Regolamento del controllo di regolarità amministrativa e contabile, della legittimità, regolarità e correttezza dell azione amministrativa



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Regolamento del controllo di regolarità amministrativa e contabile, della legittimità, regolarità e correttezza dell azione amministrativa (Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 27 dicembre 2012)

INDICE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto. Articolo 2 Principi e strumenti. Articolo 3 Finalità. Articolo 4 Organizzazione del sistema di controlli interni. Articolo 5 Condizioni di procedibilità della struttura preposta al controllo. Articolo 6 - Sistemi informativi per i controlli. TITOLO II IL SISTEMA DEI CONTROLLI CAPO I CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE Articolo 7 Principi. Articolo 8 Controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva. Articolo 9 Controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva. CAPO II CONTROLLO DI GESTIONE Articolo 10 Disciplina del controllo di gestione. Articolo 11 - Processo operativo del controllo di gestione. Articolo 12 - Caratteristiche del controllo di gestione. Articolo 13 - Principi del controllo di gestione. Articolo 14 Modalità del controllo di gestione. Articolo 15- Refertazione del controllo di gestione. CAPO III - Attività di valutazione Articolo 16 Principi. Articolo 17 - Struttura organizzativa di valutazione Definizione. Articolo 18 - Caratteristiche del controllo di valutazione. Articolo 19 - Finalità della valutazione. Articolo 20 Le perfomance organizzative ed individuali. Articolo 21 - Valutazione del segretario comunale. CAPO IV- Gli altri controlli Articolo 22 Controllo sugli equilibri finanziari. Articolo 23 Modalità di esercizio del controllo sugli equilibri finanziari. Articolo 24 Controlli esercizio associato funzioni fondamentali. Articolo 25 Sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti. TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI Articolo 26 Comunicazioni. Articolo 27 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto. 1. Il presente regolamento, disciplina l organizzazione, gli strumenti e le metodologie di svolgimento per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa, in attuazione dell art. 3, comma 1, lett. d) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modificazione con legge 7 dicembre 2012, n. 213. Articolo 2 Principi e strumenti. 1. Nell'ambito della sua autonomia normativa e organizzativa, il Comune di San Giovanni d Asso disciplina il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, in quanto compatibili con l ordinamento degli enti locali di cui al Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e secondo i principi dettati dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 2. Il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo di valutazione, controllo degli equilibri finanziari, controllo delle gestioni associate e controllo sul grado di soddisfazioni degli utenti. 3. La progettazione d insieme dei controlli interni rispetta i principi generali e obbligatori applicabili nell ambito dell autonomia organizzativa e regolamentare del Comune di San Giovanni d Asso, nel modo seguente: a) il controllo di gestione e l attività di valutazione funzionari direttivi, verso i propri dipendenti e collaboratori; b) la verifica dell andamento dell azione amministrativa rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi, in riferimento ai parametri stabiliti sia per gli indici e gli indicatori, sia per il procedimento di definizione ed assegnazione del piano esecutivo di gestione e del piano delle performance; c) la verifica di segnalazioni su eventuali disapplicazioni, incomprensioni e disfunsioni dell azione amministrativa, con la specificazione delle ragioni e dei motivi oggettivi riscontrati; d) la verifica sugli adempimenti a tutti gli atti organizzativi e programmatici ed alle direttive fornite dagli organi di governo, al fine di un conseguimento di un sempre maggiore livello di efficienza e per il raggiungimento dell efficacia; e) l attività di valutazione e controllo strategico a supporto dell attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo e dell attività di valutazione dei funzionari politico-amministrativo all atto del P.E.G. (piano esecutivo di gestione) e del piano delle performance;

f) l attività di valutazione dei funzionari direttivi che utilizza anche i risultati del controllo di gestione; g) le funzioni di cui alle precedenti lettere possono essere esercitate in modo integrato. Articolo 3 Finalità. 1. Il sistema dei controlli interni intende conseguire le seguenti finalità: a) accertare la rispondenza dei risultati dell attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti, in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Sindaco e della giunta; b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonchè tra risorse impiegate e risultati; c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; d) stabilire, annualmente, su indicazione del Sindaco e della Giunta, sentiti i responsabili delle direzioni dei settori, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull attività amministrativa; e) svolgere il controllo di gestione sull attività amministrativa degli uffici centrali e decentrati nel territorio, evidenziando le cause dell eventuale mancato raggiungimento dei risultati e proponendo i possibili rimedi, segnalando, altresì, le irregolarità eventualmente riscontrate; f) coordinare le informazioni di carattere generale; g) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonchè l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; h) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente; i) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. 2. Per tali fini il Comune definisce: a) l unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione; b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l efficienza, l efficacia, e l economicità dell azione amministrativa; c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

d) l insieme dei prodotti e delle finalità dell azione amministrativa, con riferimento all intera amministrazione o a singole unità organizzative; e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; f) gli indicatori specifici per misurare efficienza, efficacia ed economicità; g) la frequenza di rilevazione delle informazioni. Articolo 4 Organizzazione del sistema di controlli interni. 1. Al sistema dei controlli interni, sono proposte una o più unità, poste sotto la direzione del segretario comunale e nominate dal Sindaco in conformità delle disposizioni degli articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater, 147-quinquies, 169, 196, 197, 198 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267. 2. L unità di controllo definita anche Nucleo è composta dal segretario comunale, con funzioni di Presidente e, da numero due esperti in materie giuridiche e/o economiche, svolge la sua attività in forma collegiale e risponde direttamente al sindaco. Le qualità dei membri esterni debbono essere quelle di funzionari direttivi di pubbliche amministrazioni scelti dal Sindaco, previo avviso pubblico, mediante colloquio motivazionale, alla presenza del segretario comunale, con preferenza nei soggetti iscritti in appositi albi di valutatori della performance. E assicurato il rispetto delle pari opportunità nella composizione del Nucleo, con la presenza di almeno un membro donna, salvo i casi di oggettiva difficoltà nella designazione. 3. L Amministrazione per le finalità di cui al presente articolo e per l acquisizione delle professionalità di cui al comma precedente è autorizzata a convenzionarsi anche con Società o ditte esperte nella materia, a seconda delle valutazioni del sindaco. 4. Per quanto attiene alle funzioni di segreteria del Nucleo, queste sono affidate ad un dipendente individuato nel provvedimento di nomina, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell Ente. 5. Per i membri, componenti del Nucleo, è prevista una indennità fissata con decreto del segretario comunale in misura non superiore all importo stabilito nell anno 2010 per gli stessi organismi ridotto del 10%. 6. Le procedure di revoca dei membri del Nucleo sono adottate sempre a cura del Sindaco con proprio decreto motivato. 7. Le sedute del Nucleo si svolgono durante l orario di servizio. 8. Il Nucleo decide sulla programmazione operativa, ovvero circa la pianificazione del lavoro, sulla base degli indirizzi deliberati, ai vari livelli, dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale e dal Sindaco, in relazione all istruttoria degli atti predisposti dal Nucleo. 9. Il Nucleo decide, altresì, in sede di controllo finale sulle risultanze, ma in tale caso il suo parere, ancorché obbligatorio, non è vincolante per l azione del sindaco e della giunta, anche per le finalità di cui alla responsabilità gestionale dei funzionari direttivi, ai sensi delle vigenti clausole contrattuali per la dirigenza e per i dipendenti investiti di poteri di gestione ed esternazione, di cui all art. 97 del d. lgs 18.8.2000 n. 267.

10. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi e può chiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici dell Amministrazione comunale e previa informativa scritta agli uffici. Ove necessario, può, altresì, disporre accertamenti diretti. 11. Per motivate esigenze il Nucleo può avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, con decisione autonoma del Presidente, senza costi per l Amministrazione, ma utilizzando le risorse assegnate al Nucleo. 12. Il Nucleo può avvalersi della collaborazione del sistema informatico ed informativo comunale, dei centri elaborazioni dati (C.E.D.) e dei servizi di statistica ove istituiti, per tutte le attività necessarie. 13. I risultati dell attività del Nucleo costituiscono oggetto di una relazione trimestrale da rimettere al Sindaco. Articolo 5 Condizioni di procedibilità della struttura preposta al controllo. 1. Affinché il Nucleo, istituito in base all art. 4 del presente regolamento possa procedere nel proprio lavoro è necessario che il Sindaco e la Giunta Comunale, adottino, ognuno in base alle proprie competenze ed alla propria organizzazione, i principi e le tecniche della programmazione direzionale per obiettivi, espressa mediante l assegnazione, ai sensi e per gli effetti di cui alle norme dell art. 14 del d.lgs. 31 marzo 2001 n. 165, dell art. 169 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e delle disposizioni del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in quanto applicabili. 2. In particolare, su proposta del sindaco, la giunta comunale, definisce, prima dell inizio dell esercizio finanziario e su proposta del segretario comunale, il piano esecutivo di gestione ed il piano delle perfomance determinando, almeno, gli obiettivi di gestione ed affidandoli, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei settori dell Ente. Articolo 6 - Sistemi informativi per i controlli. 1. Sono messi a disposizione del Nucleo i sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, che sono i seguenti: a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione contabile; b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività-presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità); c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale; d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti; e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell amministrazione; f) sistemi e procedure di contabilità analitica.

TITOLO II IL SISTEMA DEI CONTROLLI CAPO I CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE Articolo 7 Principi. 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal decreto legge n. 174/2012. 2. Fatti salvi i controlli di regolarità amministrativa e contabile esercitati dall organo di revisione contabile, a seguito dell'esito positivo del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, l'atto diviene efficace a decorrere dalla data della sua emanazione. 3. Il procedimento di controllo è svolto nei termini e secondo le modalità previste dal presente regolamento. 4. I controlli di cui al presente articolo si adeguano al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne la conformità agli originali, secondo la vigente normativa di riferimento. 5. L'analisi e valutazione della spesa è l'attività sistematica di analisi della programmazione e della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa, finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Essa viene attuata mediante l'elaborazione e l'affinamento di metodologie per la definizione dei fabbisogni di spesa, per la verifica e il monitoraggio dell'efficacia delle misure volte al miglioramento della capacità di controllo della stessa, in termini di quantità e di qualità, nonché la formulazione di proposte dirette a migliorare il rapporto costo-efficacia dell'azione amministrativa. Le attività di cui al precedente periodo sono realizzate avvalendosi anche di metodologie provenienti dall'analisi economica e statistica. 6. Sono svolte attività di analisi della spesa, di monitoraggio e valutazione degli interventi, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di promuovere una maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica. Articolo 8 Controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva. 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all articolo 147- bis del d.lgs. n. 267/2000 è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 2. I pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione potranno essere apposti sulle premesse delle deliberazioni. In questo caso il parere, anche in parte prestampato, dovrà essere sottoscritto almeno nell originale.

3. Il parere di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, si rilascia su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio, salvo che non sia mero atto di indirizzo. Il parere di regolarità tecnica viene espresso entro il termine di giorni tre dalla redazione della proposta e trasmesso contestualmente al servizio finanziario con la richiesta del parere di regolarità contabile 4. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, entro il termine di giorni cinque, dalla richiesta da parte del responsabile del servizio interessato, salvi i casi d urgenza, qualora dalla proposta di deliberazione possano derivare riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 5. Il parere di regolarità contabile non potrà essere rilasciato per le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale che non siano coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale eventualmente aggiornate anche con lo stesso atto. Le dette deliberazioni, a norma dell art. 170, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono inammissibili ed improcedibili. 6. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo ai sensi del vigente regolamento degli uffici e servizi. 7. Per quei servizi che non risultano affidati ai funzionari direttivi dell Ente, il parere è espresso dal segretario generale, in relazione alle sue competenze. 8. Il segretario comunale - per le competenze di cui all art. 97 del d. lgs 18.8.2000 n. 267 e dello Statuto - quando agisce in surroga o sostituzione dei funzionari direttivi è munito degli stessi poteri stabiliti per i medesimi. 9. Si risponde in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 10. Il contenuto dei pareri deve essere inserito nella deliberazione. 11. Qualora la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 12. A norma del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i responsabili dei servizi, ai quali siano state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono, con proprio atto, impegni di spesa. Gli atti di impegno, definiti «Determinazioni», sono trasmessi, a cura dei singoli responsabili dei servizi, al responsabile del servizio finanziario entro cinque giorni dalla adozione. 13. Sugli atti dei responsabili degli uffici e dei servizi, il responsabile dei servizi finanziari, entro i successivi giorni cinque, dovrà rilasciare il parere di regolarità contabile ed apporre il visto attestante la copertura finanziaria prescritto dall art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso di riscontrata irregolarità contabile e/o di mancanza di copertura finanziaria, restituirà, entro lo stesso termine, la «Determinazione», motivando la mancata apposizione del visto. Articolo 9 Controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva.

1. Il controllo di regolarità amministrativa è anche assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite dal presente regolamento, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. 2. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo le procedure di selezione casuale definite dal presente articolo ed effettuate con motivate tecniche di campionamento. 3. Il segretario comunale, assistito dal personale dell ufficio segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale, verifica, in cadenza temporale almeno trimestrale, la regolarità amministrativa dei seguenti atti, selezionandoli mediante operazioni di sorteggio, alla presenza dei responsabili dei servizi interessati: a) determinazioni di acquisizione di beni e servizi deliberate in via autonoma, senza far ricorso alle convenzioni con cui le imprese scelte sono convenzionate con la Concessionaria Servizi Informativi Pubblici Consip, ai sensi dell'articolo 26, comma 3- bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e successive modifiche ed integrazioni. Dette deteminazioni dovranno contenere l'analisi di appositi report che verranno consegnati preventivamente ai dirigente ovvero responsabili, affinchè possano compiere le dovute valutazione in relazione ai seguenti indicatori: I. rapporto qualità prezzo maggiore; II. maggiori convenienze in ragione dell'immediatezza di servizi di assistenza; III. maggiori convenienze in ragione della vicinanza del punto vendita; IV. medesimi prezzi, patti e condizioni; b) determinazioni adottate senza aver fatto ricorso attraverso il mercato elettronico realizzato dalla stazione appaltante del Comune di San Giovanni d Asso, ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza; c) determinazioni a contrattare per l'affidamento di forniture di beni o servizi in economia mediante cottimo fiduciario, effettuate con operatori economici non iscritti negli appositi elenchi predisposti dall Amministrazione comunale, quale stazione appaltante; d) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo; e) atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale in servizio; f) accordi in materia di contrattazione integrativa decentrata intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale; g) contratti di locazioni attive e passive sotto forma di scrittura privata, protocolli d intese ed accordi che vincolano l Ente dal punto di vista economico-finanziario; h) provvedimenti di nomina dei dipendenti quali responsabili dei procedimenti ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del riconoscimento di specifiche indennità. 4. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell esercizio. 5. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell ente.

6. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione. 7. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al sindaco, al presidente del consiglio comunale, ai responsabili di servizio, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, all organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed al consiglio comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto. 8. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità nella gestione del denaro o del patrimonio pubblico, trasmette la relazione all ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti, per i necessari accertamenti sui fatti fino ad un eventuale citazione in giudizio dei presunti responsabili, allo scopo di chiamarli al risarcimento del danno. Se dalla relazione scaturiscono fattispecie penalmente sanzionate, la relazione viene trasmessa ad opera del segretario, altresì alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale, mediante apposita e circostanziata denuncia dei fatti rilevanti. CAPO II CONTROLLO DI GESTIONE Articolo 10 Disciplina del controllo di gestione. 1. Ai sensi dell art. 196, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e secondo i principi generali dettati dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, nell Ente, con il vigente regolamento di contabilità veniva istituito il controllo di gestione. 2. Il sistema del controllo di gestione che supporta la funzione dirigenziale e direttiva trova con questo regolamento una nuova disciplina. 3. Il Sindaco con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema del controllo di gestione. 4. Al controllo di gestione è preposta apposita unità, sotto la direzione del direttore generale ovvero del segretario comunale definita anche Nucleo dei controlli interni o semplicemente Nucleo. 5. Il controllo di gestione si integra con il sistema del controllo interno, ai sensi dell art. 6 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che esige attraverso le risultanze del controllo di gestione, il monitoraggio delle performance rispetto agli obiettivi fissati negli atti di programmazione ed agli eventuali correttivi nel corso dell anno di riferimento. 6. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l efficacia, l efficienza e la economicità dell azione amministrativa al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economicità della gestione delle risorse, l imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell azione amministrativa. Articolo 11 - Processo operativo del controllo di gestione.

1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi: A. PREVENTIVA: comprende le attività di definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi dell ente. Tale fase coincide con la procedura di definizione del piano esecutivo di gestione di cui all art. 169, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del piano delle performance contenente piano dettagliato degli obiettivi secondo la rappresentazione della spesa per missioni e programmi. B. CONCOMITANTE: rappresenta quel momento del processo di controllo che si sviluppa nel corso di attuazione del programma al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi preventivamente stabiliti. C. CONSUNTIVA: concerne la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti attravero gli indicatori di risultato, quali misure relative, riferite a scale o ottenute come quozienti tra valori e/o quantità appositamente misurate o tratte dal rendiconto consuntivo. D. DI PRESENTAZIONE DEI DATI: consiste nel presentare i dati relativi ai risultati conseguiti confrontati con gli obiettivi programmati. 2. Nella fase finale un ruolo importante è assunto dalla comunicazione dei risultati, che avviene, attraverso un sistema di reporting per valutare i risultati utilizzando un sistema di indicatori di efficacia, efficienza ed economicità. Il controllo non può esplicitarsi senza un passaggio tempestivo di informazioni sulle attività correnti e la programmazione non può essere fatta se non si è in possesso di informazioni e dati relativi alle attività, alle risorse impiegate ed ai risultati ottenuti. I sistemi di reporting diventano quindi un meccanismo operativo che entra a far parte della strumentazione del sistema di controllo interno. L intento è quello di fornire corrette informazioni ai soggetti apicali che prendono decisioni rilevanti e, soltanto alla luce di una completa visione sistematica dell intera gestione aziendale si possono prendere decisioni nel modo più corretto e con maggiore senso di responsabilità. Articolo 12 - Caratteristiche del controllo di gestione. 1. Il controllo di gestione contiene le seguenti caratteristiche: A. GLOBALITÀ: deve comprendere l intera attività organizzativa dell ente. B. PERIODICITÀ: l attività di controllo, inteso come processo continuativo di rilevazione dei dati, deve consentire, almeno con periodicità semestrale, l analisi dei dati raccolti. C. TEMPESTIVITÀ: le informazioni rilevate sull andamento gestionale dei servizi, in quanto rivolte alla valutazione ed alla individuazione delle scelte gestionali dell ente e, pertanto, finalizzate a correggere eventuali disfunzioni e/o inefficienze, deve pervenire alla struttura di controllo. Articolo 13 - Principi del controllo di gestione. 1. I principi del controllo di gestione consistono: A. CONTROLLO DEI COSTI. Il controllo dei costi consiste nella rilevazione e nella valutazione sistematica dei costi sostenuti dall ente in tutte le sue articolazioni, secondo i principi della

contabilità finanziaria ed economica, allo scopo di determinarne la competenza, la responsabilità e la destinazione. B. EFFICIENZA GESTIONALE. L analisi dei costi rilevati è finalizzata alla valutazione del grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali dei servizi. L efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti. C. EFFICACIA GESTIONALE. La verifica della efficacia gestionale viene valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. D. RESPONSABILITÀ (intesa come responsabilità attiva). Ogni dirigente ovvero responsabile di servizio deve avere la possibilità di controllo dell andamento dei costi in modo da poter incidere in maniera significativa sulla loro determinazione. Articolo 14 Modalità del controllo di gestione. 1. Il controllo di gestione, in particolare, ha per oggetto l intera attività amministrativa e gestionale della giunta e del sindaco ed è svolto con una cadenza periodica trimestrale. 2. Il controllo di gestione si articola nelle fasi sintetiche seguenti: a) predisposizione del piano esecutivo di gestione e piano delle performance; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonchè rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l efficienza, l efficacia ed il grado di economicità dell azione intrapresa. 3. Per efficienza, si intende l efficienza dei fattori della produzione valutati dal Nucleo (bene, atto o servizio) ovvero del rapporto esistente tra i costi o spese sostenute e le attività realizzate. Esso è un dato quantitativo. L efficienza si ottiene se a parità di costo o spesa (su base annua o periodica deflazionata) le attività si sono intensificate a parità di costo o spesa o a riduzione di questi. 4. Per efficacia si intende l efficacia dei fattori finali insiti nel risultato rappresentato dall oggetto (bene, atto o servizio) ovvero dal rapporto esistente tra i costi o spese sostenute e i risultati ottenuti in quantità (salvo errori e vizi di contenuto: giudizio di qualità). Esso è un dato qualitativo. L efficacia si ottiene se a parità di costi o spese (su base annua o periodica deflazionata) i risultati si sono incrementati a parità di costo o spesa o a riduzione di questi. 5. L efficienza è un fattore endo-produttivo e procedimentale, l efficacia, invece, è il prodotto qualitativo dei risultati portati all esterno (es. delibera, concessioni, pasti/mensa, servizi, strade spazzate, etc.). 6. La combinazione dell innovazione del procedimento, la riduzione dei tempi di esecuzione, l utilizzo di nuove tecnologie (che hanno costi di ammortamento) determinano effetti sostanziali su efficienza ed efficacia in modo diverso ma rilevante. Se invece, l innovazione di processo non s avvera e gli indicatori di controllo gestionale sono già standardizzati, anche il procedimento ed i tempi sono standards. 7. L economicità della gestione si ha allorché si abbattono i costi e/o le spese delle attività e quelli dei risultati in una miscela di combinazione di ottimizzazione di processo produttivo e di prodotto/risultato (atto, bene o servizio) reso alla collettività in forma singola o associata.

8. In tale logica concettuale, il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo - ove previsti - verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati quantitativi e qualitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi (prezzo di vendita + contributo - costi). 9. I risultati conseguiti nella gestione sono oggetto di rendicontazione da consegnare non solo agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed ai vertici delle amministrazioni, ma anche ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. Il piano esecutivo di gestione si deve dotare di un sistema di misurazione e valutazione della performance secondo un modello che vede trasformare lo stesso PEG in un documento programmatico triennale contenente gli obiettivi che il Comune di San Giovanni d Asso intende realizzare. 10. Collegati agli obiettivi si individuano specifici indicatori attraverso i quali è possibile acquisire le informazioni da cui scaturiscono valori veri e risultati adeguati agli stessi obiettivi. I risultati che si attendono sono indicati nei target che determinano il rapporto tra il valore desiderato in corrispondenza all attività e/o processo ed il livello di rendimento conseguito entro uno specifico intervallo temporale. Il livello di rendimento per ogni obiettivo verrà considerato, ai fini della valutazione, attraverso un risultato maggiore> oppure minore< oppure eguale=, rispetto al rispetto al valore indicato nell anno precedente. 11. In sintesi la verifica dell efficienza, dell efficacia e della economicità dell azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi - ove possibile - per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi, in riferimento ai parametri stabiliti, sia per gli indici e gli indicatori sia per il procedimento di definizione ed assegnazione del piano esecutivo di gestione e dal piano delle performance. Articolo 15- Refertazione del controllo di gestione. 1. Il Nucleo fornisce in referto le conclusioni del controllo di gestione al sindaco ed alla giunta comunale, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai funzionari direttivi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l andamento della gestione dei servizi e degli uffici di cui sono responsabili. 2. Nella valutazione dei risultati fatti pervenire dai responsabili, il Presidente ed il Nucleo, tengono anche conto in particolare oltre che dello scarto verificatosi tra obiettivi e risultati in peius o in melius, anche del numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro i termini determinati dal regolamento sul procedimento amministrativo di cui all art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. CAPO III - Attività di valutazione Articolo 16 Principi. 1. La valutazione del personale e delle strutture è finalizzata:

a) ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendenti; b) alla valorizzazione del merito, col riconoscere meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative; c) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente; d) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei responsabili degli uffici e dei servizi; e) definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti degli organismi di valutazione; f) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli standard definiti dal previsto organismo centrale di valutazione, in posizione autonoma e indipendente; g) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal responsabile degli uffici e dei servizi nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità; h) prevedere che il sindaco nomini i componenti dell unità cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei responsabili degli uffici o dei servizi, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all'esito della valutazione. Articolo 17 - Struttura organizzativa di valutazione Definizione. 1. Alla valutazione è preposta apposita unità, definita Nucleo di valutazione o semplicemente Nucleo sotto la direzione del segretario comunale. Pur non operando in via diretta all interno degli ordinamenti locali la disposizione di cui all art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede l istituzione dell Organismo indipendente di valutazione della performance, vi è comunque per il Comune l obbligo di adeguare la struttura di valutazione esistente almeno ai principi che regolano il sistema di misurazione e valutazione delle performance, secondo il dettato dell art. 7, del citato d.lgs. n. 150/2009. 2. Quanto alla composizione dell organismo, occorre che sia comunque garantita l indipendenza e la professionalità di chi è chiamato a farne parte. 3. L unità di cui al comma precedente, che potrebbe essere lo stesso Nucleo dei controlli interni competente al controllo di gestione, adempie alle funzioni di valutazione dei responsabili dei servizi e degli uffici, cui sono state attribuite le funzioni di cui all art. 107, commi 2 e 3 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267. Articolo 18 - Caratteristiche del controllo di valutazione. 1. Nell esercizio delle sue funzioni, l unità proposta ai controlli interni di cui al 1 comma dell articolo 17, può richiedere, agli uffici, informazioni e/o atti; può effettuare verifiche. Riferisce almeno una volta all anno al sindaco, segnalando, per area, settore o evidenziando l andamento della attività amministrativa con riferimento al piano dettagliato dagli

obiettivi, individuando eventuali ritardi e/o discostamenti. Formula proposte per, eventualmente, conformare l attività amministrativa agli obiettivi programmatici. 2. La stessa unità elabora uno schema generale di valutazione e, d intesa con i responsabili dei servizi, schemi dettagliati per ogni singolo servizio o ufficio. 3. I responsabili dei servizi possono chiedere, all unità preposta ai controlli interni, elementi di supporto per la valutazione dei dipendenti assegnati al loro servizio. Articolo 19 - Finalità della valutazione. 4. La valutazione è finalizzata all attribuzione della retribuzione di risultato nonché a fornire al sindaco elementi di supporto per l assegnazione o la revoca degli incarichi. Tale attività, che ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, le capacità direttive e l andamento qualitativo del servizio, deve, in ogni caso, articolarsi attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri ed attraverso la comunicazione degli esiti finali in contraddittorio. 5. Il Comune valuta l idoneità del suo sistema di misurazione e valutazione del personale, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo dell adeguatezza professionale dei suoi componenti, sia per il necessario raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti (in particolare il controllo di gestione) e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Articolo 20 Le perfomance organizzative ed individuali. 1. Il Comune di San Giovanni d Asso assicura elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale. 2. La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in definitiva, alla soddisfazione dei bisogni per i quali un organizzazione è costituita. 3. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall Ente, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 4. Il Comune di San Giovanni d Asso è tenuto a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) per quanto applicabili. 5. Le informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance vengono pubblicate sul sito istituzionale del comune (www.comune.sangiovannidasso.si.it). 6. Il Comune di San Giovanni d Asso sviluppa, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

7. Il ciclo di gestione della performance prende le mosse dalla definizione delle priorità strategiche (pianificazione), si sostanzia quindi nella misurazione e valutazione dei risultati individuali e dell organizzazione e si conclude con la relativa rendicontazione, che fornisce le indicazioni utili per la successiva pianificazione. 8. Con apposito disciplinare la giunta comunale adotta metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 9. L Ente, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri funzionari, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative). 10. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei funzionari direttivi tiene particolarmente conto dei risultati dell attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell attività del valutato da parte dell organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato. 11. La valutazione è adottata dal Nucleo come regolato dal disciplinare operativo. La decisione definitiva della valutazione è effettuata dal sindaco, sulla base degli elementi forniti dall organo di valutazione anche in riferimento al controllo strategico. 12. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l applicazione delle misure in materia di responsabilità dirigenziale o direttiva. In particolare, le misure di cui al comma 10, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 10, talché, il dirigente o il funzionario direttivo, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello o funzione dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi per giusta causa o per giustificato motivo. 13. I funzionari direttivi sono responsabili del risultato dell attività svolta dagli uffici o servizi ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e contabile. 14. Entro il 31 marzo di ogni aano i funzionari direttivi presentano al segretario o al direttore generale, e questi al sindaco una relazione sull attività svolta nell anno precedente.

15. Il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati non può essere applicato con il medesimo peso, per tutti i responsabili, i quali si adoperano, in base a specifici progetti obiettivi. Articolo 21 - Valutazione del segretario comunale. 1. Le norme del presente regolamento si applicano anche alla valutazione del segretario comunale se esercita funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. approvato con d. lgs. 18.8.2000 n. 267 ed in applicazione dell art. 97, comma 4, lett. d), dello stesso T.U. CAPO IV- Gli altri controlli Articolo 22 Controllo sugli equilibri finanziari. 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonchè delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 3. Il ricorso all'indebitamento - che la disciplina vigente consente esclusivamente per finanziare spese di investimento - è subordinato alla contestuale definizione di piani di ammortamento e alla condizione che per il complesso degli enti locali della Regione Toscana sia rispettato l equilibrio di bilancio. 4. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economicofinanziario degli organismi gestionali esterni. 5. Il responsabile del servizio finanziario formalizza l attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri. 6. Nell esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario rispetta i principi contabili approvati avvalendosi delle analisi compiute dall'osservatorio nazionale per la contabilità e la finanza pubblica, istituito presso il Ministero dell Interno. 7. Partecipano all attività di controllo l organo di revisione, il segretario comunale ed i responsabili degli uffici e dei servizi. 8. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni al sindaco, al consiglio comunale nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate

o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193 del TUEL di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta comunale. Articolo 23 Modalità di esercizio del controllo sugli equilibri finanziari. 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione al fini di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica che discendono dall appartenenza dell Italia all Unione europea. 2. Il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari secondo le scadenze fissate dal regolamento di contabilità. 3. La conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi, presieduta dal direttore generale ovvero dal segretario generale, su istruttoria del responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un apposito verbale. Il verbale è asseverato dall organo di revisione. 4. Entro cinque giorni, il verbale asseverato dall organo di revisione, è trasmesso al consiglio comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto. Articolo 24 Controlli esercizio associato funzioni fondamentali. 1. Alla medesima struttura nominata a svolgere le funzioni del controllo di gestione è assegnato il controllo sulla verifica del conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nell esercizio associato mediante convenzione delle funzioni fondamentali, secondo le modalità stabilite con emanando decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ai sensi dell articolo 14, comma 31-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il Nucleo redige una relazione finale, al termine dei tre anni delle convenzioni per la gestione associata delle funzioni fondamentali, contenente i risultati delle analisi effettuate, da trasmettere al consiglio comunale per le successive valutazioni. Articolo 25 Sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti. 1. Il Comune di San Giovanni d Asso introduce sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti esterni ed interni dello stesso ente destinatari dei servizi e di verifica dell efficienza nell impiego delle risorse e della verifica della qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, secondo appositi modelli di questionari sul funzionamento dei servizi ed indicatori di efficienza ed efficacia, da allegare al piano esecutivo di gestione. 2. Per misurare l efficacia esterna, occorre effettuare la verifica dei bisogni della collettività per quantificare la domanda potenziale e verificare se gli stessi costituiscono:

a) bisogni latenti e cioè non percepiti; b) bisogni percepiti ma non espressi; c) bisogni espressi in maniera esagerata rispetto alle reali necessità. TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI Articolo 26 Comunicazioni. 1. Ai sensi dell articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012 come convertito dalla legge 213/012, a cura del segretario comunale copia del presente regolamento, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Siena ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. Articolo 27 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità. 1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, come disciplina di diritto pubblico a carattere imperativo. 3. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso. 4. Ai fini dell accessibilità totale di cui all articolo 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.