COMUNE DI BOLSENA PROVINCIA DI VITERBO



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ALL. 1 COMUNE DI BOLSENA PROVINCIA DI VITERBO CAPITOLATO D'ONERI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELL EDIFICIO DELL EX OSPEDALE SANTA CRISTINA Codice CIG ZC31467AB1 ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO Oggetto del presente capitolato è l affidamento del servizio di pulizia dei locali ed arredi negli edifici di proprietà comunale sotto elencati da effettuarsi con le periodicità indicate: a- sede comunale in Largo La Salle n.3 con frequenza giornaliera; b- ex ospedale S.Cristina, tutte le aree comuni, servizi igienici e locali adibiti ad ambulatori medici, non concessi in locazione a terzi, per n. 5 giorni a settimana. Le operazioni di pulizia condotte da personale idoneo e dotato delle migliori attrezzature e materiali disponibili devono essere finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell immagine dell Amministrazione. ART. 2 - MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO Il servizio di pulizia di che trattasi comprende le seguenti operazioni: a) pulizia ordinaria presso la sede comunale di Largo La Salle n.3 dei locali ad uso ufficio situati al piano terra (URP, Ufficio Polizia Locale), al primo piano zona est (settore amministrativo, finanziario, patrimonio e demanio), corpo centrale (anticamera, Ufficio segreteria e Ufficio Sindaco) e zona ovest (settore tecnico) nonché dei corridoi, dei bagni e delle scale interne secondo le seguenti modalità: - tutti i giorni dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, da effettuare nelle prime ore del mattino o nelle ore pomeridiane e comunque in ore da non ostacolare il normale svolgimento delle attività degli uffici e da non arrecare incomodo o molestia al pubblico; - la pulizia ordinaria consiste in: raccolta carta e vuotatura cestini; spazzatura ad umido dei pavimenti comprese le scale; spolveratura a umido di tutti i mobili e delle attrezzature di lavoro presenti (scrivanie, poltrone, sedie, armadi, tavoli, lumi, telefono, tastiere ecc.); lavaggio e disinfezione di tutti i servizi igienici; annaffiatura di eventuali vasi con piante collocati negli stabili; eliminazione delle ragnatele da pareti e soffitti; - fornitura di prodotti detergenti altamente biodegradabili, non nocivi alla salute umana, nella misura e con il dosaggio prescritti dalla fabbrica di produzione dei medesimi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio; - pulizia straordinaria mensile degli infissi, delle porte e dei radiatori, nonché di tutti i vetri delle finestre e davanzali, lucidatura delle maniglie, degli interruttori e delle targhe, spolveratura dei quadri, bacheche e corrimano; - pulizia su richiesta da parte dell Amministrazione Comunale di altri locali nella sede comunale (Auditorium Comunale, Sala Consiliare, locali di archivio atti); b) pulizia ordinaria presso i locali dell ex Ospedale Santa Cristina delle stanze ad uso ambulatorio situate al piano terra (Ambulatorio n. 1, n. 2, n. 3, n. 4) e al primo piano (Ambulatorio piano I e sala prelievi) nonché dei corridoi, dei bagni e delle scale interne secondo le seguenti modalità: - dal lunedì al venerdì esclusi il sabato e i festivi da effettuare nelle prime ore del mattino o nelle ore pomeridiane e comunque in ore da non ostacolare il normale svolgimento delle attività degli ambulatori e da non arrecare incomodo o molestia al pubblico; - la pulizia ordinaria consiste in: raccolta carta e vuotatura cestini; spazzatura ad umido dei pavimenti comprese le scale; lavaggio e disinfezione di tutti i servizi igienici, spolvero a rotazione dell arredo dei vari ambulatori; 1

- fornitura di prodotti detergenti altamente biodegradabili, non nocivi alla salute umana, nella misura e con il dosaggio prescritti dalla fabbrica di produzione dei medesimi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio; - pulizia straordinaria mensile degli infissi, delle porte e dei radiatori, nonché di tutti i vetri delle finestre e davanzali, lucidatura delle maniglie, degli interruttori e delle targhe, spolveratura dei quadri, bacheche e corrimano. Qualora, infine, per effetto di eventi accidentali quali ad es. versamento di liquidi, caduta di materiali solidi, cibi ecc. si renda necessario ripristinare nell immediato lo standard di pulizia richiesto, la cooperativa dovrà prontamente provvedere ad intervenire per ripristinare in tempi brevi le condizioni di pulizia senza oneri aggiuntivi per il Comune. Sono a carico della cooperativa tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti, la fornitura di carta igienica, saponi e carta pulimani ecc., come pure tutti gli attrezzi, quali scope, stracci, aspirapolvere, scale, ecc. Il servizio inoltre, dovrà essere svolto dalla cooperativa con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi e macchine, con proprio personale dipendente e a suo rischio. Si precisa tuttavia che, nei limiti dell occorrente all esecuzione dell appalto, resta a carico dell Amministrazione la fornitura di acqua ed energia elettrica. La stessa Amministrazione, compatibilmente con la propria disponibilità, potrà mettere a disposizione dell Impresa un locale per la conservazione dei materiali e/o attrezzature occorrenti per l espletamento del presente appalto. Nessuna responsabilità, in ogni caso, potrà far carico all Amministrazione per quanto indicato al comma precedente, restando inteso che l utilizzazione dell acqua, dell energia elettrica e del locale avviene nell interesse dell impresa appaltatrice ed a suo esclusivo rischio, anche nei confronti dei terzi. ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha la durata di diciassette mesi, decorrenti presumibilmente dal 1 luglio 2015 o se successiva, dalla data di consegna del servizio. Alla fine di tale periodo l appalto scadrà automaticamente senza necessità di qualsiasi ulteriore atto o comunicazione. Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative ad un nuovo affidamento del servizio, la cooperativa dovrà garantirne l espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta appaltatrice subentrante. Durante tale periodo di servizio, che non potrà essere superiore a 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di scadenza dell appalto, rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel presente capitolato. ART. 4 - CORRISPETTIVI Per l esecuzione del servizio indicato e con le modalità generali e particolari risultanti dal presente capitolato e dagli altri atti legislativi e regolamentari richiamati, l Amministrazione Comunale riconoscerà alla cooperativa un corrispettivo determinato a seguito dell esperimento della gara che rimarrà fisso ed invariabile. La misura del corrispettivo così determinata si intenderà remunerativa di tutti gli oneri, obblighi, condizioni e prestazioni poste a carico dell appaltatore. L importo complessivo presunto del presente appalto è stabilito in Euro 38.656,00 (I.V.A. di legge esclusa) oltre oneri della sicurezza quantificati in 400,00 in totale non soggetti a ribasso. Detto importo è dato dal seguente costo unitario: 1,55 al mq/mese per i servizi di pulizia degli uffici comunali (mq. 1.057,88) e dei locali dell ex Ospedale Santa Cristina (mq. 424,30) per un totale di complessivi mq 1.482,18. ART. 5 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI La stazione appaltante annualmente stanzierà nel proprio bilancio la spesa di competenza per i suddetti servizi. Ogni fattura dovrà essere emessa mensilmente. L appaltatore, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 ai fini dell assolvimento agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a questo appalto, 2

dovrà comunicare in sede di stipula del contratto l esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi a questo appalto indicando il codice IBAN del conto corrente e la persona delegata ad operare i movimenti su di esso. I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell Ufficio Ragioneria di ogni singola fattura, previa verifica della regolarità di esecuzione delle prestazioni (dichiarazione di eseguito servizio da parte dei responsabili competenti) e favorevole esito delle stesse. Ai sensi dell art. 5 del D.L. 79/97 non è prevista, per il presente appalto, la corresponsione di alcuna anticipazione dell importo contrattuale. Con il pagamento del corrispettivo pattuito, l Ente è liberato da ogni e qualunque altro obbligo nei confronti dell affidatario. Se venga disconosciuta la regolarità delle fatture e il Comune proceda a contestazioni, verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano la ditta in alcun modo dagli obblighi e oneri ad essa derivanti dal presente contratto. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza e di quanto altro dovuto dalla ditta appaltatrice. Il pagamento è subordinato all esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva previsto dall art. 2 del D.L. 210/2002 convertito dalla legge 266/2002 nonché dall accertamento che la Ditta appaltatrice non sia inadempiente all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento con le modalità di cui al D.M. 40/2008. ART. 6 SPESE CONTRATTUALI Sono a completo carico della cooperativa, le spese di rogito, registrazione ed i diritti di segreteria. ART. 7 CAUZIONE In relazione alla durata, all entità e alle caratteristiche dell affidamento, nonché al pagamento posticipato del prezzo, la Cooperativa è esonerata dalla prestazione della cauzione. ART. 8 ASSICURAZIONE La cooperativa si assume ogni responsabilità sia civile che penale previste dalla legge nell espletamento delle attività richieste dal presente capitolato. La cooperativa, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita polizza assicurativa RCT con una primaria Compagnia di assicurazione che preveda un importo del massimale non inferiore a 2.000.000,00 per responsabilità civile globale d impresa. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della cooperativa durante l esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell appalto. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della firma del contratto. La mancata presentazione della polizza comporta la revoca dell affidamento. ART. 9 DOMICILIO La cooperativa è tenuta a comunicare, prima dell inizio dell appalto, il proprio domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi ed il nominativo del responsabile del servizio di riferimento, nonché tutte le eventuali variazioni. ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DELL AGGIUDICATARIO Sono a carico della cooperativa tutte le spese, nessuna esclusa, relative: - al possesso di licenze e di permessi nonché l ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesti da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme vigenti durante il periodo di durata dell appalto; - ogni spesa inerente il personale addetto; - materiali di consumo per le pulizie; - piccole attrezzature; 3

- le spese di assicurazione; - tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria connessi alla stipula del contratto di affidamento; - l assunzione del rischio completo e incondizionato dell esecuzione del servizio; - la comunicazione tempestiva e per iscritto relativa ad ogni qualsivoglia inconveniente, di qualsiasi portata, pregiudizievole per il buon andamento del servizio. ART. 11 ULTERIORI ONERI clausola sociale La cooperativa aggiudicatrice tra le condizioni di esecuzione della convenzione, si obbliga a rispettare la c.d. clausola sociale secondo cui, in caso di cambio gestione, si stabilisce per l aggiudicatario l obbligo di assorbire e utilizzare prioritariamente nell espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori e dipendenti del precedente titolare di convenzione. La situazione attuale vede la seguente composizione di personale, con relative ore lavorative e mansioni svolte: - n. 1 operatore per 18 ore settimanali (mansioni: addetto pulizia livello A1) - n. 1 operatore per 9 ore settimanali (mansioni: addetto pulizia livello B1) - n. 1 operatore per 12 ore settimanali (mansioni: addetto pulizia livello A1). Alla scadenza del contratto il Comune di Bolsena si impegna ad inserire nel contratto/convenzione con il futuro soggetto gestore del servizio in oggetto, l obbligo per quest ultimo di assunzione del personale di cui sopra che risultasse ancora alle dipendenze della cooperativa. Sono a carico della cooperativa, oltre alle spese per il personale utilizzato, i dispositivi di protezione individuale, gli indumenti di lavoro degli addetti e in genere tutto ciò che è necessario per lo svolgimento dei servizi. A tale proposito la cooperativa si impegna a comunicare in forma scritta al Responsabile del Procedimento/Direttore dell Esecuzione, almeno un giorno prima dell inizio del servizio, il nome del Responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ad istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell ambiente. L Aggiudicatario dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti ed alle macchine e prodotti utilizzati, impegnandosi altresì, sotto la propria responsabilità, ad applicare tutte le norme vigenti, in particolare quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro. ART. 12 PERSONALE La Cooperativa si impegna ad applicare per il personale impiegato il Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali. Si impegna inoltre: a- a provvedere al regolare inquadramento previdenziale, infortunistico e fiscale del personale impiegato e al regolare versamento dei contributi dovuti; b- a precisare eventuali apporti di soci volontari in ruoli e mansioni complementari che, comunque, non possono essere sostitutivi del ruolo degli operatori previsti; c- a indicare l apporto di eventuali consulenti e specialisti e di personale occasionale non inquadrato nel contratto di lavoro e adoperato per lo svolgimento di attività. Tale apporto deve essere confacente ad un ruolo attinente le attività professionali ed occasionali non inquadrabile in rapporto di lavoro dipendente e attinente alla prestazione richiesta; d- a provvedere alle relative coperture assicurative integrative richieste per i rischi derivanti dalle attività del personale impiegato; e- ad osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché ad assumere tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l igiene sul lavoro; f- rispetto alla clausola sociale, a mantenere i livelli contrattuali preesistenti dei lavoratori compresi gli scatti di anzianità maturati negli anni. ART. 13 PERSONALE SVANTAGGIATO Per l adempimento delle obbligazioni di forniture dei servizi di cui al presente contratto, la cooperativa si impegna ad impiegare n. 2 lavoratori svantaggiati. 4

Il personale in condizione di svantaggio impiegato sul totale degli addetti (dipendenti e soci lavoratori svantaggiati e non, collaboratori coordinati e continuativi, soci volontari) non può essere comunque inferiore a quanto richiesto dal comma 2 dell art.4 della Legge 381/91 e, compatibilmente con il proprio stato soggettivo, deve risultare socio della cooperativa. La cooperativa trasmette al Comune di Bolsena l elenco nominativo del suddetto personale, indicando caratteristiche dello svantaggio e ruolo ricoperto nella prestazione e garantisce che lo stesso è in possesso di idonea certificazione relativa allo stato di svantaggio dei soggetti impiegati, nonché dei rispettivi titoli di studio ed attestati professionali relativi al ruolo indicato. Ogni eventuale variazione dell elenco e delle altre notizie deve essere comunicata e motivata tempestivamente. La cooperativa si impegna altresì: a- a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell art.4 della Legge 381/91 per tutto il periodo del contratto; b- a definire le opportune misure di supporto e di sostegno all inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio. Al termine delle attività, o in maniera periodica se richiesto, la cooperativa è tenuta ad inviare una relazione sui risultati raggiunti nelle attività di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. ART. 14 OBBLIGHI DEL PERSONALE Gli operatori adibiti al servizio di cui trattasi dovranno essere di comprovata riservatezza ed affidabilità. E fatto assoluto divieto agli operatori di prendere conoscenza di pratiche, documenti e/o dati di qualsiasi natura e ovunque riposti; nel caso in cui dovessero venire involontariamente a conoscenza di dati personali e sensibili, e più in generale di dati e fatti relativi all attività degli uffici in oggetto, dovranno sempre mantenere la massima riservatezza al riguardo, attesa la particolare natura degli ambienti ove si deve svolgere il servizio i quali richiedono la massima riservatezza e segretazione. Il personale della cooperativa adibito al servizio è tenuto anche a mantenere il segreto d ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l espletamento dei propri compiti. La cooperativa aggiudicataria deve incaricare per lo svolgimento del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e nei riguardi dell utenza e di quanti lavorano negli uffici oggetto del presente contratto. Il Comune può chiedere all aggiudicatario l allontanamento dal servizio di propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento dello stesso abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all ambiente di lavoro. ART. 15 - COORDINATORE DEL SERVIZIO La cooperativa aggiudicataria ha l obbligo di indicare il nominativo di un Responsabile Coordinatore del servizio, che deve essere dipendente della ditta medesima ed avere qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione. Del Responsabile Coordinatore designato la cooperativa dovrà fornire all Amministrazione Comunale specifica indicazione di reperibilità al fine di garantire un contatto continuo con gli addetti dell Amministrazione Comunale, o da questa incaricati, per il controllo del servizio. ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLO L'Amministrazione Comunale, per mezzo di suoi incaricati, si riserva la facoltà di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, sul rispetto da parte dell aggiudicatario dell'esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi di quanto previsto nel presente contratto e comunque sul buon andamento del servizio. ART. 17 - RECESSO L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interresse pubblico, per giusta causa o per mutamenti di carattere organizzativo, o per le ipotesi previste dalla legge, senza che da parte dell aggiudicatario possano essere vantate pretese a qualunque titolo richieste, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di 5

almeno un mese da notificarsi all aggiudicatario tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ART. 18 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E' fatto divieto alla cooperativa aggiudicataria di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causate all'amministrazione. ART.19 - DANNI L aggiudicatario sarà comunque direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo, arrecati alle persone e/o cose, che risultassero prodotte dal personale della cooperativa stessa. ART. 20 - PENALITA La cooperativa deve iniziare il servizio entro la data che verrà stabilita e si impegna a comunicare al Comune ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. Il Comune, previa formale contestazione scritta (notificata tramite fax, PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno), applicherà una penale di 100,00 per ogni giorno in cui si riscontra la violazione alle norme del presente capitolato. Verranno inoltre addebitate ulteriori spese che il Comune dovrà sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali. La ditta potrà presentare le proprie controdeduzioni alle contestazioni del Comune entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il Comune, nel caso in cui valuti positivamente le controdeduzioni, ne dà comunicazione alla ditta entro il termine di venti giorni. Qualora l aggiudicatario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale. A seguito dell'applicazione di cinque penalità per la stessa inadempienza o l importo delle penali applicate raggiunga il 10% di quello contrattuale, il Comune potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 21. L importo derivante dall applicazione delle penali sarà detratto dal compenso dovuto all aggiudicatario ai sensi dell articolo 5 del presente capitolato. Il Comune ha facoltà, oltre all applicazione della penale, di agire per il risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell inadempimento. Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Comune di Bolsena procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all aggiudicatario. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all aggiudicatario e assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l aggiudicatario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all aggiudicatario con raccomandata A/R o a mezzo PEC. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi: a) fallimento dell aggiudicatario; b) cessione del contratto e subappalto in base a quanto precisato al precedente articolo 18; c) nelle ipotesi previste al precedente articolo 20; e) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; f) nelle ipotesi previste dalla legge. 6

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell aggiudicatario, il Comune di Bolsena si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l affidamento dei servizi oggetto di gara. L affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall originario aggiudicatario in sede di gara. ART. 22 - RIVALSE Per ottenere il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni stabiliti dal presente contratto e dalla legge l Amministrazione Comunale potrà rivalersi mediante trattenuta da effettuarsi sui crediti dell impresa appaltatrice per i servizi già effettuati; queste trattenute si faranno da parte del Comune, e senza diritto di rivalsa da parte dell impresa appaltatrice, salva e riservata al Comune l azione per quanto gli rimanesse ancora dovuto oltre i valori già recuperati. ART. 23 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI E RELATIVI CONTROLLI La cooperativa ha l obbligo di osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nell espletamento del servizio di cui al presente appalto, oltre alle norme previste da questo capitolato, tutte le disposizioni contenute in leggi o atti aventi forza di legge, in regolamenti e in direttive vigenti o che dovessero essere emanate nel corso del contratto a livello comunitario, nazionale, regionale e comunale. La ditta appaltatrice è inoltre tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare le direttive impartite dall'ufficio Comunale competente, fatta salva la facoltà di presentare, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle comunicazioni, le osservazioni ritenute opportune. Il servizio dovrà essere svolto anche in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e nel rispetto di tutte le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. Il controllo e il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio spetta al Comune di Bolsena che lo esercita tramite il Responsabile del Servizio; il Responsabile ha infatti la facoltà di effettuare in qualsiasi momento opportune verifiche volte ad accertare l osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Ditta appaltatrice, sia mediante controlli in loco sia attraverso la documentazione presente negli uffici della Ditta. È inoltre possibile da parte del responsabile o suo delegato, richiedere all'aggiudicatario, attraverso comunicazione scritta, ogni tipo di documentazione inerente il servizio che la ditta si è aggiudicata. ART. 24 - ADEMPIMENTI AGGIUNTIVI L aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesterà, ai sensi dell art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. ART. 25 - EFFETTI DELL AGGIUDICAZIONE Mentre l aggiudicatario assume l impegno nei confronti dell Ente per effetto della sola presentazione dell offerta, il Comune rimane obbligato solamente dopo la verifica del possesso dei requisiti indicati nell'art. 6 della Lettera di invito e l adozione degli atti formali necessari. ART. 26 CESSIONE DEL CONTRATTO È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Ove la cessione del contratto consegua a cessione di azienda o di ramo di azienda, o a trasformazione, fusione o scissione, troverà applicazione l articolo 116 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l articolo 117 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006. ART. 27 - SCIOPERO Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l espletamento del servizio, l Amministrazione Comunale provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. 7

ART. 28 - DIVIETO REVISIONE PREZZI I prezzi offerti dall impresa devono intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. ART. 29 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di cottimo di cui alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG ZC31467AB1. ART. 30 - SICUREZZA L Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con conseguente assunzione degli oneri derivanti. Il Comune di Bolsena promuoverà il coordinamento della salute e sicurezza (art. 26 D.Lgs. 81/08); a tal fine ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegato al presente capitolato (All. A), che verrà allegato al contratto. ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati forniti dalla stazione appaltante saranno trattati dall appaltatore esclusivamente per le finalità connesse all esecuzione del contratto. Il responsabile del trattamento dei dati è l appaltatore. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dall appaltatore saranno trattati dalla stazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante. L ambito di diffusione dei dati è quello previsto dalla legge 241/90 e dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici. ART. 32 - FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia nascente dall applicazione e/o dall interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell ambito del contenzioso civile il Tribunale di Viterbo e, nell ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. del Lazio. ART. 33 - SPESE E ONERI FISCALI Il rapporto tra il Comune di Bolsena e la cooperativa aggiudicataria si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma di scrittura privata. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione della polizza di cui al precedente articolo 8 ed al versamento delle spese contrattuali. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. Nel caso in cui l aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione, l ente lo dichiarerà decaduto e aggiudicherà il servizio al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune. ART. 34 NORME DI RINVIO Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia. All. A DUVRI 8