OGGETTO: servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste periodo dal 1.06.2014 al 31.05.



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OGGETTO: servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste periodo dal 1.06.2014 al 31.05.2017 IMPRESA: (denominazione e codice fiscale) REPUBBLICA ITALIANA L anno DUEMILA il giorno del mese di in una sala del Comune di Trieste. Avanti a me, dott., Segretario Generale del Comune di Trieste - rogante sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità e veste rappresentativa sono certo: 1. dott. nato a ( ) il giorno ( ) 19 ( ) domiciliato agli effetti del presente atto presso il Palazzo Municipale in Piazza dell Unità d Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste - ai sensi e per gli effetti dell art. 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell art. 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste - e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell interesse dell Amministrazione che rappresenta; 2. nato a ( ) il giorno ( ) 19 ( ), domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della, il quale interviene nella sua veste di in base a, a rogito del dott. Notaio in Rep. n. dd. unito sub << --- >> al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. Essi comparenti mi chiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente CONTRATTO per la miglior intelligenza del quale premettono che: - con determinazione dirigenziale n. dd., a firma del dell Area Risorse Economiche-Finanziarie e di Sviluppo Economico, per le motivazioni ivi addotte, è stata indetta una gara a procedura aperta ai sensi dell art. 83 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, per l affidamento del servizio pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste - CIG 5517555E69 per il periodo dal 1.06.2014 al 31.05.2017, approvando la spesa di euro IVA e oneri per la sicurezza inclusi e la relativa documentazione di gara; che in esito all esperimento del procedimento di gara di cui sopra, visti i verbali della commissione giudicatrice (allegati sub << >> al presente atto), con determinazione dirigenziale dd., a firma del dell Area Risorse Economiche- Finanziarie e di Sviluppo Economico, per le motivazioni ivi addotte, è stato affidato il servizio pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste - CIG 5517555E69 per il periodo dal 1.06.2014 al 31.05.2017, alle condizioni esplicitate nell offerta (allegata sub << >> al presente atto) e negli atti di gara; Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali pag. 1

visto l'art. 83 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni; e acquisita la prescritta documentazione antimafia conservata in atti; tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue ART. 1) OGGETTO Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida alla, di seguito indicato più brevemente come Società, che a mezzo del/della sopraindicato/a legale rappresentante/procuratore speciale accetta, senza riserva alcuna, l appalto per lo svolgimento del servizio pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste. La Società si obbliga ad eseguire il servizio con piena autonomia organizzativa e gestionale, secondo le modalità ed i tempi indicati nel Capitolato Speciale d Appalto e relativo allegato A2, nel Documento Unico di Valutazione di rischi da Interferenze (di seguito DUVRI) e alle condizioni proposte nell offerta tecnica (allegati sub,sub e sub al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali). ART. 2) DURATA Il presente contratto ha la durata di tre anni a decorrere dal 01.06.2014 al 31.05.2017. ART. 3) MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Le parti danno atto che il servizio in oggetto verrà eseguito tenendo conto di tutte le indicazioni e le prescrizioni tecniche ed attuative definite e dettagliate nel Capitolato Speciale d Appalto, delle frequenze e modalità previste nello specifico allegato A2 al Capitolato Speciale d Appalto e di quanto indicato nell offerta tecnica (allegati al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali. ART. 4) CORRISPETTIVO Il corrispettivo per il servizio, di cui al precedente art. 1 del presente atto, viene stabilito ed accettato in euro incluse imposte come da offerta economica allegata sub al presente atto, cui vanno aggiunti euro IVA esclusa, dovuti per oneri per la sicurezza. ART. 5) VARIAZIONI CONTRATTUALI Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'amministrazione può richiedere una variazione in diminuzione o in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo indicato al precedente art. 4 che l'impresa è tenuta ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali, si applica in tal caso l'art. 311 del D.P.R. del 05.10.2010 n. 207. Si applica, ai fini delle variazioni contrattuali, l art. 15 del Capitolato Speciale d'appalto. Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali pag. 2

ART. 6) PAGAMENTI Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà secondo le modalità di cui all articolo 20 dell allegato Capitolato Speciale d'appalto, entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle relative fatture, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni eseguite. Ai sensi e per gli effetti dell art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato R.D.18.11.1923 n. 1440 - si precisa che i pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati, con versamento sul conto corrente indicato al successivo art. 7) con esonero per l Amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento. ART. 7) TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all art. 3. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN acceso presso la Banca. Filiale/Agenzia di /Sportello postale di che l appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all appalto in oggetto. I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono: - sig./ra, nato/a a il C.F. - sig./ra, nato/a a il C.F. Eventuali modifiche comunicate dall appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali pag. 3

ART. 8) REVISIONE PREZZI Si applica ai fini della revisione dei prezzi l art. 22 del Capitolato Speciale d'appalto. ART. 9) CAUZIONE La cauzione viene fissata in euro ed è stata costituita dall appaltatore con, conservata in atti. ART. 10) RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL APPALTATORE DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO L appaltatore assume l impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. L appaltatore è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincolano la Società per tutto il periodo di validità del contratto d appalto. La Società dichiara di applicare nei confronti degli addetti impiegati nel servizio in oggetto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti di imprese esercenti. ART. 11) ULTERIORI ONERI A CARICO DELL APPALTATORE Sono a carico dell appaltatore oltre ai servizi, attività, personale, attrezzature e materiali previsti negli elaborati di gara, tutte quelle necessità accessorie, che, stante la complessità organizzativa del servizio, non si è riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere, o comunque per qualsivoglia ragione mancanti, ma che oggettivamente saranno necessarie per avviare ed espletare il servizio in questione. ART. 12) CONTROLLI Il Comune di Trieste può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. ART. 13) PENALI Le penalità in caso di irregolarità nell espletamento del servizio in oggetto, verranno calcolate ai sensi dell art. 19 dell allegato Capitolato Speciale d'appalto. ART. 14) RISOLUZIONE Oltre a quanto stabilito dall ultimo comma dell art. 7, il presente atto potrà essere risolto anche nei casi indicati all art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto. Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali pag. 4

ART. 15) DIVIETO DI CESSIONE All appaltatore è fatto espresso divieto di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, a pena risoluzione del contratto stesso ed incameramento della cauzione definitiva, ferma restando l azione del Comune di Trieste per il risarcimento dei danni. ART. 16) SUBAPPALTO Ai sensi dell art. 118 del D.Lgs. 163/2006 l appaltatore dichiara di subappaltare... ART. 17) - DIRITTO DI RINEGOZIAZIONE ED VENTUALE RECESSO IN CASO DI SOPRAVVENIENZA DI CONVENZIONI CONSIP MIGLIORATIVE Il presente contratto di appalto è sottoposto alla disciplina dell art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012. Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, eseguibile anche con la Posta Elettronica Certificata (PEC), all appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa Legge di conversione n. 135/2012 è nullo. ART. 18) - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto. ART. 19) RINVIO Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato Speciale d'appalto, alle disposizioni dettate in materia dal Codice Civile nonché, ove applicabili o richiamate, a quelle del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. del 05.10.2010 n. 207. Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali pag. 5

ART. 20) CONTROVERSIE Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste. ART. 21) SPESE La Società si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, salva l applicazione dell I.V.A. ai sensi di legge. ART.22) DOMICILIO La società dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a, con recapito in via n., ove elegge domicilio agli effetti del presente atto. Il presente atto, essendo soggetto all IVA, viene registrato con esazione dell imposta in misura fissa ai sensi dell art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Il valore presunto del presente atto ammonta ad euro Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali pag. 6