COMUNE DI DAONE PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI NEL COMUNE DI DAONE



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COMUNE DI DAONE PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI NEL COMUNE DI DAONE Allegato alla deliberazione consigliare n.29 del 10.05.2001

PARTE PRIMA - NORME GENERALI Art. 1 Norme per i cittadini detentori di animali 1. Le presenti norme disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di animali nel territorio comunale di Daone. 2. Per gli animali di affezione si richiamano le norme contenute nella legge 14 agosto 1991, n. 281, e nelle more degli adempimenti normativi provinciali si rendono applicabili le norme transitorie di cui all ultimo articolo del presente regolamento. ART. 2 Della fauna selvatica italiana 1. Dall entrata in vigore del presente regolamento è vietato commerciare o detenere a qualsiasi titolo animali vivi tutelati dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e aggiornamenti successivi; inoltre quelli compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19.9.1979 resa esecutiva in Italia con Legge 5 agosto 1981 n. 503 e dalla Convenzione di Washington di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il divieto sarà automaticamente esteso alle specie protette da ogni futura altra legge statale o convenzione internazionale resa esecutiva in Italia. Art. 3 Della fauna selvatica esotica 1. Fatto salvo quanto di pertinenza della speciale regolamentazione statale sui circhi, giardini zoologici e serragli; è consentita la detenzione di animali appartenenti alla fauna esotica, non compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con Legge 5 agosto 1981 n. 503 e dalla Convenzione di Washington di cui alla Legge 7 febbraio 1992 n. 150, purché non velenosi o pericolosi per l uomo e che non provochino al vicinato disturbo o molestia. 2. Gli animali di cui sopra dovranno essere mantenuti in condizioni idonee per ciascuna specie. 3. Gli animali sopracitati provenienti dall estero, dovranno essere muniti di regolare documentazione sanitaria. Pagina 2

PARTE SECONDA - NORME SUI CANI TITOLO I - DETENZIONE Art. 4 Detenzione cani da guardia 1. I cani da guardia possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare o zone condominiali purché non accessibili al pubblico. 2. Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperti al pubblico, deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere tenuti a catena - di lunghezza tale che consenta al cane adeguato esercizio motorio, ovvero rinchiusi in idoneo recinto, comunque custoditi in modo da non recare danno o molestia. Art. 5 Detenzione di cani dannosi o molesti 1. E proibito tenere in casa a custodia dei fabbricati e giardini prossimi all abitato cani che rechino grave e continuo disturbo alla pubblica quiete. Art. 6 Detenzione cani in proprietà confinanti con pubblica via 1. Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà. Art. 7 Detenzione di cani su autoveicoli 1. Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere a che l animale lasciato sull autoveicolo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell automezzo, al fine di evitare danni a terzi. 2. Deve inoltre assicurare l areazione dell autoveicolo e comunque evitare sofferenze all animale. 3. Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri. Art. 8 Detenzione e conduzione di cani nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura. 1. E vietato detenere e consentire l introduzione di cani nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione deposito, vendita all ingrosso di generi alimentari. 2. Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, i ristoranti, bar e alberghi, ambulatori, uffici e simili, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera volontà del titolare dell attività il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l avviso dell eventuale divieto e/o prescrivere l uso della museruola. Pagina 3

3. E fatto obbligo al titolare che ammette il cane nel luogo di esercizio dell attività di provvedere a rimuovere inconvenienti igienico - sanitari. TITOLO II - CONDUZIONE Art. 9 Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico 1. Nelle piazze, giardini, parchi, vie e luoghi aperti al pubblico transito del centro abitato, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l animale. Quelli di indole mordace inoltre devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata. 2. I cani possono essere lasciati sciolti e comunque sempre con museruola e sotto il controllo e vigilanza del proprietario o detentore, solo se non costituiscono intralcio alla circolazione, pericolo o molestia per i passanti od altri animali. 3. I cani vaganti nelle piazze, giardini, parchi, vie e luoghi aperti al pubblico transito, in condizioni non rispettose di quanto stabilito ai precedenti commi 1 e 2, saranno catturati. Art. 10 Museruola 1. La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere. 2. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse stato privo. Art.11 Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate 1. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola: a) i cani da caccia nell esercizio venatorio; b) i cani da pastore nell esercizio di conduzione o guardia del bestiame; c) i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione Civile quando utilizzati per servizio; d) tutti i cani di qualsiasi razza nelle apposite zone di addestramento/allenamento. Art.12 Conduzione cani adibiti ai non vedenti o agli handicappati 1. Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola), i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio ai non vedenti o agli handicappati. Pagina 4

TITOLO III - IMBRATTAMENTO Art.13 Imbrattamento del suolo da parte di cani 1. I detentori di cani devono evitare che gli stessi imbrattino il suolo in zone di transito pedonale, quali marciapiedi, passeggiate ed aree chiuse al traffico, ovvero aree verdi all interno di parchi e giardini pubblici. 2. Qualora ciò si verificasse, il conduttore del cane ha l obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere. 3. La stessa potrà essere conferita esclusivamente nei cassonetti della Nettezza Urbana. 4. Dal rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i non vedenti o i portatori di handicap. Art.14 Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico 1. E fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico gli avanzi ed i contenitori derivanti dalla somministrazione di alimenti agli animali. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art.15 Maltrattamento di animali 1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli precedenti, verranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti norme di Legge nei casi accertati di maltrattamento degli animali, con particolare riferimento all art. 727 del codice penale come modificato con legge 22 novembre 1993, n. 473. 2. Al fine di garantire un adeguata protezione dei cani sono recepiti nelle presenti norme gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7-1 comma della Convenzione Eur opea sulla protezione degli animali ratificata con Legge 14 ottobre 1985 n. 623 e Legge 14 agosto 1991 n. 281. Art.16 Sanzioni e rimborsi spese 1. Le sanzioni amministrative per le infrazioni agli articoli delle presenti norme saranno stabilite con apposito e separato provvedimento ai sensi dell art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. 2. A tale scopo il sindaco con ordinanza da adottare ai sensi dell art. 107 determina in via generale la somma da pagare per ciascuna specie di violazione. 3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi precedenti, sono a carico dei proprietari o detentori le spese sostenute dal comune per la eventuale cattura di cani randagi o comunque trovati incustoditi sul territorio comunale e catturati ai sensi dell art. 9 e le spese per la rimozione delle deiezioni di cui all art. 13 quelle per l apposizione del segnale di riconoscimento previsto all art. 17 e il rimborso di ogni altra spesa sostenuta dal comune per interventi di competenza dei proprietari o detentori di cani. 4. Il sindaco con propria ordinanza può determinare in via forfettaria l ammontare delle spese per alcuni interventi tipici. Pagina 5

Art.17 Norme transitorie 1. Nelle more dell adozione delle disposizioni di cui all art. 3 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 i proprietari o i detentori di cani devono garantire la loro identificazione mediante l apposizione di idoneo mezzo di riconoscimento da apporre sul cane. 2. Il sindaco stabilisce le modalità di identificazione, ivi compreso anche il tatuaggio indolore o l applicazione sotto cute di chip elettronico. 3. Le spese di apposizione dell identificazione sono a carico dei proprietario o detentore. Pagina 6

INDICE pag. Art. 1. Norme per i cittadini detentori di animali 1 Art. 2. Della fauna selvatica italiana 1 Art. 3. Della fauna selvatica esotica 1 Art. 4. Detenzione cani da guardia 2 Art. 5. Detenzione di cani dannosi o molesti 2 Art. 6. Detenzione cani in proprietà confinanti con pubblica via 2 Art. 7. Detenzione di cani su autoveicoli 2 Art. 8. Detenzione e conduzione di cani nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura 2 Art. 9. Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico 3 Art. 10. Museruola 3 Art. 11. Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate 3 Art. 12. Conduzione cani adibiti ai non vedenti o agli handicappati 3 Art. 13. Imbrattamento del suolo da parte di cani 4 Art. 14. Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico 4 Art. 15. Maltrattamento di animali 4 Art. 16. Sanzioni e rimborsi spese 4 Art. 17. Norme transitorie 5 Pagina 7