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ao_re Delibera 2014/0000017 del 30/01/2014 Pagina 62 di 137 ao_re Delibera 2014/0000015 del 29/01/2014 Pagina 4 di 11 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI E ISTITUZIONALI Allegato deliberazione n.15 del 29/01/2014

ao_re Delibera 2014/0000017 del 30/01/2014 Pagina 63 di 137 ao_re Delibera 2014/0000015 del 29/01/2014 Pagina 5 di 11 Art 1 Fonti Normative Si richiamano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti fonti normative che disciplinano la materia: a) DPR n. 3 del 10.01.1957 art. 60 e seguenti; b) Legge n. 412 del 30.12.1991 - art. 4 comma 7; c) Legge n. 421 del 23.10. 1992 e il D.Lgs. 502/92; d) Legge n. 662 del 23.12.1996 - art. 1, commi da 56 a 65; e) Legge n. 448 del 23.12.1998 - art.72 comma 7; f) D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. art. 53; g) Legge n. 190 del 6.11.2012; h) D. Lgs. n. 39 dell 8/4/2013; i) DPR n.62 del 16.4.2013 attuativo dell art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 ; j) CCNL vigenti delle Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa; k) CCNL vigenti Area del Comparto. Art. 2 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina, sotto il profilo della compatibilità con il rapporto di lavoro pubblico, le attività e gli incarichi di cui all art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. dei dipendenti di questa Azienda. Per incarichi si intendono le prestazioni professionali e occasionali, svolte al di fuori del rapporto di lavoro con l Azienda e in assenza di vincolo di subordinazione, a favore di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati. Sono escluse tutte le attività attinenti lo svolgimento della libera professione svolte dal personale della dirigenza medica e sanitaria, in quanto disciplinate da specifica normativa ed oggetto di regolamentazione nell Atto Aziendale. Alle attività lavorative svolte dal personale con rapporto di lavoro a part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno è riservato l art. 11. Art. 3 Soggetti di riferimento Tutti i dipendenti dell Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia, con qualifica dirigenziale e non, con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria. 2

ao_re Delibera 2014/0000017 del 30/01/2014 Pagina 64 di 137 ao_re Delibera 2014/0000015 del 29/01/2014 Pagina 6 di 11 Art. 4 Principi generali Il rapporto di impiego pubblico è caratterizzato dal dovere di esclusività, fatte salve le eccezioni di legge. Qualsiasi incarico conferito ai dipendenti da parte di Ente Pubblico o Privato, ad eccezione di quelli previsti al successivo art. 8, deve essere preventivamente autorizzato da questa Azienda Ospedaliera. Le attività di cui trattasi non devono essere connotate dai requisiti della stabilità e continuità nonché gravosità dell impegno, che potrebbe pregiudicare il regolare svolgimento degli ordinari compiti d ufficio. Detti incarichi devono essere svolti al di fuori del normale orario di servizio e non devono compromettere l organizzazione interna e l attività svolta nelle singole Strutture/Servizi di appartenenza. Gli stessi non devono essere incompatibili o in conflitto d interessi con le attività ordinarie, a garanzia dell imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Sussiste conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale non solo in presenza di una situazione reale e accertata, ma in tutti i casi in cui tale ipotesi risulti anche solo meramente potenziale. Art. 5 Attività ed incarichi incompatibili Sono considerate incompatibili con la prestazione di lavoro dipendente presso l Azienda Ospedaliera S. Maria di Reggio Emilia i seguenti incarichi: a) il rapporto di lavoro subordinato con altre Pubbliche Amministrazioni; b) il rapporto di lavoro dipendente con soggetti privati, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia dei part-time; c) il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa conferito da altra Pubblica Amministrazione o da datore di lavoro privato; d) il rapporto di natura convenzionale con il SSN e presso Strutture Private convenzionate; e) attività industriali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell art. 2082 del codice civile, ovvero in qualità di socio unico di una srl, di una società in nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time. Il divieto non riguarda l esercizio dell attività agricola quando la stessa non sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale; f) le attività professionali per il cui esercizio è necessaria l iscrizione in appositi albi o registri, salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time, di esercizio della libera professione per la dirigenza medica e sanitaria e per il comparto o da specifiche normative di settore; g) tutti gli incarichi che generano un conflitto di interessi reale ed accertato o anche meramente potenziale. Non vale a superare i suddetti divieti il fatto che il dipendente si trovi in aspettativa a qualsiasi titolo concessa, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa di legge e/o contrattuale in tema di conservazione del posto o aspettativa ex art. 18 Legge n. 183/2010. 3

ao_re Delibera 2014/0000017 del 30/01/2014 Pagina 65 di 137 ao_re Delibera 2014/0000015 del 29/01/2014 Pagina 7 di 11 Art. 6 Incarichi extraistituzionali esercitabili previa autorizzazione Il dipendente può chiedere di essere autorizzato, in via preventiva, a svolgere - al di fuori dell orario di servizio - incarichi retribuiti che abbiano carattere di temporaneità, saltuarietà ed occasionalità, a favore di soggetti terzi sia pubblici che privati, sempre che non sussistano cause di incompatibilità di diritto e/o di fatto e conflitto d interessi. Il presente regolamento riporta criteri di valutazione per le tipologie di incarico più frequenti per cui non deve ritenersi esaustivo. Tutto ciò che non rientra nei casi sotto riportati, sarà oggetto di valutazione specifica secondo i principi generale sopra esposti: a) Partecipazione a: Commissioni di concorso presso le Aziende/Enti del SSN, ad esclusione di quelle nominate dall Azienda S. Maria Nuova; b) Partecipazione ad altre tipologie di Commissioni presso Pubbliche Amministrazioni nonché, ad esempio, Collegi sindacali, Comitati di vigilanza, Comitati Scientifici, Organismi istituzionali della propria categoria professionale;. c) Collaborazione o incarichi di consulenza presso altre Pubbliche Amministrazioni o Ditte non fornitrici di beni e servizi all Azienda che siano destinati al Servizio/Settore di appartenenza del dipendente d) Consulenze e perizie medico legali su richiesta di parte. e) Incarichi di collaudo o di componente di Commissione per l aggiudicazione di lavori, servizi e forniture. L autorizzazione viene concessa alle seguenti condizioni: - che l incarico sia svolto in favore di una Pubblica Amministrazione; - che il dipendente non appartenga ad un Servizio che sia intervenuto nelle fasi precedenti il collaudo (es. nella fase di progettazione); - che il dipendente non abbia curato la fase di affidamento lavori né la direzione lavori o svolto funzioni di vigilanza o di controllo; f) Attività di amministratore di condominio e lavori di manutenzioni dei locali comuni. E consentita quando l impegno riguardi la cura dei propri interessi e cioè nel caso in cui il condominio comprenda unità abitative di proprietà o in locazione al dipendente. g) Partecipazione in società agricole a conduzione familiare purchè l impegno relativo sia modesto, non abituale e continuativo durante l anno; h) Cariche in società cooperative e in società sportive, ricreative, culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili vengano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell attività sociale; i) Cariche in società di capitali in qualità di semplice socio e senza poteri gestionali. j) Cariche in qualità di socio accomandante in società in accomandita semplice. Art. 7 Procedura Autorizzativa L autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all art. 6 deve essere richiesta al Servizio Gestione del Personale dell Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova dal dipendente utilizzando l apposito modulo. E dovere del dipendente provvedere personalmente e tempestivamente all inoltro dell istanza di autorizzazione al Servizio Gestione del Personale e accertarsi prima dell espletamento dell incarico che lo stesso sia stato effettivamente autorizzato non essendo possibile alcun tipo di sanatoria successiva. 4

ao_re Delibera 2014/0000017 del 30/01/2014 Pagina 66 di 137 ao_re Delibera 2014/0000015 del 29/01/2014 Pagina 8 di 11 L Azienda Ospedaliera è tenuta a pronunciarsi sull istanza presentata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa. La domanda va presentata, con congruo anticipo rispetto all espletamento dell incarico e comunque in tempo utile per l istruttoria da parte degli uffici. La richiesta di autorizzazione preventiva deve contenere i seguenti elementi: a. i dati anagrafici del dipendente, b. l oggetto dell incarico conferito; c. il soggetto pubblico o privato che intende conferire l incarico (ragione sociale e codice fiscale/ Partita IVA); d. la data di inizio e la data di termine dell incarico, la sede di svolgimento dello stesso e l impegno previsto; e. l importo presunto; f. la dichiarazione del dipendente che con l ente conferente non vi sono e non vi sono stati nel biennio precedente, interessi economici significativi in decisioni o attività inerenti la propria struttura (art. 4 comma 6 DPR n. 62/2013). La richiesta dovrà pervenire al Servizio Gestione del Personale già corredata del necessario parere del Direttore/Responsabile del Servizio. Per il personale della dirigenza medica e sanitaria verrà successivamente acquisito anche il parere della Direzione Medica Ospedaliera. I soggetti coinvolti nella valutazione della richiesta verificano sulla base degli elementi contenuti nella domanda di autorizzazione l insussistenza di profili di incompatibilità e conflitto di interessi e, ove necessario, richiedono ulteriori elementi integrativi all interessato. Il dipendente non potrà espletare l incarico prima della conclusione dell iter procedurale e senza la preventiva e necessaria autorizzazione. E escluso il silenzio assenso. art. 8 Incarichi extraistituzionali oggetto di comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del DPR n. 62/2013 In attuazione del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento aziendale, i seguenti incarichi, esclusi dal regime dell autorizzazione preventiva e dagli obblighi di inserimento nell Anagrafe delle prestazioni di cui all art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, necessitano comunque di una comunicazione da parte del dipendente al superiore gerarchico per le valutazioni di competenza nonché al Servizio Gestione Personale: a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell autore o inventore di opere dell ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. 5

ao_re Delibera 2014/0000017 del 30/01/2014 Pagina 67 di 137 ao_re Delibera 2014/0000015 del 29/01/2014 Pagina 9 di 11 Gli incarichi di cui al presente articolo devono in ogni caso essere svolti al di fuori dell orario di servizio, senza l utilizzo delle attrezzature aziendali e senza che il loro svolgimento comporti pregiudizio per l attività prestata a favore dell azienda. A tal fine, il Servizio Gestione Personale effettuerà periodiche verifiche a campione. Art. 9 Incarichi svolti per attività d interesse aziendale Sono da considerarsi attività d interesse aziendale e/o istituzionale i seguenti incarichi, a seguito di accordi intercorsi tra le due Aziende Sanitarie della Provincia di Reggio Emilia e tenuto conto delle convenzioni in essere stipulate da questa Azienda Ospedaliera con l Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: a) Docenza ai corsi di laurea UNIMORE le cui attività didattiche sono previste da specifiche convenzioni nonché le relative Commissioni di laurea e gli incarichi svolti come guida di tirocinio (CdL Infermieristica, CdL Fisioterapisti di cui CdL Riabilitazione Psichiatrica e CdL Terapia Occupazionale, i CdL Logopedisti, e Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Corso di Laurea di Tecnici di Radiologia ); b) Docenza ai seminari organizzati dai Corsi di Laurea di cui al punto a) e inseriti nel piano di formazione aziendale; c) Docenza ai corsi di formazione previsti nel Piano di Formazione ASMN e AUSL di RE, sia ECM che non ECM, come riportato in accordo di fornitura tra le due Aziende; d) Docenze nell'ambito del Progetto Blu Arcobaleno; e) Attività di formazione concernente progetti specifici per i quali l ASMN riceve finanziamento regionale sulla base di accordo/atto e indicati nell ambito del Piano sanitario regionale; f) Docenze interne; g) Docenze al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale; h) Comitato Etico Interaziendale ASMN/USL di Reggio Emilia i) Componente/segretario in Commissioni Esaminatrici di concorso indette dall Azienda S.Maria Nuova; Tali incarichi non sono da ritenersi esaustivi e potranno essere integrati a seguito di nuove determinazioni aziendali con atto di natura non regolamentare del Direttore del Servizio Gestione Personale, da recepirsi in occasione di successivo aggiornamento del presente regolamento. Per gli incarichi riportati ai punti, dalla lett. a) alla lett. g), il dipendente interessato è tenuto a comunicare al Servizio Formazione, Qualità, Rapporti con Università e 3 Settore, tramite apposita modulistica, la disponibilità a svolgere l incarico con indicazione della tipologia e della durata dello stesso. Lo svolgimento dell incarico è sottoposto alla valutazione del Responsabile della Struttura di appartenenza in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto dell attività d ufficio svolte dal dipendente. I compensi derivanti dallo svolgimento di tali attività non saranno oggetto di autorizzazione ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 né di inserimento nel programma Anagrafe delle prestazioni e verranno versati sul cedolino stipendiale dei dipendenti interessati. 6

ao_re Delibera 2014/0000017 del 30/01/2014 Pagina 68 di 137 ao_re Delibera 2014/0000015 del 29/01/2014 Pagina 10 di 11 Art. 10 Anagrafe delle Prestazioni Ai sensi dell art. 53 del D.Lgs 165/2001 e smi, il Servizio Gestione del Personale è tenuto, nel termine di 15 gg, a dare comunicazione, in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, di tutti i dati inerenti gli incarichi autorizzati ai dipendenti, di cui al precedente art. 6, compresi quelli svolti a titolo gratuito. Il conferente l incarico, entro 15 gg dall erogazione del compenso, dovrà comunicare all Amministrazione di appartenenza del dipendente l ammontare dei relativi compensi erogati. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Servizio Gestione del Personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico autorizzato, i compensi relativi all anno precedente, della cui erogazione abbia avuto comunicazione. Sul sito web aziendale, nella pagina dedicata all operazione trasparenza, saranno pubblicati tutti i dati relativi agli incarichi autorizzati ai dipendenti per l anno in corso. Art. 11 Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore a 50% Il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può svolgere una seconda attività di lavoro subordinato o autonomo che non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta e che non intercorra se subordinata- con un'altra Pubblica Amministrazione. In ogni caso l attività prestata presso un altro datore di lavoro non deve comportare un orario settimanale che, sommato a quello svolto presso l Azienda Ospedaliera superi i limiti stabiliti dalla legge. Il dipendente che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve specificare nella domanda l eventuale attività di lavoro, subordinato o autonomo, che intende svolgere; la stessa sarà oggetto della valutazione di compatibilità da parte dell Azienda. L Amministrazione, entro sessanta giorni dalla domanda, nega motivatamente la trasformazione del rapporto nel caso in cui accerti la sussistenza di un conflitto di interessi; tale valutazione avviene non solo all atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma può verificarsi in qualsiasi momento dopo l inizio dell attività. Qualora venga accertato un conflitto d interessi, l Azienda invita l interessato a porre termine all attività conflittuale entro 15 giorni dalla comunicazione e, in caso di inosservanza, si procede disciplinarmente ai sensi della vigente normativa. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% e già autorizzato a svolgere una seconda attività lavorativa, è tenuto a comunicare all Azienda, entro 15 giorni, l eventuale successivo inizio e/o la variazione dell attività lavorativa. In mancanza di tale comunicazione l attività svolta, non essendo stata autorizzata, genera incompatibilità con l impiego pubblico ricoperto. 7

ao_re Delibera 2014/0000017 del 30/01/2014 Pagina 69 di 137 ao_re Delibera 2014/0000015 del 29/01/2014 Pagina 11 di 11 Per il restante personale part-time, con prestazione di lavoro superiore al 50% di quella a tempo pieno, valgono i principi generali e le regole contenute nel presente Regolamento. Art. 12 Sanzioni E fatto divieto al dipendente di svolgere incarichi che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall Azienda, secondo le vigenti norme e le disposizioni del presente regolamento. L inosservanza del divieto è sanzionata con l introito del compenso, illegittimamente corrisposto, nei bilanci dell Azienda per incrementare fondi di produttività o altri fondi ad essi assimilati. Resta ferma la responsabilità disciplinare nei confronti del dipendente e del responsabile del procedimento ai sensi dell art. 53, commi 7, 7bis, 8 e 9 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e s.m.i. Art. 13 Servizio Ispettivo All interno dell Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di RE si è provveduto a costituire, con Delibera n. 246 del 23.04.1997 e successive modifiche, il Servizio Ispettivo ex art. 1 comma 62 della Legge 662/1996. Il Servizio Ispettivo, come da regolamento approvato con Deliberazione n. 810 del 24/12/1998, così come modificato con deliberazione n. 34 del 7.5.2010, effettua tra le varie attività verifiche periodiche a campione, sui dipendenti dell Azienda, finalizzate all accertamento dell osservanza da parte dei medesimi delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. Art. 14 Disposizioni finali Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della relativa deliberazione ed è disciplinato in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia e sostituisce ogni altra disposizione precedentemente emanata in ambito aziendale. Il Servizio Gestione Personale predisporrà i moduli da utilizzarsi da parte dei dipendenti per richiedere/comunicare ai servizi interessati le varie tipologie di incarichi oggetto del regolamento. Il presente regolamento verrà trasmesso al Collegio di Direzione, a tutte le strutture/servizi aziendali nonché pubblicato sul sito web aziendale unitamente alla modulistica predisposta dal Servizio Gestione del Personale. 8