REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI



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REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI ( - D. Lgs 22/97 art. 49 e successive modifiche ed integrazioni e - DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni) 1

REGOLAMENTO ATTUALE Art. 11. Esclusioni 1. Non sono soggetti a Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le seguenti ragioni: a. per loro natura; b. per il particolare uso cui sono destinati; c. perché sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità; d. per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani; 2. Tali caratteristiche devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere riscontrabili mediante verifiche dirette. 3. Non sono, inoltre, soggetti al pagamento della Tariffa: a) I locali non allacciati ai servizi rete o privi di qualsiasi arredo, mobilio, macchinario. b) I locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. c) I fabbricati danneggiati, non agibili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. d) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali vengono prodotti rifiuti speciali smaltiti a spese del produttore. e) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono, invece, assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo. f) Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a: i. sale operatorie; ii. stanze di medicazione e ambulatori medici; iii. laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono, invece, soggetti alla Tariffa nell abito delle sopra citate strutture sanitarie: - gli uffici; - i magazzini e i locali ad uso di deposito; - le cucine ed i locali di ristorazione; - le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; - le eventuali abitazioni; - i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l esclusione dalla Tariffa. 4. Gli Utenti indicati al precedente punto d) per beneficiare dell'esclusione della Tariffa devono farne espressa richiesta al Comune dichiarando che nell insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi identificati attraverso il codice CER. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. 5. Sono, inoltre, escluse dal calcolo delle superfici, e quindi non assoggettate all intera Tariffa, i seguenti locali ed aree: a) locali: 2

(i) stabilmente muniti di attrezzature quali centrale termica,locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi similari purchè non vi sia la presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi; (ii) di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l attività sportiva in senso stretto. Sono, invece, soggetti a Tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.; (iii) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici; (iv) locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile; (v) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; (vi) sale espositive di musei, pinacoteche e simili; (vii) solai e sottotetti, qualora l altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superfici, sia inferiore a cm. 150, che per la per la destinazione data, sono improduttivi di rifiuti. b) aree: (i) impraticabili o intercluse da recinzione; (ii) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo; (iii) non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; (iv) adibite in via esclusiva all accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti; (v) utilizzate come depositi di veicoli da demolire; (vi) in cui si svolge l attività agonistica degli impianti sportivi. (vii) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l esclusione. Le circostanze che potrebbero dare origine all esclusione di cui al presente punto debbono essere comunicate all Ufficio Tributi e saranno oggetto di valutazione da parte del Comune sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici. (viii) le aree scoperte adibite a verde; 6. L interruzione temporanea del servizio di gestione del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della Tariffa. Art. 11. Esclusioni VARIAZIONI 1. Non sono soggetti a Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le seguenti ragioni: a. per loro natura; b. per il particolare uso cui sono destinati; c. perché sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità; d. per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani; 2. Tali caratteristiche devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere riscontrabili mediante verifiche dirette. 3. Non sono, inoltre, soggetti al pagamento della Tariffa: a) I locali non allacciati ai servizi rete o privi di qualsiasi arredo, mobilio, macchinario. b) I locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. c) I fabbricati danneggiati, non agibili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di 3

variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. d) le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero. e) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali vengono prodotti rifiuti speciali smaltiti a spese del produttore. f) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono, invece, assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo. g) Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a: i. sale operatorie; ii. stanze di medicazione e ambulatori medici; iii. laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono, invece, soggetti alla Tariffa nell abito delle sopra citate strutture sanitarie: - gli uffici; - i magazzini e i locali ad uso di deposito; - le cucine ed i locali di ristorazione; - le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; - le eventuali abitazioni; - i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l esclusione dalla Tariffa. 4. Gli Utenti indicati al precedente punto e) per beneficiare dell'esclusione della Tariffa devono farne espressa richiesta al Comune dichiarando che nell insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi identificati attraverso il codice CER. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. 5. Sono, inoltre, escluse dal calcolo delle superfici, e quindi non assoggettate all intera Tariffa, i seguenti locali ed aree: a. locali: i. stabilmente muniti di attrezzature quali centrale termica,locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi similari purchè non vi sia la presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi; ii. di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l attività sportiva in senso stretto. Sono, invece, soggetti a Tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.; iii. delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici; iv. locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile; v. destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; vi. vii. sale espositive di musei, pinacoteche e simili; solai e sottotetti, qualora l altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superfici, sia inferiore a cm. 150, che per la per la destinazione data, sono improduttivi di rifiuti. b. aree: i. impraticabili o intercluse da recinzione; ii. in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo; iii. non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; 4

iv. adibite in via esclusiva all accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti; v. utilizzate come depositi di veicoli da demolire; vi. vii. viii. in cui si svolge l attività agonistica degli impianti sportivi. eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l esclusione. Le circostanze che potrebbero dare origine all esclusione di cui al presente punto debbono essere comunicate all Ufficio Tributi e saranno oggetto di valutazione da parte del Comune sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici. le aree scoperte adibite a verde; 6. L interruzione temporanea del servizio di gestione del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della Tariffa. 5

REGOLAMENTO ATTUALE Art. 26. Riduzioni sulla parte variabile della Tariffa 1. Le riduzioni disciplinate dal presente articolo, vengono applicate solamente alla parte variabile della Tariffa. 2. La Tariffa è ridotta nei seguenti casi: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso e discontinuo, non superiore a centoottantatre (183) giorni, gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all estero, le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero (tolto). Tale destinazione deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia deve essere indicata l abitazione di residenza e l abitazione tenuta a disposizione. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli. b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte produttive adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo e non superiore a centoottantatre (183) giorni. Tale destinazione deve risultare dalla licenza o dall autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l esercizio della attività. c) abitazioni non servite dal servizio di raccolta, con distanza fino e superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta, d) per i locali e le aree utilizzate dalle Istituzioni scolastiche pubbliche o private. 3. La misura delle riduzioni di cui al precedente punto 2) del presente articolo, è pari al 30% sulla parte variabile della Tariffa. 4. Le riduzioni di cui al punto 2) del presente articolo, decorrono dalla prima fattura utile successiva alla richiesta e sono mantenute fino al perdurare delle condizioni di riduzione. 5. In sede di prima applicazione della Tariffa, le riduzioni accordate nel corso del 2005 nell ambito della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, se previste anche nel presente regolamento, decorrono dal 1 Gennaio 2006 e devono essere autocertificate entro il 20 gennaio 2006, salvo revoca della riduzione stessa. 6. L Utente è tenuto a comunicare entro trenta (30) giorni, il venir meno delle condizioni di applicazione delle Tariffe ridotte di cui ai commi precedenti. In assenza di comunicazione, si provvede al recupero della Tariffa a decorrere dal giorno dal giorno in cui è venuto meno il presupposto per l applicabilità delle riduzioni. In tal caso, inoltre, si applicano le maggiorazioni e gli interessi previsti dal presente Regolamento. 7. Annualmente, la Giunta destinerà un apposito fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzioni accordate alle Utenze alla parte variabile della Tariffa. 6

VARIAZIONI Art. 26. Riduzioni sulla parte variabile della Tariffa 1. Le riduzioni disciplinate dal presente articolo, vengono applicate solamente alla parte variabile della Tariffa. 2. La Tariffa è ridotta del 40 % sulla parte variabile nei seguenti casi: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso e discontinuo, non superiore a centoottantatre (183) giorni, gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all estero. Tale destinazione deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia deve essere indicata l abitazione di residenza e l abitazione tenuta a disposizione. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli. b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte produttive adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo e non superiore a centoottantatre (183) giorni. Tale destinazione deve risultare dalla licenza o dall autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l esercizio della attività. c) abitazioni non servite dal servizio di raccolta, con distanza fino e superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta, d) per i locali e le aree utilizzate dalle Istituzioni scolastiche pubbliche o private. 3. Laddove non trova applicazione l art.26 comma 2) Lett. B) la tariffa è in alternativa ridotta del 20% nei seguenti casi: a) locali ad uso commerciale che effettuino chiusura minima di 90 giorni consecutivi. La chiusura dell attività deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia deve essere indicato il periodo di chiusura dell attività. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli. 4. Le riduzioni di cui al punto 2) e 3) del presente articolo, decorrono dalla prima fattura utile successiva alla richiesta e sono mantenute fino al perdurare delle condizioni di riduzione. 5. L Utente è tenuto a comunicare entro trenta (30) giorni, il venir meno delle condizioni di applicazione delle Tariffe ridotte di cui ai commi precedenti. In assenza di comunicazione, si provvede al recupero della Tariffa a decorrere dal giorno dal giorno in cui è venuto meno il presupposto per l applicabilità delle riduzioni. In tal caso, inoltre, si applicano le maggiorazioni e gli interessi previsti dal presente Regolamento. 6. Annualmente, la Giunta destinerà un apposito fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzioni accordate alle Utenze alla parte variabile della Tariffa. 7