Statuto. Articolo 1 Denominazione



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Statuto Articolo 1 Denominazione E costituita un associazione nazionale a scopo umanitario, scientifico e pedagogico, denominata Avocats Sans Frontières chiamata in forma abbreviata di ASF Italia. L Associazione ha sede in Roma in Via Tacito 50. Articolo 2 Durata e scopo sociale La durata dell Associazione è fissata al 31/12/2050 e può essere prorogata. L Associazione sviluppa le sue attività, come organizzazione senza scopi di lucro, d utilità sociale nell'ambito della solidarietà internazionale attraverso l'assistenza giuridica e giudiziaria. L Associazione persegue esclusivamente attività di intervento, in funzione delle proprie possibilità, nei paesi dove i Diritti dell Uomo sono calpestati, dove la violenza politica ed i conflitti armati non rispettano le regole del diritto, promovendo la partecipazione anche finanziaria di terzi verso tali contenuti. L Associazione può effettuare le sue prestazioni professionali con istituzioni pubbliche o private in convenzione o stipulando un accordo specifico. L Associazione può svolgere tutte le attività e tutte le operazioni necessarie direttamente connesse alla propria missione e quindi potrà adoperarsi in servizi riguardanti l assistenza umanitaria. Più specificamente, nell istituzione di un attività rivolta alla diffusione della consapevolezza ed importanza del diritto e dei principi umanitari, al reclutamento di volontari e alla raccolta di fondi a scopo sociale e umanitario, nonché mediante varie attività connesse ed accessorie, come incontri, dibattiti, convegni, seminari, concorsi, produzione e pubblicazione di supporti magnetici, redazione di libri, di riviste o bollettini di carattere informativo e ogni altro mezzo idoneo e di servizi comunque collegati alle finalità istituzionali. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l Associazione potrà, tra l altro, possedere e/o gestire sia beni mobili che immobili; ricevere donazioni; stipulare contratti e/o accordi con

altre associazioni e/o terzi in genere ed ogni altro servizio utile, nel rispetto delle limitazioni di legge, al raggiungimento dello scopo sociale. Articolo 3 Attività Nell orientamento della propria attività, l Associazione collabora, nell opera di soccorso, alle popolazioni ove la Giustizia è inaccessibile ai gruppi e/o individui più vulnerabili i quali non conoscono i loro diritti o non li sanno rivendicare, dove il grado di indipendenza del sistema giudiziario è insufficiente e/o presenta delle lacune a livello legislativo e delle procedure, gli attori del settore giudiziario (avvocati, giudici, magistrati) non sono sufficientemente formati o limitati nell esercizio delle loro funzioni, i servizi giudiziari mancano dei mezzi materiali, senza discriminazione razziale, religiosa, filosofica o politica. L Associazione opera nello spirito di neutralità e imparzialità rivendicando, nel nome dell assistenza legale, la totale libertà dell esercizio della sua funzione, uniformando le sue linee e le sue decisioni etiche, morali e strategiche a criteri uniformi con le linee di comportamento assunte da altre sezioni di Avocats sans Frontières, anche attraverso la stipula di protocolli di coordinamento. Articolo 4 I soci L Associazione è composta dai soci fondatori, soci ordinari et soci sostenitori così come indicato al successivo articolo 6. Articolo 5 Ammissione dei soci L ammissione a socio è soggetta alle seguenti norme: - Deposito della domanda - l ammissione a socio è altresì subordinata al pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale. L ammissione è decisa provvisoriamente dal Presidente, che presenterà le domande di ammissione al Consiglio Direttivo, al quale spetterà la definitiva pronuncia. del Consiglio è insindacabile. La decisione

Il soggetto la cui richiesta di ammissione sia stata respinta può riproporre domanda di ammissione non prima che siano decorsi sei mesi dalla decisione negativa in ordine alla precedente richiesta. I soci -con la domanda di ammissione- si impegnano ad osservare ed accettare senza riserve le norme del presente Statuto, l eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo e quelle del A.S.F. Word alla quale l associazione viene affiliata e della quale accetta ed applica le direttive. Si impegnano altresì ad apportare, a titolo onorifico, all Associazione tutta la loro collaborazione e l impegno necessario per lo sviluppo ed il perseguimento dei fini statutari. Si obbligano a non porre in essere alcun atto che possa nuocere all onore, immagine e reputazione dell Associazione, ed a non ostacolare la realizzazione dello scopo sociale. L ammontare della quota minima annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo e viene comunicata all inizio di ogni anno sociale ai soci mediante affissione nei locali dell Associazione e preliminare invio per posta elettronica. Le quote annuali devono essere pagate per intero ed in anticipo entro il 1 gennaio di ogni anno, inizio dell anno sociale. In caso di ritardo al pagamento di oltre un mese, il socio sarà diffidato per il pagamento stesso con lettera raccomandata spedita all indirizzo risultante nel libro dei soci o mediante e-mail. E onere del socio mantenere aggiornata l associazione in merito ai propri recapiti. La quota resta acquisita all Associazione per l anno intero durante il quale il socio cessa di avere detta qualifica. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari. Articolo 6 Categorie di soci I soci si dividono nelle seguenti categorie: Soci Fondatori; Soci Ordinari; Soci Onorari. Soci Sostenitori

I soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell Associazione sottoscrivendo l atto relativo. I soci ordinari sono avvocati la cui domanda di ammissione all Associazione è stata regolarmente approvata dal Consiglio Direttivo. Possono altresì essere soci ordinari dell Associazione i giuristi ed i cultori del diritto che si riconoscono nelle finalità dell Associazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci onorari sono persone che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno nominare in riconoscimento dei meriti professionali o scientifici. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. La nomina a socio Onorario deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente I soci sostenitori sono persone, Enti, Istituti, Consigli degli Ordini Professionali, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all art. 1, abbiano giovato all Associazione o con la propria attività o con contributi e donazioni. Non sono consentite forme di appartenenza transitoria all Associazione. E onere del socio mantenere aggiornata l Associazione in merito ai propri recapiti. Articolo 6 Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio si perde per: A. dimissione; B. decesso; C. espulsione; D. mancato pagamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi. Il socio che desidera recedere dall Associazione dovrà comunicare la sua volontà a mezzo lettera, fax o e-mail al Presidente, il quale deciderà la perdita dello statuto di socio. Tale decisione è immediatamente esecutiva.

In presenza inoltre di uno dei presupposti di cui alle lettere B, e D, il socio viene cancellato dal registro dei soci con delibera, immediatamente esecutiva, del Presidente. La quota resta acquisita dall Associazione per l anno intero durante il quale il socio cessa di avere detta qualifica. L espulsione del socio può avvenire per gravi inadempienze agli obblighi statutari o comportamenti contrari ad esso o comunque per atti che danneggino gravemente l Associazione. L espulsione dall albo dei soci per indegnità è disposta dal Consiglio Direttivo e a maggioranza dei due terzi dei membri. Il provvedimento relativo sarà comunicato al socio mediante lettera raccomandata a firma del Presidente. Avverso l applicazione di provvedimenti disciplinari il socio può ricorrere nel termine di 45 gg. presentando contestualmente le sue osservazioni e chiarimenti scritti. Ove il Consiglio Direttivo non provveda entro 60 gg. dal ricevimento del ricorso, il provvedimento disciplinare si intende confermato. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, potrà applicare ai soci che si rendessero colpevoli di infrazione al decoro, alle clausole dello Statuto o ai Regolamenti interni sia l ammonizione sia la sospensione. I soci, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all Associazione, non possono ripetere i contributi versati. Articolo 7 Organi sociali Sono organi dell Associazione: L Assemblea degli Associati; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente e i Vice Presidenti; Il Segretario Tesoriere; Il Collegio dei Probiviri; Il Presidente Onorario.

Articolo 8 Assemblea degli Associati L Assemblea degli Associati è costitutiva da tutti i soci che, all atto della convocazione siano in regola con il versamento della quota associativa, che non abbiano presentato domanda di dimissioni e che non abbiano ricevuto il provvedimento di espulsione. Legalmente convocata e regolarmente costituita, l Assemblea dei soci rappresenta l universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, le cui decisioni vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti. Ogni socio ha diritto ad un voto. In caso di assenza o impedimento, il socio potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta, da altro socio. Ciascun socio potrà essere portatore di massimo cinque deleghe. L Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l anno, entro il mese di aprile, per l approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo. L Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta deve assumere deliberazioni di propria competenza previste dal successivo art. 9, nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell Associazione e ogni volta che lo riterrà necessario il Presidente. L Assemblea generale dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione inviato ai soci tramite fax, messaggio di posta elettronica o con altri mezzi elettronici almeno otto giorni prima. La convocazione dell Assemblea deve essere comunicata almeno cinque giorni prima della riunione assembleare a mezzo lettera raccomandata o via e-mail, nonché a mezzo affissione presso la sede dell Associazione e comunicazione sul sito web di A.S.F. Italia Meridionale. In prima convocazione l Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti, direttamente o per delega.

Le deliberazioni dell Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti. In caso di parità di voti, la proposta, oggetto delle deliberazioni, si intende respinta. Nell assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi non partecipano al voto. Articolo 9 Competenze dell assemblea degli associati. Spetta all assemblea: l approvazione del bilancio consuntivo che dovrà essere accompagnato da una nota di sintesi sull attività svolta dal Consiglio Direttivo; la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo; l approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l espansione dell Associazione; fissazione dell entità della quota associativa annuale; la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo; la nomina e la revoca del Collegio dei Probiviri; la nomina e la revoca del Presidente Onorario; l approvazione delle modifiche statutarie; lo scioglimento dell Associazione; la nomina dei liquidatori; la devoluzione del patrimonio residuo; ogni altro adempimento che non sia stato demandato per legge o per Statuto alla competenza di altro organo associativo. Le competenze dell Assemblea non sono delegabili. Articolo 10 Il Consiglio Direttivo L associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri.

I consiglieri sono nominati dall assemblea ordinaria per un triennio e possono essere confermati. I componenti del Consiglio direttivo possono essere revocati dall assemblea ordinaria a maggioranza dei due terzi. Il Consiglio Direttivo, nomina, nella prima seduta, il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere e del caso, il Presidente Onorario, i quali costituiscono l Ufficio di Presidenza. L Ufficio di Presidenza mette in esecuzione e in attuazione le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta la compilazione del bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l anno, entro il 31 dicembre ed entro il 30 di aprile, rispettivamente per l approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all Assemblea degli Associati e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga il Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell avviso scritto di convocazione, inviato a ciascun membro del Consiglio almeno otto giorni prima;in caso di urgenza, anche a mezzo telefono, fax, telegramma, posta elettronica o SMS almeno due giorni prima. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza semplice del numero dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per proposte di modifica statutaria, da sottoporre all approvazione dell Assemblea. In questi casi occorre il voto favorevole di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per statuto all'assemblea degli Associati nonché l esecuzione e l attuazione delle deliberazioni di quest ultima e l esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo propone all Assemblea degli Associati: la nomina a socio onorario di coloro i quali hanno i requisiti previsti dall art. 5, comma 5 dello Statuto; l ammontare della quota associativa annuale.

I poteri del consiglio Direttivo possono essere delegati ai componenti dell Ufficio di Presidenza. Articolo 11 Il Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale di ASF Italia e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri in carica, dura in carica un triennio. Al Presidente spetta, inoltre: convocare e presiedere l Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e l Ufficio di Presidenza nonché formulare l ordine del giorno; curare l esecuzione e l attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; assumere, in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari e le competenze nelle materie del Consiglio Direttivo con l obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione. Al Presidente compete, su indicazione del Consiglio Direttivo: - l apertura e la chiusura dei conti correnti bancari; - il potere di accettare donazioni ed elargizioni; - i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione conferitigli dal Consiglio Direttivo; - la vigilanza sulle esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sull osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari.. Nell espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario - Tesoriere. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano per età. La firma del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell assenza o dell impedimento del Presidente. Articolo 11bis

Il Presidente Onorario È istituita la carica di Presidente Onorario, il quale coadiuva l Associazione svolgendo attività di pubbliche relazioni. Il Presidente Onorario fa parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Articolo 12 Il Segretario-Tesoriere dell Associazione Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente. Cura l amministrazione del patrimonio dell Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Cura inoltre la tenuta dei libri sociali ed il loro aggiornamento. Articolo 13 Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri, nominato dall Assemblea degli Associati, è composto di tre membri tra persone dotate di una vasta conoscenza della realtà dell Associazione. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, nomina il Presidente. Il Collegio esercita, a richiesta di chi abbia interesse, l attività giurisdizionale sulle controversie tra organi associativi, titolari di cariche e soci. Articolo 14 Esercizio finanziario L esercizio finanziario ha la durata di un anno solare. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario per l anno successivo che verrà ratificato dall Assemblea che approverà il bilancio consuntivo dell anno precedente. Articolo 15 La durata delle cariche dell Associazione Tutte le cariche sociali hanno durata triennale.

Ai detentori di cariche sociali spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione all assolvimento dell incarico. Articolo 16 Scioglimento Lo scioglimento dell Associazione può avvenire con delibera dell Assemblea straordinaria degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo solo in presenza del voto favorevole, di almeno tre quarti dei suoi componenti. La stessa decide la devoluzione del patrimonio sociale che sarà comunque destinato ad altre associazioni aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità. Articolo 17 Risorse finanziarie Le risorse dell associazione sono formate dai beni di cui all art. 2, ultimo comma e dalle quote sociali annuali versate dai soci. Articolo 18 Disposizioni transitorie In ragione della ripresa delle attività dell associazione le norme del presente statuto così modificatosi applicano a partire dal 23 giugno 2015. Articolo 19 Rinvio Per quanto non previsto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia