COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE RELATORE: GEN.B. COSIMO PICCINNO
ATTIVITA PRELIMINARI GRUPPO DI LAVORO Dott. Pietro COMBA Istituto Superiore di Sanità Cap. Pietro DELLA PORTA Carabinieri NAS Ing. Marco GIANGRASSO Ministero Ambiente Dott. Alessandro MARINACCIO INAIL ex ISPELS Coordinatore Prof. Armando SANTORO Istituto «Humanitas» Milano Dott.ssa Federica PAGLIETTI INAIL ex ISPELS Gen.B. Cosimo PICCINNO Carabinieri NAS
ATTIVITA PRELIMINARI
ATTIVITA PRELIMINARI
38 NAS ATTIVITA PRELIMINARI TO MI BS TN TV UD DAL 10 AL 20 APRILE GRUPPO T.S. MILANO AL AO GE GRUPPO T.S. ROMA SS CR PR LI PD BO FI VT PG RM AN PE LT NA CB CE SA FG PZ BA TA ELEMENTI INFORMATIVI FORNITI MINISTERO REGIONI PROVINCE TN E BZ CA CZ CS LE GRUPPO T.S. NAPOLI PA CT RG RC RISCONTRI A CAMPIONE SU DATI FORNITI DA 71 ASL (1-2 PER Nu.)
Legge 257/92 Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto art. 4 Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all impiego dell amianto soppressa alla scadenza dell ultimo mandato (dicembre 2006), essendo venuto meno il sostegno delle principali Amministrazioni interessate con il DM 8 aprile 2008, il Ministero della Salute ha istituito, con mandato triennale, un Gruppo di Studio che, nel suo documento finale (feb. 2012), ha esposto le priorità d azione, la stima del loro impatto e alcune proposte.
Legge 257/92 Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto art. 9 Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica Comma 1 Le imprese che utilizzano amianto o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica inviano annualmente a regioni, province autonome e ASL una relazione che indichi: tipi/quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto attività svolte, procedimenti applicati, dati anagrafici addetti e esposizioni all'amianto; misure adottate o in via di adozione per tutela salute e ambiente.
INVIO RELAZIONI ANNUALI ALLA REGIONE VALLE D AOSTA PIEMONTE PROV. BOLZANO PROV. TRENTO LOMBARDIA VENETO EMLIA ROMAGNA LIGURIA FRIULI VENEZIA GIULIA dal 1993 al 1996 dal 1997 al 2001 dal 2002 al 2007 Inviati all Asl Mancato invio TOSCANA MARCHE UMBRIA ABRUZZO LAZIO MOLISE SARDEGNA CAMPANIA BASILICATA PUGLIA CALABRIA SICILIA
Legge 257/92 Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto art. 9 Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica Comma 2 Le ASL vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome ed al Ministero della sanità.
ASL ASP APSS CHE HANNO PROVVEDUTO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI ESPOSTI Alto Adige LC AO MB MI TO AT TN UD Feltre BG CR PV AL PR GE REDAZIONE RELAZIONE GO VI VE FE RE MANCATA REDAZIONE FC SP PT LI PU FI AN PG GR TR VT PE RI RM RM C D CH FR CB LTLT CE OT SS FG NA BAT AV BA PZ SA BR TA MT Sanluri LE CA CS KR CZ VV TP Locri PA RC EN CT RG SR
Legge 257/92 Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto art.10 Piani regionali e delle province autonome Comma 1 Le regioni e le province autonome adottano, entro 180 giorni dalla data di emanazione del DPCM di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica per la difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
MAPPA ADOZIONE PIANO PROTEZIONE AMBIENTE VALLE D AOSTA PIEMONTE LIGURIA LOMBARDIA PROV. BOLZANO PROV. TRENTO VENETO EMLIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA dal 1995 al 1997 dal 1998 al 2001 dal 2003 al 2008 dal 2012 Mancata adozione del piano TOSCANA MARCHE UMBRIA ABRUZZO LAZIO MOLISE SARDEGNA CAMPANIA BASILICATA PUGLIA CALABRIA SICILIA
Legge 257/92 Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto art.12 Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente Comma 1 Le ASL effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
ASL ASP APSS CHE HANNO PROVVEDUTO ALLE ANALISI SUI RIVESTIMENTI DEGLI EDIFICI Alto Adige LC AO MB TN BG MI TO AT VI CR PV AL PR GE ANALISI EFFETTUATE UD Feltre GO VE ANALISI NON EFFETTUATE FE RE SP FC PT LI PU FI AN PG GR TR VT PE RI RM RM C D CH FR CB LTLT CE OT SS FG BAT BA AV NA PZ SA BR TA MT Sanluri CA CS KR CZ VV Locri PA RC TP EN CT SR RG LE
Legge 257/92 Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto art.12 Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente Comma 5 1 alinea Presso le ASL è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle ASL i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma.
ASL ASP APSS CHE HANNO PROVVEDUTO AD ISTITUIRE IL REGISTRO Alto Adige LC AO MB MI TO AT TN VI CR PV AL GE UD Feltre BG REGISTRO ISTITUITO GO VE REGISTRO NON ISTITUITO PR FE RE SP FC PT LI PU FI AN PG GR TR VT RI RM RM C D PE CH CB FR LT LT CE OT SS FG NA BAT AV BA PZ SA BR TA MT Sanluri LE CA KR CS CZ VV Locri PA RC TP EN CT RG SR
Legge 257/92 Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto art.12 Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente Comma 5 2 alinea Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le ASL, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le ASL comunicano alle regioni e alle province autonome i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).
ASL ASP APSS CHE HANNO RILASCIATO INFORMAZIONI Alto Adige LC AO MB MI TO TN BG CR AT INFORMAZIONI RILASCIATE UD Feltre Ovest V. VI VE GO INFORMAZIONI NON RILASCIATE PV AL PR GE FE RE SP FC PT LI PU FI AN PG GR TR PE VT RI RM C D CH CB FR LTLT CE OT SS FG BAT AV NA BA PZ SA BR TA MT Sanluri CA CS KR CZ VV TP Locri PA RC EN CT RG SR LE
Legge 93/2001 Disposizioni in campo ambientale art. 20 D.M. 101/2003 Censimento dell amianto e interventi di bonifica Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata la spesa.omissis 2. Entro trenta giorni.. è emanato il regolamento di attuazione.. Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 20 L. 93/2001
D.M. 101/2003 Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 20 L. 93/2001 Art 1.Realizzazione della mappatura Le regioni e le province autonome procedono all'effettuazione della mappatura, anche avvalendosi, mediante convenzione, della collaborazione dell'agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell'istituto superiore di sanita' (ISS) e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL).. I risultati della mappatura, i dati analitici sugli interventi da effettuare e le relative priorita', nonche' i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle province autonome al Min. dell'ambiente.
INADEMPIMENTI CONNESSI ALL INOLTRO DEI RISULTATI DELLA MAPPATURA AL MINISTERO DELL AMBIENTE EX ART.20 L.93/2001 E D.M.101/2003 Alcuni Enti NON hanno soddisfatto compiutamente quanto previsto dal legislatore per asseriti motivi riconducibili a: - problemi politico-amministrativi; - difficoltà di organizzazione interna; - mancanza di risorse dedicate; - mera svista dei funzionari responsabili.
GRAZIE PER L ATTENZIONE