanzioni accessorie di cui all articolo 3, commi 2 e 3, la Provincia trasmette copia dell ordinanza-ingiunzione all ente o all autorità che ha rilasciato l autorizzazione, il tesserino, la licenza, la concessione o che ha emanato l atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre opposizione all ordinanza-ingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull opposizione stessa. L ente o l autorità provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi provvedimenti. Art. 5 (Bonifica delle aree) 1. A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all articolo 1 effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari, ai sensi dell articolo 6 della presente legge, confermate dai risultati delle analisi eseguite dai laboratori dell Istituto zooprofilattico sperimentale per l Umbria e le Marche, di cui all articolo 7 o da altri istituti competenti, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune attiva, con procedura d urgenza, in collaborazione con l Azienda Unità Sanitaria Locale competente per la zona e la polizia provinciale, adeguata attività di bonifica dell area

colpita. A tali attività, sotto il coordinamento della polizia provinciale e della polizia comunale, possono collaborare le guardie giurate volontarie di cui all articolo 35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le guardie ecologiche volontarie di cui all articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, nonché i proprietari o conduttori dei fondi interessati. 2. Qualora nell ambito delle attività di cui al comma 1 siano rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verifichino nello stesso areale uno o più ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, la Provincia, su richiesta del Comune territorialmente competente, dispone con urgenza la delimitazione dell area perimetrale o dei punti di accesso, a seconda dell estensione e morfologia della zona, con avvisi segnalanti il pericolo. 3. Le attività di bonifica e di delimitazione delle aree o degli accessi non dovranno comunque comportare l interruzione delle attività faunistiche, agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti spontanei del bosco. Art. 6 (Compiti del medico veterinario) 1. Il medico veterinario che nell esercizio delle proprie attività accerti in qualsiasi modo, anche senza l ausilio di analisi strumentali, l avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, è tenuto utilizzando apposita scheda a darne comunicazione entro ventiquattro ore alla polizia provinciale, all Azienda Unità Sanitaria Locale e al Sindaco del Comune dove è stato rinvenuto l animale. 2. Il medico veterinario, nei casi di cui al comma precedente, o direttamente o tramite l Azienda Unità Sanitaria Locale, dovrà altresì inviare l animale o qualsiasi campione utile per l identificazione dell eventuale veleno, alla struttura indicata all articolo 7, secondo le modalità in questo stabilite. 3. L inosservanza degli obblighi di cui alla presente disposizione comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000. In caso di recidiva il Comune invia gli atti all Ordine dei Medici Veterinari competente per l accertamento di eventuali illeciti disciplinari. Art. 7 (Analisi di laboratorio) 1. La Giunta regionale nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge assicura l attivazione dei laboratori dell Istituto zooprofilattico sperimentale per l Umbria e le Marche in grado di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca almeno dei seguenti veleni: Stricnina Fosfuro di zinco Organofosforici-carbammati Metaldeide Anticoagulanti Arsenico Cloralosio

Crimidina Cianuri Erbicidi triazinici Clorati Paraquat DNOC Imidaclopride 2. Le modalità di accesso a tale servizio da parte dei medici veterinari e delle Aziende Unità Sanitaria Locale, le modalità e i termini delle analisi, gli obblighi di comunicazione alla polizia provinciale, alle Aziende Unità Sanitaria Locale ed al Sindaco, la copertura delle spese, comprese quelle di spedizione, nonché le caratteristiche delle schede di cui all art. 2, comma 3 e all art. 6, comma 1, della presente legge, sono individuate dalla Giunta regionale con proprio atto da approvarsi entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge. Art. 8 (Compiti delle Province) 1. Le Province provvedono, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla pubblicazione anche mediante apposita cartografia, dei dati relativi agli episodi di avvelenamento accertati nell anno precedente, precisando numero, localizzazione temporale e distribuzione geografica. Art. 9 (Lista delle sostanze) 1. La Giunta regionale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge indica, sulla base delle frequenze e quantità del loro utilizzo, la lista dei prodotti velenosi che a causa del loro uso oltre che per la finalità loro propria, anche per la preparazione di esche o bocconi avvelenati, dovranno essere sottoposti a regime controllato mediante l utilizzazione di appositi registri. 2. Tale lista viene aggiornata ogni due anni sulla base delle variazioni nelle sostanze utilizzate accertata sulla scorta dei reperti tossicologici esaminati. Art. 10 (Compiti tecnico-consultivi) 1. Al Comitato regionale per la protezione degli animali già previsto dall articolo 14 della legge regionale 19 luglio 1994, n. 19, integrato nella composizione risultante dal comma 2, sono altresì attribuite funzioni di indirizzo e vigilanza per l applicazione della presente legge, nonché compiti tecnico-consultivi in ordine alle problematiche connesse all avvelenamento degli animali. 2. Alle riunioni del Comitato regionale di cui al comma 1 inerenti le problematiche connesse all avvelenamento degli animali sono invitati un rappresentante delle associazioni dei cacciatori designato dall U.N.A.V.I., un rappresentante delle associazioni dei tartufai ed un rappresentante dell Istituto zooprofilattico sperimentale per l Umbria e le Marche. Il Presidente della Giunta regionale acquisisce entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge le designazioni di cui al comma 2.

Art. 11 (Norma finanziaria) 1. Al finanziamento degli interventi previsti all articolo 7 della presente legge si provvede, a decorrere dall esercizio 2002, con gli stanziamenti all uopo allocati nella unità previsionale di base 12.1.012 denominata: Profilassi, risanamento veterinario e Istituto Zooprofilattico. 2. L entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità. 3. Agli interventi di cui dall articolo 10 della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata Gestione delle risorse umane. 4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. Art. 12 (Norma transitoria) 1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell Umbria. Data a Perugia, addì 22 ottobre 2001 LORENZETTI NOTE LAVORI PREPARATORI Proposta di legge: di iniziativa del Consigliere Ripa di Meana, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 13 giugno 2000, atto consiliare n. 17 (VII a Legislatura). Assegnato per il parere alla III a Commissione consiliare permanente Servizi e politiche sociali Igiene e sanità Istruzione Cultura - Sport, il 19 giugno 2000. Svolta sull atto apposita audizione in data 8 settembre 2000. Depositato, in data 4 dicembre 2000 alla Presidenza del Consiglio regionale, atto di modificazione ed integrazione della proposta originaria, da parte del Consigliere Ripa di Meana (atto consiliare n. 17/bis).

Assegnato per il parere alla III a Commissione consiliare permanente il 5 dicembre 2000. Testo licenziato dalla III a Commissione consiliare permanente con parere e relazione del Consigliere Brozzi, il 20 settembre 2001 (atto n.17/ter). Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 24 settembre 2001, deliberazione n. 141. Legge vistata dal Commissario del Governo il 19 ottobre 2001. AVVERTENZA Il testo della legge viene pubblicato con l aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE) Nota all art. 1, comma 3: La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, è pubblicata nel S.O. alla G.U. n.46 del 25 febbraio 1992. Nota all art. 3, comma 1: Il testo degli artt. 13, 18 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante Modifiche al sistema penale (pubblicata nel S.O. alla G.U. n.329 del 30 novembre 1981), integrato dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. n.183 del 6 agosto 1999), è il seguente: «Art. 13. Atti di accertamento. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia

giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. Art. 18. Ordinanza-ingiunzione. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa. Art. 20. Sanzioni amministrative accessorie. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come

sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa». Nota all art. 4, comma 1: Per la legge 24 novembre 1981, n.689, si veda la nota all art. 3, comma 1. Note all art. 5, comma 1: Il testo dell art. 35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R. n.22 del 25 maggio 1994), è il seguente: «Art. 35. (Vigilanza venatoria volontaria). 1. L'abilitazione di cui al comma 4 dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciata dalla commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, integrata con un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute, un rappresentante delle associazioni agricole e un rappresentante delle associazioni ambientaliste, maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti nella Consulta faunistico venatoria regionale di cui all'art. 8. 2. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1, la prova di esame prevista per l'abilitazione all'esercizio venatorio è adeguatamente integrata con le materie connesse con le funzioni di vigilanza venatoria. 3. Coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del decreto di guardia venatoria volontaria sono esonerati dall'esame finale purché frequentino uno dei corsi previsti dall'art. 36. 4. Il coordinamento dell'attività volontaria di vigilanza è esercitato dalle Province che ne definiscono i compiti ai sensi del comma 7 dell'art. 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Il testo dell art. 7 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 recante Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica (pubblicata nel B.U.R. n.9 del 2 marzo 1994), è il seguente: «Art. 7. (Incarico di guardia ecologica volontaria). 1. L'incarico di guardia ecologica volontaria è attribuito alle guardie giurate con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel quale è indicato l'oggetto del potere di accertamento e l'ambito territoriale in cui ciascuna guardia deve operare. 2. La guardia ecologica volontaria è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato il giuramento innanzi al Pretore, ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635. 3. La guardia ecologica volontaria è agente di polizia amministrativa e titolare dei poteri di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. La guardia ecologica volontaria è dotata di un tesserino di riconoscimento e di un distintivo, conformi al modello approvato dalla Giunta regionale e dal Prefetto, ai sensi dell'art. 254 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635». Nota all art. 10, comma 1: Il testo dell art. 14 della legge regionale 19 luglio 1994, n. 19 recante Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo (pubblicata nel B.U.R. n.32 del 27 luglio 1994), è il seguente: «Art. 14. (Comitato regionale per la protezione degli animali). 1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la protezione degli animali. 2. Il Comitato è composto da: a) uno zoologo della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'università degli studi di Perugia; b) un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria dell'università degli studi di Perugia; c) un veterinario dei servizi veterinari della Giunta regionale; d) un funzionario dell'ufficio zootecnia della Giunta regionale; e) un funzionario del servizio programmazione faunistica della Giunta regionale; f) un veterinario dirigente in rappresentanza delle Unità Sanitarie Locali; g) tre rappresentanti designati dalle Associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale di cui all'art. 12; h) due docenti nominati dai rispettivi Consigli scolastici provinciali.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. 4. Il Presidente della Giunta regionale acquisisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni di cui al comma 1 e provvede con proprio decreto alla nomina del Comitato che rimane in carica per la durata della legislatura. 5. I compiti di segretario del Comitato sono svolti da un funzionario di livello non superiore all'viii qualifica funzionale, individuato dalla Giunta regionale. 6. Il Comitato svolge funzioni di consulenza della Giunta regionale in materia di protezione degli animali e può sottoporre a questo scopo, alla medesima, proposte per la realizzazione di opportune iniziative. 7. Il Comitato, su richiesta della Giunta regionale, può esprimere pareri sugli specifici disegni di legge». Nota all art. 11, comma 2: Il testo dell art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 recante Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell Umbria (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n.11 del 2 marzo 2000), è il seguente: «Art. 27. (Legge finanziaria regionale). omissis 3. La legge finanziaria regionale stabilisce: omissis c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale; omissis».