IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D ISTITUTO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE



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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D ISTITUTO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE Il giorno 16 del mese di maggio dell anno 2014 (duemilaquattordici ) alle ore 12,00 nell ufficio del Dirigente Scolastico viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell ISIS Il Pontormo. La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. L Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: PARTE PUBBLICA Il Dirigente pro-tempore Prof. Silvano Salvadori PARTE SINDACALE RSU D ISTITUTO CGIL Prof.ssa Antonella Cioni CGIL Prof. Paolo Capezzone CISL Dott. Salvatore Giannetto 1

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D ISTITUTO VISTO il CCNL 29.11.2007; TENUTO CONTO dei precedenti incontri nei quali sono stati ampiamente discussi i temi riportati nel presente contratto; RITENUTO che nell istituto possano e debbano essere ritenuti tuttora validi i criteri che guidano scelte per il conseguimento di risultati di qualità, efficienza ed efficacia nell erogazione del servizio, attraverso un organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dalla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel POF viene sottoscritto quanto segue: TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l anno scolastico 2012-13. 3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico. 4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti. Art. 2 Interpretazione autentica 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l interpretazione della clausola controversa. 2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale. TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I - RELAZIONI SINDACALI Art. 3 Obiettivi e strumenti 2

1. Il sistema delle relazioni sindacali d istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio. 2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali. 3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: a. Contrattazione integrativa b. Informazione preventiva c. Informazione successiva d. Interpretazione autentica, come da art. 2. 4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all istituzione scolastica, senza oneri per la scuola. Art. 4 Rapporti tra RSU e Dirigente 1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine. 3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l oggetto della stessa. Art. 5 Oggetto della contrattazione integrativa 1. Le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva o successiva sono quelle previste dall art. 6 del CCNL 2006 2009 tenuto conto dell art. 40 del DL 165/2001 adeguato in base alle norme introdotte dal DL 150/2009: a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000; b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; c) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA; d) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all articolazione dell orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; e) tutte le altre materie esplicitamente previste dai contratti di livello superiore. 2. La contrattazione collettiva integrativa d Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell Istituzione Scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all applicazione della clausola di salvaguardia di cui all art. 48 comma 3, del DL 165/2001. 3

Art. 6 Informazione preventiva 1. Sono oggetto di informazione preventiva: a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; d. criteri per la fruizione dei permessi per l aggiornamento; e. utilizzazione dei servizi sociali; f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; g. tutte le materie oggetto di contrattazione; 2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione. Art. 7 Informazione successiva 1. Sono materie di informazione successiva: a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; b. verifica dell attuazione della contrattazione collettiva integrativa d istituto sull utilizzo delle risorse. c. la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, su delega dei diretti interessati; ha altresì diritto all accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.Lgs. 196/2003. CAPO II - DIRITTI SINDACALI Art. 8 Attività sindacale 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nell atrio dell Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale. 2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale i locali dell Istituto, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia dei locali di volta in volta utilizzati. 3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. Art. 9 Assemblee in orario di lavoro 1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall articolo 8 del vigente CCNL di comparto. 4

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS.) rappresentative deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno 6 giorni in anticipo. Ricevuta la richiesta il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l assemblea per la stessa ora e data. 3. L indizione dell assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata adesione implica la rinuncia a partecipare e l obbligo di coprire il normale orario di servizio. 4. Qualora non si dia luogo all interruzione delle lezioni e l assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell ingresso, il funzionamento del centralino telefonico e il ricevimento al pubblico, per cui n. 1 unità dei collaboratori scolastici per plesso e n. 1 unità del personale amministrativo non potranno partecipare all assemblea. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto: a) della disponibilità degli interessati; b) della rotazione secondo la maggiore anzianità di servizio per il personale di ruolo e il punteggio per il personale a tempo determinato. La prima rotazione di ogni anno scolastico inizia con il personale a tempo determinato. Art. 10 Permessi sindacali 1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all inizio dell anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima. 2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall organizzazione sindacale al Dirigente. 4. I componenti della RSU hanno titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, per l espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale entro il tetto massimo retribuito, come da comma precedente. 5. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a 12 giorni all anno. Art. 11 Referendum 1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica. 2. Le modalità per l effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo. 5

TITOLO TERZO MODALITA UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE Art. 12 Criteri di assegnazione dei docenti alle classi Relativamente ai criteri per l assegnazione di docenti alle classi si rimanda a quanto definito e deliberato dal Collegio Docenti (verbale n. 8 del 24/05/2013). Art.13 Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curricolo che di quella della scuola, salvo diversa disponibilità degli interessati. Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo conto delle disponibilità espresse dai singoli docenti e dei criteri didattici indicati dal Collegio dei Docenti Art.14 Orario di insegnamento 1. L orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola su non meno di cinque giorni. Per l attribuzione del giorno libero saranno seguiti criteri di rotazione secondo la seguente modalità : ogni insegnante indicherà il giorno libero richiesto e il giorno libero alternativo, ma non potrà indicare la combinazione sabato lunedì / lunedì sabato; l insegnante che non avrà il giorno libero richiesto, lo avrà di diritto l anno successivo secondo la richiesta del docente stesso; se le altre richieste del giorno libero risultano incompatibili con la stesura dell orario si accoglieranno le richieste dei docenti con punteggio più alto secondo la graduatoria di istituto. 2. La norma di cui al punto 1. vale anche per chi usufruisce del part-time. 3. Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell arco della giornata Art.15 Ricevimento individuale genitori Ogni docente mette a disposizione un ora settimanale per il ricevimento dei genitori, preferibilmente su appuntamento. Art.16 Orario giornaliero 1. Non possono essere previste di norma più di quattro ore consecutive di insegnamento, salvo accordo per necessità didattiche, con il docente interessato. 2. Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio nell arco della stessa giornata, non si possono comunque superare le sei ore giornaliere; in tal caso i docenti possono chiedere almeno mezz ora di intervallo. 3. Non si possono in ogni caso superare le otto ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività. Art. 17 Ore eccedenti personale docente 6

1. I docenti possono mettere a disposizione per l effettuazione di ore eccedenti l orario d obbligo, in sostituzione dei colleghi assenti, al massimo 6 ore settimanali. 2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all inizio o alla fine dell orario d obbligo giornaliero, o nelle ore libere tra i blocchi di ore di lezione. 3. I docenti che hanno dato la disponibilità a sostituire colleghi assenti alla prima ora, garantiranno la propria presenza a scuola. Nel caso sia necessario effettuare sostituzioni nelle ore successive, il docente sarà avvisato in tempo utile per prendere servizio. 4. Per la disponibilità data alle suddette sostituzioni, nella parte economica del presente accordo è previsto un compenso forfetario annuo dal FIS; le ore effettivamente prestate in sostituzione verranno retribuite con lo specifico finanziamento per le ore eccedenti. 5. Nel caso vi siano più docenti a disposizione per la medesima sostituzione si procederà secondo i seguenti criteri: primo- l insegnante di classe; secondo l insegnante della medesima disciplina; Art. 18 Utilizzazione delle ore a disposizione ferie, permessi e ritardi 1. Le ore non utilizzate (es. nei casi di assenza delle classi in viaggi d istruzione) e le ore derivanti da orario di cattedra inferiore a 18 ore saranno utilizzate prioritariamente per la sostituzione di colleghi nel caso di supplenze brevi. In assenza delle disponibilità suddette, il dirigente scolastico, per garantire agli studenti il diritto allo studio, nomina un supplente a partire dal primo giorno di assenza. 2. I permessi brevi di durata non superiore alla metà dell orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino ad un massimo di due ore giornaliere, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per scritto. 3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere, nel corso dell intero anno scolastico, il rispettivo orario settimanale d insegnamento. L interessato deve presentare la richiesta scritta, salvo casi eccezionali, con un preavviso di almeno due giorni. Il ritardo rispetto all orario di ingresso al lavoro comporta l obbligo del recupero secondo le modalità previste dal comma 3 art. 16 CCNL 2006-09. Il recupero di permessi brevi e ritardi verrà finalizzato alla copertura di reali esigenze di servizio e prioritariamente per salvaguardare le ore di lezione alle relative classi. Il mancato recupero, esclusivamente attribuibile ad inadempienza del dipendente, darà luogo alla trattenuta della retribuzione,pari alle ore di lavoro non prestate, prevista dall art. 16 del CCNL citato in premessa. 4. Le ferie richieste durante i periodi di attività didattica potranno essere concesse solo in assenza di aggravio di spesa per l amministrazione; a tal fine i docenti devono presentare assieme alla richiesta di ferie gli scambi di orario concordati con i colleghi. Nel caso di sovrapposizione di più richieste le ferie saranno concesse prioritariamente a chi non abbia precedentemente usufruito di ferie nell anno scolastico in corso (per quanto attiene a ferie e permessi si rinvia agli articoli 13 co. 9 e 15 co. 2 del C.C.N.L.). 5. Il personale membro della Commissione Elettorale per le elezioni degli OO.CC., avrà diritto a recuperare possibilmente entro la settimana successiva uno o due giorni. Art. 19 PERMESSI PER L AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE Per questa tipologia di permessi si fa riferimento al CAPO VI art. 63, 64 e seguenti del CCNL 2006/9 7

Art. 20 Collaborazione plurime del personale docente 1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole che a ciò si siano dichiarati disponibili secondo quanto previsto dall art. 35 del vigente CCNL. TITOLO QUARTO MODALITA UTILIZZAZIONE PERSONALE ATA Art. 21 Orario di lavoro 1.L orario di lavoro dei Collaboratori scolastici si articola in turni settimanali che permettono di garantire l apertura dell Istituto dalle ore 6,00 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 6,00 alle ore 14,00 il sabato. 2.L orario di servizio degli Assistenti Amministrativi copre la fascia dalle ore 07,30 alle ore 14,30 e nel giorno del giovedì verrà effettuato un prolungamento fino alle ore 17,00. 3.L orario di servizio degli Assistenti Tecnici copre la fascia mattutina dalle ore 07,30 alle ore 14,00. 4.Ai sensi dell art. 51 del CCNL citato in premessa l orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali svolte in 6 giorni e per 6 ore continuative, di norma antimeridiano. 5.Non si possono superare le 9 ore giornaliere e quando la prestazione eccede le 7 ore e 12 minuti continuative, il personale usufruisce di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell eventuale consumazione del pasto. 6.L orario di lavoro viene di norma stabilito per l intero anno scolastico. Nella definizione dell orario si tiene conto sia delle necessità di servizio che delle esigenze dei lavoratori. 7.L orario normale deve assicurare per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curricolo obbligatorio e di tutte le riunioni degli OO.CC. Art. 22 Ritardi, recuperi, lavoro notturno e festivo Chiusure per causa di forza maggiore 1.Il ritardo sull orario d ingresso non potrà avere carattere abitudinario quotidiano e fino a 10 minuti può essere recuperato il giorno stesso prolungando l orario d uscita. 2.Ai sensi dell art. 54 del CCNL vigente in caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora. 3.Le eventuali ore effettuate in eccedenza, in quanto straordinario autorizzato, prioritariamente verranno retribuite, ma su richiesta del dipendente, potranno essere fruite come permessi brevi, oppure come intera giornata di lavoro per il recupero dei prefestivi, o in aggiunta alle ferie. 4.Qualora per documentate esigenze di servizio, non fosse possibile autorizzare tutte le ore prestate in eccedenza, il diniego e le relative motivazioni saranno comunicate per scritto. In questo caso devono essere fruite entro i primi tre mesi dell anno scolastico successivo (mese di novembre) nel quale si sono maturate. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovanti impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite ai sensi del c. 5 art. 54 del CCNL. 5.Nei periodi di sospensione delle attività didattiche o nei periodi estivi, fatti salvi il mese di luglio e tutti i periodi di chiusura amministrativa dell anno scolastico, il personale ausiliario (almeno due unità e solo nella sede centrale) garantisce la chiusura alle ore 14,30 ed il sabato alle ore 14,00. 8

6. Il servizio domenicale o festivo è previsto solo in casi eccezionali (elezioni scolastiche, attività deliberate dagli OO.CC. ecc.) ed è retribuito con gli importi previsti dal CCNL vigente. 7. Per interruzione del servizio scolastico conseguente ad ordinanza per causa di forza maggiore (es. particolari condizioni climatiche e/o calamità naturali, elezioni politiche, amm.ve, europee, referendum, ecc.), quindi non dipendente dalla volontà e dalle azioni del lavoratore, si convalida l intero orario di lavoro previsto per la giornata e il personale non è tenuto ad alcun recupero. Art. 23 Criteri di assegnazione ai plessi ed alle aree di lavoro Il Dirigente Scolastico all inizio di ciascun anno scolastico, sulla base di quanto previsto dall art. 52,c.1, sentito il DSGA, rende noto alla RSU ed al personale interessato a mezzo di specifica assemblea, il numero di unità personale in organico e la suddivisione dello stesso fra i due plessi. Nell assegnazione del personale ATA ai plessi ed alle aree di lavoro il Dirigente Scolastico in conformità al piano dell Offerta Formativa ed in accordo con il DSGA, valutate le eventuali richieste degli interessati, assegna il personale ATA ai plessi e alle sedi: Personale COLLABORATORE SCOLASTICO 1. Documentata esperienza nella gestione delle attività di portineria; 2. Valorizzando le competenze professionali opportunamente documentate; 3. Disponibilità; 4. Graduatoria interna d Istituto. Personale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1. Documentata esperienza e competenza per l area di assegnazione; 2. Valorizzando le competenze professionali opportunamente documentate; 3. Disponibilità; 4. Graduatoria interna d Istituto. Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze organizzative e di servizio, o per problematiche insorte, il D.S. previa informazione alla RSU, può disporre una diversa assegnazione rispetto all anno precedente di una o più unità di personale in qualunque momento dell anno scolastico. Art. 24 Turnazione 1. Considerato il numero del personale dei diversi profili in organico di istituto, l organizzazione del lavoro è articolata in turni, per garantire che siano assicurati i servizi legati alle attività pomeridiane, didattiche e di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dall art. 52 del CCNL citato in premessa. 2. L adozione dell organizzazione di lavoro su turni non esclude, dove possibile, il contemporaneo ricorso all istituto della flessibilità, purché il modello organizzativo risultante garantisca efficienza nell erogazione del servizio. 3. L istituzione dei turni non può comunque prevedere che l orario di lavoro termini oltre le 18.30, salvo situazioni eccezionali quali, ad esempio, le riunioni straordinarie degli organi collegiali o dei consigli di classe per scrutini. Comunque, qualora si dovessero verificare variazioni di orario in tal senso, interesseranno prioritariamente il personale che si sarà reso disponibile e solo in assenza del numero necessario, si provvederà con ordine di servizio scritto, debitamente motivato. 4. Il DSGA predispone i turni pomeridiani del personale ATA dandone comunicazione al D.S. 9

Art. 25 Orario Flessibile Una volta stabilito l orario di lavoro del personale ATA dell istituzione scolastica, nell ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l orario flessibile giornaliero, con le seguenti modalità: 1. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, così come previsto dall art. 52 del CCNL citato, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell utilizzo dell orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola. 2. La flessibilità programmata consiste nel posticipare l inizio del lavoro o anticipare l uscita o di avvalersi di entrambi le facoltà, recuperando le ore non lavorate mediante rientri pomeridiani, per il completamento dell orario settimanale. Tale flessibilità dovrà essere richiesta per scritto al Direttore SGA che concede l eventuale autorizzazione. Il non accoglimento della richiesta è motivato per scritto. 3. Compatibilmente con le esigenze didattiche, di servizio ed organizzative, l orario di lavoro potrà articolarsi in modo flessibile, a richiesta del dipendente, anche su 5 giorni con orario di servizio di 7 ore e 12 minuti. In tal caso il giorno libero, compensativo, può essere esclusivamente il Sabato. 4. Il Direttore SGA, in base alle richieste, provvederà a redigere un calendario indicando, per il personale Collaboratore Scolastico e per ogni settimana non più di due unità che possono avvalersi dell orario in esame, laddove in una settimana ci siano particolari esigenze didattiche, di servizio ed organizzative, l istituto in esame non opera. Art. 26 Riduzione dell orario di lavoro a 35 ore 1.Nell istituto ricorrono le condizioni previste dall art. 54 del CCNL 24.7.03, per applicare, in presenza di effettivo servizio, la riduzione dell orario settimanale a 35 ore del personale ATA. 2.Solo al personale coinvolto nelle turnazioni oppure in regimi di orario che ne comportino frequenti oscillazioni od in quelli caratterizzati da particolari gravosità, è data la possibilità di usufruire della riduzione dell orario di lavoro a 35 ore settimanali, quindi, chi effettua il turno pomeridiano avrà una riduzione di lavoro da 6 ore a 5 ore 3.Previa comunicazione al Direttore SGA e senza pregiudicare il servizio, è possibile effettuare cambi di turno, da effettuarsi in ciascuna settimana secondo le esigenze del dipendente, per la durata del periodo di adozione della turnazione. 4. Il servizio in turni non esclude il contemporaneo ricorso all istituto della flessibilità di cui all art.23 del presente contratto. Art. 27 Sostituzione personale assente 1.In caso di assenze del personale collaboratore scolastico, si ricorre alla nomina di un supplente esterno in presenza di assenze superiori ai 2 giorni lavorativi. Parimenti, si ricorre alla nomina di supplenti esterni in qualsiasi situazione, indipendentemente dai giorni di assenza, nella quale sia a rischio la sicurezza degli alunni. 2.Il personale collaboratore scolastico assente per malattia, sarà sostituito dai colleghi presenti, tra quelli che hanno dato la propria disponibilità alle sostituzioni, per il riordino del reparto del collega assente oltre al proprio. Al fine di garantire, una sufficiente efficienza del servizio, la sostituzione può essere effettuata con una delle seguenti modalità: 10

a. durante il proprio orario di lavoro (cioè in modo intensivo); in tal caso considerato l aggravio delle attività da svolgere, si ha diritto, alla retribuzione di 1 ora in più che verrà liquidata con risorse del FIS. b. fuori dal proprio orario di lavoro (straordinario) e con il limite di 1 sola ora;. in tal caso le ore in eccedenza verranno prioritariamente retribuite, ma su richiesta del dipendente, potranno essere fruite durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o, con riduzione dell orario ordinario, nei periodi di attività didattica, compatibilmente con le esigenze dell istituzione scolastica stessa. 3.La compensazione di cui alla lettera a) del 2. comma del presente articolo scatterà solo in caso di sostituzione per assenze dovute a malattie dei dipendenti durante l attività didattica. 4. In caso di assenze del personale assistente amministrativo, si ricorre alla nomina di un supplente esterno in presenza di assenze superiori 6 gg. Per le assenze inferiori ai 6 gg. i colleghi provvederanno alla sostituzione con evasione delle pratiche più urgenti. 5. Posto che per ogni laboratorio è previsto un solo assistente tecnico, in caso di sua assenza, al fine di non pregiudicare l attività didattica, si ricorre alla nomina di un supplente esterno in presenza di assenze superiori ai 6 gg. Art. 28 Orario di lavoro del personale assunto a tempo determinato 1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l orario di lavoro programmato per il titolare assente. 2. Anche a tale personale vengono riconosciuti, in base alla disponibilità espressa ed alle attività svolte, i relativi compensi per le attività aggiuntive. Art. 29 Chiusure prefestive 1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche, il Dirigente scolastico, predispone la chiusura dell unità scolastica nelle giornate prefestive deliberate dal Consiglio d Istituto a seguito della richiesta, per ciascun giorno, dei 2/3 del personale ATA in servizio. Il relativo provvedimento sarà pubblicato all albo della scuola, comunicato all Ufficio Scolastico Provinciale competente per territorio ed alla RSU. 2. Le ore di servizio non prestate per effetto del provvedimento di cui al precedente comma, devono comunque essere compensate utilizzando una delle seguenti modalità: a) giorni di ferie o di festività soppresse; b) ore di lavoro straordinario non ancora retribuite; c) rientri pomeridiani durante il periodo di attività didattica, da aggiungere come straordinario all orario giornaliero ordinario; d) flessibilità oraria prevista all articolo 23 del presente contratto. Art. 30 Criteri per l assegnazione di attività aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA 1. Nell individuazione delle unità di personale a cui assegnare incarichi e attività aggiuntive il Dirigente Scolastico tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: 11

a. disponibilità espressa dal personale ad effettuare la prestazione da acquisire con richiesta scritta; b. comprovabile specifica professionalità acquisita per la funzione richiesta (curriculum ); c. anzianità di servizio per il personale di ruolo e punteggio nella graduatoria di nomina per il personale a tempo determinato d. rotazione; 2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 4. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell articolo 57 del CCNL. 5. Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del personale, si procederà alla redazione di un piano annuale delle ferie. Per le modalità organizzative e la tempistica si rimanda al piano delle attività elaborato dalla DSGA e approvato dal Dirigente Scolastico. Art. 31 Incarichi specifici 1. Il personale titolare della 1^ posizione economica (ex art.7) non può accedere agli incarichi specifici, ma può accedere alle attività aggiuntive proposte. 2. Le domande devono essere consegnate entro il termine definito annualmente con circolare specifica dopo che il D.S. ha adottato il piano delle attività ATA. Art 32 Controllo orario di lavoro 1. La rilevazione delle presenze avviene attraverso timbratura di cartellini marcatempo sia in entrata che in uscita. 2. Tutto il personale è tenuto, durante l orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate all inizio dell anno scolastico e previo accordo con il DSGA (posta, enti vari, emergenze) ad ogni modo le uscite autorizzate devono essere trascritte sul registro di reperibilità. 3. Qualsiasi altra uscita durante l orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall Istituto, deve essere preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) e concessa dal Direttore SGA o da un suo delegato, previa timbratura. 4. Nel rispetto del Dlgs n. 150/2009, artt. 55-quater (Licenziamento disciplinare) e 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni) e Dlgs n. 165/2001, l omessa timbratura del cartellino per la giurisprudenza di legittimità oltre a violare il principio di correttezza, che è alla base di qualsiasi rapporto di lavoro, integra gli estremi di reato di falso ideologico in atto pubblico oltre a quelli di truffa aggravata e di interruzione di pubblico servizio (ex art. 340 c.p.). 5. In linea di diritto, la timbratura del cartellino marcatempo da parte del collega, come osserva la Cassazione, Sez. lav., 7 dicembre 2010, n. 24796, costituisce giusta causa di licenziamento, sia nei confronti del lavoratore che ha effettuato la timbratura sia nei confronti di quello che si è fatto timbrare il cartellino, in quanto evidenzia un deliberato e volontario inganno in danno del datore di lavoro. 12

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CAPO I - NORME GENERALI Art. 33 Risorse 1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite dai seguenti stanziamenti del MOF: a. stanziamenti del Fondo dell'istituzione scolastica (FIS) annualmente stabiliti dal MIUR; b. stanziamenti previsti per l attivazione delle funzioni strumentali all offerta formativa (finanziamento finalizzato); c. stanziamenti previsti per l attivazione degli incarichi specifici del personale ATA(finanziamento finalizzato); d. indennità di amministrazione del DSGA quota variabile (determinata dalla sequenza contrattuale del 25/08/2008 ex tab. 9); e. stanziamenti per corsi di recupero e/o potenziamento dell attività didattica (finanziamento finalizzato) ore eccedenti (finanziamento finalizzato) f. attività sportiva -centro sportivo (finanziamento finalizzato) g. ALTRI FONDI, (finanziamenti da privati). Art. 34 Attività finalizzate I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. CAPO SECONDO UTILIZZAZIONE DEL FIS Art. 35 Criteri per la suddivisione del Fondo dell istituzione scolastica 1. Le risorse del fondo dell istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all art. 21, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. Art. 36 Ripartizione degli stanziamenti Il Budget FIS per l anno scolastico in corso viene così ripartito fra la componente docente e quella ATA: AREA DOCENTI 75 % AREA ATA 25 % Art. 37 Conferimento degli incarichi 1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 2. Nell atto di conferimento dell incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento. 13

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell effettivo svolgimento dei compiti assegnati. Non possono essere chiesti compensi superiori a quanto previsto nell incarico, salvo specifica autorizzazione scritta. Art. 38 Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 1. Le attività aggiuntive, svolte nell ambito dell orario d obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all orario d obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 6, compatibilmente con le esigenze di servizio. Art. 39 Criteri per l individuazione degli incarichi specifici Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: a) disponibilità espressa dal personale ad effettuare la prestazione da acquisire con richiesta scritta; b) comprovata professionalità specifica acquisita per la funzione richiesta; c) aver partecipato a corsi di formazione/aggiornamento corrispondenti all incarico proposto; d) anzianità di servizio Art.40 Incarichi specifici Su proposta del DSGA, sentito il personale A.T.A., si stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica, secondo le necessità dell Istituto: 1) Coordinamento ufficio magazzino; 2) Coordinamento ufficio protocollo/archivio storico personale; 3) Coordinamento ufficio aggiornamento graduatorie docenti - ATA; 4) Coordinamento ufficio rapporti con istituzioni famiglie docenti per il sostegno 5) Coordinamento e supporto al D.S. RSPP per gestione sicurezza ( D. lgs 81/08); 6) Gestione patrimonio hardware e software informatica; 7-8) Gestione spazzi esterni; TITOLO SESTO ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art. 41 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. 2. Al RLS è garantito il diritto all informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell istituto. 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico. 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 14

TITOLO SETTIMO NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 42 Durata del contratto Per quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica ed in particolare al CCNL Comparto Scuola del 26/5/1999 e del CCNI del 31/8/1999, nonché del CCNL 2007. Il presente contratto rimane in vigore fino alla stipula di un nuovo accordo. Il contratto può venire integrato o modificato, previa nuova contrattazione, su richiesta di una delle parti. Il contratto entra in vigore immediatamente. Art. 43 Clausola di salvaguardia finanziaria 1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente ai sensi dell art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 può sospendere, parzialmente o totalmente, l esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 2. Nel caso in cui l accertamento dell incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente Scolastico e la RSU definiranno, in un apposito incontro, le modalità con cui procedere alla riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente. 3. Eventuali economie realizzate per effetto di attività non svolte o svolte solo parzialmente, saranno destinate a compensare un maggior numero di ore destinate alle attività funzionali o di progetto. 4. Prima del termine dell anno scolastico in corso le parti concordano di prevedere un monitoraggio delle attività e. Qualora risultassero eventuali residui, in quella sede si provvederà alla loro ridefinizione. 5. Per il corrente anno scolastico, sulla base dell intesa sottoscritta fra Aran e OO.SS. il 30.01.2013 e considerato l avanzato periodo dell anno stesso, le parti concordano di prevedere l intera contrattazione del MOF, al fine di rendere trasparenti e note al personale le assegnazioni previste per il salario accessorio. Contestualmente concordano che gli impegni di spesa verranno effettuati solo ed esclusivamente sui reali finanziamenti che nel tempo vengono formalmente assegnati all Istituzione Scolastica. Art. 43 Allegati Sono parte integrante del presente contratto d istituto i seguenti allegati: 1.Piano delle Attività del Personale Docente per l a.s. in corso; 2.Piano delle Attività del Personale Ata per l a.s. in corso; 3.Calcolo del MOF dell Istituzione scolastica per l a.s. in corso; 4.Note Miur dei Finanziamenti lordo dipendente erogati nel corrente anno scolastiche nota MIUR per le economie a.p;; 5.Allegato A a.s. in corso; 6.Allegato B/1 a.s. in corso; 7.Allegato B/2 a.s. in corso; 8.Allegato C a.s. in corso; 9.Allegato D a.s. in corso. Prot. n. 2162/A.S. 15