REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI



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COMUNE DI VOLTURARA APPULA (provincia di Foggia) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2013.

INDICE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Sistema dei controlli interni Articolo 3 Finalità dei controlli TITOLO II CONTROLLO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA E CONTABILE Articolo 4 Controllo preventivo e successivo Articolo 5 Controllo preventivo di regolarità amministrativa Articolo 6 Controllo preventivo di regolarità contabile Visto di regolarità contabile Articolo 7 Controllo successivo TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE Articolo 8 Il controllo di gestione Articolo 9 Modalita e referto del controllo di gestione Articolo 10 Modalita applicative del controllo di gestione TITOLO IV CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI Articolo 11 - Controllo sugli equilibri finanziari Articolo 12 - Ambito di applicazione del controllo sugli equilibri finanziari Articolo 13 - Esito negativo del controllo sugli equilibri finanziari TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 14 - Gestione associata dei controlli interni Articolo 15 - Entrata in vigore, abrogazioni e comunicazioni

TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell articolo 3 del decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni nella legge nr. 213/2012. Articolo 2 Sistema dei controlli interni 1. Il sistema dei controlli interni si articola nelle seguenti tipologie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione e controllo degli equilibri finanziari. 2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Articolo 3 Finalità dei controlli 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. TITOLO II CONTROLLO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA E CONTABILE Articolo 4 Controllo preventivo e successivo 1. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, sono assicurati sia nella fase preventiva che in quella successiva di formazione dell atto. 2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell atto che vanno dall iniziativa all integrazione dell efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione dello stesso atto. 3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l ultima parte dell integrazione dell efficacia, di norma, la pubblicazione. Articolo 5 Controllo preventivo di regolarità amministrativa 1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all iniziativa o all oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell articolo 49 del TUEL. 2. Su ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. Articolo 6 Controllo preventivo di regolarità contabile Visto di regolarità contabile 1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, il responsabile del Servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall articolo 49 del TUEL. 2. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile ed appone il visto attestante la copertura finanziaria. 3. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti liquidazione di spesa, ai sensi degli articoli 184 comma 4 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

Articolo 7 Controllo successivo 1. Il segretario comunale organizza e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa. 2. Il segretario comunale, coadiuvato dagli uffici e dal revisore dei conti, verifica la regolarità amministrativa delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo non rientrante nelle attribuzioni degli organi di governo che comunque ha riflessi sulla parte spesa del bilancio. 3. Il segretario comunale organizza il controllo successivo, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento con cadenza semestrale e comunque prima delle procedure di valutazione dei responsabili; nell effettuare il campionamento si dovrà tenere conto dell incidenza rilevante sul bilancio di previsione ed escludere procedimenti oggetto di contenzioso sui quali è chiamata ad esprimersi l autorità giudiziaria. 4. Nel caso di controllo di atti sottoscritti dal Segretario Comunale, in qualità dì Responsabile di Settore, il Sindaco provvederà a nominare con proprio decreto, il Responsabile del Settore competente al controllo di regolarità amministrativa. TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE Articolo 8 Il controllo di gestione 1. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi: a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo; b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati; c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi. 2. L esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile delle massime strutture e delle istituzioni dell Ente. Articolo 9 - Modalita e referto del controllo di gestione 1. Il controllo di gestione è svolto con periodicità annuale, secondo le modalità e redigendo il referto di cui agli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Articolo 10 - Modalita applicative del controllo di gestione 1. Il controllo di gestione è svolto sull attività amministrativa dell apparato comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi. 2. L applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative: a) definizione degli obiettivi gestionali ; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei fatti predetti in rapporto agli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l efficienza, l efficacia ed il grado di economicità dell azione intrapresa. TITOLO IV CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI Articolo 11 - Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto costantemente sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dei principi contabili approvati dall Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell Interno, delle circolari della Ragioneria Generale dello Stato e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 3. Con cadenza annuale il responsabile del servizio finanziario formalizza l attività di controllo attraverso un verbale con cui attesta lo stato degli equilibri finanziari, trasmesso al Sindaco, agli Assessori Comunali, al Segretario comunale ed all organo di revisione dei conti. 4. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economicofinanziario degli organismi gestionali esterni. Articolo 12 - Ambito di applicazione del controllo sugli equilibri finanziari 1. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti nella Parte II del d.lgs. 18/8/2000, n. 267. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui: a) equilibrio tra entrate e spese complessive; b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti; c) equilibrio tra entrate straordinarie afferenti ai titoli IV e V e spese in conto capitale; d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi; e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese; f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti. Articolo 13 - Esito negativo del controllo sugli equilibri finanziari 1. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate e delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari, il responsabile dei servizi finanziari procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie di cui all articlo 153 del d.lgs. n. 267/2000. TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 14 - Gestione associata dei controlli interni 1. L ente può esercitare il controllo di regolarità amministrativa e contabile in forma associata, mediante una convenzione con altri enti locali che preveda l istituzione di uffici unici e ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento. Art. 15 - Entrata in vigore, abrogazioni e comunicazioni 1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione. 2. L'entrata in vigore del presente regolamento determinerà l abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.