STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO



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STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SETTORE TRIBUTARIO Dott.Comm. CARLO GARZIA Dott.Comm. ALESSANDRA NITTI Dott. STEFANO BARELLI Dott. SIMONE BOTTI SETTORE LEGALE Avvocato MARCO IMPELLUSO Avvocato ROBERTA SARA Avvocato LORENA GRASSI Avvocato ROSSANA EMANUEL Avvocato LIDIA RICCI Dott. CARLO IMPELLUSO Dott.ssa FRANCESCA RIZZI NEWS LETTER N 3/14 Milano, 14 marzo 2014 OGGETTO: Nuove aliquote INPS gestione separata in vigore dal 01/01/2014 PREMESSA La legge di stabilità 2014 al comma 492 dell articolo unico ha modificato il prefissato percorso di progressiva elevazione dell aliquota INPS della gestione separata. In particolare si sono incrementate le aliquote contributive di chi ha già un altra copertura assicurativa e non è titolare di Partiva IVA. Di seguito si richiamano gli aspetti principali di tale modifica contributiva segnalando che, l INPS, con la circolare n. 18 del 4 febbraio scorso, ha fornito le relative indicazioni operative. INDICE 1. I soggetti interessati 2. Le nuove aliquote applicabili dal 2014 2.1. Soggetti senza partita iva 2.2. Soggetti con partita Iva 3. Minimale contributivo per l anno 2014 4. Il montante contributivo ed il calcolo della pensione *:*:*:*:* 1. I soggetti interessati Si rende noto che la Legge di stabilità 2014 ha modificato, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 le aliquote contributive relativa alla cosiddetta gestione separata INPS. I soggetti interessati dalla modifica contributiva sono i seguenti: collaboratori coordinati e continuativi ( a progetto, ovvero amministratori collaboratori); collaboratori occasionali (cd. Mini co.co.co di cui all art. 61 co. 2 D.Lgs. 276/2003); lavoratori autonomi occasionali se i compensi percepiti nell anno superano i 5.000,00 euro, sempre che il rapporto di lavoro occasionale superi nell anno i 30 giorni; 20122 MILANO VIALE MAJNO, 5 - TEL. +39 (0)2.36.57.60.41 - FAX +39 (0)2.36.57.72.26 - E-MAIL: studio@lts-garzia.it CODICE FISCALE: GRZ CRL 69D20 F205D - PARTITA I.V.A.: 13244130152

lavoratori autonomi con partita IVA ma senza Cassa previdenziale (operatori marketing, consulenti economici, tributaristi, softwaristi, etc.); associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (se il soggetto non è iscritto ad un albo professionale); pensionati che svolgono attività secondo una delle modalità sopra elencate; venditori porta a porta (senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia), ferma la franchigia di 5.000,00. L INPS (Circ. 103/2004) ha ricordato che la norma (Legge n. 173/2005 - art. 3) subordina l obbligo di apertura della partita IVA e contribuzione a un limite di reddito e non di "ricavi" (o volume d affari). Considerato che i costi sono forfettizzati (22%), il venditore a domicilio è tenuto all iscrizione INPS in presenza di provvigioni pari o superiori a 6.410 poiché 78% x 6.410 = 5.000. 2. Le nuove aliquote applicabili dal 2014 Le nuove aliquote applicabili dal 2014 sono riepilogate nella tabella sottostante: Anno 2014 Soggetti interessati Aliquota Massimale Senza altra copertura previdenziale 27,72% obbligatoria (con partita IVA) (27% IVS + 0,72%) Nel 2013: 27,72% Senza altra copertura previdenziale 28,72% obbligatoria (senza partita IVA). Esempio: collaboratori e assimilati. (27% IVS + 0,72%) Nel 2013: 27,72% Aliquota Massimale Con altra copertura previdenziale obbligatoria (es. dipendenti, pensionati, professionisti con cassa) Elevata al 22% Nel 2013: 20% Minimale annuo per l accredito contributivo 15.516,00 (nel 2013, 15.357,00) (vedi oltre per dettagli) Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, trova applicazione il disposto del primo comma dell art. 51 del TUIR, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2014 se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2013. 2

2.1 Soggetti senza partita IVA RIPARTIZIONE DELL ONERE CONTRIBUTIVO E MODALITÀ DI VERSAMENTO Collaborazioni (occasionali e Co.Pro.) Associati in partecipazione Committente Collaboratore Associante Associato 2/3 1/3 55% 45% Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA). Codici da utilizzare in F24 CXX: se privi di altra copertura previdenziale (27,72% 28,72%) C10: per gli altri soggetti (22%) Non sono soggetti all obbligo contributivo gli associati in partecipazione che apportano: solo capitale (beni o denaro); capitale e lavoro (cd apporto misto); solo lavoro, ma sono lavoratori autonomi con P.IVA, soggetti ad altra contribuzione; solo lavoro, ma sono soggetti imprenditori, con P.IVA. 2.2 Soggetti con partita IVA Per quanto riguarda i lavoratori autonomi con partita IVA iscritti alla gestione separata INPS, si ricorda che: l onere contributivo è tutto a loro carico, ma hanno titolo per addebitare in fattura al proprio cliente il 4%; il versamento dei contributi deve essere eseguito dai diretti interessati, tramite il modello F24 telematico, entro il termine del pagamento fissato per le imposte sui redditi: a) saldo 2013; b) primo acconto 2014; c) secondo acconto 2014. Codici da utilizzare in F24: PXX: se privi di altra copertura previdenziale (27,72%) P10: per gli altri soggetti (20% per il saldo 2013 e 22% per l acconto 2014). 3 Minimale contributivo per l anno 2014 Per quanto concerne l accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito (all art 1, co. 3, Legge n. 233/1990), si ricorda che per l anno 2013 detto minimale è stato pari ad 15.357,00, mentre per l anno 2014 il suddetto minimale è elevato a 15.516,00. Pertanto: 3

gli iscritti alla gestione separata INPS per i quali il calcolo della contribuzione è avvenuta con l aliquota del 22%, avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuo di 3.413,52 ( 15.516,00 x 22%); gli iscritti alla gestione separata INPS per i quali il calcolo della contribuzione è avvenuta con l aliquota del 27,72%, avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuale pari a 4.301,00 (di cui 4.189,32 ai fini pensionistici, ossia aliquota 15.516,00 x 27,72%); gli iscritti alla gestione separata INPS per i quali il calcolo della contribuzione è avvenuta con l aliquota del 28,72%, avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuale pari ad 4.456,19 (di cui 4.344,48 ai fini pensionistici, ossia aliquota 15.516,00 x 28,72%); Se alla fine dell anno 2014 il predetto minimale ( 15.516,00) non dovesse essere stato raggiunto, si avrà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (art. 2, co. 29, Legge 8 agosto 1995, n. 335). Esempio Importo effettivamente assoggettato a contributo nell anno 2014: 10.000,00 10.000/15.516,00 = 65,00%; 12 mesi x 65,00% = 8 mesi utili ai fini pensionistici 4 Il montante contributivo ed il calcolo della pensione Ai fini del calcolo della pensione, il montante contributivo deve essere moltiplicato per i coefficienti indicati nella tabella a seguire, differenziati in base all età del pensionato. L importo della pensione annua si calcola applicando al montante complessivo i seguenti coefficienti di trasformazione in base all età Esempio Montante Pensione annua lorda 57 anni 4,419% 100.000,00 4.419,00 58 anni 4,538% 100.000,00 4.538,00 59 anni 4,664% 100.000,00 4.664,00 60 anni 4,798% 100.000,00 4.798,00 61 anni 4,940% 100.000,00 4.940,00 62 anni 5,093% 100.000,00 5.093,00 63 anni 5,257% 100.000,00 5.257,00 64 anni 5,432% 100.000,00 5.434,00 65 anni e oltre 5,620% 100.000,00 5.620,00 Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all età, il coefficiente di trasformazione è incrementato di 4

tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l età immediatamente superiore e il coefficiente previsto per l'età inferiore, moltiplicato per il numero dei mesi interi. Per esempio: per 58 anni e 6 mesi il coefficiente di trasformazione è pari a 4,601% (4,664-4,538 = 0,126 x 6/12 = 0,063 + 4,538 = 4,601). Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti. (Studio Tributario Garzia) 5