0.413.454.1 Scambio di note del 22 agosto/6 settembre 1996



Documenti analoghi
Scambio di lettere del 22 agosto/6 settembre 1996

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo al doppio rilascio del diploma d Esame di Stato e

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione

DECRETO MINISTERIALE N.

DIPARTIMENTO PER L ISTRUZIONE Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Uff.VII

Nuovi percorsi abilitanti: TFA lo stato dell arte

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Bando della Facoltà di Fisioterapia

VISTO VISTO RILEVATO VISTO PRESO ATTO RILEVATO RILEVATO CONSIDERATO RITENUTO RITENUTO DECRETA

SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1

Circolare n. 1 Prot. n. 758 Roma 29/01/2015

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

All. 4 A) TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

PREMESSO CHE VISTE INDIVIDUATA

primi due anni (studio di base) del corso quinquennale di scienze farmaceutiche e del diploma federale di farmacista.

A) Titoli di accesso alla graduatoria

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

proposta di legge n. 420

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

dr. Pasquale Capo (Capo dipartimento per l istruzione) e dr. Giuseppe Cosentino (Direttore generale per il personale della scuola)

DECRETA. ART. 1 (Posti a concorso) ART. 2 (Compiti e funzione dei distaccati)

- OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING - Informatica e pensiero algoritmico nella scuola dell'obbligo

ALLEGATO 2 A) TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

(annessa quale Allegato A al Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007)

Riconoscimento dei diplomi d'insegnamento esteri

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Gazzetta Ufficiale N. 98 del 28 Aprile 2006

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NETWORK AGENZIA PER L INNOVAZIONE. Art. 1 Finalità

ALLEGATO II. 1) Titoli di studio:

Uff. I. - OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING - Informatica e pensiero algoritmico nella scuola dell'obbligo

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Immatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso:

Università degli Studi di Brescia Facoltà di Ingegneria

VADEMECUM NORMATIVO PER L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI TFA II CICLO

Direzione Generale Ufficio IV. DDG 16 marzo 2007 Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo. FAQ


Scambio di lettere del 6 febbraio e 13 ottobre 2006

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

Scuola di Lettere e Beni culturali

BANDO PER L AMMISSIONE AL CORSO MASTER DI ILLUSTRAZIONE EDITORIALE ANNO 2013/2014

Criteri di accesso alla Laurea Magistrale

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

AI DOCENTI. to della. attività di sostegno per l'anno accademico 2014/2015. CODICE MECCANOGRAFICO PNISOOoOOT. aluzazi. IL DIRIGENTE Prof.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

MOBILITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

TFA RICONOSCIMENTO CREDITI. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:

Gli elenchi ex lege 110/2014. Prime riflessioni per una proposta Anai

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

b) attività divulgativa delle politiche di qualità dell ateneo nei confronti degli studenti;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189

267P/ AVVISO Disponibilità di posti all estero per Dirigenti Scolastici

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'occupazione Sicurezza e Qualità del Lavoro - Ufficio

Linee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

REGOLAMENTO del CENTRO UNIVERSITARIO di MEDIAZIONE. Articolo 1 Costituzione del Centro

CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO BORSE DI STUDIO PER IL MASTER IN. l'università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 IL RETTORE VISTA. La legge , n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; VISTO

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Ministero dell Interno

Regolamento per il riconoscimento crediti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis)

Regolamento per l ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (AB. ALLA PROF. SANITARIA DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)

IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) - ISCRIZIONI

e, p.c. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. anno scolastico 2013/14 nota operativa.

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio III

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE CONCERNENTE LA RIDUZIONE DEL CARICO DIDATTICO PER GLI ALLIEVI DEI CORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 2014/2015

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

RINUNCIO IN UNA GRADUATORIA ACCETTO IN UNA GRADUATORIA ACCETTO SU SOSTEGNO HO AVUTO IL RUOLO SECONDO LE ISTRUZIONI MINISTERIALI DEL 25 AGOSTO 2009

REGOLAMENTO INDICE. Art.1 Scopo e ambito di applicazione dell associazione..pag.2. Art.2 Formazione e aggiornamento pag.2

REGOLAMENTO PER L AMMISSIONE AI CORSI UNIVERSITARI CON TITOLO ESTERO E PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI. CAPO I Norme comuni e generali

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Liceo Statale James Joyce

CAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14.

INDICAZIONI PER L ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE RILEVAZIONE NAZIONALE INVALSI

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni all'università della Svizzera italiana

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F.

il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l integrazione e l inclusione sociale.

Cittadini non comunitari residenti all'estero

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

TITOLO I APPARTENENZA AGLI ORGANICI TECNICI GIOVANILI FIB E RELATIVI ELENCHI

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PERUGIA

b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

DICHIARA. che..l.. sig. a cui chiede di ricongiungersi, si trova nel seguente rapporto di parentela : coniuge / genitore / figlio/a con il/la docente

CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DI PERCORSI FORMATIVI UNIVERSITARI TRIENNALI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE TRA

IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L)

AVVISO. Disponibilità di posti all estero per Dirigenti Scolastici

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

TFA, lauree magistrali, sostegno, corsi infanzia e primaria, nuovo reclutamento

DESTINAZIONE ALLE SCUOLE ITALIANE ALL ESTERO: ENTRO OTTOBRE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER LE SELEZIONI LINGUISTICHE

Premio agli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore con il punteggio di 100 e lode

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero

Scambi di lettere del 12 aprile 1979 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d America

parlamentari ART. 1 (Oggetto del regolamento) ART. 1 (Oggetto del regolamento)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Transcript:

Scambio di note del 22 agosto/6 settembre 1996 tra la Svizzera e l Italia sul riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera Entrato in vigore il 5 febbraio 1999 (Stato 2 aprile 2002) Originale Ministero degli Affari Esteri Il Direttore Generale delle Relazioni Culturali Roma, 6 settembre 1996 S.E. Dante Martinelli Ambasciatore di Svizzera Roma Eccellenza, Ho l onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 22 agosto 1996, il cui testo è il seguente: «Signor Direttore Generale, con riferimento alle Conclusioni della XVI sessione della Commissione culturale consultiva italo-svizzera del 1 dicembre 1995 ad Ascona e tenuto conto dei risultati della riunione del gruppo misto di esperti, tenutasi il 4 aprile 1996 a Berna, relativa al riconoscimento dei titoli di studio, le parti italiana e svizzera hanno redatto una bozza di scambio di lettere per il reciproco riconoscimento delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi (Università e Politecnici in Svizzera; Università, Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore in Italia). Ho l onore di informarla che l Ufficio federale svizzero dell educazione e della scienza, dopo avere consultato le autorità universitarie svizzere e i Dipartimenti cantonali della pubblica istruzione, può accettare le disposizioni della bozza soprammenzionata. Ho l onore dunque di proporle il seguente accordo, esposto negli otto punti sottoelencati. RU 2002 467 1

Scuole medie Art. 1 Ai soli fini dell immatricolazione alle Università e ai Politecnici svizzeri sono equiparati alla maturità svizzera, di diplomi di maturità rilasciati dagli Istituti secondari di secondo grado riconosciuti dallo Stato italiano di cui all elenco allegato. Art. 2 Ai soli fini dell immatricolazione alle Università, Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore italiani, di diplomi finali rilasciati dalle competenti autorità cantonali o federali conseguiti in base ad esame di maturità dagli allievi delle Scuole svizzere di cui all elenco allegato sono equiparati ai diplomi finali italiani dell istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Art. 3 I benefici di cui agli articoli 1 e 2 potranno essere estesi ad altre istituzioni scolastiche italiane funzionanti in Svizzera e svizzere funzionanti in Italia, secondo quanto indicato all articolo 6, lettera b. Art. 4 Le Scuole svizzere di cui all articolo 2 si attengono alle condizioni qui di seguito stabilite: insegnamento della lingua e cultura italiana secondo programmi concordati ai sensi dell articolo 6; lo svolgimento di detti programmi è affidato a docenti di lingua madre italiana, nominati di intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. Il loro trattamento economico è a carico delle scuole; un rapresentante del governo italiano partecipa quale commissario agli esami di lingua e cultura italiana; le relative spese sono a carico delle Scuole svizzere; la prova di lingua e cultura italiana, nella fase di transizione (1997 1999) verterà sui programmi dell ultimo anno per la sessione di esami del 1997, su quelli degli ultimi due anni nella sessione di esami del 1998 e su quelli degli ultimi tre anni nella sessione di esami del 1999; ispezioni periodiche alle Scuole svizzere di cui all articolo 2 da parte italiana vengono effettuate allo scopo di accertare l applicazione dei programmi di insegnamento della lingua e cultura italiana. Art. 5 La parte italiana è disposta a prendere in considerazione eventuali analoghe condizioni che in futuro la parte svizzera, a livello cantonale o federale, potrà decidere riguardo agli Istituti italiani di cui all articolo 1. 2

Reciproco riconoscimento delle maturità. Scambio di note con l Italia 0.413.454.1 Art. 6 a) I criteri di scelta e di nomina degli insegnanti di lingua e cultura italiana, le procedure e i tempi di nomina, i programmi ed il numero di ore settimanali di insegnamento per tale disciplina, i criteri di comparazione del voto o giudizio finale dei rispettivi diplomi, saranno definiti da uno specifico Comitato tecnico misto le cui decisioni costituiranno un annesso al presente Scambio di Lettere. b) Il Comitato tecnico misto è convocato, per le vie diplomatiche con cadenza biennale, anche per: verificare l estensibilità della presente intesa ad altre istituzioni scolastiche che soddisfino le condizioni previste dalla medesima; prendere atto eventuali modifiche alla posizione giuridica o alla consistenza numerica delle Istituzioni scolastiche di cui agli allegati elenchi, modifiche già notificate per via diplomatica all altra Parte al momento del loro verificarsi; proporre aggiornamenti a quanto concordato sub a) e con riferimento all articolo 5 per il necessario adeguamento alle modifiche che dovessero intervenire negli ordinamenti scolastici dei due Paesi. c) Le proposte del Comitato tecnico misto di cui al predetto punto b) saranno rese esecutive attraverso formale Scambio di Lettere. Art. 7 Gli alunni provenienti dalle Scuole svizzere di cui all articolo 2 possono preseguire gli studi presso le Scuole italiane di istruzione secondaria di secondo grado secondo le modalità previste dall articolo 192 comma 3 del Decreto Legislativo 16/4/94 n. 297. Art. 8 Le due Parti, nelle more della ratifica legislativa del presente Scambio di Lettere, adotteranno appositi provvedimenti per consentire, fin dall anno accademico 1996/97, l ammissione alle Università, Politecnici ed Istituti di Istruzione Superiore dei due Paesi, degli alunni delle rispettive Scuole di cui agli articoli 1 e 2, in possesso dei diplomi conseguiti alle condizioni stabilite dalla presente intensa. Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede, ho l onore di proporle che la presente Lettera e la Sua riposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali. Quest Accordo può essere denunziato in qualsiasi momento, con preavviso di un anno.» 3

Scuole medie Ho l onore di confermarle che il Governo Italiano è d accordo su quanto precede e considera pertanto la Sua lettera e la presente risposta un intesa tra i nostri due Paesi. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione. Min. Plen. I cl: Michelangelo Jacobucci 4

Reciproco riconoscimento delle maturità. Scambio di note con l Italia 0.413.454.1 Allegati Allegato all articolo 1 1. Liceo Linguistico Moderno, Basilea 2. Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Commerciale «Vilfredo Pareto», Losanna 3. Liceo Scientifico sperimentale «Leonardo da Vinci», Lugano 4. Liceo Scientifico con sperimentazione linguistica, Istituto Tecnico Commerciale «Istituto sul Rosenberg», San Gallo 5. Liceo Tecnico per il Turismo «Scalabrini Gmur» San Gallo 6. Liceo Scientifico «Istituto Internazionale Montana» del Zugerberg, Zugo 7. Liceo Linguistico «Pier Martire Vermigli», Zurigo 8. Istituto Elvetico, Lugano 1 Allegato all articolo 2 1. Scuola Svizzera, Milano 2. Scuola Svizzera, Roma 1 Completato tramite scambio di note del 4/10 nov. 1999 (non pubblicato nella RU). 5

Scuole medie 6