Liguria e Valle d Aosta



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Liguria e Valle d Aosta Rapporti, confini normativi e competenze Sanità-Ambiente: SOTTOPRODOTTI O RIFIUTI? Castelnuovo Rangone, 22 novembre 2011. Francesco Bonicelli Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 1

Liguria e Valle d Aosta REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) Art. 3 Definizioni «sottoprodotti di origine animale» corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma Art. 3 Definizioni «rifiuto» come definito all articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE. 2

Liguria e Valle d Aosta DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o l obbligo di disfarsi È un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana 3

Liguria e Valle d Aosta Reg. (CE) 1069/2009 (39) Lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati dovrebbe essere effettuato nel rispetto della legislazione ambientale, comunitaria e nazionale; (40) L uso dei sottoprodotti di origine animale e p.d. come combustibile nel processo di combustione dovrebbe essere autorizzato e non dovrebbe essere considerato come un operazione di smaltimento dei rifiuti; dovrebbe cmq avvenirein condizioni che garantiscano la tutela della salute pubblica e degli animali, nonché nel rispetto delle norme ambientali; (57) In coerenza con la legislazione ambientale dovrebbe essere vietata l esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati allo smaltimento attraverso incenerimento e discarica o destinati a impianti di biogas o compostaggio verso Paesi non OCSE; 4

Liguria e Valle d Aosta Direttiva 2008/98/CE Chiarire il legame con il Reg. (CE) 1774/2002 Evitare una duplicazione delle norme Escludere dal proprio ambito di applicazione i sottoprodotti di origine animale quando sono destinati ad usi che non sono considerati operazioni di trattamento dei rifiuti Evitare inutili sovrapposizioni nel caso i sottoprodotti di origine animale presentino rischi potenziali per la salute umana. Lo strumento giuridico per far fronte a tali rischi è il Reg. (CE) 1774/2002. 5

Liguria Decreto Legislativo e Valle d Aosta 205/2010 disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Esclude dal campo di applicazione della normativa ambientale: i sottoprodotti e i prodotti trasformati di origine animale contemplati dal reg. (CE) 1774/2002, eccetto quelli destinati a: Incenerimento; smaltimento in discarica; utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del reg. (CE) 1774/2002. 6

Liguria e Valle d Aosta NORMATIVA AMBIENTALE Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 La gestione dei rifiuti è disciplinata dalla parte IV del testo Unico Ambientale che a partire da aprile 2006 ha sostituito il D. Lgs. 22/97 (decreto Ronchi) L articolo 185 Limiti al campo di applicazione nella prima versione (2006) indicava espressamente al comma 2 che resta ferma la disciplina di cui al regolamento 1774/2002/CE, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell ambito del campo di applicazione ivi indicata 7

Liguria NORMATIVA e AMBIENTALE Valle d Aosta Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 L articolo 185 Limiti al campo di applicazione nella seconda versione (2008)* indicava espressamente al comma 2 che sono escluse materie di diversa natura (carogne) venendo meno pertanto l esplicita qualifica del Reg. 1774/2002/CE quale disciplina esaustiva e autonoma. * D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 8

NORMATIVA AMBIENTALE Con la sentenza della Corte di Cassazione del 24 marzo 2009 n. 12844 è stato ribadito il recente orientamento giurisprudenziale sul rapporto tra la normativa ambientale e il regolamento 1774/2002: Le due normative concorrono tra loro pertanto non è possibile configurare il Regolamento 1774/2002/CE quale disciplina speciale derogatoria di quella generale sui rifiuti di cui al Dlgs. 152/2006. 9

Operazioni Liguria di trattamento e Valle dei rifiuti d Aosta Operazioni di prevenzione; Operazioni di riciclaggio; Operazioni di recupero; es. utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (gassificazione, coincenerimento, ecc.) es. operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche es. rigenerazione o altri impieghi degli oli Operazioni di smaltimento: es. deposito sul suolo o nel suolo (discarica) es. incenerimento 10

Liguria e Valle d Aosta Impianto di incenerimento (Direttiva 2000/76/CE) Qualsiasi unità fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Impianto di coincenerimento (Direttiva 2000/76/CE) Qualsiasi impianto fisso o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio in cui i rifiuti sono sottoposti ad un trattamento termico ai fini dello smaltimento. 11

Liguria e Valle d Aosta Incenerimento di sottoprodotti (SOA) Tutte le categorie di SOA possono essere smaltite come rifiuti mediante incenerimento e recuperate o smaltite mediante coincenerimento (con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente) La Direttiva 2000/76/CE sull incenerimento dei rifiuti recepita con D. Lgs. 133/2005 prevede un raccordo con le norme sanitarie stabilendo che sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva stessa gli impianti che trattano, tra gli altri, rifiuti animali, come regolati dalla direttiva 90/667/CEE, fatte salve le sue ulteriori modifiche. Il D. Lgs. 133/2005 prevede che sono esclusi dal suo campo di applicazione gli impianti che trattano unicamente i corpi interi o parti di animali non destinati al consumo umano ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Restano assoggettati gli impianti che trattano prodotti di origine animale compresi i prodotti trasformati di cui al Reg. (CE) 1774/2002. Il decreto prevede l utilizzo del documento commerciale di cui all'art. 7, comma 2, del Reg. (CE) 1774/2002. 12

Liguria e Valle d Aosta Incenerimento di sottoprodotti (SOA) Allo stesso modo, la recente direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, prevede che le disposizioni riguardanti gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, non si applicano ai rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. 13

Liguria e Valle d Aosta Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del reg. (CE) 1069/2009 Impianti di incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del D. Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 (attuazione della Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti) 14

Liguria e Valle d Aosta Conseguentemente: mezzi di trasporto: rifiuti Formulario di identificazione: (o SISTRI) con codice CER Registro: di carico/scarico rifiuti ( o SISTRI) Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della P.A. per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. 15

Liguria e Valle d Aosta CODICE CER codice a 6 cifre per ogni singolo rifiuto identifica la fonte che genera il rifiuto rifiuto non classificabile: codice 99 02 rifiuti prodotti da acquacoltura, caccia, pesca e trattamento e preparazione di alimenti 02 01 rifiuti prodotti da acqualcoltura, caccia, pesca 020102 scarti di tessuti animali 020106 feci animali urine e letame ( comprese le lettiere usate) 02 02 rifiuti del trattamento e preparazione di carne, pesce e altri alimenti di o.a. 0203 oli alimentari 04 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 16

Liguria e Valle d Aosta CODICE CER 19 rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti 19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico dei rifiuti 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostati 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 19 06 05 liquami prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti di origine animale o vegetale 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti di origine animale o vegetale 20 rifiuti urbani ( rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 20 01 frazioni oggetto della raccolta differenziata 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 25 oli e grassi commestibili 17

INTERFACCIA TRA LA NORMATIVA AMBIENTALE E LA NORMATIVA SANITARIA. Prospettive Direttiva 2008/98/CE: Doppio regime autorizzativo Regolamento 1069/2009/CE: Duplice possibilità Quesito Commissione UE : chiara interpretazione delle normative comunitarie e relativi ambiti di competenza 18

Linee guida nazionali Gruppo di lavoro SOA Regioni / Ministero della salute Gruppo di lavoro SOA Regioni / Ministero della salute/ Associazioni/ Ministeri Incontri bilaterali Ministero della salute e Ministero dell Ambiente, MIPAAF, Politiche comunitarie Gruppo di lavoro consultivo fertilizzanti organici MIPAAF/ Ministero della salute 19

Linee guida nazionali Articolo 3 Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione Articolo 10 Modalità di smaltimento come rifiuti (a norma ambientale) dei materiali di categoria 1, 2 e 3. Articolo 11 Modalità di smaltimento (a norma sanitaria) dei materiali di categoria 1, 2 e 3. (in attesa di un interpretazione autentica da parte della Commissione Europea) Articolo 12 Trasformazione dei materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati in impianti di compost e biogas 20

Linee Guida - Articolo 3 Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione incenerimento e coincenerimento, autorizzati della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti. discariche autorizzate conformemente al decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 attuazione direttiva 1999/31 relativa alle discariche di rifiuti; impianti di biogas e compostaggio 21

Linee Guida - Articolo 3 Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione d) impianti di biogas e compostaggio: annessi all azienda agricola stallatico /effluenti di allevamento: prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o o da consorzi interaziendali che introducano stallatico come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al D.M. 7 aprile 2006 22 secondo modalità stabilite dalle Regioni e PA.

Linee Guida - Articolo 3 Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione e) impianti di biogas e compostaggio non annessi ad allevamenti di animali qualora introducano esclusivamente: rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 + stallatico contenuto del tubo digerente separato da quest ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro uova, prodotti a base di uova ex prodotti alimentari alimenti trasformati; 23

Linee Guida - Articolo 3 Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione f) Impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie: nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto. 24

Riassumendo: Impianti di compostaggio e biogas esclusi dal campo di applicazione Accordo 1 luglio 2004 Articolo 13 Nuove linee guida Articolo 3 Stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest ultimo, latte, colostro Rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 annessi all azienda agricola stallatico /effluenti di allevamento annessi alle aziende lattiero-casearie rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova, ex prodotti alimentari alimenti trasformati; 25

Linee Guida - Articolo 10 Modalità di smaltimento come rifiuti (a norma ambientale) dei materiali di categoria 1, 2 e 3. Lo smaltimento come rifiuti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda: 26

Linee Guida - Articolo 10 Modalità di smaltimento come rifiuti impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale (direttiva 2000/76/CE) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3 (con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente) 27

Linee Guida - Articolo 10 Modalità di smaltimento come rifiuti discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale materiali di categoria 1 Tutti (eccetto rischio TSE) processo di sterilizzazione a pressione + marcatura permanente; alimenti per animali da compagnia importati rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, previo trattamento come previsto dal decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 22 maggio 2001 28

Linee Guida - Articolo 10 Modalità di smaltimento come rifiuti discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale materiali di categoria 2 processo di sterilizzazione a pressione + marcatura permanente; 29

Linee Guida - Articolo 10 Modalità di smaltimento come rifiuti discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale materiale di categoria 3 trasformati in un impianto riconosciuto a norma dell'art.24 del Regolamento (CE) 1069/2009 ex prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati di cui all articolo 10 lettera (f) del Regolamento (CE) 1069/2009 ex mangimi di cui all articolo 10 lettera (g) del regolamento (CE) 1069/2009, alle condizioni previste dall articolo 7, lettera b), capoverso ii), secondo trattino del Regolamento (UE) 142/2011. 30

Linee Guida - Articolo 10 Modalità di smaltimento come rifiuti I sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di qualunque categoria, comprese le carcasse di animali morti, nelle eventuali fasi successive alla raccolta dal luogo di produzione in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009: magazzinaggio trasformazione sono da considerarsi ancora sottoprodotti di origine animale e pertanto sottostanno agli obblighi previsti dal regolamento, trasporto compreso!! 31

Linee Guida - Articolo 11 Modalità di smaltimento (a norma sanitaria) dei materiali di categoria 1, 2 e 3 Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, come previsto dall articolo 6 comma 1, lettera b) del regolamento (UE) 142/2011, può avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento, riconosciuti ai sensi dell articolo 24 regolamento (CE) 1069/2009, quando il materiale e' costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. in attesa di un interpretazione autentica da parte in attesa di un interpretazione autentica da parte della Commissione della Commissione Europea Europea 32

Linee Guida - Articolo 11 Modalità di smaltimento (a norma sanitaria) dei materiali di categoria 1, 2 e 3. Devono essere conformi alle disposizione del regolamento (UE) 142/2011: Raccolta Mezzi di trasporto Documento commerciale Registro 33

Linee guida nazionali : compost e biogas Articolo 3 Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ( rispetto alla norma sanitaria) Articolo 12 Trasformazione dei materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati in impianti di compost e biogas 34

COMPOST E BIOGAS la direttiva 2008/98/CE: Articolo 2 : I sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati ad essere trasformati in impianti di compostaggio e biogas sono RIFIUTI il Regolamento (CE) 1069/2009: Articolo 24: gli impianti di compostaggio e biogas devono essere riconosciuti ai sensi della norma sanitaria. Considerando 12 Allegato V del Reg. (UE 142//2011) 35

Linee Guida - Articolo 12 Trasformazione dei materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati in impianti di compost e biogas 1. Gli impianti di compost e biogas che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) : riconoscimento ai sensi dell articolo 24, paragrafo 1, lettera g) regolamento (CE) 1069/2009, autorizzazione ai sensi della normativa ambientale. 36

Linee Guida - Articolo 12 Trasformazione dei materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati in impianti di compost e biogas 2. I materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) destinati ad impianti di compostaggio e/o biogas doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) relativamente a : mezzo di trasporto, documento commerciale registro. 37

Linee guida nazionali TIMETABLE Approvazione Comitato interregionale sicurezza alimentare luglio 2011 Trasmissione all Ufficio legislativo del Ministero della Salute 4 agosto 2011 Approvazione in Conferenza Stato - Regioni????????? 38

Grazie per.l.l attenzione!! 39