Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Il Ministro della salute



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Decreto 29 novembre 2012 (Gu 24 dicembre 2012 n. 299) Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Il Ministro della salute Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/Ce, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa; Visti in particolare l'articolo 6 e l'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, i quali prevedono l'individuazione, mediante apposito decreto ministeriale, di una serie di stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria; Visto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 155/2010 che prevede l'istituzione di un Coordinamento tra il Ministero dell'ambiente, le Regioni e Province autonome e le autorità competenti in materia di qualità dell'aria, avente tra l'altro il compito di fornire indirizzi in relazione all'attuazione di tale decreto; Considerato che, al fine di consentire l'individuazione delle stazioni speciali di misurazione, il Coordinamento ha richiesto ad autorità regionali ed enti di ricerca di proporre una o più tra le proprie stazioni ed ha istituito appositi gruppi di lavoro destinati a selezionare, sulla base di una specifica istruttoria, quelle più idonee; Considerato che la rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 6, dall'articolo 8, commi 6 e 7, e dalle altre pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 155/2010 ha rappresentato il presupposto per la proposta delle stazioni di misurazione; Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria svolta dai gruppi di lavoro, sono state valutate, per ciascun gruppo di stazioni proposte, l'omogenea distribuzione territoriale e, in relazione a ciascuna stazione proposta, l'idoneità dell'ubicazione e della dotazione strumentale, anche al fine di assicurare che la selezione rispondesse ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità previsti dal decreto legislativo n. 155/2010; Considerato che, nell'esecuzione di questa istruttoria, è stato inoltre osservato il criterio secondo cui si devono individuare, ove tecnicamente possibile, stazioni che possano essere utilizzate per più finalità tra quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 155/2010; Considerato che i gruppi di lavoro istituti per la selezione delle stazioni hanno presentato gli esiti della propria istruttoria al Coordinamento, il quale ha espresso avviso favorevole; Considerato che, in riferimento all'ozono, le stazioni da individuare ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 sono solo quelle relative a zone in cui sussiste, in almeno uno dei cinque anni civili precedenti, il superamento degli obiettivi a lungo termine previsti dal decreto, in quanto non esistono, in Italia, zone caratterizzate dall'assenza di superamenti di tale limite; Considerato che, con successivo decreto ministeriale, saranno definiti i metodi di campionamento e analisi, ove non ancora individuati dalla vigente normativa, e le prescrizioni necessarie per la comunicazione dei dati relativi alle stazioni speciali; Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97, la quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 21 giugno 2012 Decreta:

Articolo 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. 2. Con successivo decreto si provvede alla applicazione delle ulteriori disposizioni richieste dall'articolo 6 e dell'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, alla specifica dei formati da utilizzare per la comunicazione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera d) ed e) dello stesso decreto ed alla fissazione della data di avvio delle attività. Articolo 2 Stazioni di fondo in siti rurali per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM2.5 1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto Lombardia Mantova Schivenoglia Schivenoglia Marche Ascoli Piceno Ripatransone Ripatransone Puglia Lecce Lecce Santa Maria Cerrate Articolo 3 Stazioni di misurazione per la verifica della costanza dei rapporti tra il benzo(a)pirene e gli altri ipa di rilevanza tossicologica 1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto Friuli Giulia Venezia Lombardia Milano Milano Pordenone Pordenone Pordenone centro Milano Pascal - Città Studi Lombardia Milano Milano Milano Senato Lombardia Sondrio Sondrio Centro, v. Paribelli Veneto Padova Padova PD-Mandria Toscana Firenze Firenze FI - Bassi Lazio Roma Roma Villa Ada Puglia Taranto Taranto Taranto via Machiavelli Stazione industriale in sito

Calabria Cosenza Cosenza Città dei Ragazzi 2. Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione: Regione Provincia Comune Denominazione Lazio Roma Roma Stazione dell ISS, viale Regina Elena Classificazione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'istituto Superiore di Sanità. Articolo 4 Stazioni per la misurazione indicativa delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel, mercurio, benzo(a)pirene ed altri ipa di rilevanza tossicologica e per la misurazione indicativa della relativa deposizione totale 1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010, in relazione all'arsenico, al cadmio, al nichel, al benzo(a)pirene ed agli altri ipa di rilevanza tossicologica, le seguenti stazioni: Lombardia Mantova Schivenoglia Schivenoglia Marche Puglia Ascoli Piceno Foggia Ripatransone Ripatransone (Foggia) 2. Opera come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010, in relazione alle concentrazioni del mercurio gassoso totale, alla deposizione totale del mercurio e alla misura del mercurio bivalente particolato e gassoso la seguente stazione: Lazio Roma libretti Stazione Emep dell IIA del Cnr sub Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Cnr, Istituto Inquinamento Atmosferico. Articolo 5

Stazioni per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5 su base annuale 1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto Lombardia Milano Milano Friuli Giulia Venezia Milano Pascal - Città Studi Udine Udine Via Cairoli Veneto Padova Padova Mandria Toscana Firenze Firenze Via Ugo Bassi Puglia Taranto Taranto Taranto Via Machiavelli Stazione industriale in sito Calabria Cosenza Cosenza Città dei Ragazzi 2. Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione: Regione Provincia Comune Denominazione Lazio Roma Roma Stazione dell Iss, viale Regina Elena Classificazione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'istituto Superiore di Sanità. Articolo 6 Stazioni di fondo i siti rurali per la misurazione dell'ozono 1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni: Regione/Provincia autonoma Provincia Comune Denominazione Classificazione Trento Trento Mezzolombardo Piana Rotaliana Piemonte Alessandria Dernice Dernice - Costa Lombardia Mantova Schivenoglia Schivenoglia Emilia-Romagna Bologna Molinella San Capofiume Lazio Roma Roma Castel di Guido Pietro Toscana Arezzo Chitignano AR- Casa - Stabbi

Molise Puglia Campobasso Foggia Guardiaregia Guardiaregia Sardegna Cagliari Seulo CENSE0 Articolo 7 Stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono 1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni: Emilia- Romagna Marche Bologna Molinella Macerata Macerata Sardegna Cagliari Monserrato CENMO1 San Pietro Capofiume Veneto Padova Padova PD-Mandria Macerata Collevario - via Verga Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2012