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CONVENZIONE, EX ART. 30 TUEL D. LGS. N. 267/2000, TRA I COMUNI RICOMPRESI NELL AMBITO TERRITORIALE MASSA - CARRARA PER L ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA, ED IL CONFERIMENTO ALLA STAZIONE APPALTANTE DELLA DELEGA ALLA FUNZIONE DI CONTROPARTE NEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO. L anno 2013, il giorno XX del mese di XX, presso la sede municipale del Comune di Massa TRA I COMUNI DI.., in persona del, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale via - il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione/autorizzazione PREMESSO CHE: 1

- in attuazione della direttiva n. 98/30 CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, è stato emanato il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 (cd. Decreto Letta), con cui sono stabilite le regole per attuare la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale; - l art. 14 del citato D.Lgs. n. 164/2000 stabilisce che: L attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas ed approvato dal Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ; - il decreto legge n. 159 del 01/10/2007, convertito in legge n. 222 del 29 novembre 2007, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l equità sociale, ed in particolare all articolo 46-bis, sancisce che, nell ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas: A) al comma 1 : [ ] i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali [ ] individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente 2

decreto i criteri di gara e di valutazione dell offerta per l affidamento del servizio di distribuzione di gas [ ] ; B) al comma 2 : i Ministri dello Sviluppo Economico e gli affari regionali e le autonomie locali, [ ]determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l affidamento del servizio di distribuzione del gas [ ] secondo l dentificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione di costi [ ] ; - il D.Lgs. n. 93 del 01/06/2011 di Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE, 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, all art. 24, comma 4, stabilisce che: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le gare per l affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all art. 46-bis, comma 2, del decreto legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, in legge n. 222/2007 ; - il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.01.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero degli ambiti territoriali ottimali (di seguito: ATEM) e con successivo Decreto del 18.10.2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM; - il Decreto Ministeriale n.226 del 12 novembre 2011, avente ad 3

oggetto Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell offerta per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell art.46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, in vigore dal giorno 11/02/2012, prevede tempi e modalità per l aggregazione dei Comuni in ATEM, per l individuazione della stazione appaltante e per l avvio del processo di indizione della gara; - ai sensi del comma 1 dell art. 2 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 226/2011, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale, gli enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell art. 113, comma 13, del d. lgs. n. 267/2000, ove presente ; - non esiste una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi del citato art. 113 d. lgs. n. 267/2000 e che, pertanto il ruolo di stazione appaltante deve essere demandato, con delega espressa, al Comune di Massa in quanto capoluogo di provincia; - il Comune di Massa ha convocato in data 20 luglio 2012 tutti i Comuni individuati dal decreto ATEM in data 04/12/2012; 4

- ad esito di tale convocazione tutti i Comuni dell Ambito Massa Carrara hanno demandato al Comune di Massa il ruolo di Stazione appaltante per la gestione della gara in forma associata ai sensi dell art. 2 comma 1 del D.M. 226/2011; - in data 20 maggio 2013 i Comuni dell ATEM si sono riuniti in assemblea ed hanno deliberato di sospendere la procedura di gara in ragione dei motivi di incertezza circa il contenuto di alcuni criteri di aggiudicazione indicati dal DM 226/2011 e di chiedere alla competente AEEG chiarimenti in merito (All. ); - in data 6 giugno il Comune di Massa ha depositato presso l AEEG i quesiti deliberati nel corso dell Assemblea (A.); - in data 6 agosto l Autorità ha riscontrato i quesiti, principalmente rinviando alla disciplina integrativa di cui all art. 4 del D.L. 69/2013, che ha fissato nuovi termini per la pubblicazione del bando di gara, scaduti i quali la Regione è tenuta ad avviare il procedimento con nomina del Commissario ad acta; - nel caso dell ATEM Massa/Carrara il termine finale per la pubblicazione del bando di gara scadrà il giorno 11 marzo 2014; - l art. 2 al comma 1 D.M. 226/2011 prescrive la gestione della gara in forma associata secondo la normativa vigente in materia di enti locali e al comma 5 prevede che La stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai 5

rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all ambito per un massimo di 15 membri ; TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Oggetto e finalità Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che viene stipulata allo scopo di regolamentare pattiziamente lo svolgimento in modo coordinato delle attività propedeutiche e strumentali all affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli enti sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara, la stipula del contratto di servizio e la successiva gestione dei rapporti con il gestore del servizio in argomento, nel rispetto della vigente normativa generale e settoriale. In particolare, gli enti sottoscrittori, dopo avere demandato al Comune di Massa, in quanto Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, delegano al medesimo Comune di Massa le funzioni di controparte del contratto di servizio. Art. 2 Compiti del Comune di Massa Al Comune di Massa, che accetta, viene attribuita dagli enti sottoscrittori la delega all esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo 1 e ad operare in nome e per conto dei Comuni stessi. In particolare, al Comune di Massa, in qualità di stazione appaltante, sono 6

attribuiti i seguenti compiti: 1. acquisire dai Comuni ogni più utile informazione necessaria all assolvimento del mandato e curare la raccolta documentale con particolare riferimento alle convenzioni in essere ed alla redazione dello stato di consistenza degli impianti; 2. preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti dell ambito, recependo il documento guida per gli interventi di ciascun comune con riferimento al proprio territorio, come previsto dall art. 9 comma 6 lett. c) del DM n. 226/2011; 3. redigere e pubblicare il bando di gara e il disciplinare di gara, unico per ambito, con i relativi allegati previsti dall art. 9 del D.M. n. 226/2011; 4. redigere lo schema di contratto di servizio sulla base del contratto tipo predisposto dall AEEG e approvato con DM 5 febbraio 2013; 5. approvare il bando e il relativo disciplinare e provvedere alla trasmissione all AEEG ed alla successiva pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa; 6. curare l espletamento della procedura di gara e i successivi incombenti, ivi inclusa la sottoscrizione del contratto di servizio con il concessionario; 7. curare ogni rapporto con il gestore; 8. svolgere la funzione di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione del contratto, con il supporto di un comitato di monitoraggio ed assumere gli eventuali provvedimenti necessari ad 7

assicurare il rispetto delle previsioni contrattuali, ai sensi dell art. 2 comma 5 del DM 226/2011. Art. 3 Delega della funzione di controparte del contratto di servizio Al Comune di Massa è conferita dai Comuni sottoscrittori la delega a svolgere la funzione di controparte del contratto di servizio ai sensi dell art. 2 comma 5 del DM 226/2011. Art. 4 Compiti dei Comuni sottoscrittori Per consentire al Comune di Massa lo svolgimento dell attività istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di gara, ciascun Comune sottoscrittore che non abbia delegato al Comune di Massa il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente si impegna a reperire presso l attuale gestore del servizio e a trasmettere entro e non oltre 45 giorni dalla stipulazione della presente convenzione la seguente documentazione: a. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni. Lo stato di consistenza dovrà essere fornito su supporto informatico secondo il formato stabilito dall AEEG con Deliberazione 13 dicembre 2012 n. 532/2012/R/GAS; b. il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell'attività di misura; 8

c. le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento; d. la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione della fuga; e. il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti nonché un ipotesi di tasso annuo di crescita sulla rete esistente; f. il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall'autorità, mettendo a disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede località), in particolare i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di cespite e località, ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall'autorità o meno: i contributi pubblici in conto capitale; i contributi privati relativi ai cespiti di località; g. le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto, in forma anonima, con riferimento, in particolare, all'anzianità di servizio, al livello di inquadramento, alla qualifica, allo retribuzione annua lorda, all'eventuale TFR maturato, oltre alla data in cui l'addetto è stato assegnato alla gestione locale dell'impianto di distribuzione. 9

Tutti i Comuni sottoscrittori, compresi quelli che hanno delegato al Comune di Massa il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente si impegnano a fornire entro e non oltre 45 giorni dalla stipulazione della presente convenzione: 1. le convenzioni di concessione e successive integrazioni e/o proroghe; 2. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento in relazione al proprio territorio e alla propria rete; 3. definizione dell eventuale importo da corrispondere (se applicabile) ai sensi dell art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 164/2000, al gestore uscente, con idonea attestazione giustificativa; 4. elenco delle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento; 5. l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) ovvero titolo analogo se dovesse comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti. I Comuni sottoscrittori si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la stipula della presente convenzione nonché a collaborare con il Comune di Massa fornendo tempestivamente ogni altra informazione necessaria. Art. 5 Comitato di monitoraggio 10

Per l espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo sul nuovo gestore il Comune di Massa sarà coadiuvato da un comitato di monitoraggio costituito prima della stipula del contratto di servizio e composto da 5 rappresentanti degli Enti locali concedenti, nominati dai Sindaci dei 5 Comuni con maggior numero di utenze gas; la presidenza del Comitato sarà assunta dal membro nominato dal Comune di Massa, che provvederà alla prima convocazione. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite dai membri dello stesso nel corso della prima seduta. I componenti del Comitato di monitoraggio non hanno diritto ad alcun compenso, sono nominati ogni tre anni e non sono rinnovabili. Art. 6 Durata della convenzione La presente convenzione avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e durata sino alla scadenza del contratto di servizio stipulato col gestore individuato a seguito della procedura di appalto per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. È esclusa in ogni caso la facoltà di recesso. I Comuni sottoscrittori si impegnano a valutare l eventuale proroga della presente convenzione per motivate ragioni sopravvenute. Art. 7 Adeguamenti della convenzione Fatti salvi gli eventuali adeguamenti imposti dalla disciplina normativa sopravvenuta, la presente convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime dei Comuni sottoscrittori. 11

Art. 8 Spese della procedura Ai sensi dell art. 8 del D.M. n. 226 /2011 le parti danno atto che il gestore aggiudicatario della gara corrisponderà direttamente alla Stazione Appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara ai sensi dell art. 11 del DM n. 226/2011. Le spese relative alla procedura di gara e la redistribuzione tra i Comuni d ambito della copertura dei costi delle funzioni locali devono essere quantificate nell importo massimo di cui alla deliberazione AEEG n. 407/2012. Il gestore corrisponderà annualmente al Comune di Massa in quanto soggetto delegato un corrispettivo pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal Comune medesimo e dagli Enti locali concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio. Il corrispettivo sopra descritto sarà ripartito come segue: - 80% al Comune di Massa in ragione della prevalente attività centralizzata, anche in esercizio della delega; - 10% ai Comuni non deleganti; - 5 % tra i Comuni sottoscrittori che partecipano al Comitato di Monitoraggio in relazione alle attività di supporto di cui 2 comma 5 DM n. 226/2011; 12

- 5% tra i restanti Comuni sottoscrittori in misura proporzionale alle eventuali attività svolte a livello locale. Art. 9 Risoluzione del contratto di servizio In caso di gravi e reiterate inadempienze al contratto di servizio, il Comune di Massa, in qualità di stazione appaltante, dispone la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell ambito, previa determinazione assunta a maggioranza, ponderata in funzione del numero delle utenze gas in ciascun comune, dei Comuni sottoscrittori. Inadempienze al contratto di servizio nel rispetto del piano di sviluppo degli impianti o inadempienze gestionali nel singolo Comune saranno oggetto di penalità previste nel contratto di servizio. Art. 10 Controversie Eventuali controversie inerenti l interpretazione l applicazione e l esecuzione della presente convenzione saranno sottoposte al Comitato di monitoraggio al fine di individuare soluzioni per comporre bonariamente la controversia. Le controversie che non si potranno risolvere per tale via saranno devolute in esclusiva al Tribunale di Massa. Art. 11 Obblighi di riservatezza Ciascuna delle parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun 13

modo, per motivi che non siano attinenti all esecuzione della convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione. Letto, approvato e sottoscritto 1. Per il Comune di XXXX 14