Stefano Isler Responsabile Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza e Legalità, Coordinamento Ricostruzione

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D.G.R. n. 699/2015 Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile Stefano Isler Responsabile Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza e Legalità, Coordinamento Ricostruzione

L importanza della prevenzione delle cadute dall alto in relazione alla distribuzione delle tipologie di infortuni mortali Valori percentuali sul totale dei casi annuali in Italia Anno 2011 (totale: 553) Anno 2013 (totale: 453) Caduta di persona dall'alto Caduta dall'alto di gravi / schiacciamento Ribaltamento veicolo / mezzo in movimento 4,9% 24,0% 7,1% 24,4% 17,7% 20,4% 4,4% 7,9% 21,2% 17,4% Investimento da mezzo semovente Contatto con organi lavoratori in movimento 21,9% 25,4% Anno 2012 (totale: 503) 24,6% 28,7% Altri motivi (<4%) 6,3% 8,1% 16,5% 19,1%

Normativa di riferimento in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di edilizia Normativa europea Direttiva 89/655/CEE - Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l uso delle attrezzature di lavoro Direttiva 2001/45/CE - Lavori in quota. Normativa nazionale D.Lgs. 04/12/1992, n. 475 - Dispositivi di protezione individuale D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 - Testo unico per la sicurezza sul lavoro D.L. 12/09/2014, n. 133 c.d. Sblocca Italia (conv. in L. 11/11/2014, n. 164). Normativa regionale L.R. 24/03/2000, n. 20 - art. 16: Atti di indirizzo e coordinamento L.R. 02/03/2009, n. 2 - Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili L.R. 26/11/2010, n. 11 - Legalità e sicurezza nei cantieri edili L.R. 30/07/2013, n. 15 - Semplificazione della disciplina edilizia D.A.L. 17/12/2013, n. 149 - Atto di indirizzo e coordinamento D.G.R. 15/06/2015, n. 699 (sostituisce integralmente la D.A.L. n. 149/2013).

D.Lgs. n. 81/2008 Testo unico per la sicurezza sul lavoro Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza Adempimenti per le esigenze di sicurezza: Eseguire un analisi accurata dei possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori Valutare le attività da eseguire Valutare la frequenza degli incidenti Scegliere i sistemi per eliminare i rischi Conformarsi alle norme tecniche specifiche Formare gli utilizzatori Informare su come utilizzare i sistemi.

D.Lgs. n. 81/2008 Testo unico per la sicurezza sul lavoro Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza Art. 15 Art. 26 Art. 90 Valutazione dei rischi e compilazione della relazione con descrizione delle modalità di utilizzo dei sistemi anticaduta Art. 105 Campo di applicazione Art. 111 Obblighi nei lavori in quota Art. 115 Alternativa ai Dispositivi di Protezione Collettiva

L.R. n. 2/2009 - Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile temporanei o mobili a committenza pubblica o privata. La Regione adotta atti di indirizzo e coordinamento tecnico concernenti i requisiti tecnici: obbligatori su tutto il territorio regionale da recepire nel RUE da parte del Comune entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il nuovo Atto di indirizzo e coordinamento D.G.R. n. 699/2015 Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza Necessità di una sostanziale revisione del precedente Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile (D.A.L. n. 149/2013). Necessità di chiarire l'ambito di applicazione e i conseguenti adempimenti procedurali, nonché di aggiornare le definizioni tecniche e i criteri generali di progettazione. Sono stati organizzati diversi incontri, con gli ordini e i collegi professionali e con i rappresentanti tecnici delle ASL, in cui è stato condiviso il nuovo testo dell'atto di indirizzo. Il nuovo testo è stato esaminato e condiviso dalla Consulta regionale per l'edilizia di cui all'art. 5 della L.R. n. 11/2010 nelle sedute del 9 aprile e 7 maggio 2015. È stato acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) nella seduta del 4 giugno 2015.

Dalla D.A.L. n. 149/2013 alla D.G.R. n. 699/2015 Approvazione D.A.L. 149/2013 Proroga di 6 mesi Entrata in vigore D.A.L. 149/2013 Approvazione D.G.R. 699/2015 Entrata in vigore D.G.R. 699/2015 17/12/13 18/07/14 31/01/15 15/06/15 02/07/15 Seminario Aggancia la vita (in collaborazione con INAIL) Incontri (con Ordini e collegi professionali, ASL, ANCE Emilia- Romagna ) Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Consulta regionale per l Edilizia Consiglio delle Autonomie Locali

D.G.R. n. 699/2015 Incontri e contributi alla definizione dei contenuti Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza Cittadini e Professionisti (FAQ) Ordini e collegi professionali Associazioni amministratori condominio Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G.R. n. 699/2015 ASL Organizzazioni sindacali Gruppo di lavoro regionale sull edilizia ANCE Emilia- Romagna

D.G.R. n. 699/2015 Articoli e contenuti Art. 1 - Finalità Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Ambito di applicazione Art. 4 - Adempimenti Art. 5 - Idoneità dei dispositivi permanenti in dotazione all opera contro le cadute dall alto Art. 6 - Elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione in dotazione all opera contro le cadute dall alto Art. 7 - Criteri generali di progettazione Percorsi di accesso Accessi alla copertura Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture Art. 8 - Entrata in vigore Art. 9 - Norme transitorie e finali

D.G.R. n. 699/2015 Finalità (Art. 1) Disciplinare l installazione di dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all opera, contro le cadute dall alto sulle coperture e sulle facciate vetrate continue che richiedano manutenzione (FVCM). Per tali dispositivi s intende un insieme organico di elementi installati su una struttura di supporto in modo non amovibile, non trasportabile e non temporaneo, idoneo a prevenire le cadute dall'alto. Per FVCM s intendono pareti vetrate di tamponatura dell edificio che per materiale e tipologia richiedano manutenzione (pulizia, revisione, ecc.) Ridurre i rischi d infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori. L installazione di tali dispositivi in dotazione all opera non esonera il committente dei lavori e il datore di lavoro dell impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi, tenendo conto della priorità dell utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali.

D.G.R. n. 699/2015 Ambito di applicazione (Art. 3) Edifici pubblici e privati nei casi di: interventi di nuova costruzione di cui alla lett. G) dell allegato alla L.R. 30 luglio 2013 n. 15, Semplificazione della disciplina edilizia, subordinati a permesso di costruire (art. 17 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013) interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a segnalazione certificata di inizio attività SCIA (art. 13 della L.R. n. 15/2013), o rientranti nell attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013) interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata - dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda - subordinati a SCIA (art. 13 della L.R. n. 15/2013), o rientranti nell attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013).

D.G.R. n. 699/2015 Ambito di applicazione (Art. 3) Tipologia di intervento Tipologia di procedura CIL Procedure abilitative speciali SCIA Permesso di costruire Attività edilizia libera interventi di nuova costruzione di cui alla lett. G) dell allegato alla L.R. 30 luglio 2013 n. 15 interventi sulla copertura degli edifici esistenti interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata - dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda (L.R. 15/2013) (art. 7) (art. 10) (art. 13) (art. 17)

D.G.R. n. 699/2015 Esclusioni dall ambito di applicazione (Art. 3 e 9) Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza Sono escluse dall ambito di applicazione: le coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m le facciate vetrate continue di edifici che richiedano manutenzione e sulle quali si svolgono lavori mediante sistemi permanenti a servizio dell edificio che consentano la manutenzione e la pulizia di tali superfici. Come norma transitoria, le disposizioni della D.G.R. n. 699/2015 non si applicano ai titoli edilizi, alle comunicazioni inizio lavori e agli interventi di attività di edilizia libera e alle relative varianti in corso d opera, se in corso di validità alla data di entrata in vigore della D.G.R. stessa, vale a dire il 02/07/2015.

D.G.R. n. 699/2015 Adempimenti del committente: l Elaborato tecnico (Art. 4) Tipologia di intervento Soggetto a regime abilitativo o a comunicazione inizio lavori. Elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione in dotazione all opera contro le cadute dall alto Da allegare alla richiesta di conformità edilizia e agibilità o alla comunicazione di fine lavori. Relativo a opere pubbliche di interesse statale, regionale, provinciale o comunale. Soggetto ad attività di edilizia libera e in tutti gli altri casi in cui vengano installati dispositivi permanenti. Da allegare al progetto definitivo. Da conservare.

Elaborato tecnico Caratteristiche generali (Art. 4) Deve essere redatto da un tecnico abilitato. Costituisce parte integrante del fascicolo di cui all art. 91 comma 1, lett. b) del D.Lgs. N. 81/2008. Dev essere consegnato dal tecnico abilitato al proprietario dell immobile o ad altro soggetto avente titolo, e da questi conservato. Il proprietario dell immobile o ad altro soggetto avente titolo deve mettere a disposizione l Elaborato tecnico ai soggetti interessati in occasione di interventi da effettuarsi sulla copertura o sulla FVCM successivamente all installazione dei dispositivi permanenti. Dev essere aggiornato da un tecnico abilitato in caso di interventi che riguardano la copertura o le FVCM o quando intervengono variazioni che modificano le modalità d uso dei dispositivi permanenti e dei sistemi ad essi collegati per la protezione contro le cadute dall alto.

Elaborato tecnico Contenuti necessari (Art. 6) Soluzioni progettuali con evidenza del rispetto dei criteri generali di progettazione contenuti nella D.G.R. stessa. Elaborati grafici in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi per la protezione contro le cadute dall'alto a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura e/o sulle FVCM. Documentazione fotografica dettagliata illustrativa dell installazione effettuata. Relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della FVCM alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all opera, contro le cadute dall alto o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato. Certificazioni del produttore. Dichiarazione di corretta installazione dell installatore. Manuale d uso. Programma di manutenzione.

Misure preventive e protettive Criteri generali di progettazione (Art. 7) Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza Le misure preventive e protettive, per i successivi interventi sulle coperture e sulle facciate vetrate degli edifici, sono finalizzate a mettere in sicurezza: il percorso di accesso alla copertura e/o per raggiungere le FVCM l accesso alla copertura e alle FVCM percorsi e accessi devono essere di tipo permanente il transito e l esecuzione dei lavori entrambi devono essere garantiti attraverso dispositivi permanenti contro le cadute dall'alto. Nei casi in cui non sia possibile tecnicamente adottare le citate misure di tipo permanente, nell Elaborato tecnico devono essere specificate: le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili le misure preventive e/o protettive non permanenti previste per tutelare i lavoratori dal rischio di cadute dall'alto.

Misure preventive e protettive Percorsi di accesso (Art. 7) Devono essere tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. Lungo l intero sviluppo dei percorsi è necessario che: gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo nei tratti di percorso che non possono usufruire di illuminazione naturale, nel momento dell'uso, sia garantita una adeguata illuminazione artificiale l intero percorso sia idoneo a sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati e/o trasportati la larghezza del percorso non sia inferiore a 0,60 m per il solo transito dell operatore. Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, devono essere individuate nell Elaborato tecnico le scelte alternative di accesso in sicurezza.

Misure preventive e protettive Accessi alla copertura (Art. 7) La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza. Nel caso di accesso dall interno, deve possedere le seguenti caratteristiche: se costituito da una apertura verticale la larghezza minima deve essere di 0,70 m ed l altezza minima deve essere di 1,20 m se costituito da una apertura orizzontale o inclinata, il dimensionamento deve essere stabilito sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 m e comunque di superficie non inferiore a 0,50 m 2. Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili o di restrizioni dovute al rispetto delle norme relative agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali, o essere individuate nell Elaborato tecnico le scelte alternative di accesso in sicurezza.

Misure preventive e protettive Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture (Art. 7) Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta/esecuzione dei lavori in sicurezza mediante elementi protettivi, quali: parapetti linee di ancoraggio dispositivi di ancoraggio passerelle piani di camminamento, scalini posapiede o andatoie per il transito di persone e materiali reti di sicurezza impalcati. Eventuali parti della copertura non portanti, con rischio di sfondamento della superficie di calpestio, devono essere adeguatamente protette e, qualora ciò non sia tecnicamente possibile, la circostanza deve essere espressamente segnalata sulla copertura e all interno dell Elaborato tecnico come rischio residuo rilevante.

Dispositivi permanenti di protezione D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (Art. 4) Tipologia di intervento Su edificio sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio. Su edificio in zona di tutela paesaggistica. Adempimenti del committente Dispositivi permanenti di protezione conformi alle autorizzazioni degli enti preposti. Su edificio sottoposto a tutele derivanti da normativa comunale.

Dispositivi permanenti di protezione in dotazione all opera installati prima dell entrata in vigore della D.G.R. n. 699/2015 (Art. 5) Risultano conformi alla D.G.R. n. 699/2015 se corredati da: relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della facciata alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all opera, contro le cadute dall alto o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato certificazioni del produttore dichiarazione di corretta installazione dell installatore manuale d uso programma di manutenzione. Nel caso tali documenti siano mancanti o disponibili solo in parte, sono conformi se corredati da: certificato di collaudo a firma di un tecnico abilitato come previsto dalla normativa vigente in alternativa, se dichiarati conformi dal tecnico abilitato alle prescrizioni tecniche vigenti all epoca della loro installazione.