STATO MAGGIORE DELLA DIFESA SMD UGAG 002/12 DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO



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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA SMD UGAG 002/12 DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO Edizione 2012

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DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO Premessa pag. 5 Parte Prima La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato 1. Distruzione dei beni culturali come crimine contro l umanità pag. 6 2. La Convenzione dell Aja del 1954 pag. 7 3. La Protezione Speciale pag. 7 4. Il Secondo Protocollo del 1999 pag. 8 5. La protezione Rafforzata pag. 10 Parte Seconda Responsabilità penale 1. Responsabilità individuale e violazioni gravi ai sensi del Secondo Protocollo 2. Introduzione nel sistema penale italiano di norme sanzionatorie pag. 11 pag. 11 3. Violazioni previste dal Codice Militare Penale di Guerra pag. 13 Parte Terza Obblighi militari relativi alla protezione dei beni culturali 1. Utilizzo dei beni culturali in tempo di pace pag. 14 2. Misure precauzionali pag. 14 3. Necessità militare pag. 15 4. Diffusione pag. 16 3

Parte Quarta Simboli pag. 18 Parte Quinta Elenco dei beni culturali 1. Bene culturale pag. 19 2. Beni culturali a protezione speciale pag. 19 3. Beni culturali a protezione rafforzata" pag. 19 RIFERIMENTI NORMATIVI: A. Convenzione dell Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato B. Primo Protocollo alla Convenzione del 1954 C. Secondo Protocollo del 1999 D. Legge di ratifica n. 45/2009 del Secondo Protocollo, recanti nuove fattispecie penali E. Parte IV, Titolo III del Codice Penale Militare di Guerra ALLEGATO: Format di Dichiarazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa per l immunità dei beni culturali a protezione rafforzata 4

Premessa La sensibilità delle Autorità italiane nei confronti della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è stata evidenziata sin dal 1941 con l emanazione del codice penale militare di guerra che espressamente pone a carico dei comandanti militari precise responsabilità in materia. Con successive Convenzioni e Protocolli la comunità internazionale ha voluto affermare che in caso di conflitto armato i gravi danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, sono un danno al patrimonio culturale del patrimonio dell umanità intera, essendo un dato di fatto che ogni popolo apporta il suo contributo all umanità intera, e ha voluto introdurre i concetti di salvaguardia e rispetto dei beni stessi: salvaguardia poiché le Parti contraenti devono prendere, sin dal tempo di pace, tutte le misure ritenute appropriate per preservare i beni culturali sul proprio territorio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato; rispetto, poiché le Parti contraenti si impegnano a rispettare i beni culturali, situati sul proprio territorio e su quello delle altre Parti contraenti astenendosi dall utilizzazione di tali beni per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, e astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo. Allo scopo di prevedere un sistema di protezione ancora più efficace, nel 2009 il nostro ordinamento ha introdotto nuove misure sanzionatorie. Scopo della presente direttiva, pertanto, è di delineare in generale gli elementi salienti delle norme, delle convenzioni e dei protocolli intervenuti in materia e di diffondere nell ambito delle Forze Armate sino ai minori livelli ordinativi, anche in ottemperanza all art. 25 della Convenzione dell Aja, il regime preventivo e sanzionatorio volto a rispettare e a salvaguardare i beni culturali sia in tempo di pace che in tempo di conflitto armato. 5

Parte prima La protezione internazionale dei beni culturali in caso di conflitti armati 1. Distruzione dei beni culturali come crimine contro l umanità L attenzione della Comunità internazionale verso la protezione dei beni culturali nell ambito dei conflitti armati ha portato, inizialmente, all adozione delle Convenzioni dell Aja del 1889 e 1907, norme dalla portata limitata, in quanto l obbligo di assicurare la tutela di tali beni cessava ogni qualvolta non fosse reputato possibile dalle autorità dello Stato direttamente interessato e quando tali beni erano utilizzati per scopi militari. La diffusa consapevolezza che le azioni di combattimento nel corso di conflitti armati producevano spesso la distruzione di patrimoni culturali unici al mondo il che comportava una perdita non solo per i popoli nei cui territori si svolgeva il conflitto, ma per tutta l umanità ha fatto sì che la Comunità internazionale, non a caso a partire dal secondo dopoguerra, sulla scorta delle immani devastazioni che il recente conflitto mondiale aveva apportato, decise di adottare la Convenzione dell Aja del 1954 (ratificata in Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279) specificamente dedicata alla protezione del patrimonio culturale nel caso di conflitti armati, contestualmente ad un Primo Protocollo sul divieto di esportazione dei beni culturali dai territori occupati. Nel 1977 vennero, inoltre, posti in essere due Protocolli alle quattro Convenzioni di Ginevra, le quali, come è noto, costituiscono la base del diritto internazionale umanitario di guerra. Il Primo Protocollo, relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali, all articolo 53 ha incluso il patrimonio culturale tra gli elementi meritevoli di protezione, ricomprendendo nel concetto di patrimonio culturale anche i luoghi di culto. In particolare, l articolo 53, dopo aver salvaguardato espressamente le previsioni della Convenzione dell Aja del 1954, proibisce il compimento di qualsiasi atto di ostilità diretto contro monumenti storici, opere d arte o luoghi di culto, che costituiscano patrimonio culturale o spirituale dei popoli. E altresì vietato l uso di tali oggetti come base di azioni militari, come anche il coinvolgimento di essi nel corso di azioni di rappresaglia. Analoghe previsioni sono contenute, nell articolo 16, del Secondo Protocollo del 1977, dedicato alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali. Tutti gli atti internazionali richiamati risultano ratificati dall Italia. 6

La non sempre adeguata corrispondenza di risultati conseguiti con l applicazione della Convenzione dell Aja del 1954 conduceva all adozione, nel marzo 1999, del Secondo Protocollo alla Convenzione dell Aja del 1954, ratificato con legge 16 aprile 2009, n. 45. 2. La Convenzione dell Aja del 1954 E il primo strumento internazionale di portata generale che ha avuto il merito di introdurre un regime esteso di tutela dei beni culturali, costituenti il common heritage of mankind, cioè il patrimonio comune dell umanità, individuato e definito dall articolo 1. Il principio cardine della Convenzione del 1954 è enunciato al secondo capoverso del Preambolo, secondo il quale la conservazione del patrimonio culturale non è affare soltanto dello Stato su cui si trova il bene, ma dell intera umanità, in quanto ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale. Sempre nel Preambolo si menziona che la protezione dei beni deve essere già organizzata in tempo di pace, con provvedimenti a livello sia nazionale che internazionale. A tal fine le Parti contraenti si impegnano, già in tempo di pace, a salvaguardare e a prendere ogni misura idonea a proteggere tali beni contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato. Per salvaguardia si intende quell insieme di azioni positive che cercano di assicurare al meglio le condizioni materiali per la protezione dei beni culturali e per rispetto si intende che le Parti si impegnano a rispettare i suddetti beni sia sul proprio territorio che su quello delle Parti Contraenti. Per nozione di rispetto si intende, inoltre, l impegno di astenersi ad utilizzare tali beni per scopi che potrebbero esporli a distruzione o deterioramento in caso di conflitto armato, nonché impegno a proibire, prevenire e far cessare qualsiasi atto di furto, saccheggio, sottrazione di beni culturali, nonché qualsiasi atto di vandalismo. Questo concetto può essere derogato solo nei casi in cui la necessità militare lo esiga in modo imperativo. La Convenzione prevede due distinti regimi di protezione dei beni culturali, la protezione generale e la protezione speciale (art. 8). 3. La protezione speciale La protezione speciale è concessa dalla Convenzione dell Aja del 1954 (art. 8) a un limitato numero di beni culturali di grande importanza, nonché a rifugi permanenti destinati ad 7

accogliere beni culturali mobili in occasione di un conflitto. Essi sono inseriti nel registro internazionale dei beni sotto protezione speciale a due condizioni: a. che detti beni si trovino ad una distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obiettivo che costituisca un punto di interesse bellico; b. che essi non siano usati per fini militari. Il sopracitato registro è tenuto dal Direttore Generale dell UNESCO ed è disciplinato in modo dettagliato nel Regolamento di esecuzione, allegato alla Convenzione. Secondo l art. 11 della Convenzione dell Aja del 1954, l'immunità di un bene culturale posto sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile e soltanto per il periodo in cui questa necessità sussista. Inoltre, essa può essere constatata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di una divisione. La procedura di iscrizione per la protezione speciale è lunga e complessa, talché al momento solo cinque oggetti in tutto il mondo sono stati inseriti nel registro (un rifugio in Germania, tre rifugi nei Paesi Bassi e la Città del Vaticano ). 4. Il Secondo Protocollo del 1999 L effettiva applicazione della Convenzione nel corso degli anni si è dimostrata problematica, sia per la complessità dei meccanismi attuativi che per il limitato numero di Stati che l hanno ratificata. Al fine di risolvere tali problemi, il 26 marzo 1999 all Aja viene adottato il testo del Secondo Protocollo che costituisce un trattato internazionale autonomo, rispetto alla Convenzione, su materie già regolamentate nella Convenzione da cui deriva. L'ambito di applicazione delle norme contenute nel Secondo Protocollo viene a estendersi interamente ai conflitti armati non internazionali, mentre, la Convenzione del 1954 rende applicabile ai conflitti non internazionali solo le norme che prevedono disposizioni di tutela e di rispetto dei beni culturali nei conflitti armati. Viene confermato l'obbligo degli Stati parti del Protocollo del 1999 di assumere, fin dal tempo di pace, tutte le misure precauzionali necessarie alla protezione dei beni culturali dagli effetti di danneggiamento, distruzione, etc. che si prevede un conflitto possa arrecare agli stessi. A solo titolo esemplificativo viene citata: la pianificazione di misure di emergenza contro crolli, danneggiamenti delle strutture e incendi; 8

l'adozione di un piano di protezione dei beni culturali nel luogo in cui sono ubicati o conservati; l'individuazione di una autorità responsabile della protezione dei beni culturali. Merita essere segnalata la norma sulla protezione dei beni culturali nei territori occupati che proibisce alla Potenza occupante di effettuare o di permettere ad altri di effettuare scavi in siti archeologici, neanche in stretta collaborazione con le autorità nazionali del territorio occupato in quanto proprio in tali territori le istituzioni nazionali sono limitate o non operanti. Accanto a tale norma si conferma e ribadisce il divieto di esportare o di permettere l'esportazione illecita, la rimozione o il trasferimento della proprietà di beni culturali, storici e scientifici, così come la loro distruzione. Dato il funzionamento limitato della Convenzione e delle sue disposizioni riguardanti la protezione speciale, gli Stati hanno deciso di introdurre un ulteriore regime di protezione dei beni culturali nel corso di conflitti armati: il regime di protezione rafforzata. Il Protocollo del 1999 contiene, inoltre, una novità importante per quanto concerne le norme relative alla responsabilità per la violazione delle norme sulla protezione dei beni culturali, ossia, oltre al rinvio al diritto internazionale consuetudinario sul tema della responsabilità degli Stati Parti, una regolamentazione molto articolata della disciplina della responsabilità individuale (art. 15) dell'autore della violazione. Ad esempio, il Protocollo del 1999 dispone che le violazioni gravi siano sempre considerate illeciti penali e punite con pene appropriate nell'ambito degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati Parti. La concretizzazione in ambito nazionale di alcuni principi fissati dal Secondo Protocollo è avvenuta ad opera della legge di autorizzazione alla ratifica n. 45 del 2009, la quale si discosta notevolmente dalla consueta prassi relativa ai trattati internazionali e contiene ben 14 articoli dedicati a norme per l'adattamento dell'ordinamento nazionale al combinato disposto della Convenzione del 1954 e del Secondo Protocollo. In particolare, in base all'art. 5, il Ministero per i beni e le attività culturali individua i beni pubblici o privati cui riconoscere i requisiti per la protezione rafforzata dettati dall'articolo 10 del Protocollo, i quali andranno inseriti nell elenco indicato al successivo articolo 11, paragrafo 1. In tal modo i beni culturali verranno a godere di una tutela rafforzata sulla base della loro estrema importanza per l'intera umanità. Il Ministero per i beni e le attività culturali si consulta con il Ministero della Difesa onde escludere, nell'attribuzione a un bene culturale della protezione rafforzata, che esso sia usato per scopi militari o come scudo a postazioni 9

militari e accertare che sia stata rilasciata la prevista dichiarazione che il bene culturale in oggetto non verrà mai utilizzato a tale scopo. 5. La protezione rafforzata Il regime di protezione rafforzata si applica ai beni culturali aventi tre requisiti (art. 10): il carattere di massimo valore universale, ossia di grandissimo rilievo per l umanità; un elevato livello di protezione legislativa e amministrativa nazionale in virtù del suo eccezionale valore storico e culturale; la rinuncia alla sua utilizzazione a fini militari, con esplicita dichiarazione dello Stato parte interessato. Ogni Paese è tenuto a sottoporre un elenco dei propri beni culturali dei quali intende chiedere la protezione rafforzata al Comitato per la Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, istituito ad hoc e composto da 12 membri designati da tutti gli Stati Parte che rimangono in carica per quattro anni. La decisione di accoglimento o meno della richiesta è presa dalla maggioranza di almeno quattro quinti dei membri presenti e votanti del predetto Comitato ed i beni aventi i requisiti richiesti saranno inseriti in un apposita Lista dei beni sotto protezione rafforzata. Il nuovo regime di protezione rafforzata, pertanto, si applica ai beni culturali iscritti nella suddetta Lista, la quale non prevede come requisito per l'iscrizione la locazione del bene culturale ad adeguata distanza da qualunque obiettivo militare importante o impianto industriale di una certa dimensione. È prevista anche la possibilità di offrire protezione rafforzata a un bene non precedentemente tutelato in maniera adeguata dalla legislazione nazionale, nonché la concessione di una protezione rafforzata provvisoria, se la richiesta viene presentata da uno Stato interessato dopo lo scoppio di un conflitto. L'inclusione nella Lista assicura al bene culturale l'immunità durante un conflitto, pertanto non può essere considerato alla stregua di obiettivo militare. Un bene culturale può perdere la protezione rafforzata in precedenza assicurata, la quale può essere altresì in casi determinati sospesa (artt. 13 e 14). 10

Parte seconda Responsabilità penale 1. Responsabilità individuale e violazioni gravi ai sensi del Secondo Protocollo L art. 15 del Secondo Protocollo del 1999 ha sancito il principio della responsabilità penale individuale dell'autore della violazione con riferimento ad una serie di condotte, configurabili come reati, poste in essere contro i beni culturali, quali, ad esempio: a. fare oggetto di un attacco un bene culturale sotto protezione ai sensi della Convenzione e del Secondo Protocollo; b. utilizzare un bene culturale sotto protezione o la zona circostante a sostegno di un azione militare; c. distruggere o appropriarsi di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Secondo Protocollo; d. compiere furti, saccheggi, appropriazioni indebite o atti di vandalismo contro beni culturali. Il suddetto Protocollo le definisce violazioni gravi che devono essere sempre previste dalle Parti quali illeciti penali puniti con pene appropriate nell'ambito degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati. Le norme legislative devono stabilire, inoltre, la giurisdizione e norme di estradizione per i fatti compiuti all estero. La legge di ratifica n. 45/2009 mira all adempimento di tale obbligo da parte del nostro Paese. 2. Introduzione nel sistema penale italiano di norme sanzionatorie Le disposizioni penali introdotte dalla legge di ratifica si applicano a chiunque commetta il fatto in danno dei beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali. Si applicano altresì quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali il fatto è commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero. A seguito si riporta l elenco di tali violazioni e delle relative sanzioni: a. attacco e distruzione di beni culturali - l art. 7, comma 1 della legge n. 45/2009 punisce con la reclusione da quattro a dodici anni chiunque attacchi un bene culturale protetto dalla Convenzione dell Aja del 1954. Il secondo comma prevede che qualora una simile condotta sia posta in essere ai danni di un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata la pena è quella della reclusione da cinque a quindici anni. Il terzo comma prevede una maggiore punibilità stabilendo che le pene previste dai primi due commi 11

debbano essere aumentate qualora al fatto consegua il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene. b. utilizzo illecito di bene culturale protetto l art. 8 della legge n. 45/2009 sanziona l utilizzo illecito di un bene culturale protetto ed è del tutto analogo al precedente art. 7; infatti, fissa una pena da uno a cinque anni per un bene protetto dalla Convenzione, una sanzione più elevata, ossia da due a sette anni, qualora il fatto sia commesso ai danni di un bene sottoposto a protezione rafforzata ed, infine, impone un aumento di pena qualora al fatto consegua il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene. c. devastazione e saccheggio di beni culturali protetti e impossessamento illecito e danneggiamento l art. 9 della legge n. 45/2009 incrimina la devastazione ed il saccheggio di beni culturali protetti e l art. 10 sanziona l impossessamento illecito e il danneggiamento di tali beni, recependo così le indicazioni già contenute nell art. 4 della Convenzione dell Aja del 1954. d. esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti l art. 11 della legge n. 45/2009, diretto a incriminare l esportazione e il trasferimento illecito di beni culturali protetti, ripropone quanto già disposto dall art. 9, lettera a) del Secondo Protocollo, volto a imporre allo Stato Parte che stia occupando un territorio di un altra, di proibire e prevenire qualsiasi esportazione, rimozione o trasferimento illecito di proprietà di beni culturali con la reclusione da due a otto anni, per un bene protetto dalla Convenzione dell Aja del 1954 e da quattro a dieci anni qualora il bene sia sottoposto a protezione rafforzata ed, infine, la pena è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene. e. alterazione e modificazione d uso dei beni culturali protetti l art. 12 della legge n. 45/2009 prevede, per chiunque alteri o modifichi arbitrariamente l uso di beni protetti dalla Convenzione dell Aja del 1954, la reclusione da uno a tre anni e da due a sette anni per i beni sottoposti a protezione rafforzata, ed, infine, la pena è aumentata qualora dal fatto ne consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene. f. causa di esclusione della punibilità con riferimento all ambito penalistico una delle disposizioni di maggiore interesse è rappresentata dall art. 13 della legge n. 45/2009, volto a escludere la punibilità in ordine ai reati di attacco e distruzione di beni culturali e di utilizzo illecito di un bene culturale protetto qualora detti fatti siano stati commessi per una necessità militare imperativa ai sensi dell art. 6 del Protocollo i cui lineamenti sono riportati nel capitolo successivo; 12

g. giurisdizione i reati di cui sopra (da art. 7 ad art. 12) sono reati militari per i quali si applicano le norme procedurali del Codice Penale Militare di pace. Nei casi in cui essi siano commessi all estero, la giurisdizione è attribuita all Autorità giudiziaria militare con competenza del tribunale militare di Roma. 3. Violazioni previste dal Codice Penale Militare di Guerra La disciplina sanzionatoria recata dal Codice Militare Penale di Guerra è prevista al Capo III del titolo IV, degli atti illeciti di guerra (artt. 174, 175, 178, 179, 186 e 187), in particolare l art. 187 prevede una reclusione non inferiore a quindici anni per chiunque, in paese nemico, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni militari con qualsiasi mezzo distrugge o provoca grave danneggiamento a monumenti storici, opere d arti o scientifiche, stabilimenti destinati ai culti, all istruzione, alle arti e alle scienze. Ai sensi dell art. 165 del Codice Militare Penale di Guerra, recante Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati, le disposizioni previste dai suddetti articoli si applicano comunque alle operazioni militari armate, svolte all estero dalle forze armate italiane, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra. 13

Parte terza Obblighi militari relativi alla protezione dei beni culturali 1. Utilizzo dei beni culturali in tempo di pace I beni protetti (chiamati anche a protezione generale) in tempo di pace non sono soggetti ad alcuna limitazione nell utilizzo da parte delle Autorità Militari, infatti in Italia alcuni edifici prestigiosi sono sede di scuole o Unità Militari, vedasi ad es. la Reggia di Caserta che ospita la scuola sottoufficiali dell Aeronautica Militare, il palazzo Ducale di Modena che ospita l Accademia militare o il complesso di Santa Maria Novella a Firenze che ospita la Scuola Marescialli dei Carabinieri. Divieto di utilizzo militare, anche in tempo di pace, è invece previsto per i beni a protezione speciale (art. 9 della Convenzione) e, soprattutto, per i beni a protezione rafforzata (Art.10 del Secondo Protocollo) per i quali una specifica dichiarazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa ne esclude l uso assoluto, anche temporaneo ed occasionale, sia per fini addestrativi che per fini operativi. Al fine di procedere al rilascio della suddetta dichiarazione sarà necessario: verificare presso la Direzione Generale del Genio Militare della Difesa (GENIODIFE) che il bene non sia compreso tra quelli ascritti al demanio della Difesa; escludere a cura del III Reparto dello Stato Maggiore della Difesa che il bene non sia interessato ad alcuna pianificazione operativa e che lo stesso e le aree immediatamente adiacenti non saranno utilizzate per fini militari o per proteggere postazioni militari. 2. Misure precauzionali Le principali misure precauzionali da adottare in caso di atto di ostilità sono le seguenti: fare tutto il possibile per verificare che gli obiettivi da attaccare non siano beni culturali protetti dall art. 4 della Convenzione; scegliere mezzi e metodi di attacco tali da evitare o, comunque, ridurre al minimo i danni che potrebbero essere causati incidentalmente ai beni culturali protetti dall art. 4 della Convenzione; astenersi dal decidere di sferrare un attacco che potrebbe causare incidentalmente danni ai beni culturali protetti dall art.4 della Convenzione che sarebbero eccessivi rispetto al previsto vantaggio militare e diretto; 14

annullare o sospendere un attacco se appare evidente che l'obiettivo è un bene culturale protetto dall art. 4 della Convenzione o che si può prevedere che l'attacco causerà incidentalmente ai beni culturali protetti danni che sarebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto; evitare ogni atto di ostilità nei confronti di un trasporto sotto protezione speciale. Inoltre, il I Protocollo del 1954 ed il Secondo Protocollo del 1999, prevedono ulteriori obblighi tesi in particolare ad evitare che la potenza occupante venga ad appropriarsi illecitamente dei beni culturali di un territorio: divieto di esportazione da un territorio occupato durante un conflitto armato; obbligo di porre sotto sequestro i beni culturali importati provenienti direttamente o indirettamente da un territorio occupato e di riconsegnarli alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato; divieto di trattenere i beni culturali a titolo di riparazioni di guerra; proibizione e prevenzione di scavi archeologici, salvo dove ciò sia strettamente richiesto per salvaguardare, registrare o preservare tali beni; alterazione o cambio di uso di beni culturali, storici o di importanza scientifica. 3. Necessità militare Il principio di necessità militare, in generale, postula l obbligo per il comandante militare di impiegare solo la qualità e la quantità di forza necessaria per raggiungere l obiettivo e, in taluni casi, funge da causa di giustificazione per derogare alle norme limitatrici della violenza bellica per la realizzazione di interessi militari prevalenti. L istituto è presente sia nella Convenzione che nel Secondo Protocollo e consente l utilizzo dei beni culturali per scopi tali da esporli al pericolo di distruzione o deterioramento solo se tali beni sono trasformati in obiettivo militare e non esiste altra soluzione possibile per ottenere un vantaggio equivalente a quello offerto dall attacco. Nelle previsioni della Convenzione, in caso di necessità militare imperativa il comandante militare di qualunque livello era arbitro di regolarsi agendo come meglio credeva. Quindi anche su un graduato capo pattuglia ricadeva questa responsabilità. La situazione è cambiata con il Secondo Protocollo del 1999, che prevede ancora la deroga della necessità militare imperativa, ma la decisione per invocarla può essere presa solamente da un ufficiale che ha il comando di una forza equivalente o superiore a un battaglione, o da una formazione minore quando le circostanze non permettano altrimenti. 15

In caso di beni a protezione speciale, l atto di sospensione dell immunità deve essere sancito da un generale di divisione o equivalente, mentre per i beni a protezione rafforzata l immunità può essere tolta solo al più alto livello operativo delle forze armate, cioè dal Capo di Stato Maggiore della difesa. 4. Diffusione a. Le Autorità Militari si impegnano a rispettare e far rispettare, nonché a sensibilizzare le proprie Forze Armate riguardo ai contenuti della Convenzione dell Aja del 1954 e dei due Protocolli aggiuntivi attraverso programmi educativi e informativi. Esse si impegnano in tempo di pace a: inserire l argomento nei casi a specifica connotazione giuridica (es. Corso per Consigliere Giuridico Militare e nei corsi di preparazione per le missioni all estero); introdurre regolamenti, istruzioni per il personale militare al fine di assicurare l osservanza della citata normativa ed il rispetto da parte delle Forze Armate della cultura e dei beni culturali; elaborare e mettere in opera, in cooperazione con l UNESCO e le organizzazioni governative e non governative, dei programmi di istruzione e di educazione, definire in ambito militare i servizi o il personale specializzato che avrà il compito di vegliare sul rispetto di tali beni e di collaborare con le Autorità civili incaricate alla salvaguardia di tali beni (art. 7 della Convenzione del 1954). Si impegnano in tempo di guerra ad introdurre nei regolamenti militari, nella loro dottrina e nei materiali di formazione, le indicazioni e le istruzioni riguardo alla protezione dei beni culturali. b. Nell ambito dello Stato Maggiore della Difesa italiano, l Ufficio Generale Affari Giuridici provvederà alla nomina di un referente delegato a tenere i rapporti con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dei Beni Culturali e l UNESCO per tutti gli aggiornamenti di competenza, nonché responsabile per la diffusione della normativa in ambito delle Forze Armate. Gli Stati Maggiori di Forza armata provvederanno alla nomina di un referente delegato a tenere i rapporti con l Ufficio Generale Affari Giuridici dello Stato Maggiore della Difesa e con i rispettivi propri Alti Comandi per il rispetto della normativa nazionale ed internazionale. 16

Presso l Ufficio legale del Comando Operativo di Vertice Interforze e gli Alti Comandi di Forza Armata dovrà essere prevista la figura di un Ufficiale esperto in materia, il quale provvederà ad illustrare la normativa nazionale ed internazionale ai legal advisors dei Comandi in partenza per i teatri operativi. c. Verranno, inoltre, presi contatti con le principali organizzazioni governative e non governative preposte alla trattazione della materia, in particolare con il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) di Ginevra e l Istituto Internazionale di Diritto Umanitario (IIHL) di Sanremo. 17

Parte quarta Simboli Al fine di agevolare il riconoscimento dei beni sottoposti al regime di protezione, la Convenzione ha previsto quale segno distintivo, già in tempo di pace, uno scudo appuntito in basso inquadrato in una croce di sant Andrea in blu e bianco (chiamato royal blue - art.16). Il segno distintivo è impiegato isolatamente per i beni culturali che non sono sotto protezione speciale (cd. protezione generale ) e per il personale addetto alla protezione dei beni culturali o incaricato di funzioni di controllo (attraverso apposito bracciale e indicazione sulla carta d'identità). E invece ripetuto tre volte in formazione triangolare, con uno scudo in basso, in caso di beni culturali immobili sotto protezione speciale, di trasporti dei beni culturali, nelle condizioni previste dagli articoli 12 e 13 e di rifugi improvvisati, nelle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione (artt. 16 e 17 Convenzione dell Aja del 1954): Simbolo adottato per segnalare un bene oggetto di protezione generale Simbolo adottato per segnalare un bene oggetto di protezione speciale I beni culturali non distinti da alcun emblema, se considerabili come tali, devono godere della medesima protezione. Per i beni in regime di protezione rafforzata non è previsto alcun simbolo particolare pertanto convenzionalmente per essi viene adottato lo scudo blu semplice al pari dei beni a protezione generale. 18

Parte quinta Elenco dei beni culturali 1. Bene culturale I beni culturali nella loro generalità non dispongono di un preciso elenco e per individuarli si rimanda alla definizione data dall art. 1 della Convenzione ove per bene culturale si intende: a. beni mobili e immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, quali monumenti (architettonici, d arte, di storia, religiosi o laici), siti archeologici, insieme di costruzioni che sono di interesse storico o artistico, opere d arte, manoscritti, libri ed altri oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, nonché collezioni scientifiche e collezioni importanti di libri, archivi o riproduzioni dei beni sopra menzionati; b. edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o esporre i beni culturali mobili, definiti alla lett. a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi degli archivi, nonché i rifugi destinati alla custodia, in caso di conflitto armato, dei beni culturali mobili di cui alla lett. a); c. i centri contenenti un numero considerevole di beni culturali che sono definiti nelle lettere a) e b), detti "centri monumentali. 2. Beni culturali a protezione speciale Come già precisato nella Parte prima, para. 3, per la complessità delle procedure, attualmente nel registro internazionale dei beni sotto protezione speciale gestito dall Unesco sono elencati solo i seguenti beni: Città del Vaticano; tre rifugi destinati ad accogliere beni culturali nei Paesi Bassi ed uno in Germania. 3. Beni culturali a protezione rafforzata Essendo entrato in vigore il Secondo Protocollo solo recentemente (vedasi Parte prima, para. 5), attualmente i beni registrati a protezione rafforzata sono: Castel del Monte in Italia; il sito archeologico del Kernavé in Lituania; Paphos, Choirokoitia e le chiese della regione di Troodos a Cipro. 19

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