C O M U N E D I A L A ----------------------- Provincia di Trento NORME PER LA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI NEL COMUNE DI ALA



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C O M U N E D I A L A ----------------------- Provincia di Trento NORME PER LA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI NEL COMUNE DI ALA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dd. 24.05.1996 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 23.04.2002 1

TITOLO I - NORME GENERALI Art. 1 Norme per i cittadini detentori di animali Le presenti norme disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di animali nel territorio comunale di Ala. 2

TITOLO II - DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA Art. 2 Della fauna selvatica italiana Dall entrata in vigore del presente Regolamento è vietato commerciare, detenere a qualsiasi titolo animali vivi tutelati dalla Legge 27.12.1977 n. 968 e aggiornamenti successivi, inoltre quelli compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19.0 9.1979 resa esecutiva in Italia con Legge 5.8.1981 n. 503 e dalla Convenzione di Washington di cui alla Legge 7.2.1992 n. 150. Il divieto sarà automaticamente esteso alle specie protette da ogni futura altra Legge Statale o Convenzione Internazionale resa esecutiva in Italia. Art. 3 Della fauna selvatica esotica Fatto salvo quanto di pertinenza della speciale regolamentazione statale sui circhi, giardini zoologici e serragli, è consentita la detenzione di animali appartenenti alla fauna esotica, non compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19.9.1979 resa esec utiva in Italia con Legge 5.8.1981 n. 503 e dalla Convenzione di Washington di cui alla Legge 7.2.1992 n. 150, purché non velenosi o pericolosi per l uomo e che non provochino al vicinato disturbo o molestia. Gli animali di cui sopra dovranno essere mantenuti in condizioni idonee per ciascuna specie. Gli animali sopracitati provenienti dall estero, dovranno essere muniti di regolare documentazione sanitaria. 3

TITOLO III - DETENZIONE ART. 4 Detenzione cani da guardia I cani da guardia possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare o zone condominiali purché non accessibili al pubblico. Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperti al pubblico, deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere tenuti a catena - di lunghezza tale che consenta al cane adeguato esercizio motorio, ovvero rinchiusi in idoneo recinto, comunque custoditi in modo da non recare danno o molestia. Art. 5 Detenzione di animali dannosi o molesti E proibito tenere in casa o a custodia dei fabbricati e giardini prossimi all abitato cani che rechino disturbo alla pubblica quiete. Con apposito e separato provvedimento verranno stabilite le procedure di accertamento del disturbo o molestia arrecata, nonché di applicazione delle relative sanzioni amministrative. Art. 6 Detenzione cani in proprietà confinanti con pubblica via Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo 4

idoneo ad evitare che l animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà. Art. 7 Detenzione di animali su autoveicoli Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere a che l animale lasciato sull autoveicolo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell automezzo, al fine di evitare danni a terzi. Deve inoltre assicurare l areazione dell autoveicolo e comunque evitare sofferenze all animale. Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri. Art. 8 Detenzione e conduzione animali nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura. E vietato detenere e consentire l introduzione di cani nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione deposito, vendita all ingrosso di generi alimentari. Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, i ristoranti, bar e alberghi, ambulatori, uffici e simili, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera volontà del titolare dell attività, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l avviso dell eventuale divieto. E fatto obbligo al titolare che ammette il cane nel luogo di esercizio dell attività di provvedere a rimuovere inconvenienti igienico-sanitari. E altresì vietato detenere e consentire l introduzione di cani nei luoghi di cura se non a loro esplicitamente riservati. 5

TITOLO IV - CONDUZIONE Art. 9 Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico Nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e quelli di indole mordace devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata. I cani possono essere lasciati sciolti e comunque sempre con museruola, solo se non costituiscono intralcio alla circolazione, pericolo o molestia per i passanti od altri animali. I cani vaganti senza la prescritta museruola, e sprovvisti di segno di riconoscimento saranno catturati e ricoverati nelle strutture all uopo stabilite. Il costo della cattura e ricovero del cane è a carico del proprietario. Art. 10 Museruola La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse stato privo. Art. 11 Conduzione dei cani in particolari luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto 6

Salvo quanto disposto dal successivo art. 14, nei luoghi destinati esclusivamente a passeggiata e transito pedonale e negli spazi attrezzati per attività sportive i cani devono sempre essere condotti con guinzaglio capace di trattenere validamente l animale. Nei locali pubblici, nei pubblici uffici e nei negozi di generi alimentari devono essere muniti anche della museruola. Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto di cui al II comma art. 8, i cani devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari. Nei luoghi comuni di transito i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio. Sui pubblici mezzi di trasporto i cani devono essere tenuti a guinzaglio, muniti di museruola e trattenuti accanto al detentore. Art. 12 Conduzione cani nei giardini e nei parchi pubblici E vietato condurre o lasciar vagare cani nei giardini e parchi pubblici, aree verdi attrezzate. Art. 13 Conduzione cani di grossa mole e di indole mordace I cani di grossa taglia devono essere condotti a guinzaglio ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l animale. Quelli di indole aggressiva dovranno essere inoltre muniti di museruola. 7

Art. 14 Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola: a) i cani da caccia nell esercizio venatorio, b) i cani da pastore nell esercizio di conduzione o guardia del bestiame, c) i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione civile quando utilizzati per servizio, d) tutti i cani di qualsiasi razza nelle apposite zone di addestramento/allevamento. Art. 15 Conduzione cani adibiti ai non vedenti o agli handicappati Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola), i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio ai non vedenti o agli handicappati. 8

TITOLO V - IMBRATTAMENTO Art. 16 Imbrattamento suolo pubblico da parte di cani I detentori o conduttori di cani devono evitare che gli stessi imbrattino il suolo in zone di transito pedonale, quali marciapiedi, passeggiate ed aree chiuse al traffico. Qualora ciò si verificasse, il conduttore del cane ha l obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere. La stessa potrà essere conferita esclusivamente nei cassonetti della Nettezza Urbana. Il conduttore del cane in luogo pubblico deve essere sempre dotato di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni dell animale. Ove trovato sprovvisto di tale attrezzatura sarà soggetto alle sanzioni previste dal successivo art. 19. Dal rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i non vedenti o i portatori di handicaps. Art. 17 Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico E fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico gli avanzi ed i contenitori derivanti dalla somministrazione di alimenti agli animali 9

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 18 Maltrattamento di animali Fermo restando quanto stabilito dagli articoli precedenti, verranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti norme di legge nei casi accertati di maltrattamento degli animali. Al fine di garantire un adeguata protezione dei cani sono recepiti nelle presenti norme gli artt. 3,4,5,6, e 7-1 co mma della Convenzione Europea sulla protezione degli animali ratificata con Legge 14 ottobre 1985 n. 623 e Legge 14 agosto 1991 n. 281. Art. 19 Sanzioni Chiunque viola le disposizioni previste nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa a fianco riportata: Per la violazione all'art. 12 è prevista una sanzione amministrativa da 20 a 120 Euro. Per la violazione all'art. 16 commi 1 e 2 è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 150 Euro. Chiunque viola le rimanenti disposizioni del presente regolamento sarà soggetto alla sanzione amministrativa da 25 a 150 Euro. L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981 n 689 e successive modificazioni, (art. 10-12 -16-17 e seguenti) La giunta comunale, con proprio provvedimento, può aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento, in misura pari alla variazione, accertata dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nei due anni 10

precedenti. Qualora la variazione sia inferiore al 10% l'aggiornamento può essere rimandato all'anno successivo. In sede di aggiornamento la Giunta comunale può operare i necessari arrotondamenti, onde facilitare le operazioni di pagamento. Il primo aggiornamento delle sanzioni non potrà avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2005. Art. 20 Norme Transitorie Nelle more dell adozione delle disposizioni di cui all articolo tre della Legge 281/1991 il detentore del cane deve garantire con idoneo mezzo l identificazione del proprietario-detentore del cane. Le norme di cui all art. 16 si applicheranno 6 mesi dopo l entrata in vigore del presente regolamento. 11