DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n. 3221.



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Suppl. straord. N. 2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 7/1/2005-59 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n. 3221. Legge regionale 30/1987, articolo 8 bis - Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. LA GIUNTA REGIONALE VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, recante l attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio; VISTO in particolare l articolo 22 del decreto legislativo succitato che prevede la predisposizione da parte delle Regioni dei Piani regionali di gestione dei rifiuti; VISTO il decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001, n. 044/Pres., con il quale è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani; CONSIDERATO l articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con il quale si dispone che i Piani regionali di gestione dei rifiuti siano «integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del Programma di cui ai commi 1 e 2»; VISTA la procedura d infrazione 1997/2182, ex articolo 228 del Trattato CE, che fa seguito ad una precedente procedura già conclusasi con una prima condanna, emanata in data 24 gennaio 2002 dalla Corte di Giustizia Europea (Causa C-466/99), concernente i Piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio presentati dalle Regioni italiane; CONSIDERATO, in relazione alla summenzionata Procedura d infrazione, che la parte del succitato Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani inerente agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio non è stata ritenuta esaustiva; VISTI i commi 1e2dell articolo 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che il CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) elabori un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio mirato in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi: prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio; accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili e riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili e non riutilizzabili; realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio, con le necessarie indicazioni cronologiche su base quinquennale, unitamente all indicazione delle percentuali in peso da recuperare e riciclare per ogni singola tipologia merceologica; RITENUTO, in relazione al punto precedente, di dover tenere in considerazione, ai fini della redazione del Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, le disposizioni contenute nel Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio CONAI 2003; VISTA la direttiva 2004/12/CE dell 11 febbraio 2004, modificante la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, in particolare per ciò che concerne i nuovi obiettivi di recupero e riciclaggio proposti; VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 che definisce le competenze della Regione e delle Province, rispettivamente per quanto concerne la predisposizione e l approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e la predisposizione e l adozione dei Programmi provinciali di attuazione del Piano regionale; VISTO il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici; VISTA la relazione di data 15 novembre 2004, redatta dal Servizio disciplina gestione rifiuti della Dire-

60-7/1/2005 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Suppl. straord. N. 2 zione centrale ambiente e lavori pubblici ai sensi dell articolo 9, comma 2 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, sui possibili effetti derivanti dall applicazione del suddetto Piano; VISTA inoltre la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, ed in particolare l articolo 8, con il quale l Amministrazione regionale ha adeguato la normativa dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale ai principi fondamentali dettati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute; VISTO ancora l articolo 8 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, che definisce le procedure per la formazione ed approvazione delle modifiche ed integrazioni al Piano regionale di gestione dei rifiuti, in relazione alla necessità di corrispondere agli obblighi previsti da leggi statali o da direttive comunitarie; RITENUTO pertanto di adottare, ai sensi dell articolo 8 bis, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, il «Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio»; RITENUTO inoltre che detto Piano costituisce parte integrante dei Piani disciplinati dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni; all unanimità, DELIBERA 1. di adottare, ai sensi dell articolo 8 bis, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, a norma dell articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni; 2. di stabilire che detto Piano costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, previsto dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni; 3. di inviare il suddetto Piano al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio ai fini della sua trasmissione alla Commissione europea; 4. di inviare alla Commissione consiliare competente il Piano in questione, ai fini dell espressione del proprio parere da perfezionarsi entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso, scaduti i quali si prescinde dal parere medesimo; 5. di pubblicare la presente deliberazione ed il Piano in allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE: ILLY IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Suppl. straord. N. 2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 7/1/2005-61 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO Redatto da: dott. geol. Giorgio Lizzi: Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti; dott. geol. Paolo Pocecco: Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti. 1. Premessa 2. Inquadramento normativo PARTE I 3. Imballaggi e rifiuti di imballaggio nella Regione Friuli Venezia Giulia 3.1 La presenza del CONAI in Friuli Venezia Giulia 4. Obiettivi generali per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nella Regione Friuli Venezia Giulia 4.1 Premessa 4.2 Obiettivi ambientali 4.3 Linee guida per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio PARTE II 5. Modalità di attuazione del Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 5.1 Indirizzi generali 5.2 Interventi di prevenzione 5.3 La raccolta differenziata 5.4 Riciclo, recupero energetico e riduzione dello smaltimento finali in discarica 6. Norme di attuazione del Piano PARTE III

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