DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1997, n. 71-18113



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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1997, n. 71-18113 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 7 e 8 e D.C.R. n. 964-17595 del 13 dicembre 1994. Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da cantieri per la demolizione e la rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti. (B.U. n.19 del 14 maggio 1997 ) Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all art. 7 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico; visto l art. 6 del D.P.R. n. 203/1988, che sottopone a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13/12/94 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività; valutato che il Decreto legislativo 15.08.91 n. 277 stabilisce che per l effettuazione di lavori di demolizione e di rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti debba essere predisposto un piano di lavoro nel quale devono essere previste adeguate misure per garantire oltre che la sicurezza e la salute dei lavoratori anche la protezione dell ambiente esterno; considerato che tale piano di lavoro deve essere presentato al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL competente per territorio ai fini della sua approvazione; tenuto conto che il Decreto legislativo 17.03.95 n. 114 stabilisce il valore limite in concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera, nonché le procedure ed i metodi di analisi delle emissioni, e che i cantieri per la demolizione e la rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti rientrano nel suo campo di applicazione; tenuto conto inoltre che tali cantieri hanno una durata limitata nel tempo e comunque predeterminata; ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare cantieri per la demolizione e la rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti, secondo le modalità indicate nel piano di lavoro approvato dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL competente per territorio, presentando domanda secondo il modello di cui all allegato 1; considerato che, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 946-17595 del 13/12/94, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all allegato 1 e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all allegato 2 sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/1988, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione; visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203; visto il Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; visto il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114; vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994; vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60; la Giunta Regionale, a voti unanimi, delibera - di attivare la procedura semplificata di autorizzazione, per gli enti e le imprese che intendano installare cantieri per la demolizione e la rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti che rispettano le prescrizioni di cui all allegato 2. Gli enti e le imprese che intendano installare cantieri per la demolizione e la rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti che rispettano le

prescrizioni di cui all allegato 2, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione devono presentare domanda secondo il modello di cui all allegato 1. Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere contestualmente inviata al Sindaco, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell ARPA, alla Provincia e al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL competenti per territorio. Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all allegato 1, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/1988, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione. L autorizzazione ottenuta in via generale da un ente o impresa può essere revocata con Deliberazione della Giunta Regionale sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell art.7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988. Gli enti e le imprese che intendono installare impianti per la rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto da apparecchiature, manufatti, attrezzature, mezzi di trasporto, ecc. in stabilimenti espressamente destinati a tale servizio, devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata esplicitamente con Deliberazione della Giunta Regionale. Ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995 n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all allegato 2 sono affidate ai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dell ARPA competenti per territorio. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto previsto dall art.10 del D.P.R. 203/1988. Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell Autorità Sanitaria ai sensi dell art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell ARPA ed al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL competenti per territorio la data di messa in esercizio del cantiere, quella della definitiva cessazione delle emissioni in atmosfera, nonché la data prevista per lo smantellamento del cantiere. Gli allegati 1 e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente deliberazione. La presente deliberazione potrà essere modificata secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988.

ALLEGATO 1 Alla REGIONE PIEMONTE Assessorato per l Ambiente. Servizio Risanamento Atmosferico Via Principe Amedeo, 17 10123 TORINO (TO) e p. c. Al Sindaco del Comune di... All A.R.P.A. Dipartimento di... Via... n....... Alla Provincia di... Via... n....... Al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL di... Via... n.... Oggetto: DOMANDA di AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per le emissioni in atmosfera provenienti da cantieri per la demolizione e la rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti, ai sensi dell art.6 del D.P.R. n. 203/1988. Il sottoscritto... nato a...il.../.../...residente a... in via/corso... n.... in qualità di legale rappresentante dell impresa...con sede legale in...via/corso... n....chiede l AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per installare un cantiere per la demolizione e la rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti, in Comune di...via/corso... n.... Presso l immobile di proprietà... Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all all. 2 della D.G.R. n.71-18113 del 7 Aprile1997 Allega scheda informativa generale della impresa, in relazione al sito in cui verrà installato il cantiere. Data.../.../... il LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma)...

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 1. Sede legale dell'impresa o ente che installerà e gestirà il cantiere Impresa [ ] ente [ ] Ragione Sociale... Indirizzo... Comune...... C.A.P....... Telefono Partita IVA... Codice Fiscale... Iscrizione Camera di Commercio n.... Provincia Legale Rappresentante:... Cognome e Nome... Nato a... il... residente a...... Provincia Via... n... 2. Sito in cui verrà ubicato il cantiere Indirizzo...... Comune...Provincia... C.A.P....Telefono... Proprietario dell'immobile... Data:.../.../... IL LEGALE RAPPRESENTANTE (timbro e firma)...

ALLEGATO 2 CANTIERI PER LA DEMOLIZIONE E LA RIMOZIONE DELL AMIANTO O DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DA EDIFICI, STRUTTURE, APPARECCHIATURE E IMPIANTI 1. La presente autorizzazione si riferisce ai cantieri per la demolizione e la rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti, e non si riferisce invece agli impianti per la rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto da apparecchiature, manufatti, attrezzature, mezzi di trasporto, ecc. in stabilimenti espressamente destinati a tale servizio. 2. I cantieri per la demolizione e la rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti devono essere realizzati e gestiti secondo quanto stabilito nel piano di lavoro di cui all art. 34 del Decreto legislativo 15.08.91 n. 277, così come approvato dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL competente per territorio, ed in modo tale da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e dei limiti di emissione di seguito fissati. 3. Limiti di emissione (mg/m 3 a 0 C e 0,101 MPa) POLVERI TOTALI 3 mg/m 3 di cui AMIANTO 0,1 mg/m 3 4. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell impianto di abbattimento. 5. L impresa deve comunicare alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell ARPA e al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL competenti per territorio, la data di messa in esercizio del cantiere oggetto della presente autorizzazione, quella della definitiva cessazione delle emissioni in atmosfera, nonché la data prevista per lo smantellamento del cantiere. 6. L impresa deve effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni, secondo le modalità e la periodicità stabilite nel piano di lavoro di cui all art. 34 del Decreto legislativo 15.08.91 n. 277 così come approvato dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL competente per territorio e seguendo i criteri indicati nel Decreto Legislativo 17.03.95, n. 114. 7. Gli effluenti trattati devono essere scaricati in atmosfera in modo tale da favorire la dispersione delle emissioni. 8. L impresa deve conservare in cantiere, a disposizione degli organismi preposti al controllo copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l autorizzazione in via generale.