Volume riservato ai soci della Camera Civile del Piemonte e della Valle d Aosta e dell Associazione Giovani Avvocati di Torino (AGAT)

Documenti analoghi
In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

Il procedimento di mediazione

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

RISOLUZIONE N. 90 /E

Art. 54 decreto legge

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI di IVREA PINEROLO TORINO

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PARTE I Normativa sui compensi dell avvocato

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

(facsimile accordo col cliente) CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE Con la presente il sig... nato a... il..., cod. fisc..., residente in...

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PREVENTIVO DI MASSIMA E CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL AVVOCATO AI SENSI DELL ART. 9, CO. 4, D.L. N. 1/2012

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

SCHEMA DI CONTRATTO Per

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE

RISOLUZIONE N. 195/E

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

SCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE TRA. - Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

RISOLUZIONE N. 248/E

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

Aiutare a far riconoscere i propri diritti

PREVENTIVO DI MASSIMA. OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa.

Il Contratto Professionale ed i compensi

COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

ISSN Pubblicato dal 06/07/2015

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità

Parametri d.m. 140/2012

LA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014)

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Tariffa civile (Tabella A) Tariffa penale (Tabella B) Tariffa stragiudiziale (compensi indicativi )... 26

CAPITOLO III TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)

RISOLUZIONE N. 209/E

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

Contratto internazionale di Agenzia

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE

CONVENZIONE. per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

LA SURROGA DELL ASSICURATORE

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INCARICHI LEGALI

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del I N D I C E

I NUOVI PARAMETRI FORENSI

ISTANZA DI MEDIAZIONE

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

RISOLUZIONE N. 119 /E

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


Circolare Informativa n 21/2013

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER IL RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI

Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP)

CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve

C.C. Sentenza N del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Roma,28 dicembre 2007

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing

LICENZA D USO di SOFTWARE

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

TARIFFA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

Transcript:

Volume riservato ai soci della Camera Civile del Piemonte e della Valle d Aosta e dell Associazione Giovani Avvocati di Torino (AGAT) 1

2 Volume riservato ai soci della Camera Civile del Piemonte e della Valle d Aosta e dell Associazione Giovani Avvocati di Torino (AGAT)

COMPENSI PROFESSIONALI Secondo i parametri adottati dal D.M. 10/3/2014 n. 55 (G.U. 2/4/2014) su proposta del Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell art. 13, comma VI, della legge professionale 247/2012 A cura della Camera Civile del Piemonte e della Valle d Aosta e dell Associazione Giovani Avvocati di Torino (AGAT) 30 maggio 2014 Volume riservato ai soci della Camera Civile del Piemonte e della Valle d Aosta e dell Associazione Giovani Avvocati di Torino (AGAT) 3

Cari Colleghi, nel giugno del 2013, avevamo predisposto un vademecum per orientarsi nella materia del compenso dell avvocato, in un momento in cui, ad un anno e mezzo dall entrata in vigore della legge professionale, non sembrava ancora colmato in maniera consona il vuoto lasciato dall abrogazione della Tariffa. Esistevano i Parametri dettati dal Ministero col Decreto 140/2012, che però non apparivano all Avvocatura in linea con le esigenze del mercato. Era stata avanzata dal CNF una proposta di modifica di detti Parametri, proposta che però era allo stato rimasta senza riscontro. Esistevano infine dei Parametri locali predisposti da qualche Corte, su tutti quelli della Corte d Appello di Milano, che pur non vincolanti potevano orientare in concreto i giudici di quel territorio e dunque andavano tenuti in considerazione. Ora il Ministero, accogliendo gran parte della proposta del CNF, ha adottato nuovi Parametri, il che porta ad aggiornare il nostro breve lavoro, conservando nello schema delle tabelle allegate il confronto fra i Parametri Ministeriali e quelli della Corte d Appello di Milano, nella speranza di fare cosa utile per tutti coloro che abbiano necessità di una rapida verifica in materia Cari saluti. Torino, 30 maggio 2014 Avv. Alberto Del Noce Avv. Vincenzo Carena Avv. Elena Appendino Avv. Matteo Rossomando 4

Indice Obbligo del contratto scritto? 6 Informativa 7 Grado di complessità 17 Pattuizioni speciali: Palmario e Patto di quota lite 18 Spese accessorie 24 Determinazione del valore della controversia. 25 Difesa di più clienti o contro più controparti. 26 Conciliazioni e Transazioni 26 Cause di lavoro 27 Procedure concorsuali 27 Arbitrati 27 Atto di precetto 27 Domiciliazione 29 Azioni per il pagamento della parcella 30 Responsabilità dell Avvocato 33 Attività stragiudiziale 34 Assistenza alle mediazioni 34 Tabelle 36 Legenda 37 Attività giudiziali 39 Attività stragiudiziali 97 5

OBBLIGO DEL CONTRATTO SCRITTO? Il D.L. n. 1 del 24/1/2012 (così come convertito con Legge 24/3/2012 n. 27) ha introdotto l obbligo della pattuizione del compenso al momento del conferimento dell incarico professionale. La pattuizione deve essere raggiunta nelle forma previste dall ordinamento, e così ex art. 2233 terzo comma c.c. in forma scritta ad substantiam. La mancata pattuizione del compenso non è sanzionata con la nullità dell intero contratto d opera professionale, ma costituisce elemento negativo di valutazione. Pertanto il contratto d opera è in ogni caso fonte di diritto a compenso, che in caso di controversia - può essere liquidato dal giudice. La Legge 31/12/2012 n. 247 (Riforma Professionale) all art. 13 1 comma prevede che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all atto del conferimento dell incarico professionale. L obbligo, almeno lessicalmente, appare quindi venuto meno. L Avvocato deve inoltre, prima evidentemente, render noto al cliente su sua richiesta un preventivo di massima (quindi non più dettagliato, così come prima previsto), senza vincolo di forma. L art. 9, comma 4, D.L. 1/2012 prevede infatti che... in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all importanza dell opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Tale preventivo è previsto anche dalla Riforma Professionale, laddove all art. 13, 5 comma, Legge 247/2012 si legge, tra l altro: Il professionista a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. 6

L art. 27, 2 comma, Cod. Deontologico (versione 2014) prevede che l avvocato debba informare il cliente degli oneri ipotizzabili e, se richiesto, comunicare in forma scritta a colui che conferisce l incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione E opinione diffusa che sia opportuno ed agevole non trasmettere al cliente un semplice preventivo bensì una bozza del vero e proprio contratto di incarico, con previsione di costi e compensi. Se invece si ritenga di trasmettere un preventivo, anche se di massima, sarà prudente inserire una clausola di rinegoziazione per evitare contestazioni per prestazioni non preventivate. Vi è da ricordare comunque che la pattuizione del compenso tra avvocato e cliente non ha rilievo processuale nei confronti della controparte soccombente, ai fini della liquidazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. Tuttavia essa costituisce utile elemento concorrente per la valutazione giudiziale del giusto compenso e la mancata produzione in giudizio di prova documentale della pattuizione del compenso costituisce elemento di valutazione negativa da parte del giudicante (nell ottica del principio della rifusione delle spese, per cui non può essere riconosciuto alla parte vittoriosa un rimborso spese superiore all importo pattuito: non sarebbe corretto che la parte vittoriosa potesse ottenere dalla controparte a titolo di rifusione delle spese di lite una somma superiore a quella pattuita con il proprio avvocato, così lucrando indebitamente). INFORMATIVA. L art. 4, 3 comma, del D. Lgs. 28/2010 come aggiornato con Legge 9/8/2013 n. 98 prevede che all atto del conferimento dell incarico, l avvocato è tenuto a informare l assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L avvocato informa altresì l assistito dei casi in cui l esperimento del procedimento di mediazione è 7

condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l avvocato e l assistito è annullabile. Il documento che contiene l informazione è sottoscritto dall assistito e deve essere allegato all atto introduttivo dell eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. Che cosa s intende per all atto del conferimento dell incarico? Poiché si usa l espressione all atto del conferimento dell incarico, è da escludere che l informazione debba esser data nel primo incontro, o colloquio tra cliente ed avvocato, nel quale potrebbe non essere nemmeno chiara la strategia difensiva da assumere e quindi l incarico da espletare. Su questo punto è stato accolto il parere del CNF che suggeriva di escludere il riferimento al ( ) primo colloquio con l assistito come era previsto nell originario schema di decreto legislativo. Ma il momento non coincide nemmeno con quello in cui è conferita e firmata la procura alle liti ex art. 83 c.p.c. dato che essa costituisce solo la proiezione processuale dell incarico e quindi segue normalmente il suo conferimento. Il tempo esatto in cui l informazione va fornita dovrebbe, pertanto, essere quello intermedio tra il primo colloquio ed il conferimento della procura in cui, esaminati gli atti e la questione, avvocato e cliente decidono la strategia difensiva e gli atti giudiziali da compiere; rispetto ad essi si può configurare il conferimento di un incarico a compiere attività per le quali è rilevante che l interessato sappia di poter seguire la via della mediazione. A chi deve esser data l informazione? L art. 4, co. 3, utilizza quattro volte il sostantivo assistito. Sennonché, non sempre questi coincide col cliente. Quella tra assistito e cliente è una distinzione conosciuta sia dal Codice Deontologico Forense sia dalla giurisprudenza (vuoi della Corte di Cassazione, vuoi del 8

Consiglio Nazionale Forense). La distinzione è confermata anche dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense nella cui sentenza 14.12.2004 n. 296 (pres. Alpa, rel. Tirale) è precisato che ( ) la parte assistita è colui nell interesse del quale è svolto l incarico, il cliente è invece il soggetto che conferisce l incarico e, se sovente le due figure coincidono, talvolta può accadere che a conferire l incarico sia un terzo che vuol tutelare l interesse della parte assistita con il consenso della stessa. Dopo il 2010 si poneva quindi il problema sul soggetto al quale doveva esser data l informazione quando non vi era coincidenza della qualità di assistito e cliente? In realtà, con la Legge 24/3/2012 n. 27 e la Riforma Professionale la distinzione tra di assistito e cliente ha perso gran parte del suo peso: la nostra Riforma cita sempre e solo il cliente ed anche l assistito deve sottoscrivere il contratto di incarico professionale, diventando così cliente. Quali sono le conseguenze correlate alla sanzione dell annullabilità? L attuale art. 4 risulta modificato rispetto alla previsione contenuta nello schema di decreto legislativo originario e che ipotizzava la sanzione della nullità. Ed è anche diversa rispetto a quella suggerita dal Consiglio Nazionale Forense, che consigliava di declinare la sanzione in termini esclusivamente deontologici e non di invalidità sostanziale. L art. 4, co. 3 dispone, ora, che la violazione degli obblighi di informazione determina l annullabilità del contratto tra l avvocato e l assistito. Al di là dei dubbi di legittimità costituzionale sulla quale però la Corte nulla ha recentemente rilevato in proposito 1, al di là degli 1 Quando si tratta di legge delegata il controllo di costituzionalità è compiuto anche con riferimento al rispetto dei limiti fissati dal legislatore delegante nel senso che se quest ultimi risultano superati, la norma è incostituzionale (art. 77, c. 1 Cost.). La legge delega art. 60, co. 3, lett. n) legge 69/2009 conferiva delega al Governo di prevedere il dovere dell avvocato di informare il cliente, prima dell instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell istituto della conciliazione, nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione, ma nulla prevedeva quanto a sanzione; la quale è invece 9

indirizzi offerti dalla Cassazione sul tema 2, occorre soffermarci un attimo sui rapporti fra contratto e procura. La sanzione in esame (annullabilità) colpisce ( ) il contratto tra l avvocato e l assistito ; se quest ultimo è soggetto diverso dal cliente, si tratta di capire se la conseguenza invalidante riguarda non solo il cd. contratto di patrocinio ma anche la procura alle liti conferita ex art. 83 c.p.c. con inevitabili conseguenze sul rapporto processuale per sopravvenuto difetto di ius postulandi. La dottrina è concorde nel ritenere che l annullabilità non coinvolge il mandato alle liti e non produce effetti sullo ius postulandi. Alla prima soluzione la dottrina perviene dalla considerazione che già la giurisprudenza della Cassazione ha confermato l indipendenza del contratto di patrocinio rispetto alla procura alle liti. Cass. 16.6.2006 n. 13963: ( ) in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, declinata sub specie di annullabilità nella norma delegata (art. 4, co. 3 cit.). Anche su questo punto sussiste un eccesso di delega? 2 La sanzione dell annullabilità si potrebbe porre in contrasto con l orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito delle conseguenze correlate alla violazione - in generale - degli obblighi di comportamento e - in particolare - di quelli informativi. Infatti, con le sentenze nn. 26724 e 26725 del 19.12.2007 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riaffermato la perdurante attualità della distinzione tra regole di comportamento e regole di validità, sancendo che solo la violazione di queste ultime può produrre conseguenze invalidanti, quella delle prime determinando unicamente effetti di stampo risarcitorio. 10

vigendo per il mandato il principio di libertà di forma. Questa conclusione è poi avvalorata dall interpretazione letterale della norma che fa riferimento al contratto e non alla procura che, come noto, è un negozio unilaterale. Se l annullabilità colpisce il rapporto interno e questo è distinto e diverso dalla procura alle liti, l eventuale annullamento non produce conseguenze sullo ius postulandi, come conferma Cass. 2.9.1997, n. 8388 per la quale ( ) La procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al mandato; la nullità del contratto di patrocinio, pertanto, non toglie al difensore lo "ius postulandi" attribuito con la procura. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suesposto principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal difensore di un ente pubblico per essere il procuratore sfornito della capacità di rappresentare l ente, dovendo ritenersi nullo il contratto di conferimento dell incarico professionale sottoscritto senza la previa acquisizione dell autocertificazione cosiddetta "antimafia"). Un ultimo aspetto relativo agli effetti dell annullabilità e, in particolare, ai suoi effetti retroattivi. Come noto, il contratto annullabile, a differenza di quello nullo, produce medio tempore i suoi effetti, tanto vero che la sentenza di annullamento ha natura costitutiva diversamente da quella che accerta la nullità del contratto, di carattere meramente dichiarativo. Ciò significa che nel frattempo il contratto continuerà a produrre, a carico dell avvocato, tutti gli obblighi che esso è in grado di generare, sia di stampo civilistico, sia deontologico. Quando, infine, dovesse intervenire la sentenza di annullamento, poiché almeno inter partes (e cioè tra avvocato ed assistito) sussiste identità funzionale tra sentenza di annullamento e sentenza di accertamento della nullità, essa sarà accompagnata da piena efficacia retroattiva idonea a privare di giustificazione causale gli spostamenti patrimoniali verificatisi sulla base dell iniziale efficacia del contratto annullabile, con l effetto della ripetibilità, da parte dell assistito, di tutti i pagamenti nel 11

frattempo effettuati all avvocato a titolo di onorario; trova applicazione, infatti, la nota regola per cui ( ) in caso di mancanza di una causa adquirendi, sia in caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, che in caso di qualsiasi altra causa la quale faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, l azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo 3. Ma le conseguenze negative correlate all annullabilità non si esauriscono nell obbligo di restituzione delle somme nel frattempo percepite; potrebbe trovare applicazione, infatti anche la norma dell art. 1338 cod. civ. secondo cui ( ) la parte che conoscendo o dovendo conoscere l esistenza di una causa di invalidità del contratto non ne ha dato notizia all altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Ora, il minimo che si possa dire è che l avvocato avrebbe dovuto conoscere l esistenza di una causa di annullabilità del contratto dovuta alla carenza informativa. A chi spetta chiedere l annullamento? Trattandosi di annullabilità, ai sensi dell art. 1441 cod. civ. la legittimazione all azione di annullamento spetta solo alla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge: dunque, potrà esperire l azione di annullamento unicamente il cliente assistito a danno del quale è stato violato l obbligo informativo e non certamente l avvocato dell assistito (che ha tra l altro dato causa all annullabilità) né quello della controparte, tanto meno il giudice, non potendo l annullabilità essere rilevata d ufficio 4. 3 Cass. 12.12.2005 n. 27334 4 Trib. Varese, sez. I, ordinanza 1 marzo 2011: Ai sensi dell art. 4 comma III del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, all atto del conferimento dell incarico, l avvocato è tenuto a informare chiaramente e in forma scritta l assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 (oltre ai casi della mediazione cd. obbligatoria). In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l avvocato e l assistito e annullabile. Il testo legislativo, inserendo una ipotesi di annullabilità (e non nullità come nell originario disegno di Legge) è nel senso di recepire integralmente la categoria 12

Prescrizione. Ovviamente, anche per questo tipo di annullabilità troverà applicazione l istituto della prescrizione. Ai sensi dell art. 1442, comma 1, cod. civ. l azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni. Per l art. 1442, comma 3, cod. civ. il dies a quo del corso del termine prescrizionale deve esser individuato nel giorno della conclusione del contratto di patrocinio, non dipendendo in questo caso l annullabilità da un vizio del consenso. Sennonché, la soggezione dell azione al termine prescrizionale quinquennale il cui corso non è interrotto, o sospeso, durante lo svolgimento del contratto di patrocinio, non deve tranquillizzare l avvocato per la percezione del compenso perché, in applicazione dell art. 1442, comma 4, cod. civ. il cliente può opporre l annullabilità anche se è prescritta l azione per farla valere quando sia convenuto per l esecuzione del contratto. Quando, cioè, egli fosse convenuto in giudizio dall avvocato per il pagamento coattivo della parcella, il professionista sarebbe sempre esposto al rischio di non poter conseguire gli onorari per la sua attività quando avesse violato gli obblighi informativi; e ciò anche a distanza di decenni dal conferimento dell incarico potendo l assistito sempre opporgli, in via di eccezione, l annullamento del contratto che travolgerebbe il titolo costituente la fonte del diritto di credito. Convalida. Trattandosi di annullabilità, risulterà applicabile anche l istituto della convalida di cui all art. 1444 cod. civ. Attenzione, però: in virtù dell art. 1444, comma 1, cod. civ. la codicistica, con il regime giuridico che ad essa si collega; anche, quindi, in punto di legittimazione ex art. 1441, comma I, c.c. Vigente l attuale art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010 deve ritenersi, dunque, che trovi applicazione l art. 1441, comma I, c.c. e, dunque, la annullabilità possa essere fatta valere solo dall assistito che non ha ricevuto l informativa e non anche dalla controparte processuale (Nella specie il convenuto aveva eccepito l annullabilità del contratto di patrocinio conferito dall attore al suo difensore) - Trib. Palermo, ordinanza 24 marzo 2011: L omessa informativa prevista dall art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 non determina improcedibilità della domanda giudiziale. Al più, il difetto di informazione può indurre il giudice - verificata la mancata allegazione del documento informativo - ad informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione. 13

convalida opera solo quando l assistito sottoscrive un atto contenente la menzione del contratto, del motivo di annullabilità e la dichiarazione che intende convalidarlo. Un comportamento integrante convalida espressa è, dunque, quello dell assistito che su richiesta dell avvocato accortosi dell omissione - sottoscriva il documento informativo in tempo successivo al conferimento dell incarico e quindi con la data genuina del momento in cui è effettivamente firmato e tuttavia contenente, oltre ai dati richiesti dalla legge, anche la sua espressa dichiarazione di voler sanare il vizio del contratto, vizio di cui si dichiara consapevole. In questo caso, quando si tratti di una controversia per la quale l esperimento della mediazione non è condizione di procedibilità, la produzione in giudizio del documento alla prima udienza, farà sì che il giudice non sarà costretto a rallentare il corso del processo per informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione dal momento che l atto di convalida espressa manifesterà all un tempo sia la conoscenza da parte dell assistito della facoltà di chiedere la mediazione, sia la volontà di non volerne profittare. Ma l art. 1444, comma 2, cod. civ. prevede anche la convalida tacita: Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. In altre parole, per poter invocare una convalida tacita l avvocato dovrà dimostrare che il cliente era a conoscenza dell omessa informazione e che tale omessa informazione avrebbe determinato l annullabilità del contratto di patrocinio. Per fare un esempio, la corresponsione di acconti sull onorario (comportamento che, in linea teorica, può integrare una forma di convalida tacita costituendo adempimento dell obbligazione di pagamento del corrispettivo), avrà rilevanza solo se l avvocato riuscirà a dimostrare che l assistito era contemporaneamente a conoscenza dell omessa informazione. Quale funzione ha il requisito della forma scritta richiesta per l informazione? Il D. Lgs. prevede che ( ) l informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto e ( ) il documento che contiene l informazione è sottoscritto 14

dall assistito e deve essere allegato all atto introduttivo dell eventuale giudizio. Se ciò conferma la necessità dell osservanza del requisito di forma, va avvisato che la sanzione dell annullabilità è conseguenza della sua mancata osservanza, ma non anche del difetto di allegazione del documento ( ) all atto introduttivo dell eventuale giudizio. In quest ultimo caso, infatti, la sanzione è tutta e solo processuale e consiste, o nella rilevazione di una condizione di improcedibilità della domanda, o nella convocazione della parte innanzi al giudice perché questi possa surrogare il comportamento omissivo dell avvocato avvisandola della facoltà di chiedere la mediazione. Sanzione che - è bene sottolineare - colpisce solo la parte attrice, perché solo a quest ultima può attribuirsi la paternità di un atto introduttivo del giudizio al quale va allegato il documento informativo. Sono ormai diffusi alcuni modelli informativi costituiti dall inserimento, nella procura alle liti, di frasi che alludono all avvenuta somministrazione all assistito delle informazioni richieste dalla legge. Frasi del tipo: ( ) avendo ricevuto tutte le informazioni previste dall art. 4 del d. leg.vo 28/2010 come aggiornato con L. 98/2013, delego ( ) o consimili. Questa modalità è pericolosa innanzitutto nel caso di dissociazione della figura dell assistito da quella del cliente (ove è, come visto, necessaria la compilazione di un apposito documento anche dal cliente che non ha sottoscritto la delega). Inoltre, tale tecnica è pericolosa poiché il riferimento alla sua avvenuta preventiva somministrazione non risolve il problema dell osservanza del requisito di forma scritta, atteso che non è la delega in sé a costituire veicolo dell informazione. In altre parole, resta impregiudicata la necessità di dover documentare in futuro l adempimento regolare dell obbligo attraverso l esibizione sia all assistito che contesta sia al giudice del documento veicolo dell informazione. Il tutto a meno di non inserire in delega tutte le informazioni richieste dalla legge, il che trasformerebbe l atto nel quale già ora figura l autorizzazione al trattamento dei dati personali - in qualcosa di diverso e più complesso di una delega. Senza dimenticare che 15

anche in tale caso resterebbe impregiudicata la questione dell ipotetica tardività dell informazione rispetto al momento in cui deve essere fornita, e cioè all atto del conferimento dell incarico 5. Quali sono le conseguenze deontologiche connesse alla 5 Trib. Varese, sez. I, ordinanza 6 maggio 2011: Ai sensi dell art. 4 comma III del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, all atto del conferimento dell incarico, l avvocato è tenuto a informare chiaramente e in forma scritta l assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 (oltre ai casi della mediazione cd. obbligatoria). L obbligo non è soddisfatto quando nella procura estesa a margine della citazione, il difensore inserisca una clausola di stile (es. quando il cliente firmi la seguente dichiarazione: Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell art. 4 terzo comma, del d.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto ). L informativa, infatti, deve essere chiara, esplicita, contenuta in atto separato e non meramente di stile. Nel caso di omessa informativa il giudice ( ) se non provvede ai sensi dell articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. La norma sembrerebbe imporre al giudice di dover convocare il rappresentato onde fornirgli adeguata informazione ai sensi dell art. 4 comma II d.lgs. 28/2010. Vi è, però, che un obbligo in tal senso, oltre a rischiare di danneggiare la parte stessa, imponendo un rallentamento del processo, apparirebbe anche irrazionale posto che, quando ad esempio vi è un difetto di procura (che involge pur sempre il rapporto tra cliente e avvocato) è sempre consentito al difensore di svolgere un attività salvifica o, se si vuole, di sanatoria. E, allora, nel caso di omessa informativa, ben può il giudice subordinare la comparizione della parte alla spontanea allegazione dell informativa da parte del difensore, onde evitare un rallentamento del processo e un danno indiretto a tutte le altre cause pendenti sul Ruolo, posto che l incombente, inevitabilmente, può appesantire il calendario dei processi del giudice - Trib. Varese, sez. I, ordinanza 30 giugno 2010: Il cliente va avvisato dall Avvocato del procedimento di mediazione, ex art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010, anche all atto di conferimento di incarico per ottenere una ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c. In materia di procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, già prima dell eventuale giudizio monitorio, pur essendo esclusa la mediazione obbligatoria e quella su impulso giudiziale, è, però, possibile il ricorso alla mediazione cd. facoltativa e la parte deve esserne messa a conoscenza; inoltre e, comunque, il cliente deve essere avvisato della rilevanza che potrà avere il decreto 28/2010 in prosieguo di giudizio, atteso che la sospensione dei commi 1 e 2 dell art. 5 cessa nel momento in cui il giudice scioglie la sua decisione sulla provvisoria esecuzione. 16

mancata informazione? L art. 17 del Codice Deontologico (versione 2014) al terzo comma ricorda che L avvocato, all atto del conferimento dell incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge. Dunque informazione per iscritto e chiara, nel senso di intellegibile per il cliente. Un commento alla questione afferente l informativa: la nuova previsione normativa certamente percorre il solco della lenta introduzione, anche per noi Avvocati, del cd. obbligo di risultato. Il Tribunale di Torino ha sino ad ora asserito che la nostra è un obbligazione di mezzi e che il cliente deve comunque provare il nesso di causalità tra l asserito inadempimento ed i danni mentre l Avvocato deve provare di aver adempiuto all incarico con diligenza e perizia. Ma non possiamo non porre in evidenza che qualche "scossone" a tale principio sta arrivando, non solo con le conseguenze del predetto obbligo di informativa ma anche dalla giurisprudenza. Facciamo in particolare riferimento alla recente sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 4781 del 26.02.2013) che così si è espressa: L errore professionale addebitabile all avvocato, consistente nella mancata impugnazione di una sentenza dichiarativa dell estinzione del processo per irritualità della riassunzione dello stesso, nonché nell omessa informazione del cliente circa le conseguenze di essa, con definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista. GRADO DI COMPLESSITÀ. L art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012 (convertito con Legge 24/3/2012 n. 27) prevedeva: Il professionista deve rendere noto 17

al cliente il grado di complessità dell incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell esercizio dell attività professionale. In sede di conversione è stato tolto il periodo: l inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. Con la Riforma Professionale (art. 13, 5 comma, Legge 247/2012) si è ribadito che il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale 6. PATTUIZIONI SPECIALI: PALMARIO E PATTO DI QUOTA LITE. Per la determinazione del compenso è da verificare se sia ammesso il ricorso ad alcune note pattuizioni speciali: il palmario, e cioè il maggior compenso in caso di raggiungimento di determinati obbiettivi, il patto di quota lite, il compenso orario (non più limitato alle prestazioni stragiudiziali), 6 Si richiama in ogni caso Cassazione civile, SS.UU., sentenza 31.07.2012 n 13621: L avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all atto dell incarico delle caratteristiche e dell importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. 18

la determinazione à forfait. Per il cd. palmario non vi sono problemi. Potrò quindi prevedere un premio ben quantificato nel caso (ad. es., di una separazione coniugale ove pattuisca con un cliente una compenso in caso di assegnazione del figlio). Neppure problemi insorgono per il compenso orario e per quello à forfait. Questioni invece permangono in ordine al patto di quota lite a causa della discutibile redazione dell art. 13 della Riforma Professionale. Per fare un corretto quadro della questione occorre distinguere tre periodi: ante luglio 2006, post luglio 2006 e post Riforma Professionale. Prima del luglio 2006 vigeva l art. 45 cod. deont. che così prevedeva: È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite. Tale norma doveva esser collegata: all art. 1261 cod. civ.: I magistrati dell ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario ed all art. 2233, 3 comma, cod. civ. (ante modifica): Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni. 19

Dopo il luglio 2006, con la liberalizzazione disposta dal cd. Decreto Bersani (art. 2 D.L. 04.07.2006, n. 223, come modificato dalla legge di conversione L. 04.08.2006 n. 248) l art. 2233 cod. civ. è stato così modificato: Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. Per adeguare il codice deontologico a tale nuova normativa il 18/1/2007 il Consiglio Nazionale Forense ha così modificato l art. 45: E consentito all avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all attività svolta, fermo il principio disposto dall art. 2233 del Codice civile. Il cd. Decreto Cresci Italia ha ribadito tale possibilità ed il CNF lo ha confermato con il documento redatto il 22/3/2012. Arriviamo quindi alla recente Riforma Forense (Legge 31/12/2012 n. 247, pubblicata sulla G.U. n. 15 del 18/1/2013 ed in vigore dal 2/2/2013), che ha oggettivamente complicato le cose. Innanzitutto la Riforma prevede che l incarico può essere svolto a titolo gratuito (art. 13). Sul punto, occorre verificare se tale previsione sia compatibile con la giurisprudenza che in passato ha verificato la legittimità del mandato gratuito e ne ha determinato i limiti: occorre in altri termini verificare se l espressa odierna previsione senza limitazioni di sorta imponga il venir meno di quei limiti che, in passato, la giurisprudenza aveva invece dettato per la legittimità del mandato gratuito. Come è noto infatti la prestazione gratuita è stata ritenuta legittima ed addirittura compatibile con l inderogabilità dei minimi tariffari all epoca vigente allorchè la gratuità sia stata determinata da ragioni di amicizia, parentela, riconoscenza, per 20

motivi etici e sociali o anche di semplice convenienza 7, salvo che la rinuncia stessa si risolva in un espediente del legale per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un non consentito accaparramento di affari futuri 8. Ad una prima analisi, la risposta al quesito sembra essere positiva, nel senso che la legittimità del mandato gratuito sancita dall art. 13 primo comma senza la previsione di limiti di sorta, lungi dal consentire la gratuità del mandato comunque e per qualunque fine, può continuare a trovare in realtà un proprio confine negli altri limiti di carattere generale comunque vigenti e che hanno ispirato la giurisprudenza citata, e così ad esempio nel divieto di accaparramento di clientela (art. 19 Codice Deontologico) ed in generale nel dovere di svolgimento della professione con dignità e decoro (art. 5 Codice Deontologico): la citata precedente giurisprudenza sembra dunque poter essere confermata anche alla luce della nuova espressa disposizione. Ma torniamo al nostro patto di quota lite. Al 3 comma del citato art. 13 si legge: La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l intera attività, a percentuale sul valore dell affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. Ma al comma successivo del medesimo articolo ha previsto: Sono vietati i patti con i quali l avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Dello stesso tenore la previsione dell articolo 25 del Codice Deontologico (versione 2014) che commina altresì la sanzione disciplinare della sospensione dall esercizio dell attività 7 Cassazione civile, sez. lav., 27/09/2010, n. 20269; Cassazione civile, sez. II, 21/07/1998, n. 7144 8 Cassazione civile, sez. lav., 29/11/1988, n. 6449; Consiglio Nazionale Forense, 28/12/2005, n. 217. 21

professionale da due a sei mesi in ipotesi di violazione di detto divieto. A questo punto occorre verificare se la giurisprudenza che in passato ha qualificato e descritto il patto di quota lite ed il relativo divieto possa essere oggi confermata alla luce delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell art. 13 in commento. Come è noto infatti il Consiglio Nazionale Forense ha in passato reputato contrario al divieto del cd. patto di quota lite il compenso per una percentuale dei crediti ottenuti 9, sul presupposto generale che il patto di quota lite, proibito dall ordinamento forense, è configurabile non solo nell ipotesi in cui il compenso del professionista consista in parte dei beni o crediti litigiosi, come normativamente previsto, ma anche qualora tale compenso sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell attività svolta (realizzandosi così una non consentita partecipazione del professionista agli utili derivanti dalla prestazione) 10. Il medesimo principio è stato espresso dalla Suprema Corte: Il divieto del cosiddetto "patto di quota lite" tra l avvocato ed il cliente, sancito dalla norma di cui all art. 2233 c.c., trova il suo fondamento nell esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l interesse del cliente e la dignità e la moralità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia, comunque, ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione, giudiziale o stragiudiziale, richiestagli. Ne consegue che detto patto (legittimamente ravvisabile anche sotto forma di promessa unilaterale, costituendo questa una fattispecie negoziale ove l astrazione della causa risulta limitata all ambito processuale) va rinvenuto non soltanto nella ipotesi in cui il compenso del legale consista in parte dei beni o crediti litigiosi, 9 Consiglio Nazionale Forense, 24/10/2003, n. 310, Consiglio Nazionale Forense, 13/12/2000, n. 253 10 Consiglio Nazionale Forense, 23/12/1998, n. 221 22

secondo l espressa previsione della norma (che costituisce, in relazione alla "ratio" della tutela, soltanto la tipizzazione dell ipotesi di massimo coinvolgimento del legale e che, pertanto, non esaurisce il divieto), ma anche qualora tale compenso sia stato, comunque, convenzionalmente correlato al risultato pratico dell attività svolta, realizzandosi, così, quella (non consentita) partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione 11. La risposta al quesito sopra posto (è vietato il patto di quota lite in senso lato) sembra quindi debba essere negativa, nel senso che oggi la legge espressamente smentisce detta precedente giurisprudenza, ritenendo espressamente fuori dal patto di quota di lite e dal relativo divieto la pattuizione a percentuale sul valore dell affare o su quanto si prevede possa giovarsene, e relegando così il divieto di patto di quota lite alla sola specifica previsione di cui all art. 1261 c.c. In altre parole, a nostro giudizio il comma 4 articolo 13 legge 247/2012 si limita a ribadire il vecchio divieto specifico di cui all articolo 1261 cod. civ. Ne deriva, quindi che in base alla normativa vigente, anche a seguito della novella dell ordinamento forense, continuano ad esistere due tipi di patti di quota lite: il primo, pienamente legittimo, con il quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell attività svolta e, comunque, in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi (tale 11 Cassazione civile, sez. II, 19/11/1997, n. 11485. Si riporta altresì una recente decisione della Corte d Appello di Roma, Sezione 3 civile, 5 giugno 2012, n. 2991: Il divieto del cosiddetto "patto di quota lite" tra l avvocato ed il cliente, previsto dalla norma di cui all art. 2233 c.c. (fino alla riforma introdotta dal D.L. n. 233/06), è diretto a scongiurare una partecipazione personale dell avvocato agli interessi sottesi alla controversia, da dirimere in qualità di difensore di una delle parti, al fine di tutelare l interesse del cliente e, nel contempo, la dignità e la moralità della professione forense. Ne consegue che detto patto va rinvenuto non soltanto nell ipotesi in cui il compenso del legale consista in parte dei beni o crediti oggetto di lite, ma anche qualora tale compenso sia stato, comunque, convenzionalmente correlato al risultato pratico dell attività svolta, mentre deve essere escluso qualora l accordo sia successivo rispetto alla definizione della lite. 23

patto deve essere redatto per iscritto pena nullità ex articolo 2233 comma 3 Cc); il secondo, nullo, nella misura in cui realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso, contravvenendo, dunque, al divieto posto dall articolo 1261 Cod. civ. Pertanto, il patto di quota lite sarà valido e civilisticamente legittimo quando a) è previsto per iscritto; b) è correlato al risultato ed in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi; c) è proporzionale all attività svolta. Non sarà valido invece se determina la cessione in favore dell Avvocato di diritti sui quali è sorta la contestazione giudiziaria (rimane come detto il divieto previsto dall art. 1261 cod. civ.). SPESE ACCESSORIE. All avvocato competono, oltre agli onorari pattuiti o liquidati dal giudice, le spese documentate, gli oneri fiscali e previdenziali e le spese generali forfettarie. L art. 13, 10 comma, Legge 247/2012 prevede che oltre al compenso per la prestazione professionale, all avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive. Con il nuovo DM n. 55/2014 la misura di tali spese a forfait è di regola del 15% dei compensi totali dovuti, accogliendo in tal modo la proposta del CNF. 24

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA. Per la determinazione del valore della controversia, ai sensi dell art. 5 del recente DM n. 55 10/3/2014 valgono i seguenti criteri: il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile; nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie si ha riguardo alla ragione di credito tutelata; nei giudizi di divisione si ha riguardo alla quota o ai supplementi di quota o dei conguagli in contestazione o alla massa da dividere, salvo che la controversia interessi anche la massa da dividere (in questo caso l art. 5 del DM prevede che si calcola il valore dell intera massa); nei giudizi per pagamento di somme (anche a titolo di danno) si ha riguardo al decisum (cioè alla somma attribuita alla parte vincitrice, e non alla somma domandata); invece, nella liquidazione del compenso dovuto dal cliente all avvocato si ha riguardo al petitum (salvo manifesta differenza fra quanto presunto in principio e quanto accertato); in ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile (o della legislazione speciale); nei giudizi amministrativi il valore della causa è determinato allo stesso modo quando l oggetto della controversia o la natura del rapporto lo consentono; quando ciò non è possibile, si tiene conto dell interesse sostanziale tutelato; 25

per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, la forchetta è tra 26.000,00 e 260.000,00, e si deve tener conto dell oggetto e della complessità della controversia (nel caso di particolare importanza e complessità viene considerato lo scaglione entro 520.000,00). DIFESA DI PIÙ CLIENTI O CONTRO PIÙ CONTROPARTI. Quando l Avvocato difende più persone con la stessa posizione processuale il compenso può esser aumentato del 20% per ogni soggetto oltre il primo fino ad un massimo di dieci e del 5 % per ogni soggetto oltre i primi dieci e fino ai venti. Il medesimo aumento può essere applicato quando l Avvocato difenda una parte contro più soggetti e quando assiste due coniugi in una separazione consensuale. In caso di incarico conferito ad una società di professionisti è dovuto un solo compenso, anche se l attività di fatto è svolta da più professionisti. Nelle class action il compenso può esser aumentato fino al triplo. Nell ipotesi in cui, ferma l identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30%. CONCILIAZIONI O TRANSAZIONI. Nel caso di conciliazione giudiziale o transazione della controversia di una causa giudiziaria il compenso può esser aumentato sino al 25%. 26

CAUSE DI LAVORO. Nelle controversie di lavoro non vi è più la riduzione alla metà per le cause il cui valore non supera 1.000 euro e si applicherà la tabella che viene pubblicata più avanti. PROCEDURE CONCORSUALI. E prevista apposita tabella per i procedimenti per la dichiarazione di fallimento (cfr. TABELLE pubblicate più avanti). Ci si chiede se tale tabella valga anche per le altre procedure concorsuali. ARBITRATI. Specifici riferimenti di tabella sono previsti per i procedimenti davanti agli arbitri, rituali o irrituali, per gli arbitri (cfr. TABELLE pubblicate più avanti). Per gli avvocati che assistono le parti si applica la corrispondente tabella giudiziale riferita alle cause ordinarie. ATTO DI PRECETTO. Nella corposa Relazione del Dott. Angelo Converso 12, letta il 15/2/2012 in occasione di un Convegno organizzato dall Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata del Distretto di Torino (reperibile nella versione integrale anche sul sito della Camera Civile del Piemonte e della Valle d Aosta, nella Sezione 12 Consigliere della Seconda Sezione della Corte d Appello di Torino 27

Documenti) si legge, a pag. 37: si rammenti che il precetto è un atto di parte e che le spese sono quelle che la parte sostiene per intimare l adempimento, ed allora sono le spese che derivano dal rapporto difensore/cliente. Se in quel rapporto il cliente abbia contrattualizzato (ovviamente ante 24/1/2012) la tariffa, allora essa si applica in forza dello specifico contratto d opera professionale; se ciò non sia avvenuto, allora si precetta il compenso convenuto, unitariamente determinato; se neppure questo sia accaduto, si precetterà la somma che il difensore ritiene adeguata al caso concreto. Ogni questione che possa emergere in materia, sarà risolta in sede di opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., attenendo alla regolarità del precetto. Questione da sollevare nel termine perentorio di gg. 20 ex art. 617, co. 1, c.p.c., sottolineando che codesta è un opposizione che non può mai esser proposta solo dopo l inizio dell esecuzione, evidente essendo che l esecutando conosce l ammontare delle spese nel momento stesso della notifica del precetto. Di conseguenza non sarà mai applicabile la postergazione del termine di cui all art. 617, c. 2, c.p.c. Pertanto ogni questione in proposito è risolubile nelle forme del procedimento incidentale di cui all art. 618 c.p.c.. Ma, nella pratica, cosa scriviamo nell atto di precetto? Con il DM 140/23012 (che nulla diceva in proposito) alcuni Fori avevano suggerito di non scrivere alcun importo, facendo salva la richiesta di liquidazione al giudice dell esecuzione. Ma se il debitore vuol pagare prima dell esecuzione? Altri Fori avevano suggerito di inserire, oltre all importo emergente dai parametri ministeriali, anche quelli di una fase post decisione (fase peraltro non prevista sia nel DM 140/2012 sia in quello appena pubblicato). Solo le tabelle proposte dal CNF prevedevano tale fase post decisione, anche se, per tale fase, il CNF comprendeva non solo la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l esame delle relative relate, ma anche il pignoramento e l esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l esame dei relativi atti, le assistenze all udienza o agli atti esecutivi di 28

qualsiasi tipo. Ora il nuovo Decreto Ministeriale prevede i compensi anche per l atto di precetto. In via cautelare, si suggerisce di articolare il credito con gli interessi dovuti (giudizialmente, se il titolo è una sentenza) e le spese liquidate dal giudice nella sentenza (se non si tratta di altro titolo esecutivo) e poi, con periodo separato, di indicare quanto è stato pattuito espressamente con il cliente nel contratto di incarico, oppure di indicare l importo emergente dagli attuali parametri ministeriali. DOMICILIAZIONE. Come abbiamo visto, l attività di domiciliazione non è compresa nel compenso pattuito con il contratto d incarico. Non è più la domiciliazione intesa come nel passato (mera indicazione di indirizzo dello Studio) poiché dal Decreto Ministeriale si desume che possano esser svolte numerose altre attività professionali. Attenzione poi: in base all art. 43 del Codice Deontologico appena approvato quando incarichiamo un altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza dovremo provvedere noi a compensarlo, ove non dovesse adempiere il cliente! Pena la sanzione disciplinare della censura, oltre ovviamente all azione diretta da parte del nostro Collega. Gli attuali parametri, per il difetto di pattuizione, prevedono ora per il domiciliatario un compenso non inferiore del 20% a quello della corrispondente tabella delle prestazioni professionali. Occorre poi distinguere se dobbiamo coinvolgere un Collega per una vera e propria domiciliazione ovvero una co-difesa. Se si tratta di co-difesa occorrerà una pattuizione a parte, con altro contratto d incarico del Collega ovvero una pattuizione specifica all interno del nostro contratto di incarico. Se invece si tratta di una vera e propria domiciliazione, se questa 29

non è pattuita tra il cliente ed il nostro Collega, suggeriamo una lettera del seguente tenore: "Egregio Collega, come anticipato telefonicamente ho necessità di rimetterle un mio fascicolo contenente atto di citazione, comparsa di costituzione e di risposta e produzione documentale, ai fini di una costituzione in giudizio innanzi il. Alla luce dell abrogazione tariffaria e dell entrata in vigore dei parametri per la determinazione dei compensi sono costretto a chiederle l adesione alla seguente mia proposta di collaborazione: l incarico è di mera domiciliazione; La delegherò tramite invio, di volta in volta, di apposito mandato e di dettagliate istruzioni ad assistere alle udienze; il Suo compenso verrà fatturato direttamente al mio Studio; in aderenza al nuovo modello legale di determinazione del compenso professionale, che prevede l intervento di un accordo preventivo, per l attività demandata Ella potrà parcellare per un importo pari al (dal 20% al 100%) di quanto previsto dai parametri previsti dal DM. 55/2014 alla relativa fase di introduzione ed istruttoria; il tutto oltre, naturalmente, agli oneri fiscali e previdenziali ed al rimborso delle spese (trasferte comprese) che Ella dovesse sostenere. Le sarò grato se vorrà dare un urgente riscontro alla presente, stante la prossimità della scadenza dei termini per la costituzione in giudizio. AZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA PARCELLA. Occorre distinguere se Avvocato e Cliente hanno sottoscritto il contratto d incarico professionale con pattuizione dei compensi o no. 30

Se vi è l accordo scritto, in caso di mancato pagamento l Avvocato può ricorrere all azione prevista dall art. 636 c.p.c. (ingiunzione) ovvero ad una procedura arbitrale (se convenuta la clausola compromissoria). Se non vi è accordo scritto sono possibili le seguenti alternative: si può intraprendere il tentativo di conciliazione: l art. 13, 9 comma, Legge 247/2012 prevede infatti che in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell Ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell avvocato in relazione all opera prestata ; si può proporre una procedura di mediazione ex Legge 28/2010 così come aggiornata con Legge 98/2013 (sarà peraltro una mediazione facoltativa); si può proporre ricorso per ingiunzione, muniti però del parere di congruità del Consiglio dell Ordine; si può agire avanti il Tribunale Ordinario con procedimento sommario (art. 702 bis c.p.c.), senza obbligo del parere del Consiglio dell Ordine (l ordinanza di accoglimento è impugnabile avanti la Corte d Appello ex art. 702 quater c.p.c.) ma con un avvertenza: detta procedura non potrà esser attivata per compensi inferiori alla competenza per valore del Giudice di Pace atteso che la Cassazione ha già precisato che il procedimento sommario si può esperire solo quando la competenza è del Tribunale 13. per la sola attività giudiziale si può agire ex art. 28 Legge 13/6/1942 n. 794 che recita: per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l avvocato, dopo la decisione della causa o l estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, 13 Cass. Civ. 11/11/2012 n. 23691 31

procede ai sensi dell articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 14. Tale ultima norma prevede: le controversie previste dall art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 e l opposizione proposta a norma dell art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. E competente l ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l avvocato ha prestato la propria opera. Il Tribunale decide in composizione collegiale. Attenzione: l ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Per i procedimento sommario (art. 702 bis c.p.c.) occorre fare però alcune importanti precisazioni. L art. 14 del D. Lgs. 1/9/2011 n 150 (Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato) prevede 1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. 3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. 4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. L'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 150/2011 prevede poi che alle 14 L articolo è stato così sostituito dall art. 34 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150 con decorrenza dal 06.10.2011 ed applicazione ai procedimenti instaurati successivamente alla citata data di decorrenza. 32

controversie di cui al predetto art. 14 (liquidazione compensi degli avvocati) non si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 702 ter c.p.c. ( Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l udienza di cui all articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II ). Ne deriva una strana assurdità, ma legittima anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (26/3/2014 n. 65): visto l art. 702 bis c.p.c. e visto che in caso di controversia il Tribunale decide in composizione collegiale, se nel procedimento sommario promosso dall Avvocato il cliente si costituisce e si oppone, il Giudice non può convertire il rito (da sommario ad ordinario) ma deve dichiarare il procedimento sommario inammissibile. L Avvocato dovrà quindi poi procedere a parte con rito ordinario. Speriamo che il legislatore intervenga per sistemare questa incongruenza. Si ricorda che in ogni e qualsiasi caso i compensi non devono esser manifestamente sproporzionati (art. 29 cod. deont. versione 2014) RESPONSABILITÀ DELL AVVOCATO. Abbiamo sopra visto che il Tribunale di Torino ha sino ad ora confermato che la nostra è un obbligazione di mezzi e che il cliente deve provare il nesso di causalità tra l asserito inadempimento ed i danni mentre l Avvocato deve provare di aver adempiuto all incarico con diligenza e perizia. Attenzione però all art. 4, comma 9, del DM 10/3/2014: esso prevede che nel caso di responsabilità processuale del nostro cliente ai sensi dell art. 96 c.p.c., ovvero, comunque, 33

nei casi d inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all avvocato del soccombente è ridotto, di regola ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50% rispetto a quello altrimenti liquidabile. ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE. L attività stragiudiziale è ora regolamentata da un apposita tabella ed ha le proprie regole di determinazione (artt. 18-27). Essa è liquidata tra l altro tenendo conto del valore e della natura dell affare, del numero e dell importanza delle questioni trattate, del pregio dell opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell eventuale urgenza della prestazione. Come per il passato, non si possono cumulare i compensi per l attività stragiudiziale e giudiziale, poiché l attività precedente e successiva il giudizio costituisce attività accessoria. Salvo che tale attività stragiudiziale abbia un autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale (art. 20): in tal caso si applicherà la tabella stragiudiziale oltre a quella giudiziale. Il nuovo art. 26 del DM n. 55//2014 prevede che per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5%, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell incarico, della sua complessità e dell impegno profuso. ASSISTENZA ALLE MEDIAZIONI. E indubbio che all attività dell Avvocato che assiste la parte in una mediazione (obbligatoria o facoltativa) si debba applicare la 34

tabella stragiudiziale. Il DM 55/2014 prevede compensi stragiudiziali per l attività di assistenza. Nulla dice per l attività di consulenza (a differenza dei parametri del CNF. Dal parere dell Avv. Guglielmo Preve (pubblicato sul sito del nostro Ordine) leggiamo che la consulenza comporta l espressione di pareri orali o scritti senza contatto con la controparte mentre nell attività di assistenza tale contatto è elemento essenziale: si può affermare che l avvocato assiste il cliente se lo affianca nel trattare una vertenza o un affare con la controparte. Poiché nel procedimento di mediazione il contatto con controparte è naturale, all avvocato spetterà il compenso per l attività stragiudiziale di assistenza generica. Oltre ai compensi per le lettere, trasferte e sessioni in studio e fuori studio. Secondo l Avv. Preve, il compenso per assistenza alla riunione con il mediatore e con la controparte può essere mutuato da quello previsto per le conferenze di trattazione (fuori studio, collegialmente con altri professionisti) con la controparte. Se la mediazione avrà esito positivo (e cioè si redige un accordo) a nostro giudizio si potrà applicare invece la tabella della assistenza nella stipulazione di contratti. Se la mediazione avrà esito negativo, la fase stragiudiziale si cumulerà con quella successiva giudiziale. 35

36 TABELLE

Legenda Vengono qui pubblicate le nuove tabelle tratte dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10/3/2014 contenente il Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La numerazione delle voci della tabella è quella seguita dal DM 55 del 10/3/2014. Abbiamo comparato, a seconda degli scaglioni, i nuovi parametri ministeriali ed i parametri a suo tempo proposti dal CNF nel marzo del 2013. Per la Corte d Appello abbiamo anche riportato il tariffario concordato a Milano tra Giudici ed Avvocati. Nella colonna Ministeriali sono indicati i valori medi dei compensi proposti dal Decreto Ministeriale del 10/3/2014. Secondo il decreto Ministeriale detti valori medi possono esser aumentati sino all 80% (del 100% per la fase istruttoria) o diminuiti sino al 50% (del 70% per la fase istruttoria) in ragione della complessità dell incarico. Nella colonna CNF sono indicati i compensi proposti al Ministero dal Consiglio Nazionale Forense nel marzo 2013 Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore tra 26.000,00 ed 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili (anche di carattere non patrimoniale) il suo valore si considera di valore entro lo scaglione fino a 520.000,00. Le tabelle ministeriali prevedono i compensi per cause di valore sino a 520.000,00. Per controversie di valore superiore il Decreto Ministeriale prevede i seguenti incrementi: 37

da 520.000,00 a 1.000.000 aumento sino al 30% in più rispetto ai parametri per lo scaglione sino a 520.000,00; da 1.000.000 a 2.000.000,00 aumento sino al 30% in più rispetto ai parametri per lo scaglione sino a 1.000.000,00; da 2.000.000,00 a 4.000.000 aumento sino al 30% in più rispetto ai parametri per lo scaglione sino a 2.000.000,00; da 4.000.000,00 a 8.000.000 aumento sino al 30% in più rispetto ai parametri per lo scaglione sino a 4.000.000,00; così via Quanto alle prestazioni stragiudiziali la Camera Civile del Piemonte e della Valle d Aosta ed Agat propongono alla fine alcuni loro parametri. Questi sono tratti sostanzialmente dal vecchio tariffario abrogato poiché questo permetteva un adeguamento equo dei compensi rispetto alle prestazioni effettivamente prestate. 38

Attività Giudiziali 1. GIUDICE DI PACE Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase di studio 65 100 Fase introduttiva 65 100 Fase istruttoria 65 100 Fase decisionale 135 200 totale 330 500 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase di studio 225 350 Fase introduttiva 240 350 Fase istruttoria 335 500 Fase decisoria 405 600 totale 1.205 1.800 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase di studio 405 600 Fase introduttiva 335 500 39

Fase istruttoria 540 800 Fase decisoria 710 1050 totale 1.990 2.950 2. TRIBUNALE Giudizi ordinari e sommari di cognizione e primo grado avanti la Commissione Tributaria Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase di studio 125 190 Fase introduttiva 125 190 Fase istruttoria 190 280 Fase decisoria 190 280 totale 630 940 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase di studio 405 600 Fase introduttiva 405 600 Fase istruttoria 810 1.200 Fase decisoria 810 1.200 totale 2.430 3.600 40

Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase di studio 875 1.300 Fase introduttiva 740 1.100 Fase istruttoria 1.600 2.400 Fase decisoria 1.620 2.400 totale 4.835 7.200 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase di studio 1.620 2.400 Fase introduttiva 1.147 1.700 Fase istruttoria 1.720 4.100 Fase decisoria 2.767 4.100 totale 7.254 12.300 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase di studio 2.430 3.600 Fase introduttiva 1.550 2.300 Fase istruttoria 5.400 5.800 Fase decisoria 4.050 6.000 totale 13.430 17.700 41

Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Fase di studio 3.375 5.000 Fase introduttiva 2.227 3.300 Fase istruttoria 9.915 8.000 Fase decisoria 5.870 8.700 totale 21.387 25.000 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase di studio (fino a) 4.387 6.500 Fase introduttiva (fino) 2.895 4.290 Fase istruttoria (fino a) 12.889 10.400 Fase decisoria (fino a) 7.631 11.310 totale 27.802 32.500 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase di studio (fino a) 5.703 8.450 Fase introduttiva (fino) 3.763 5.577 Fase istruttoria (fino a) 16.755 13.520 Fase decisoria (fino a) 9.920 14.703 totale 36.141 42.250 42

3. GIUDIZI DI LAVORO Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase di studio 200 300 Fase introduttiva 120 180 Fase istruttoria 120 180 Fase decisoria 170 250 totale 610 910 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase di studio 846 1.250 Fase introduttiva 405 600 Fase istruttoria 540 800 Fase decisoria 710 1.050 totale 2.501 3.700 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase di studio 1.735 2.570 Fase introduttiva 740 1.100 43

Fase istruttoria 1.116 1.650 Fase decisoria 1.540 2.280 totale 5.131 7.600 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase di studio 3.090 4.580 Fase introduttiva 1.145 1.700 Fase istruttoria 1.790 2.660 Fase decisoria 2.790 4.160 totale 8.815 13.100 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase di studio 4.536 6.270 Fase introduttiva 1.620 2.400 Fase istruttoria 2.550 3.780 Fase decisoria 4.050 6.000 totale 12.756 18.450 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Fase di studio 6.350 9.410 Fase introduttiva 2.225 3.300 44

Fase istruttoria 3.450 5.110 Fase decisoria 5.990 8.880 totale 18.015 26.700 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase di studio (fino a) 8.255 12.233 Fase introduttiva (fino) 2.892 4.290 Fase istruttoria (fino a) 4.485 6.643 Fase decisoria (fino a) 7.787 11.544 totale 23.419 34.710 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase di studio (fino a) 10.731 15.902 Fase introduttiva (fino) 3.759 5.577 Fase istruttoria (fino a) 5.830 8.635 Fase decisoria (fino a) 10.123 15.007 totale 30.443 45.121 4. GIUDIZI PREVIDENZIALI Scaglione da 0,01 a 1.100,00 45

Fase di studio 125 190 Fase introduttiva 115 170 Fase istruttoria 170 250 Fase decisoria 235 350 totale 645 960 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase di studio 405 600 Fase introduttiva 405 600 Fase istruttoria 810 1.200 Fase decisoria 875 1.300 totale 2.495 3.700 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase di studio 885 1.300 Fase introduttiva 740 1.100 Fase istruttoria 1.585 2.350 Fase decisoria 1.925 2.850 totale 5.135 7.600 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 46

Fase di studio 1.620 2.400 Fase introduttiva 1.147 1.700 Fase istruttoria 2.565 3.800 Fase decisoria 3.500 5.200 totale 8.832 13.100 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase di studio 2.430 3.600 Fase introduttiva 1.620 2.400 Fase istruttoria 3.645 5.400 Fase decisoria 3.950 7.500 totale 11.645 18.900 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Fase di studio 3.375 5.000 Fase introduttiva 2.225 3.300 Fase istruttoria 4.925 7.300 Fase decisoria 7.490 11.100 totale 18.015 26.700 47

Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase di studio (fino a) 4.387 6.500 Fase introduttiva (fino) 2.892 4.290 Fase istruttoria (fino a) 6.402 9.490 Fase decisoria (fino a) 9.737 14.430 totale 23.418 34.710 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase di studio (fino a) 5.703 8.450 Fase introduttiva (fino) 3.759 5.577 Fase istruttoria (fino a) 8.322 12.337 Fase decisoria (fino a) 12.658 18.759 totale 30.442 45.123 5. CONVALIDE DI SFRATTO Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase di studio 170 250 Fase introduttiva 170 250 48

Fase istruttoria 40 50 Fase decisoria 135 200 totale 515 750 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase di studio 505 750 Fase introduttiva 470 700 Fase istruttoria 135 200 Fase decisoria 405 600 totale 1.515 2.250 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase di studio 875 1.300 Fase introduttiva 675 1.000 Fase istruttoria 200 300 Fase decisoria 710 1.050 totale 2.460 3.650 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase di studio 1.620 2.400 Fase introduttiva 1.010 1.500 49

Fase istruttoria 335 500 Fase decisoria 1.280 1.900 totale 4.245 6.300 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase di studio 2.360 3.500 Fase introduttiva 1.350 2.200 Fase istruttoria 470 700 Fase decisoria 1.820 2.700 totale 6.000 9.100 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Fase di studio 3.375 5.000 Fase introduttiva 1.485 2.000 Fase istruttoria 675 1.000 Fase decisoria 2.700 4.000 totale 8.235 12.000 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase di studio (fino a) 4.387 6.500 Fase introduttiva (fino) 1.930 2.600 50

Fase istruttoria (fino a) 877 1.300 Fase decisoria (fino a) 3.510 5.200 totale 10.704 15.600 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase di studio (fino a) 5.703 8.450 Fase introduttiva (fino) 2.509 3.380 Fase istruttoria (fino a) 1.140 1.690 Fase decisoria (fino a) 4.563 6.760 totale 13.915 20.280 6. ATTO DI PRECETTO Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Compenso 135 200 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Compenso 135 400 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 51

Compenso 225 700 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Compenso 315 1.100 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Compenso 405 1.200 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Compenso 540 2.100 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Compenso 702 2.730 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Compenso 912 3.549 7. VOLONTARIA GIURISDIZIONE Scaglione da 0,01 a 1.100,00 52

Compenso 405 300 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Compenso 405 1.300 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Compenso 1.350 2.000 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Compenso 2.225 3.300 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Compenso 3.170 4.700 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Compenso 4.320 6.400 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Compenso (fino a) 5.616 8.320 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 53

Compenso (fino a) 7.300 10.816 8. PROCEDIMENTI MONITORI (INGIUNZIONI) 15 Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase di studio 450 100 Fase istruttoria 250 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase di studio 450 200 Fase istruttoria 1.000 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase di studio 540 350 Fase istruttoria 1.600 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase di studio 1.305 650 Fase istruttoria 2.500 15 Occorrerà aggiungere il contributo unificato + l importo della marca (attualmente di 27,00) + le spese generali forfettarie 54

Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase di studio 2.135 900 Fase istruttoria 3.500 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Fase di studio 4.185 1.300 Fase istruttoria 4.900 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase di studio (fino a) 5.440 1.690 Fase istruttoria (fino a) 6.370 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase di studio (fino a) 7.072 2.197 Fase istruttoria (fino a) 8.281 9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA Scaglione da 0,01 a 1.100,00 55

Fase di studio 200 100 Fase introduttiva 270 200 Fase istruttoria 335 300 totale 805 600 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase di studio 200 500 Fase introduttiva 270 600 Fase istruttoria 335 700 totale 805 1.800 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase di studio 540 800 Fase introduttiva 675 1.000 Fase istruttoria 1.010 1.500 totale 2.225 3.300 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase di studio 945 1.400 Fase introduttiva 750 1.000 Fase istruttoria 1.215 1.800 56

totale 2.910 4.200 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase di studio 1.080 1.600 Fase introduttiva 945 1.400 Fase istruttoria 1.620 2.400 totale 3.645 5.400 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Fase di studio 2.025 3.000 Fase introduttiva 1.385 1.800 Fase istruttoria 2.225 3.300 totale 5.635 8.100 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase di studio (fino a) 2.632 3.900 Fase introduttiva (fino) 1.800 2.340 Fase istruttoria (fino a) 2.892 4.290 totale 7.324 10.530 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 57

Fase di studio (fino a) 3.421 5.070 Fase introduttiva (fino) 2.340 3.042 Fase istruttoria (fino a) 3.759 5.577 totale 9.520 13.689 10. PROCEDIMENTI CAUTELARI Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase di studio 200 300 Fase introduttiva 135 200 Fase istruttoria 200 300 Fase decisoria 100 150 totale 635 950 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase di studio 540 800 Fase introduttiva 335 500 Fase istruttoria 810 1.200 Fase decisoria 370 550 totale 2.055 3.050 58

Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase di studio 945 1.400 Fase introduttiva 640 800 Fase istruttoria 1.147 1.700 Fase decisoria 605 900 totale 3.337 4.800 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase di studio 1.690 2.500 Fase introduttiva 810 1.200 Fase istruttoria 1.890 2.800 Fase decisoria 1.145 1.700 totale 5.535 8.200 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase di studio 2.430 3.600 Fase introduttiva 1.145 1.700 Fase istruttoria 2.700 4.000 Fase decisoria 1.687 2.500 totale 7.962 11.800 59

Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Fase di studio 3.510 5.200 Fase introduttiva 1.485 2.200 Fase istruttoria 3.780 5.600 Fase decisoria 2.430 3.600 totale 11.205 16.600 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase di studio (fino a) 4.563 6.760 Fase introduttiva (fino) 1.930 2.860 Fase istruttoria (fino a) 4.914 7.280 Fase decisoria (fino a) 3.159 4.680 totale 14.566 21.580 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase di studio (fino a) 5.931 8.788 Fase introduttiva (fino) 2.509 3.718 Fase istruttoria (fino a) 6.388 9.464 Fase decisoria (fino a) 4.106 6.084 totale 18.934 28.054 60

11. CORTE DEI CONTI (OMISSIS) 12. CORTE D APPELLO Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase Min. CNF Milano 16 Studio 135 200 Introduzione 135 200 Istruttoria 170 250 1.490 Decisoria 200 300 totale 640 950 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase Min. CNF Milano Studio 510 750 Introduzione 510 750 Istruttoria 945 1.400 1.490 Decisoria 810 1.200 totale 2.755 4.100 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 16 Facciamo riferimento alle tabelle elaborate dall'ordine Avvocati di Milano insieme alle Autorità Giudiziarie competenti "quali criteri indicativi per un equa e omogenea liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali". Vi sono tabelle anche per le ingiunzioni, sfratti, ecc. e sono pubblicate sul sito dell'ordine di Milano 61

Fase Min. CNF Milano Studio 1.080 1.600 Introduzione 877 1.300 Istruttoria 1.755 2.600 2.500/4.600 Decisoria 1.820 2.700 totale 5.532 8.200 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase Min. CNF Milano Studio 1.960 2.900 Introduzione 1.350 2.000 Istruttoria 2.900 4.300 6.500/8.000 Decisoria 3.305 4.900 totale 9.515 14.100 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase Min. CNF Milano Studio 2.835 4.200 Introduzione 1.802 2.700 Istruttoria 4.120 6.100 Decisoria 4.860 7.200 10/12.000 15/18.000 totale 13.617 20.200 Scaglione da 260.001,00 a 520.00,00 62

Fase Min. CNF Milano Studio 4.180 6.200 Introduzione 2.430 3.600 Istruttoria 5.600 8.300 23.000 Decisoria 6.950 10.300 totale 19.160 28.400 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase Min. CNF Milano Studio 5.434 8.060 Introduzione 3.159 4.680 Istruttoria 7.280 10.790 25.000 Decisoria 9.035 13.390 totale 24.908 36.920 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase Min. CNF Milano Studio 7.064 10.478 Introduzione 4.106 6.084 Istruttoria 9.464 14.027 30.000 Decisoria 11.745 17.407 totale 32.379 47.996 63

13. RICORSI IN CASSAZIONE E GIURISD. SUP. Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase di studio 240 350 Fase introduttiva 270 400 Fase trattazione 200 Fase decisoria 135 100 totale 645 1.050 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase di studio 675 1.000 Fase introduttiva 740 1.100 Fase trattazione 550 Fase decisoria 370 550 totale 1.785 3.200 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase di studio 1.215 1.800 Fase introduttiva 1.080 1.600 64

Fase trattazione 950 Fase decisoria 640 650 totale 2.935 5.000 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase di studio 2.225 3.300 Fase introduttiva 1.875 2.500 Fase trattazione 1.700 Fase decisoria 640 750 totale 4.740 8.250 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase di studio 3.240 4.800 Fase introduttiva 2.360 3.500 Fase trattazione 2.500 Fase decisoria 1.690 1.100 totale 7.290 11.900 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Fase di studio 4.725 7.000 Fase introduttiva 3.105 4.600 65

Fase trattazione 3.600 Fase decisoria 2.430 1.200 totale 10.260 16.400 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase di studio (fino a) 6.142 9.100 Fase introduttiva (fino) 4.036 5.980 Fase istruttoria (fino a) 4.680 Fase decisoria (fino a) 3.159 1.560 totale 13.337 21.320 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase di studio (fino a) 7.985 11.830 Fase introduttiva (fino) 5.247 7.774 Fase istruttoria (fino a) 6.084 Fase decisoria (fino a) 4.106 2.028 totale 17.338 27.716 14. GIUDIZI INNANZI A CORTE COSTITUZIONALE, CORTE EUROPEA, CORTE DI GIUSTIZIA UE 66

Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase Min. CNF Studio 240 350 Introduzione 200 300 Istruttoria 135 200 Decisoria 135 200 totale 710 1.050 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase Min. CNF Studio 875 1.300 Introduzione 740 1.100 Istruttoria 675 1.000 Decisoria 740 1.100 totale 3.030 4.500 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase Min. CNF Studio 1.890 2.800 Introduzione 1.280 1.900 Istruttoria 1.280 1.900 Decisoria 1.280 1.900 totale 5.730 8.500 67

Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase Min. CNF Studio 3.510 5.200 Introduzione 1.960 2.900 Istruttoria 2.090 3.100 Decisoria 2.360 3.500 totale 9.920 14.700 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase Min. CNF Studio 5.130 7.600 Introduzione 2.767 4.100 Istruttoria 2.970 4.400 Decisoria 3.440 5.100 totale 14.307 21.200 Scaglione da 260.001,00 a 520.00,00 Fase Min. CNF Studio 7.425 11.000 Introduzione 3.700 5.500 Istruttoria 4.050 6.000 Decisoria 4.930 7.300 totale 20.105 29.800 68

Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase di studio (fino a) 9.652 14.300 Fase introduttiva (fino) 4.810 7.150 Fase istruttoria (fino a) 5.265 7.800 Fase decisoria (fino a) 6.409 9.490 totale 26.136 38.740 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase di studio (fino a) 12.548 18.590 Fase introduttiva (fino) 6.253 9.295 Fase istruttoria (fino a) 6.844 10.140 Fase decisoria (fino a) 8.331 12.337 totale 33.976 50.362 15. GIUDIZI PENALI (OMISSIS) 16. ESECUZIONI MOBILIARI Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase introduttiva 120 200 69

Fase istruttoria 60 100 Fase conclusiva 200 totale 180 500 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase introduttiva 350 600 Fase istruttoria 175 300 Fase conclusiva 700 totale 525 1.600 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase introduttiva 526 900 Fase istruttoria 290 500 Fase conclusiva 1.300 totale 816 2.700 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase introduttiva 820 1.400 Fase istruttoria 470 800 Fase conclusiva 2.300 totale 1.290 4.500 70

Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase introduttiva 1.110 1.900 Fase istruttoria 700 1.200 Fase conclusiva 3.300 totale 1.810 6.400 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Fase introduttiva 1.460 2.500 Fase istruttoria 935 1.600 Fase conclusiva 4.800 totale 2.395 8.900 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase introduttiva (fino) 1.898 3.250 Fase istruttoria (fino a) 1.215 2.080 Faseconclusiva(fino a) 6.240 totale 3.113 11.570 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase introduttiva (fino) 2.467 4.225 71

Fase istruttoria (fino a) 1.579 2.704 Faseconclusiva(fino a) 8.112 totale 4.046 15.041 17. ESECUZIONI PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO ED IN FORMA SPECIFICA Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase introduttiva 105 150 Fase istruttoria 225 400 Fase conclusiva 500 totale 330 1.050 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase introduttiva 315 350 Fase istruttoria 540 1.200 Fase conclusiva 700 totale 855 2.250 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 72

Fase introduttiva 526 600 Fase istruttoria 810 1.700 Fase conclusiva 1.000 totale 1.336 3.300 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase introduttiva 820 1.100 Fase istruttoria 1.295 2.700 Fase conclusiva 2.000 totale 2.115 5.800 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase introduttiva 1.110 1.500 Fase istruttoria 1.835 3.700 Fase conclusiva 3.000 totale 2.945 8.200 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Fase introduttiva 1.460 2.200 Fase istruttoria 2.480 5.000 Fase conclusiva 4.000 73

totale 3.940 11.200 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase introduttiva (fino) 1.898 2.860 Fase istruttoria (fino a) 3.224 6.500 Faseconclusiva(fino a) 5.200 totale 5.122 14.560 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase introduttiva (fino) 2.467 3.718 Fase istruttoria (fino a) 4.191 8.450 Faseconclusiva(fino a) 6.760 totale 6.658 18.928 18. ESECUZIONI IMMOBILIARI Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase introduttiva 140 200 Fase istruttoria 72 100 Fase conclusiva 350 74

totale 212 650 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase introduttiva 430 600 Fase istruttoria 285 400 Fase conclusiva 1.100 totale 715 2.100 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase introduttiva 650 900 Fase istruttoria 430 600 Fase conclusiva 2.000 totale 1.080 3.500 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase introduttiva 1.000 1.400 Fase istruttoria 645 900 Fase conclusiva 3.600 totale 1.645 5.900 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 75

Fase introduttiva 1.365 1.900 Fase istruttoria 935 1.300 Fase conclusiva 5.200 totale 2.300 8.400 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Fase introduttiva 1.800 2.500 Fase istruttoria 1.220 1.700 Fase conclusiva 7.600 totale 3.020 11.800 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase introduttiva (fino) 2.340 3.250 Fase istruttoria (fino a) 1.586 2.210 Faseconclusiva(fino a) 9.880 totale 3.926 15.340 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase introduttiva (fino) 3.042 4.225 Fase istruttoria (fino a) 2.061 2.873 Faseconclusiva(fino a) 12.844 76

totale 6.303 19.942 19. ISCRIZIONE IPOTECARIA Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Compenso 65 100 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Compenso 270 400 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Compenso 405 600 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Compenso 675 1.000 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Compenso 945 1.400 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 77

Compenso 1.280 1.900 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Compenso (fino a) 1.664 2.470 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Compenso (fino a) 2.163 3.211 20. ISTANZA DI FALLIMENTO Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Compenso 160 300 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Compenso 590 1.100 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Compenso 860 1.600 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 78

Compenso 1.400 2.600 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Compenso 1.995 3.700 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Compenso 2.750 5.100 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Compenso (fino a) 3.575 6.630 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Compenso (fino a) 4.647 8.619 ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Compenso 200 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 79

Compenso 800 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Compenso 1.300 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Compenso 2.100 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Compenso 2.900 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Compenso 4.000 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Compenso 5.200 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Compenso 6.760 OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO 80

Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase introduttiva 300 Fase istruttoria 200 Fase conclusiva 150 totale 650 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase introduttiva 700 Fase istruttoria 500 Fase conclusiva 600 totale 1.800 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase introduttiva 1.300 Fase istruttoria 800 Fase conclusiva 1.000 totale 3.100 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 81

Fase introduttiva 2.400 Fase istruttoria 1.200 Fase conclusiva 1.600 totale 5.200 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase introduttiva 3.500 Fase istruttoria 1.700 Fase conclusiva 2.200 totale 7.400 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Fase introduttiva 5.100 Fase istruttoria 2.200 Fase conclusiva 3.000 totale 10.300 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase introduttiva 6.630 Fase istruttoria 2.860 Fase conclusiva 3.900 82

totale 13.390 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase introduttiva 8.619 Fase istruttoria 3.718 Fase conclusiva 5.070 totale 17.407 21. GIUDIZI INNANZI AL TAR Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase Min. CNF Studio 170 250 Introduzione 170 250 Istruttoria 100 150 Decisoria 270 400 Fase cautelare 200 300 totale 910 2.700 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase Min. CNF Studio 605 900 83

Introduzione 540 800 Istruttoria 605 900 Decisoria 1.010 1.500 Fase cautelare 540 800 totale 3.300 4.900 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase Min. CNF Studio 1.080 1.600 Introduzione 875 1.300 Istruttoria 945 1.400 Decisoria 1.820 2.700 Fase cautelare 1.010 1.500 totale 5.730 8.500 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase Min. CNF Studio 1.955 2.900 Introduzione 1.350 2.000 Istruttoria 1.550 2.300 Decisoria 3.305 4.900 Fase cautelare 1.820 2.700 totale 9.980 14.800 84

Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase Min. CNF Studio 3.240 4.200 Introduzione 1.820 2.700 Istruttoria 2.160 3.200 Decisoria 4.790 7.100 Fase cautelare 2.630 3.900 totale 14.640 21.100 Scaglione da 260.001,00 a 520.00,00 Fase Min. CNF Studio 4.185 6.200 Introduzione 2.430 3.600 Istruttoria 2.970 4.400 Decisoria 6.950 10.300 Fase cautelare 3.780 5.600 totale 20.315 30.100 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase di studio (fino a) 5.440 8.060 Fase introduttiva (fino) 3.159 4.680 Fase istruttoria (fino a) 3.861 5.720 85

Fase decisoria (fino a) 9.035 13.390 Fase cautelare 4.914 7.280 totale 26.409 39.130 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase di studio (fino a) 7.072 10.478 Fase introduttiva (fino) 4.106 6.084 Fase istruttoria (fino a) 5.019 7.436 Fase decisoria (fino a) 11.745 17.407 Fase cautelare 6.388 9.464 totale 34.330 50.869 22. GIUDIZI AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase Min. CNF Studio 170 250 Introduzione 170 250 Istruttoria 100 150 Decisoria 135 200 Fase cautelare 200 300 86

totale 775 1.150 Scaglione da 1.100,00 a 5.200,00 Fase Min. CNF Studio 605 900 Introduzione 605 900 Istruttoria 340 500 Decisoria 340 500 Fase cautelare 605 900 totale 2.495 3.700 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase Min. CNF Studio 1.215 1.800 Introduzione 1.010 1.500 Istruttoria 675 1.000 Decisoria 675 1.700 Fase cautelare 1.010 2.700 totale 4.585 8.700 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase Min. CNF Studio 2.160 3.200 Introduzione 1.550 2.300 87

Istruttoria 1.010 1.500 Decisoria 1.145 1.700 Fase cautelare 1.800 2.700 totale 7.665 11.400 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase Min. CNF Studio 3.240 4.800 Introduzione 2.160 3.200 Istruttoria 1.485 2.200 Decisoria 1.690 2.500 Fase cautelare 2.295 3.400 totale 10.870 16.100 Scaglione da 260.001,00 a 520.00,00 Fase Min. CNF Studio 4.725 7.000 Introduzione 2.900 4.300 Istruttoria 2.025 3.000 Decisoria 2.430 3.600 Fase cautelare 3.915 5.800 totale 15.995 23.700 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 88

Fase di studio (fino a) 6.142 9.100 Fase introduttiva (fino) 3.770 5.590 Fase istruttoria (fino a) 2.632 3.900 Fase decisoria (fino a) 3.159 4.680 Fase cautelare (fino a) 5.089 7.540 totale 20.792 30.810 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase di studio (fino a) 7.985 11.830 Fase introduttiva (fino) 4.901 7.267 Fase istruttoria (fino a) 3.422 5.070 Fase decisoria (fino a) 4.106 6.084 Fase cautelare (fino a) 6.616 9.802 totale 27.030 40.053 23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase Min. CNF 89

Studio 170 250 Introduzione 100 150 Istruttoria 85 250 Decisoria 170 130 Fase cautelare 135 200 totale 660 980 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase Min. CNF Studio 540 800 Introduzione 340 500 Istruttoria 270 1.300 Decisoria 875 400 Fase cautelare 405 600 totale 2.430 3.600 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase Min. CNF Studio 945 1.400 Introduzione 540 800 Istruttoria 470 2.000 Decisoria 1.350 700 Fase cautelare 675 1.000 90

totale 3.980 5.900 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase Min. CNF Studio 1.685 2.500 Introduzione 810 1.200 Istruttoria 945 3.100 Decisoria 2.090 1.400 Fase cautelare 1.280 1.900 totale 6.810 10.100 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase Min. CNF Studio 2.430 3.600 Introduzione 1.145 1.700 Istruttoria 1.350 4.400 Decisoria 3.970 2.000 Fase cautelare 1.820 2.700 totale 10.715 14.400 Scaglione da 260.001,00 a 520.00,00 Fase Min. CNF Studio 3.510 5.200 Introduzione 1.485 2.200 91

Istruttoria 1.955 6.100 Decisoria 4.115 2.900 Fase cautelare 2.630 3.900 totale 13.695 20.300 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase di studio (fino a) 4.563 6.760 Fase introduttiva (fino) 1.930 2.860 Fase istruttoria (fino a) 2.541 7.930 Fase decisoria (fino a) 5.349 3.770 Fase cautelare (fino a) 3.419 5.070 totale 17.802 26.390 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase di studio (fino a) 5.931 8.788 Fase introduttiva (fino) 2.509 3.718 Fase istruttoria (fino a) 3.303 10.309 Fase decisoria (fino a) 6.954 4.901 Fase cautelare (fino a) 4.444 6.591 totale 23.141 34.307 92

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG. Scaglione da 0,01 a 1.100,00 Fase Min. CNF Studio 170 250 Introduzione 100 150 Istruttoria 170 250 Decisoria 100 150 Fase cautelare 135 200 totale 675 1.000 Scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 Fase Min. CNF Studio 605 900 Introduzione 405 600 Istruttoria 875 1.300 Decisoria 405 600 Fase cautelare 470 700 totale 2.760 4.100 Scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 Fase Min. CNF 93

Studio 1.080 1.600 Introduzione 605 900 Istruttoria 1.350 2.000 Decisoria 740 1.100 Fase cautelare 810 1.200 totale 4.585 6.800 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Fase Min. CNF Studio 1.955 2.900 Introduzione 1.010 1.500 Istruttoria 2.360 3.500 Decisoria 1.350 2.000 Fase cautelare 1.485 2.200 totale 8.160 12.100 Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Fase Min. CNF Studio 2.900 4.300 Introduzione 1.350 2.000 Istruttoria 3.105 4.600 Decisoria 1.955 2.900 Fase cautelare 2.160 3.200 94

totale 11.470 17.000 Scaglione da 260.001,00 a 520.00,00 Fase Min. CNF Studio 4.185 6.200 Introduzione 1.820 2.700 Istruttoria 4.320 6.400 Decisoria 2.900 4.300 Fase cautelare 3.170 4.700 totale 16.395 24.300 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Fase di studio (fino a) 5.440 8.060 Fase introduttiva (fino) 2.366 3.510 Fase istruttoria (fino a) 5.616 8.320 Fase decisoria (fino a) 3.770 5.590 Fase cautelare (fino a) 4.121 6.110 totale 21.313 31.590 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Fase di studio (fino a) 7.072 10.478 Fase introduttiva (fino) 3.075 4.563 95

Fase istruttoria (fino a) 7.300 10.816 Fase decisoria (fino a) 4.901 7.267 Fase cautelare (fino a) 5.357 7.943 totale 27.705 41.067 96

Attività Stragiudiziali Fase introduttiva ASSISTENZA NELLE MEDIAZIONI Attività Ministeriali CNF Camera Civ./ Agat 17 Valore sino a 1.100,00 250 Valore da 1.100,00 a 5.200,00 Valore da 5.200,00 26.000,00 Valore da 26.000,00 a 52.000,00 Valore da 52.000,00 a 100.000,00 Valore da 100.000,00 a 260.000,00 Valore da 260.000,00 a 520.000,00 1.100 1.800 2.900 4.000 4.000 5.600 Redazione accordo Valore sino a 1.100,00 300 Valore da 1.100,00 a 5.200,00 Valore da 5.200,00 26.000,00 Valore da 26.000,00 a 52.000,00 600 1.000 1.900 17 Vedi criteri indicati a pag. 33 e 34. 97

Valore da 52.000,00 a 100.000,00 Valore da 100.000,00 a 260.000,00 Valore da 260.000,00 a 520.000,00 2.800 2.800 3.900 Tabella delle indennità di mediazione obbligatoria dell Organismo di Mediazione dell Ordine Avvocati di Torino (gli importi indicati sono da intendersi I.v.a. esclusa e per ciascuna parte) Valore lite Avvio Indennità Accordo Fino a 1.000 40,00 43,33 16,25 da 1.001 a 5.000 40,00 86,67 32,50 da 5.001 a 10.000 40,00 160,00 60,00 da 10.000 a 25.000 40,00 240,00 90,00 da 25.001 a 50.000 40,00 400,00 150,00 da 50.001 a 250.000 40,00 666,67 250,00 da 250.001 a 500.000 40,00 1.000,00 500,00 da 500.001 a 2.500.000 40,00 1.900,00 950,00 da 2.500.001 a 5.000.000 40,00 2.600,00 1.300,00 oltre 5.000.001 40,00 4.600,00 1.150,00 26. ARBITRATO 18 Scaglione da 0,01 a 26.000,00 Compenso 1.620 2.400 Scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 Compenso 4.050 6.000 18 Si intende il compenso per l Arbitro. Per gli avvocati che assistono le parti in un arbitrato rituale od irrituale il Decreto Ministeriale prevede l applicazione della tabella relativa al procedimento ordinario in Tribunale. 98

Scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Compenso 7.085 10.500 Scaglione da 260.001,00 a 520.000,00 Compenso 16.200 24.000 Scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 Compenso 21.060 31.200 Scaglione da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 Compenso 27.378 40.560 ATTIVITA STRAGIUDIZIALE A prescindere dallo scaglione Attività Ministeriali CNF Camera Civ. - Agat Per ogni lettera, compresi i costi vivi Per ogni ora di sessione con il Cliente o con la controparte in studio Per ogni ora di sessione con il Cliente o con la controparte fuori studio 20 120 150 99

CONSULENZA 19 Attività Ministeriali CNF Camera Civ. - Agat Consulenza orale che non importa informativa o studio particolare 150 Parere orale che importa informativa o studio particolare Valore sino a 1.100,00 120 Valore da 1.100,00 a 5.200,00 Valore da 5.200,00 26.000,00 Valore da 26.000,00 a 52.000,00 Valore da 52.000,00 a 100.000,00 Valore da 100.000,00 a 260.000,00 Valore da 260.000,00 a 520.000,00 Valore da 520.000,00 a 1.000.000,00 Valore da 1.000.000,00 a 2.500,000,00 Valore superiore a 2.500.000,00 170 300 450 550 700 850 1.000 1.200 0,05% 19 Come scritto a pag. 34, la consulenza comporta l espressione di pareri orali o scritti senza contatto con la controparte mentre nell attività di assistenza tale contatto è elemento essenziale. 100

Valore indeterminabile 500 Parere scritto che importa informativa o studio particolare Valore sino a 1.100,00 200 200 Valore da 1.100,00 a 5.200,00 Valore da 5.200,00 26.000,00 Valore da 26.000,00 a 52.000,00 Valore da 52.000,00 a 100.000,00 Valore da 100.000,00 a 260.000,00 Valore da 260.000,00 a 520.000,00 Valore da 520.000,00 a 1.000.000,00 Valore da 1.000.000,00 a 2.500,000,00 Valore superiore a 2.500.000,00 800 800 1.200 1.200 2.000 2.000 2.700 2.700 2.700 2.700 3.800 3.800 3.500 4.500 0,15% Valore indeterminabile 3.000 25. ASSISTENZA GENERICA STRAG. Valore Ministeriali CNF Camera Civ. - Agat Valore sino a 1.100,00 270 200 300 Valore da 1.100,00 a 5.200,00 1.215 800 800 101

Valore da 5.200,00 26.000,00 Valore da 26.000,00 a 52.000,00 Valore da 52.000,00 a 100.000,00 Valore da 100.000,00 a 260.000,00 Valore da 260.000,00 a 520.000,00 Valore da 520.000,00 a 1.000.000,00 Valore da 1.000.000,00 a 2.500,000,00 Valore superiore a 2.500.000,00 1.890 1.200 1.200 2.295 2.000 2.000 4.320 2.700 2.700 4.320 2.700 3.500 5.870 3.800 4.000 6.000 8.000 0,5% Valore indeterminabile 1.800 ASSISTENZA NELLA STIPULAZIONE CONTRATTI Valore Min. CNF Cam. Civ. - Agat sino a 5.200,00 300/1.300 3% (sino a 6%) sul maggior valore fino a 26.000,00 2.500 2% (sino a 6%) sul maggior valore fino a 52.000,00 4.100 1,50% (sino a 5%) sul maggior valore fino a 260.000,00 5.800 1,30% (sino a 4%) sul maggior valore fino a 520.000,00 7.900 1% (sino a 3%) sul maggior valore fino a 1.000.000,00 0,75% (sino a 3%) sul maggior valore fino a 2.500.000,00 0,50% (sino a 2%) 102

sul maggior valore oltre 2.500.000,00 0,25% (sino a 1%) 103