CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTENTO



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5659 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CONTENTO Disposizioni per la tutela del consumatore nell ambito del mercato dell energia elettrica e del gas Presentata il 18 dicembre 2012 ONOREVOLI COLLEGHI! Nella norma istitutiva dell Autorità per l energia elettrica e il gas, la legge 14 novembre 1995, n. 481, l indipendenza di tale istituzione trovava e trova il proprio limite nell obbligo di rispetto dei princìpi istitutivi (articolo 1). Ulteriore limite viene identificato nelle norme di indirizzo riferite a tutte le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (articolo 2 e articolo 3, specifico rispetto all Autorità in parola). Per tenere conto delle diverse esigenze che potevano manifestarsi nel tempo e per assicurare la necessaria coerenza di azione tra Governo, Parlamento e Autorità, il comma 21 dell articolo 2 della citata legge n. 481 del 1995 prevedeva che il Governo avrebbe indicato alle Autorità, nell ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), «il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese». In occasione della riforma del DPEF non si è, però, provveduto ad adeguare le modalità di indirizzo alle Autorità, determinando così un vuoto legislativo supplito con normazioni puntuali e di dettaglio che ne hanno spesso leso le caratteristiche di indipendenza. Si è riportato di fatto lo Stato a intervenire direttamente su aspetti economici in palese conflitto di interessi. Le disposizioni proposte intendono, quindi, da un lato, recuperare lo spirito originario del corretto rapporto tra Governo, Parlamento e Autorità di regolazione e, dall altro, intervenire in modo efficace per risolvere le note problematiche di complessità e di scarsa trasparenza determinate dall evoluzione e dall apertura dei mercati. L articolo 1 della proposta di legge intende fornire indirizzi all Autorità

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 5659 per l energia elettrica e il gas per la semplificazione delle offerte contrattuali alle famiglie, al piccolo commercio e agli studi professionali, migliorando la capacità di scelta dei clienti e riducendo il rischio di truffe e di abusi. L articolo 2, per gli stessi motivi illustrati, interviene con disposizioni di massima circa la fatturazione e l eliminazione degli importi presunti, che non hanno più motivo di esistere in presenza di contatori elettronici dotati di sistemi di telelettura. Poiché appare ancora lontano il pieno utilizzo delle tecnologie di contabilizzazione elettronica dei consumi e della trasmissione tempestiva dei dati a distanza, eventuali maggiori costi per le imprese derivanti dalla norma non dovranno essere oggetto di rimborsi ulteriori rispetto a quanto già previsto nelle formule tariffarie in vigore. L articolo 3 stabilisce linee guida per la semplificazione, la trasparenza e la celere corresponsione dei rimborsi degli importi non dovuti. L Autorità è anche sollecitata ad avviare modalità alternative di pagamento e di utilizzo delle nuove tecnologie già disponibili, ad esempio nel settore della fatturazione e della liquidazione del corrispettivo per i servizi offerti. L articolo 4 indirizza l Autorità all introduzione di nuove tecnologie che agevolino l autolettura dei consumi all interno delle abitazioni. Come noto, i contatori sono, infatti, installati per lo più al di fuori degli immobili e questa collocazione ne impedisce l interazione da parte del consumatore. Nella propria indipendenza l Autorità dovrà valutare se obbligare fornitori e venditori all installazione di tali dispositivi. L articolo 5 provvede, infine, affinché l Autorità possa dotarsi di personale per l attuazione di quanto previsto dalla legge.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 5659 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Semplificazione dei contratti e delle offerte contrattuali ai consumatori finali). 1. Nell ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di rendere facilmente comparabili i contratti e le offerte contrattuali rivolti alle tipologie di clienti del servizio del gas individuati ai sensi dell articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e del servizio elettrico di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, di seguito denominati «clienti del servizio del gas ed elettrico», l Autorità per l energia elettrica e il gas, di seguito denominata «Autorità», nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente in tutti i contratti e nelle offerte contrattuali di somministrazione dei servizi. 2. L Autorità predispone uno schema espositivo delle componenti di base di cui al comma 1, curandone le massime semplicità e confrontabilità, che le imprese devono utilizzare nei contratti e in tutte le attività di pubblicizzazione delle proprie offerte. Le ulteriori opportunità commerciali e le diverse modalità di erogazione del servizio non possono modificare il quadro economico complessivo delle componenti di base e devono essere chiaramente distinte nei contratti e nelle offerte contrattuali. 3. In caso di mancato o falsato rispetto dei provvedimenti adottati dall Autorità in esecuzione di quanto previsto dai commi 1

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 5659 e 2, si applicano i provvedimenti coercitivi nella sua disponibilità e l irrogazione delle sanzioni massime previste. 4. L Autorità pubblica nel proprio sito internet lo schema di cui al comma 1 corredato da tutte le informazioni utili per la sua piena comprensione da parte dei fruitori del servizio, e ne cura la pubblicità nell ambito delle proprie attività di comunicazione verso il pubblico. 5. L Autorità provvede affinché quanto previsto dal presente articolo sia attuato entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. L Autorità provvede, inoltre, ad analizzare ed illustrare al Governo e al Parlamento lo stato d avanzamento della presente normativa in un apposito capitolo della Relazione annuale. ART. 2. (Semplificazione delle fatturazioni delle forniture di energia elettrica e di gas). 1. Nell ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di rendere facilmente comparabili i contratti e le offerte contrattuali rivolti ai clienti del servizio del gas ed elettrico, l Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, provvede affinché la fatturazione dell erogazione dei servizi del gas ed elettrico corrisponda alla fornitura effettivamente erogata nel periodo di riferimento. 2. L Autorità provvede, altresì, a regolare conseguentemente i rapporti e i reciproci doveri tra società di distribuzione e società di vendita. In occasione della prima fatturazione senza importi presunti, le società di vendita provvedono alla restituzione di quanto eventualmente percepito precedentemente a tale titolo.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 5659 3. L Autorità provvede a dare attuazione al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i clienti forniti di contatore elettronico di telelettura ed entro dodici mesi dalla medesima data per i clienti che sono sprovvisti di tale contatore. 4. In deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 19 dell articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, il completamento dell installazione dei contatori elettronici e la predisposizione dei servizi di telelettura non comporta nessun aumento delle componenti tariffarie previste a copertura dei costi del servizio. ART. 3. (Semplificazione delle procedure di rimborso ai clienti del servizio del gas ed elettrico). 1. Nell ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, l Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, previa analisi statistica cui le imprese di distribuzione e vendita hanno l obbligo di fornire la massima collaborazione, adotta i provvedimenti necessari a semplificare e a rendere trasparente, nel minor tempo possibile, comunque non superiore alla prima fatturazione utile successiva all addebito, la restituzione degli importi addebitati in eccesso rispetto ai consumi effettivi dei clienti del servizio del gas ed elettrico. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l Autorità anche con la collaborazione delle imprese interessate si avvale di modalità tecnologicamente innovative, che prevedono anche l utilizzo di messaggi della rete telefonica mobile, che le imprese venditrici di elettricità e di gas sono tenute ad adottare nei modi e nei tempi stabiliti dalla medesima Autorità, previo consenso formale dei clienti del servizio del gas ed elettrico.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 5659 ART. 4. (Semplificazione della lettura e promozione della gestione individuale dei consumi). 1. Nell ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di semplificare la conoscenza dei propri consumi da parte dei clienti del servizio del gas ed elettrico, favorendone la gestione consapevole, l Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, procede all analisi delle tecnologie disponibili e di quelle in via di sviluppo, anche avvalendosi della collaborazione delle imprese e dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l installazione all interno delle abitazioni di sistemi semplificati di lettura dei consumi rilevati dai contatori del servizio del gas ed elettrico, nonché della loro trasmissione a distanza. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l Autorità, sulla base dell analisi di cui al comma 1, decide in merito all installazione obbligatoria dei dispositivi di cui al medesimo comma a cura delle società di vendita o di distribuzione, stabilendo i relativi costi e le eventuali modalità di rimborso. ART. 5. (Incremento dell organico dell Autorità). 1. Per dare attuazione a quanto previsto dalla presente legge l Autorità è autorizzata all assunzione a tempo determinato, secondo la normativa vigente, di otto unità di personale e a provvedere alla conseguente variazione della propria pianta organica. 2. Dall attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e ai relativi oneri si provvede ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

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