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NEWSLETTER 19 - N. 2 ANNO 2011 NUOVE MODALITA DI ADESIONE ALL ENTE DELL ARTIGIANATO Le regole in vigore da gennaio per l adesione alla bilateralità previste dal modello contrattuale dell artigianato DICHIARAZIONE DI FESTA NAZIONALE PER IL 17 MARZO 2011 La delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la ricorrenza dei 150 anni dell Unità d Italia MATERNITA : MODIFICA DELLA PRASSI OPERATIVA Le modalità per la gestione delle pratiche di anticipo e proseguimento della assenza dal lavoro

NUOVE MODALITA DI ADESIONE E DI VERSAMENTO ALL ENTE BILATERALE DELL ARTIGIANATO Dal mese di gennaio 2011 sono entrate integralmente in vigore le nuove regole per l adesione alla bilateralità previste dalla riforma del modello contrattuale dell artigianato. Durante il 2010 le nuove regole sono state applicate a partire dal 1 luglio (fai click qui per vedere l'articolo all'interno della newsletter 7) per tutte le aziende che non avevano ancora aderito alla bilateralità secondo le modalità e le tempistiche previste dai singoli accordi regionali. Il completamento della riforma è di particolare importanza perché il Ministero del lavoro ha confermato che le regole sulla bilateralità del settore artigiano appartengono alla parte economico-normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro, quale parte del trattamento retributivo dei dipendenti (Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010). Dal 1 gennaio 2011, dunque, il versamento dei contributi per la bilateralità nell artigianato dovrà essere eseguito a favore dell EBNA Ente Bilaterale Nazionale (al quale fa riferimento E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna) con cadenza mensile e tramite modello F24, utilizzando la causale EBNA. La contribuzione mensile (per 12 mensilità) per ogni dipendente in forza è pari a 10,42 e prevede l accesso alle seguenti prestazioni: Una prestazione di sostegno al reddito a copertura dei periodi di sospensione dei lavoratori, sia con l integrazione di disoccupazione, sia in specifici periodi in cui la stessa non è prevista; Le prestazioni a copertura delle normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008; Finanziamenti a fondo perduto all impresa per adeguamenti strutturali; Finanziamenti per la formazione degli imprenditori. Per i lavoratori part time che effettuano un orario non superiore alle 20 ore settimanali, la quota è ridotta a 5,21. L impresa che non vorrà aderire al sistema bilaterale dovrà riconoscere al lavoratore 25 lordi mensili (per 13 mensilità) a titolo di elemento aggiuntivo della Retribuzione E.A.R. e garantirà al contempo le stesse prestazioni previste dalla bilateralità: Nei periodi di sospensione dell attività, sarà il datore di lavoro ad erogare le prestazioni di sostegno al reddito; L impresa assolverà internamente gli obblighi dalla normativa della sicurezza versando il corrispettivo di due ore di lavoro per dipendente ad un fondo istituito presso l Inail per il finanziamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Dal versamento sono escluse le aziende dell autotrasporto sino a quando le norme sulla bilateralità non saranno recepite dal relativo CCNL. Restano inoltre escluse le aziende del settore edile, già dotate di propri specifici strumenti bilaterali. Per quanto riguarda le aziende aderenti alla CNA che non applicano i CCNL artigiani ma che vorrebbero aderire al sistema bilaterale territoriale di rappresentanza per la sicurezza, potranno continuare a versare secondo le modalità e gli importi previsti dai regolamenti EBER 2010 (UNIEMENS DM10 cod. W150). Le parti sociali regionali si sono riservate la possibilità di aggiornare in corso d anno l importo di versamento anche per rispettare le quantità previste dal D.lgs. 81/2008. 1

DICHIARAZIONE DI FESTA NAZIONALE PER IL 17 MARZO 2011 Dichiarazione di Festa Nazionale prevista per il giorno 17 Marzo 2011. L art. 7 bis del D.L. 64/2010, convertito con legge n. 100/2010 stabilisce che Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150 anniversario della proclamazione dell'unità d'italia, è dichiarato Festa Nazionale. Stante la previsione normativa la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto - con comunicato stampa 28 gennaio 2011 - che a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, contenente un interpretazione autentica, tale giornata è stata eletta festa nazionale a tutti gli effetti. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della direttiva firmata dal Presidente del Consiglio relativa alla determinazione degli effetti civili. Tale qualificazione comporta, esclusivamente per l'anno 2011, l'inclusione della ricorrenza tra quelle ordinariamente festive, estendendo a tale giornata le regole in materia di orario festivo, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza. Si precisa che in merito a questa decisione del Governo, il Presidente Provinciale CNA di Reggio Emilia ha inviato a tutti gli imprenditori associati una lettera con cui viene portata a conoscenza la decisione politica di CNA. 2

MATERNITA : ESTENSIONE PERIODI DI ASTENSIONE E MODIFICA PRASSI OPERATIVA Si riportano le nuove modalità operative, valide per la provincia di Reggio Emilia, di gestione delle pratiche di interdizione anticipata e proseguimento della interdizione per lavoro a rischio. Con comunicazione prot. N. 2727 del 12 gennaio 2011, il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell AUSL di Reggio Emilia (SPSAL) ha comunicato la propria decisione, presa in accordo con la Direzione Provinciale del Lavoro, di attuare, in tutte le aziende del territorio provinciale, la prassi operativa di GESTIONE DIRETTA DELLE PRATICHE DI INTERDIZIONE ANTICIPATA E PROSEGUIMENTO DELLA INTERDIZIONE PER LAVORO A RISCHIO. Fino ad oggi, per le generalità delle imprese, era necessario che le lavoratrici si recassero al SPSAL territorialmente competente per richiedere l interdizione anticipata nei casi in cui per legge fosse prevista la necessità di tale provvedimento (adibizione a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri di cui all art. 7 D.Lgs. 151/01 - TU MATERNITA, ), e l iter prevedeva due percorsi alternativi: 1) La lavoratrice comunicava il proprio stato di gravidanza al datore di lavoro. Il datore di lavoro, in presenza di rischi per la salute della donna o del bambino riportati nella valutazione dei rischi che non possono essere eliminati, modificava le mansioni affidate alla donna. Se non erano disponibili mansioni adeguate, il datore di lavoro inviava la lavoratrice al Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell Azienda Usl, sede del lavoro, per il rilascio dell attestazione di mansioni lavorative che comportano rischio per la gravidanza. 2) La lavoratrice si presentava direttamente al Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell Azienda Usl sede del lavoro, consegnava il certificato di gravidanza e chiedeva l allontanamento dal lavoro a rischio. Se il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro attestava la presenza di un rischio per la gravidanza, il datore di lavoro doveva verificare se nell ambito della stessa Azienda o Ente fossero disponibili altre mansioni compatibili con la gravidanza della lavoratrice. Se non era possibile assegnare alla lavoratrice mansioni idonee, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro rilasciava l attestazione di mansioni lavorative che comportano rischio per la gravidanza. In entrambi i casi l attestazione di mansioni lavorative che comportano rischio per la gravidanza doveva essere presentata (e continuerà a dover essere presentata) alla Direzione Provinciale del Lavoro, insieme ad una richiesta della lavoratrice su uno specifico modulo, disponibile presso il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro o la Direzione Provinciale del Lavoro. La Direzione Provinciale del Lavoro autorizza l astensione anticipata dal lavoro e/o il prolungamento dell astensione fino a 7 mesi dopo il parto. Già dal 2004, per un ristretto numero di aziende reggiane (circa 200), era prevista una prassi differente rispetto a quella sopra descritta, che prevedeva che fossero le aziende stesse a provvedere direttamente ad avviare, nei casi previsti dalla legge e sulla base della propria specifica valutazione dei rischi, il percorso di interdizione obbligatoria anticipata e/o il successivo prolungamento di interdizione fino a sette mesi dopo il parto, ove previsto, compilando apposita documentazione. Tale prassi, a far tempo dal mese di febbraio 2011, sarà estesa a tutte le aziende della provincia di Reggio Emilia, che dovranno attenersi alle seguenti modalità operative per la tutela delle lavoratrici madri, in applicazione dell art. 17, c. 2, D.Lgs. 151/2001, nel caso di svolgimento di lavori vietati in gravidanza e/o fino a sette mesi dopo il parto. 4

In tali casi, il datore di lavoro dovrà inviare direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Emilia la seguente documentazione: 1. certificato del medico specialista ginecologo attestante la settimana di gestazione e la data presunta del parto, consegnatogli dalla lavoratrice; 2. domanda di estensione del congedo di maternità (per visualizzare il fac-simile cliccare qui) firmata dalla Lavoratrice; 3. comunicazione del datore di lavoro (per visualizzare il fac-simile cliccare qui): allontanamento della lavoratrice dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 151/2001 a firma del datore di lavoro. Tutta la sopra elencata documentazione dovrà essere inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Emilia con una delle seguenti tre modalità: via fax al n. 0522/437200; via e-mail (scannerizzata con firme e non documenti compilati in word senza firma) al seguente indirizzo: dpl-reggioemilia@lavoro.gov.it ; per posta al seguente indirizzo: Direzione Provinciale del Lavoro Unità operativa Tutela delle Condizioni di Lavoro - Via Paolo Borsellino, 40/42, 42124 Reggio Emilia. Al fine di poter avviare il procedimento, l Ausl sottolinea l importanza che tutte le aziende aggiornino il piano di informazione preventiva per le lavoratrici, dandone notizia ai Preposti, RLS, Rappresentanze Sindacali e Medici competenti, e che apportino le necessarie modifiche alle proprie procedure interne. Di seguito si riportano i principali articoli del TU maternità che prevedono i divieti di adibizione delle donne lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (art. 7 D.Lgs. 151/2001). Tali lavori sono indicati nell'allegato A e nell allegato B, parti integranti del predetto TU. RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 CAPO III. Congedo di maternità Articolo 17 Estensione del divieto 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. 2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; 5

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. (1) 3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. 4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. 5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi. Decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 Articolo 7 Lavori vietati 1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A. 2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B. 3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto. 4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. 5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori. 6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17. 7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi. Decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 Allegato A (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026) ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7 Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; 6

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro Decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 Allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2) ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7 A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 7