Sicurezza e prevenzione negli ambienti confinati

Documenti analoghi
(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Giornata sicurezza cantieri Venerdì 28 novembre 2014 Lavorare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento

Ambienti sospetti di inquinamento o confinati

La valutazione del rischio chimico

DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI AMBIENTI CONFINATI

QUALIFICAZIONE DELLA DITTA SPAZI CONFINATI

La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto

IMPIANTI ELETTRICI & Valutazione del RISCHIO ELETTRICO. Il RISCHIO ELETTRICO. Dal punto di consegna... D.Lgs 81 R.el. - Pagani 1

PREMESSA DEFINIZIONI DEFINIZIONI

Valutazione dei Rischi. Normativa e documenti di riferimento. Definizioni (UNI EN ISO 12100)

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

Manuale per lavorare in SPAZI CONFINATI. Collana PREVENZIONE E PROTEZIONE

SICUREZZA DELLE VIE DI FUGA NEI PICCOLI LUOGHI DI LAVORO

INDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA

Seminario su D.Lgs.81/08

GLI ASPETTI SANITARI DEL RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO BENEVENTO 30 NOVEMBRE 2010 DOTT. FRANCO PALLOTTA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

LA REALTA PIEMONTESE

CATALOGO TEMATICA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO CATALOGO OFFERTA FORMATIVA TEMATICA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Articolo di Legge violato - tabella comparata -

3. APPLICABILITÀ Personale tecnico operativo, appaltatori o lavori autonomi da adibire a lavorazioni in spazi confinati.

30 Gennaio 2012 ILLUSTRAZIONE DEI NUOVI SCHEMI OPERATIVI PER LA SICUREZZA

La sicurezza sul lavoro. Concetti di base e accenni alla normativa vigente

Concetti generali in tema di PREVENZIONE e SICUREZZA del lavoro

D. Lgs. 81/08 TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

INFORMAZIONE AI LAVORATORI/ UTENTI DEL COLLEGIO. PROCEDURE DI SICUREZZA: RISCHIO CHIMICO dovuto all uso di stampanti e toner

Procedure di lavoro in ambienti confinati Livello specialistico

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO LUOGHI DI LAVORO RISCHI SPECIFICI AREE ESTERNE. ASPP Università degli Studi di Catania

Formazione Particolare Aggiuntiva Preposti Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011

SPAZIO CONFINATO. E un qualunque luogo che abbia le seguenti caratteristiche:

R E A C H C L P T. U.

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

Misure gestionali per la prevenzione e la protezione contro le esplosioni da polveri

Allegato n. 9 (punto 6 del PRAL) Corsi di formazione

Artt e Allegato VIII Decreto Legislativo N.81/2008

Lavorazione: GOFFRATURA

L evoluzione dei modelli di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi in ambito nazionale in conformità ai Regolamenti REACH e CLP.

Cosa è la valutazione dei rischi

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

ANALISI DI RISCHIO SEMIQUANTITATIVA IN SUPPORTO ALLE VALUTAZIONI IN PRESENZA DI ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX)

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: OHSAS AV2/07/11 ARTEMIDE.

ORGANI DI VIGILANZA. Titolo III- Capo I Artt Decreto Legislativo n.81/2008. Giuseppe Fazio 1

Norme di sicurezza e comportamentali del personale autorizzato a lavorare nei locali adibiti a Camera Pulita

Allegato I. Parte A Obiettivi formativi

ASPP Modulo A6 RISCHI SPECIFICI : RISCHI DA AGENTI FISICI

Prevenzione e protezione incendi nelle attività industriali

DUVRI. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013

RSPP & RIR. Ovvero: 81 & 105. FR Bologna 14 ottobre

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

In accordo alla Direttiva ATEX, gli equipaggiamenti sono progettati in funzione del tipo d atmosfera nella quale possono essere utilizzati.

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Formazione ed Informazione dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 e s. m. i., art. 36 e 37

Il rischio cancerogeno e mutageno

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

Sistemi di ancoraggio permanenti per dispositivi di protezione individuale contro le cadute

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE PMI

LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 CONFAPINDUSTRIA EMILIA ROMAGNA

Codice Ambientale. Scopo e campo di applicazione. Definizioni

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81

Decreto Interministeriale del Attuazione di quanto previsto dall art. 29 comma 5 del D.L.vo 81/08

7.2 Controlli e prove

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI Coordinamento Servizi Bibliotecari

L'obbligo di formazione dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/08

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO: CASTELLO DI CARTE O CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER UNA GESTIONE EFFICACE?

STRUMENTI ORGANIZZATIVI

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

FORMAZIONE e DPI nei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Edil 2012 Ultime novità in materia di sicurezza

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

R e g i o n e L a z i

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

CONCETTI E DEFINIZIONI

Corso di formazione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

SICUREZZA NEGLI APPALTI E SERVIZI

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,

Spilimbergo, 26 Novembre 2012 Dott.Carlo Venturini

Inquadramento del volontario ai sensi del D. Lgs.81/08. Expo - Sabato 4 aprile 2014 Dott. Massimo Lombardi

Le guide degli alberghi. La prevenzione incendi Il registro dei controlli

SPECIFICA 1 SCOPO E CAMPO D APPLICAZIONE Scopo Campo di applicazione RIFERIMENTI E DEFINIZIONI 3. 2.

Sogin - Linee Guida sui cantieri temporanei o mobili

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE F. M. GENCO

RSPP - CARATTERISTICHE

SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO

PROGRAMMA Formazione e aggiornamento degli utilizzatori professionali e dei consulenti fitosanitari

Scheda. Produzione: Scopo della lavorazione. Descrizione della macchina

Documento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente

2. ASPETTI LEGISLATIVI

Corso di formazione Modulo aggiuntivo per Preposti

Transcript:

l Le attività del settore devono essere svolte da personale qualificato Sicurezza e prevenzione negli ambienti confinati infortunistico e le cause spesso mortali degli infortuni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati hanno assunto una dimensione inaccettabile in relazione L andamento all attuale politica di prevenzione che ha posto come obiettivo la progressiva riduzione dei rischi attraverso la loro valutazione e la conseguente adozione di misure di sicurezza efficaci. Per questo motivo il legislatore ha ritenuto necessario predisporre un regolamento finalizzato a definire un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati a operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o nei quali siano presenti o possano formarsi accidentalmente atmosfere pericolose, asfissianti, tossiche, infiammabili o esplosive. l di Patrizia Cinquina, esperta di sicurezza e ambiente ILSOLE24ORE 44 In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27, D.Lgs. n. 81/2008, è intervenuto il D.P.R. 14 settembre2011,n.177,chehadisciplinatoilsistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati a operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il D.P.R. n. 177/2011 deve essere applicato ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121, D.Lgs. n. 81/2008, e negli ambienti confinati di cui all Allegato IV, punto 3. I provvedimenti introdotti dal D.P.R. n. 177/ 2011hanno riguardato: l l imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi, in aggiunta agli obblighi già gravanti sugli stessi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, dell obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento(oggetto di verifica di apprendimento e di aggiornamento) relativamente ai rischi che sono propri degli ambienti confinati e alle peculiari procedure di sicurezza e di emergenza che in questi contesti devono essere applicati. Questo con riferimento a tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro; l l imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale(per esempio, maschere protettive, imbracature di sicurezza ecc.), strumentazione e attrezzature di lavoro(per esempio, rilevatori di gas, respiratori ecc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative considerate e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all uso corretto di questi dispositivi; l l obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in ambienti confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sulgruppodilavoro,abbiainognicasoquesta esperienza(in modo che alla formazione

e all addestramento il capo gruppo affianchi l esperienza maturata in concreto); l l integrale rispetto degli obblighi in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell eventuale contributo all ente bilaterale di riferimento; l l applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della filiera, incluse le eventuali imprese subappaltatrici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà verificare, quindi, il possesso da parte dell impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che sia certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, D.Lgs. n. 276/2003. Definizione di ambiente confinato Ai fini degli artt. 66 e 121, D.Lgs. n. 81/2008, per ambiente confinato è inteso uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può accadere un evento incidentale importante, che può portare a un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (per esempio, gas, vapori, polveri). Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la limitazione legata alle aperture di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota. Fra questi è possibile indicare: l le stive delle navi; l i silos; l i serbatoi di stoccaggio; l le cisterne; l i container; l le canalizzazioni; l i tombini; l le fogne: l le fosse biologiche; l i tamburi di miscelazione delle autobetoniere; l i recipienti di reazione; l le camere di combustione in forni ecc. A un primo esame superficiale, altri ambienti potrebbero non apparire come confinati. In particolari circostanze, legate alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa o a influenze provenienti dall ambiente circostante, questi potrebbero rivelarsi come tali e altrettanto insidiosi, come: l le camere con aperture in alto; l le vasche; l i depuratori; l le camere di combustione nelle fornaci e simili; l le canalizzazioni varie; l le camere non ventilate o scarsamente ventilate. Questi esempi elencati non vogliono essere esaustivi degli infiniti casi che possono verificarsi. In questi casi, infatti, la valutazione dei rischi deve considerare anche tutti i pericoli e le situazioni che, in ambienti non confinati, non genererebbero rischi significativi. La normativa di riferimento ha fornito un numero considerevole di definizioni, nessuna delle quali in grado, tuttavia, di essere esaustiva. In generale, l approccio contemporaneo alla definizione di luogo confinato ha considerato tale qualsiasi ambiente che abbia almeno una delle seguenti caratteristiche: l sia caratterizzato da difficoltà di accesso e/o di uscita; l non sia progettato per la continua presenza di persone e di lavoratori; l sia possibile riscontrare al suo interno fattori di possibile accrescimento quali l insufficienza o la difficoltà di aerazione naturale. Secondo questa definizione, alcuni luoghi possono essere riconosciuti e classificati come spazi confinati di tipo permanente, ma esistono anche luoghi e ambienti di lavoro che possono diventare spazi confinati durante la loro costruzione, fabbricazione o modifica successiva o durante semplici attività di manutenzione straordinaria/ordinaria. In questa circostanza sono state pubblicate le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9 dicembre 2010, n. 42, e 19 aprile 2011, n. 13 [1]. La normativa è interve 1) Circoalri del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9 dicembre 2010, n. 42, e 19 aprile 2011, n. 13, «Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi a oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta a esalazione di sostanze tossiche o nocive». 13novembre2012 N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 45 ILSOLE24ORE

Tabella 1 Effetti sull organismo dell idrogeno solforato Concentrazione H 2 S ppm 0,01 0,05 Soglia olfattiva (molto variabile) Effetto osservato 1 3 Odore leggermente irritante, può essere associato a nausea, lacrimazione degli occhi, mal di testa, perdita del sonno con esposizione prolungata; soggetti giovani e in buona salute non hanno subito riduzione delle capacità lavorative. 10 15 I valori limiti di esposizione riportati dall ACGIH sono: TLV TWA 10 ppm; TLV STEL 15 ppm. 20 50 Cherato congiuntivite (irritazione degli occhi) e irritazione polmonare. Possibile danno agli occhi dopo alcuni giorni d esposizione, può causare turbe digestive e perdita d appetito. 100 Irritazione polmonare e agli occhi, paralisi olfattiva scomparsa degli odori. 150 200 Senso dell olfatto paralizzato, grave irritazione degli occhi e del polmone. 250 500 Può aversi edema polmonare, soprattutto per esposizioni prolungate. 500 Serio danno agli occhi entro 30 minuti; grave irritazione polmonare, perdita di coscienza e morte entro 4 8 ore, danni al sistema nervoso, apnea. 1.000 Immediato collasso, paralisi, morte immediata. Fonte: di A. Balletta et al., Le intossicazioni professionali mortali da Idrogeno Solforato (H 2 S) in ambienti confinati. ILSOLE24ORE 46 nuta in risposta a dolorose vicende infortunistiche legate a gravi carenze prevenzionistiche e dopo preliminari interventi ministeriali volti a fissare l attenzione degli organi di vigilanza sul fenomeno dei lavori in ambienti confinati. È stato tentato di avviare una vasta azione di monitoraggio e di controllo sugli appalti di servizi per manutenzione o per pulizia di spazi confinati, però, senza una strategia operativa né strumenti di diretta e di effettiva conoscenza degli appalti che occorreva monitorare, senza un concreto coordinamento con le Regioni e con le ASL, legalmente competenti a svolgere attività di vigilanza prevenzionistica in ambienti confinati e sospetti di inquinamento. Tutti gli ambienti elencati, oltre a non essere progettati per la continua presenza di lavoratori, sono caratterizzati spesso da criticità connesse anche alle sostanze chimiche e biologiche che un operatore potrebbe trovare all interno o anche introdurre lui stesso per le manutenzioni programmate, tuttavia, è sufficiente la conformazione geometrica dei luoghi per configurare la criticità di un ambiente confinato. Esistono anche ambienti comunemente frequentati che assumono temporaneamente le caratteristiche di ambiente confinato in relazione alle attività di lavoro in essere al suo interno, basti pensare, per esempio, a: l le fasi di installazione di impianti industriali e civili all interno dei locali tecnici; l le attività di manutenzione all interno delle fosseodeivanicorsadegliascensoridiun comune edificio residenziale; l le attività in galleria; l i parcheggi sotterranei; l le metropolitane; l le cantine o i sottotetti ecc. Se alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la limitazionelegataalleaperturediaccessoeallaventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota, è opportuno ricordare che deve essere considerato spazio confinato qualsiasi spazio aperto o chiuso nel quale esiste un rischio di morte o di gravi

lesioni da sostanze pericolose o da condizioni di pericolo a rapida evoluzione. Basti pensare, per esempio, a fosse, a depressioni nel terreno o ad ambienti nel quale possono accumularsi gas più pesanti dell aria(carenza di ossigeno) o dove, per effetto di fenomeni atmosferici o attività umana, possano manifestarsi onde di piena, sversamenti di grandi quantità di liquidi(rischio di affogamento) ecc. 13novembre2012 N.21 Qualificazione degli addetti Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o da lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti: l integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; l integrale e vincolante applicazione anche del comma 2, art. 21, D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di imprese familiari e di lavoratori autonomi; l presenza di personale in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Questa esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; l avvenuta effettuazione di attività di informazione e di formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro dove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di queste attività, oggetto di verifica di apprendimento e di aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione sono individuati compatibilmente con le previsioni di cui agli artt. 34e37,D.Lgs.n.81/2008; l possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all uso corretto di questi dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentementeconleprevisionidicuiagliartt.66 e 121, e all Allegato IV, punto 3, D.Lgs. n. 81/2008; l avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, compreso il datore di lavoro, relativamente all applicazione di procedure di sicurezza coerenti conleprevisionidicuiagliartt.66e121,e dell Allegato IV, punto 3, D.Lgs. n. 81/ 2008; l rispetto delle vigenti previsioni, dove applicabili, in materia di documento unico di regolarità contributiva(durc); l integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all eventuale ente bilaterale di riferimento, dove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e agli accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 5/2011 ha evidenziato la fondamentale importanza della verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese per poter garantire più efficaci condizioni disicurezzaneilavoriinappaltooinsubappalto. In questa prospettiva, l art. 2, commi 1 e 2, D.P.R. n. 177/2011, ha sancito che qualsiasi attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento o, comunque, confinati può essere svolta esclusivamente da imprese o da lavoratori autonomi che risultino specificamente qualificati sia con riguardo alle misure di prevenzione e di protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che con riferimento alla tutela del lavoro e della regolarità contributiva. Il documento unico di regolarità contributiva è stato esteso, per effetto dell art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( legge Finanziaria www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 47 ILSOLE24ORE

ILSOLE24ORE 48 2007 ) a tutte le attività e a tutti i settori, al fine di godere dei«benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» che sono subordinati, appunto,«al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento unico di regolarità contributiva», secondo l esplicito dettato normativo, come attuato dal D.M. 24 ottobre 2007. Classificazione di pericolosità Sebbene sia stato ampiamente evidenziato come i luoghi confinati siano ambienti critici nei quali i pericoli sono spesso concorrenti nel generare il rischio, è possibile ipotizzare una loro classificazione sulla base di quello che statisticamente sembra essere il parametro di maggior criticità ovvero la disponibilità di aria respirabile. Secondo questa accezione è possibile classificare 3 livelli di rischio: l aree confinate a basso rischio - sono ambienti all interno dei quali le analisi strumentali condotte, unitamente alla verifica di un adeguata ventilazione, permettono l ingresso degli operatori senza dispositivi di protezione delle vie respiratorie; l aree confinate a medio rischio - sono ambienti all interno dei quali le analisi strumentali condotte e la verifica delle condizioni di aerazione hanno evidenziato un esposizione a rischio accidentale a sostanze note in concentrazione nota per gli operatori; esposizione potenzialmente controllabile con DPI filtranti, perché sempre accertata la presenza di ossigeno in concentrazione adeguata (superiore al 20%); l aree confinate a elevato rischio - ambiente dove la ventilazione è insufficiente (ossigeno inferiore al 20%) e dove, a causa dei processi lavorativi in atto, la probabilità di accadimento di formazione di atmosfere pericolose è prevedibile ed elevata; in questi ambienti gli operatori possono accedere solo con dispositivi isolanti delle vie respiratorie. Per tutta la durata delle lavorazioni all interno del luogo confinato dovrà essere monitorata l atmosfera dell ambiente di lavoro per conoscere con continuità l efficienza dell impianto di ventilazione. VdR in ambienti confinati Mediante la valutazione dei rischi, è necessario identificare tutte quelle misure che permettano di evitare di effettuare direttamente le attività negli spazi confinati. Quando non risulta ragionevolmente possibile effettuare la lavorazione senza entrare nello spazio confinato, è necessario identificare tutte le misure necessarie per eseguire il lavoro in condizioni di sicurezza. I rischi non riguardano solamente i lavoratori preposti ai lavori in spazi confinati, ma anche tuttelepersoneaddettealsoccorsoealsalvataggio, soprattutto se non adeguatamente informate, formate, addestrate ed equipaggiate. Quando è effettuata la valutazione dei rischi, è necessario reperire ogni tipologia di informazioni disponibili sullo spazio confinato in esame. Queste informazioni possono riguardare, per esempio, i processi eseguiti o quelli che dovrebbero essere effettuati durante l attività prevista, i disegni e/o la configurazione del luogo confinato. Particolare attenzione dovrà essere posta, qualora sia prevista una variazione delle dimensioni e della geometria del luogo confinato, alle attività che devono essere effettuate e alle condizioni ambientali. La riduzione dei rischi può essere realizzata attraverso la modifica delle procedure di lavoroinmododaevitareilpiùpossibilelanecessità di entrare nello spazio confinato come, per esempio: l la verifica dall esterno dell atmosfera interna dello spazio confinato, mediante l utilizzo di strumenti manovrati a distanza; l l utilizzo di attrezzature manovrate a distanza, per bonificare i silos nei quali si sono formati blocchi di granaglie sfuse a forma di ponte, che potrebbero crollare; l l utilizzo, per il controllo, di sistemi video a circuito chiuso. Nei lavori in spazi confinati è necessario identificare i pericoli presenti, stimare il rischio e determinare le precauzioni che devono essere adottate. Generalmente, la valutazione del rischio dovrà includere considerazioni riguardanti: l l attività che deve essere eseguita; l le attività eseguite in precedenza; l l ambiente di lavoro; l i materiali e le attrezzature per eseguire l attività;

13novembre2012 N.21 l la gestione del soccorso e delle emergenze; l la predisposizione di un adeguato sistema di soccorso prima di iniziare il lavoro. Il rischio principale è dovuto alla possibile presenza di atmosfera asfissiante, quindi, incompatibile con la vita umana, che può essere determinata da: l carenza di ossigeno a seguito del suo consumo o sostituzione; l inalazione/assorbimento di sostanze tossiche con conseguente intossicazione acuta. È considerata carenza di ossigeno(atmosfera sotto ossigenata) quando la concentrazione di ossigeno è inferiore al 21%. Con concentrazioni inferiori al 18% possono manifestarsi le prestazioni fisiche e intellettuali senza che la persona se ne renda conto. Con tenori inferiori all 11% è possibile il rischio di morte. Sotto l 8% lo svenimento si verifica in breve tempo e la rianimazione è possibile se effettuata immediatamente. Al di sotto del 6% lo svenimento è immediato e ci sono danni cerebrali, anche se la vittima è soccorsa. Sihacarenzadiossigenointuttequellesituazioni in cui l ossigeno è consumato, senza essere rimpiazzato (come in ambiente confinato),acausadiunareazionechimicadiossidazione/combustione con formazione di CO 2, H 2 O, CO, NO x, di ossidi metallici e di altri composti ossigenati. Carenza di ossigeno per sostituzione può essere provocata dalla presenza intenzionale o accidentale di altri gas, generalmente i gas inerti. Ne deriva un atmosfera sotto ossigenata per effetto della diminuzione della concentrazione dell ossigeno presente nell aria. I gas inerti (per esempio, N 2, He, Ar) sono particolarmente insidiosi, perché incolori, inodori e insapori, agiscono senza preavviso e rapidamente. L inalazione di sostanze nocive o tossiche può provocare, invece, asfissia agendo con meccanismi diversi sull organismo umano (per esempio, CO, HCN). Il rischio legato alla presenza di gas nocivi può trovare un concorso rilevante nella scarsa ventilazione e nella calma d aria presenti oppure nel volume ridotto dell ambiente confinato. L immissione in questo spazio anche di piccole quantità di sostanza può comportare il raggiungimento rapido di concentrazioni elevateedirischioconeffettiacuti. È importante ricordare che il rischio di asfissia può presentarsi non solo negli ambienti confinati, ma anche all esterno in prossimità di fughe di gas, sfiati, scarichi di valvole di sicurezza, dischi di rottura, aperture di macchine che utilizzano azoto come liquido per surgelazione, punti di accesso a recipienti bonificati ecc. Il rischio può essere aggravato dal fatto che i gascoinvolti(n 2,Ar,CO 2,H 2 S,SO 2 )sianopiù pesanti dell aria per peso molecolare e/o per temperatura. In questo caso fluiscono e si accumulano in basso, per esempio, in fognature o condotte sotterranee, in pozzi di ascensori/montacarichi, in fosse, in scavi, in trincee, in piani interrati. Nondimeno, deve essere considerata la possibilità che i gas più leggeri (He, H 2, CH 4 ecc.) si accumulino in alto nei controsoffitti o nei sottotetti. In diverse attività vi è un uso professionale o, comunque, intenzionale di questi gas, poiché lasostanzaentraafarpartedelnormaleciclo di produzione o di lavorazione. In determinate situazioni i gas si possono formare anche come prodotti di reazione da processi chimici attesi. In tutti questi casi il rischio è prevedibile. Diversamente, la presenza di gas può derivare, in modo inaspettato, da possibili anomalie, circostanze accidentali o imprevisti. Per esempio, può essere generata anidride carbonica, per eventi casuali, da fermentazioni di materiale organico in particolari condizioni di temperatura e di umidità. Oltre al rischio di asfissia, in ambienti confinati, in relazione al tipo di atmosfera presente, puòesserepresenteilrischiodiincendioedi esplosione. Gas infiammabili (metano, butano, propano ecc.) e agenti chimici infiammabili(per esempio, vapori di idrocarburi), combinati con insufficiente ventilazione determinata dalla configurazione del luogo, possono raggiungere concentrazioni all interno dei limiti di esplosività. L innesco può essere costituito da fiamme libere, ma anche da superfici calde (per esempio, lampade alogene non conformi alla direttiva ATEX), da scintille sviluppate da attrezzi manuali in materiale non antiscintilla, da accumulo di elettricità statica. Altre condizioni di rischio possono essere quelle di caduta dall alto, quelle legate all accesso (dimensioni, configurazione ecc.) e quelli di annegamento o di seppellimento, per esempio, per allagamento improvviso o per www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 49 ILSOLE24ORE

ILSOLE24ORE 50 crollo inaspettato di materiali granulari compattati o formanti ponte all interno di silos. Il caso: effetti dell idrogeno solforato L idrogeno solforato è assorbito pressoché esclusivamente attraverso l apparato respiratorio per inalazione, l assorbimento per via cutanea assume uno scarso rilievo. Glieffettilesividell H 2 Svarianonotevolmente a seconda delle condizioni di esposizione (sivedalatabella1). Già a basse concentrazioni l H 2 S è dotato di un azione irritante che si manifesta soprattutto a carico degli occhi e delle vie aeree superiori. Le lesioni oculari si manifestano, nell ambito diconcentrazionitrale50ele300ppm,con prurito, bruciore e lacrimazione. A livello dell apparato respiratorio le lesioni vanno dall irritazione rinofaringea, raucedine e tosse stizzosa, alla broncopolmonite e a edema polmonare, che possono insorgere per esposizioni a concentrazioni tra le 250 e le 600 ppm. A carico delle mucose dell apparato gastroenterico possono comparire precocemente lesioni irritative che si manifestano con nausea, vomito, iperacidità e pirosi. L idrogeno solforato mostra un azione lesiva specifica a carico del sistema nervoso centrale, che si manifesta con cefalee, vertigini, tremori, astenia, convulsioni, perdita di coscienza, arresto respiratorio e coma. Gli interventi terapeutici d urgenza che si rendono necessari in caso di intossicazione da H 2 Ssono: l allontanamento immediato del soggetto dalla fonte di esposizione; l interventi di rianimazione. Procedure di sicurezza Prima dell accesso nei luoghi nei quali devono essere svolte le attività lavorative, i lavoratori impiegati dall impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro, qualora impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati a operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro,esullemisurediprevenzioneediemer genza adottate in relazione alla propria attività. Il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, di formazione e di addestramento, a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui sono effettuate le attività lavorative, che vigili con funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di queste lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, dove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva dell eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Questa procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanenteperlasaluteesicurezzasullavoroai sensi dell art. 2, comma 1, lettera v), D.Lgs. n. 81/2008. Il D.P.R. n. 177/2011 ha richiesto alle imprese e ai lavoratori autonomi ulteriori obblighi in materia di prevenzione specificamente orientati alla conoscenza completa dei rischi, delle procedure, degli strumenti e delle attrezzature, a seguito di apposite azioni di informazione, di formazione e di addestramento, che riguardano tutto il personale, compreso il datore di lavoro. Inoltre, con particolare rilievo sostanziale, il D.P.R. n. 177/2011 ha richiesto che, per operare in ambienti confinati o in spazi sospetti di inquinamento, l impresa debba svolgere la propria attività con personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro impiegata nei lavori, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in possesso di una esperienza almeno triennale relativa a queste tipologie di lavorazioni. La medesima esperienza triennale deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni di preposto. l