Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e dei requisiti acustici degli edifici



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Comune di Caneva Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e dei requisiti acustici degli edifici approvato con D.C.C. n. 42 del 28.11.2013 (in vigore dal 18.12.2013) 1

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI... 4 art. 1 Campo di applicazione... 4 art. 2 Definizioni... 4 art. 3 Classificazione acustica e limiti di rumore... 7 art. 4 Documentazione di impatto acustico... 8 art. 5 Valutazione previsionale del clima acustico... 10 art. 6 Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici... 10 art. 7 Modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, di clima acustico e relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici... 11 TITOLO II - DISCOTECHE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI... 12 art. 8 Limiti massimi all interno della struttura... 12 art. 9 Documentazione di impatto acustico... 12 art. 10 Situazioni di molestia... 12 TITOLO III - SEGNALAZIONI SONORE E SIRENE... 13 art. 11 Dispositivi sonori di allarme... 13 TITOLO IV - ABITAZIONI PRIVATE... 13 art. 12 Uso di elettrodomestici ed impianti sonori... 13 art. 13 Impianti tecnici... 13 art. 14 Impianti di climatizzazione... 14 TITOLO V - ALTRE ATTIVITA RUMOROSE... 14 art. 15 Macchine da giardino... 14 art. 16 Razzi e fuochi d artificio... 14 art. 17 Veicoli a motore... 15 art. 18 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori... 15 TITOLO VI - DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MOTORISTICHE... 15 art. 19 Autodromi e motodromi... 15 art. 20 Sistemi di monitoraggio... 15 TITOLO VII - ATTIVITÀ DI CAVA E/O LAVORAZIONE E/O STOCCAGGIO DI INERTI E SIMILARI... 16 art. 21 Attività esistenti e di nuova realizzazione... 16 TITOLO VIII - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO... 16 Capo I - Disposizioni generali... 16 Art. 22 -Campo di applicazione... 16 art. 23 Definizioni... 16 2

Capo II - Cantieri edili, stradali e assimilabili... 17 Art. 24 - Campo di applicazione... 17 Art. 25 - Criteri generali... 17 Art. 26 - Orari... 18 Art. - 27 Limiti... 19 Art. 28 - Modalità autorizzative... 19 art. 29 Emergenze - Cantieri da attivare con urgenza... 20 art. 30 Lavori di breve durata... 20 Capo III -Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili... 21 Art. 31 - Campo di applicazione... 21 Art. 32 - Criteri generali... 21 Art. 33 - Orari e limiti delle attività rumorose a carattere temporaneo... 22 Art. 34 - Modalità autorizzative... 23 art. 35 Limiti massimi... 24 TITOLO IX - SISTEMA SANZIONATORIO... 25 art. 36 Accertamenti... 25 Art. 37 Misurazioni e controlli... 25 Art. 38 Sanzioni amministrative e ordinanze... 25 TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI... 26 art. 39 Piani aziendali di risanamento acustico... 26 art. 40 Abrogazione di norme... 26 art. 41 Entrata in vigore... 26 ALLEGATI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI... 27 ALLEGATO 1 - FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE O RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE... 28 ALLEGATO 2 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO... 45 ALLEGATO 3 - DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO... 46 ALLEGATO 4 - ELENCO AREE DESTINATE A SPETTACOLO O MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO... 49 ALLEGATO 5 - SANZIONI PREVISTE PER L INQUINAMENTO ACUSTICO... 50 ALLEGATO 6 DGR N 2870/2009 CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO.... 52 3

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 Campo di applicazione 1) Il presente regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91, dell art. 6 della Legge 447/95 e della L.R. Friuli- Venezia Giulia n.16 del 18/06/07 e disciplina: a) le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica; b) la predisposizione e la presentazione ai competenti uffici comunali della documentazione prevista in caso di nuove costruzioni e nuove attività. 2) Non si applica al controllo del rumore prodotto all interno degli ambienti di lavoro, in quanto regolato da specifiche norme di settore. art. 2 Definizioni 1) Ai fini delle applicazioni del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi. 2) Inoltre si intende per: a) Attività rumorosa: attività che comporta l impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell ambiente abitativo o nell ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell ambiente abitativo, dell ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi. Sono da intendersi attività rumorose anche le attività antropiche svolte in aree aperte, anche senza l impiego di apparecchiature rumorose, qualora connesse con attività produttive, commerciali o professionali. b) Non sono attività rumorose e da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento: le attività quali schiamazzi occasionali derivanti da attività antropiche qualora non connesse con attività produttive, commerciali o professionali, gli strepitii di animali e le altre attività rientranti nella disciplina dell art. 659 del codice penale; l utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada; le attività agricole svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione del prodotto. c) Attività temporanea: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o che si svolge non stabilmente nello stesso sito. d) Luogo pubblico: spazio pubblico all aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso; 4

e) Luogo aperto al pubblico: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all aperto (anche sotto tensostrutture) f) Cantiere itinerante: cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali g) Periodo estivo: i mesi di Luglio e Agosto. h) Periodo non estivo: i mesi diversi da Luglio e Agosto. i) Piano di Zonizzazione Acustica: è un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale Comunale, che costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio j) Relazione Previsionale di Impatto Acustico: relazione redatta da tecnico competente in acustica in conformità ai criteri indicati in Allegato al presente Regolamento, capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione ante operam, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto al fine di valutare se la realizzazione dell opera o il suo esercizio, non incrementi nell ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali. Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc.).qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne deve essere valutata l immissione e l emissione anche nel periodo di riferimento notturno. k) Relazione di Valutazione di Impatto Acustico: relazione di cui all art. 8 commi 2 e 4 della legge 26.10.1995, n. 447; è redatta da tecnico competente in acustica in conformità ai criteri indicati in Allegato al presente Regolamento allo scopo di verificare, mediante una serie di rilevazioni fonometriche post operam, la compatibilità acustica dell attività con il contesto in cui essa si inserisce. Nel momento in cui si produce la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico l opera produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente. l) Relazione di Valutazione del Clima Acustico: relazione redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati in Allegato al presente Regolamento, avente lo scopo di caratterizzare la situazione acustica in essere di una determinata area e di verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti del nuovo insediamento il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche eventualmente necessarie. m) Valutazione previsionale dei Requisiti Acustici Passivi: relazione previsionale redatta da tecnico competente in acustica che contiene tutti gli elementi per poter verificare se siano rispettati da progetto i valori definiti dalla tabella B dell allegato A del DPCM 5/12/1997 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni relativi 5

all isolamento acustico delle partizioni ed ai valori di emissione sonora degli impianti tecnologici, di seguito illustrati: categoria A: categoria B: categoria C: categoria D: categoria E: categoria F: categoria G: edifici adibiti a residenza o assimilabili; edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. Parametri C ategorie di cui alla tabella precedente Indice del potere fonoisolante apparente tra ambienti R w (valore minimo) Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata D 2m,nT,w (valore minimo) Indice del livello di rumore normalizzato di calpestio di solai L n,w (valore massimo) Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento discontinuo L AS,max (valore massimo) Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento continuo L A,eq (valore massimo) 1. D 55 45 58 35 25 2. A,C 50 40 63 35 35 3. E 50 48 58 35 25 4. B,F,G 50 42 55 35 35 Fino all emanazione di una norma specifica che definisca i criteri per la redazione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, la relazione che costituisce la Relazione Acustica Previsionale di Progetto dovrà fare riferimento alle Norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002, UNI EN 12354-3:2002 e UNI/TR 117500:2005 o aggiornamenti delle stesse e letteratura tecnicascientifica riconosciuta. Il progetto acustico costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo a nuovi edifici pubblici e privati. I valori in esso riportati dovranno essere riferiti in opera - così come previsto dalla legge e quindi comprensivi di trasmissioni laterali. La relazione va firmata da 6

un tecnico abilitato alla progettazione edile iscritto a relativo ordine o collegio professionale. n) Verifica in opera dei Requisiti Acustici Passivi: La conformità al D.P.C.M. 5/12 /1997 dovrà essere dimostrata con la presentazione di apposita relazione conclusiva di collaudo acustico, ossia una dichiarazione redatta sulla base di collaudo acustico in opera da parte di tecnico competente in acustica, oppure mediante autocertificazione da parte di un tecnico competente in acustica ambientale congiuntamente al progettista, all impresa costruttrice e al direttore dei lavori. Tale relazione può tener conto dei nuovi metodi di campionamento proposti dalla norma UNI 11367: 2010, appendice G. art. 3 Classificazione acustica e limiti di rumore I. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per le zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale. In particolare: 1) Valori limite di emissione - Leq in db(a) Classi di destinazione d uso del territorio I aree particolarmente protette II aree prevalentemente residenziali III aree di tipo misto Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00) Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00) 45 35 50 40 55 45 IV aree di intensa attività umana V aree prevalentemente industriali VI aree esclusivamente industriali 60 50 65 55 65 65 Valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente (intesa come attività disturbante), misurato in ambiente esterno presso il ricettore. 2) Valori limite assoluti di immissione - Leq in db(a) Classi di destinazione d uso del territorio I aree particolarmente protette II aree prevalentemente residenziali III aree di tipo misto IV aree di intensa attività umana Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00) Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00) 50 40 55 45 60 50 65 55 7

V aree prevalentemente industriali VI aree esclusivamente industriali 70 65 70 70 Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso in ambiente esterno da più sorgenti contemporaneamente (intese come attività disturbanti), misurato presso il ricettore. 3) Valori limite differenziali di immissione All int erno degli ambi en ti abit ati vi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione si applicano anche i seguenti valori limite differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante è attiva) ed il livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione): 5 db nel periodo diurno; 3 db nel periodo notturno. Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi: Rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; rumore derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; rumorosità derivante da servizi e impianti fissi dell edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all interno dello stesso. II. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall art. 3 del D.P.C.M. 1/3/91 entro i termini previsti dall art. 15, commi 2 e 3, della L. 447/95. Le nuove attività, come meglio indicato negli articoli seguenti, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all art. 8 della L. 447/95. art. 4 Documentazione di impatto acustico 1. I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico (vedi all. 2) sono i seguenti (soggetti elencati all art. 6, comma 1, e all art. 8, commi 1 e 2, della L.447/95 e all'art. 28 commi 2, e 4 della L.R. n.16 del 18/06/07): titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere: a) progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 Nuovo codice della strada 8

d) discoteche e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi (ad esempio: unità di ventilazione e/o climatizzazione, impianti di aspirazione, impianti di diffusione sonora) f) impianti sportivi e ricreativi g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. I richiedenti il rilascio: h) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; i) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra; j) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all esercizio di attività produttive. 2. La documentazione di impatto acustico per le attività sopra citate che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere l indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, dall attività o dagli impianti stessi.(vedi Allegato2) 3. Per le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo, si richiama quanto contenuto dal DPR 19 ottobre 2011 n. 227 in materia di semplificazioni: Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica. 9

4. Nel caso di progetti di edifici con destinazione d uso diversa da quella residenziale, per i quali il Richiedente non abbia definito la natura dell attività che andrà ad insediarsi, la documentazione di impatto acustico non dovrà essere presentata in corrispondenza della richiesta del permesso di costruire o S.C.I.A. ma obbligatoriamente contestualmente alla richiesta di licenza od autorizzazione finalizzata all esercizio dell attività. art. 5 Valutazione previsionale del clima acustico 1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all art. 8, comma 3, della L. 447/95 e all'art. 28 comma 3 della L.R. n.16 del 18/06/07, di seguito richiamati: a) scuole e asili nido b) ospedali c) case di cura e di riposo d) parchi pubblici urbani ed extraurbani e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente comma 1 dell art. 4, sono tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico nelle aree interessate alla realizzazione (vedi all. 3). 2. Ai sensi della Legge 12.07.2011 n 106, art. 5 in materia di semplificazioni, ovvero per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione previsionale di clima acustico può essere sostituita con un autocertificazione, redatta da un tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. art. 6 Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici 1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, di seguito richiamati: a) edifici adibiti a residenza e assimilabili b) edifici adibiti ad uffici e assimilabili c) edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili d) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili e) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili f) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili g) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili devono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione (vedi all. 3). 10

2. Gli edifici relativi all edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni devono soddisfare anche ai limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67. 3. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere sottoscritta da un competente in acustica come definito dalla L. 447/1995 art. 2 comma 6. 4. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici va redatta per il rilascio del permesso per costruire di tutte le nuove costruzioni e per le nuove iniziative di restauro o ristrutturazione totale degli edifici. Per le ristrutturazioni parziali, manutenzioni straordinarie o ordinarie, verrà valutato il caso e se questo interessi o meno i requisiti acustici passivi dell edificio. 5. Per il rilascio dell agibilità deve essere prodotta idonea relazione di verifica in opera dei requisiti acustici passivi firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Tale relazione può tener conto dei nuovi metodi di campionamento proposti dalla norma UNI 11367:2010, appendice G. art. 7 Modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, di clima acustico e relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici 1. La documentazione di impatto acustico di cui all art. 4 dovrà essere presentata all ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di permesso di costruire. Nei casi in cui non sia previsto il rilascio del permesso di costruire e nei casi in cui la destinazione d uso dell immobile non sia nota al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all esercizio dell attività. 2. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente all istanza di autorizzazione per l esercizio dell attività. 3. La documentazione di previsione di clima acustico di cui all art. 5 dovrà essere presentata all ufficio comunale competente contestualmente al progetto del piano di intervento oppure, nel caso di singoli edifici, contestualmente alla domanda di permesso di costruire. 4. La documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all art. 6 dovrà essere presentata all ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di permesso di costruire o altra autorizzazione alla costruzione e/o modifica dello stabile. 5. La documentazione di verifica in opera di cui all art. 6 dovrà essere presentata all ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di rilascio dell agibilità. 6. Per tutti i casi non contemplati nel presente articolo, si rimanda alle procedure stabilite dal Regolamento Edilizio comunale ed alle norme di legge regolanti tali fattispecie. 7. L Amministrazione comunale potrà procedere, ove ritenuto necessario, alla verifica tecnica delle istanze pervenute, tenendo conto anche dell entità della struttura/attività e della presenza di ricettori acusticamente sensibili. Tali verifiche potranno avvenire avvalendosi di Enti o professionisti esterni in mancanza di adeguate figure professionali preposte a tali verifiche. 11

TITOLO II - DISCOTECHE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI art. 8 Limiti massimi all interno della struttura In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, in cui si svolga attività di intrattenimento danzante e/o di pubblico spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, disco-pub, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all interno dell area accessibile al pubblico e pari a 102 db(a) di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 db(a) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti deve essere attestato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 16/4/99 n. 215. art. 9 Documentazione di impatto acustico 1. La domanda di permesso di costruire o le istanze per conseguire autorizzazioni di cui al presente titolo devono contenere un idonea documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell allegato 2 al presente Regolamento. 2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d uso. 3. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere da richiedersi ad A.R.P.A. FVG. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell agibilità/ utilizzo della struttura e per l esercizio dell attività. 4. Alla documentazione già richiesta per il rilascio dell agibilità, il proprietario dell immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla documentazione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi comunali. art. 10 Situazioni di molestia 1. Qualora un pubblico esercizio dotato di apparecchiature di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi potenza risulti oggetto di segnalazioni per disturbo da rumore, presentate formalmente dagli interessati, il Dirigente/Responsabile del Servizio competente, sentita l Agenzia Regionale per La Protezione dell Ambiente del Friuli Venezia Giulia, può imporre l installazione di un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e trasmessa in copia all Ufficio comunale competente. 2. In caso di fondate e persistenti lamentele, il Dirigente/Responsabile del Servizio competente sentita l Agenzia Regionale per La Protezione dell Ambiente del Friuli Venezia Giulia, può imporre l adozione di un dispositivo di registrazione del livello sonoro su supporto cartaceo o digitale; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica e trasmessa in copia all Ufficio comunale competente; i relativi tabulati dovranno essere conservati per un periodo di 30 giorni ed esibiti, su richiesta, al personale incaricato per i controlli. 12

3. In caso di inadempienza delle prescrizioni imposte e in caso di manomissione o disattivazione del dispositivo di limitazione del rumore o del dispositivo di registrazione, verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa. 4. Sono da considerarsi situazioni di molestia anche le attività antropiche di intrattenimento, che si svolgono in aree esterne, connesse con i pubblici esercizi e/o i circoli privati, qualora risultino oggetto di lamentele e non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di emissione sonora; in tal caso i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione. 5. Qualora le segnalazioni di disturbo di cui al comma 1 risultassero, a seguito di rilievi fonometrici, del tutto infondate, i costi per l eventuale sopralluogo e/o attività svolta da ARPA verranno addebitati al segnalante. TITOLO III - SEGNALAZIONI SONORE E SIRENE art. 11 Dispositivi sonori di allarme 1. L impianto e il funzionamento di segnali d allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall esterno, non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica del territorio ma devono cessare entro quindici minuti dall inizio, anche se il segnale è intermittente. 2. I segnali d allarme degli edifici debbono essere installati con l osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d allarme degli automezzi di soccorso o della polizia. TITOLO IV - ABITAZIONI PRIVATE art. 12 Uso di elettrodomestici ed impianti sonori 1. Nelle abitazioni l uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio- televisori, computer, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato; 2. Fatto salvo quanto previsto dall art. 844 C.C. e dall art. 659 C.P. e dalla legge 27 febbraio 2009 n 13 art. 6-ter (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche e s.m.i.), il rumore prodotto dalle attività sopra descritte dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi; non è invece soggetto all applicazione del criterio differenziale, se derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali. art. 13 Impianti tecnici 1. L installazione e l uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni. 13

2. Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici delle abitazioni dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi e dalla legge legge 27 febbraio 2009 n 13 art. 6-ter, in particolare il DPCM 5/12/1997 ( Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici ) e seguenti modifiche, integrazioni o sostituzioni. Nel caso si rendesse necessario procedere a verifiche acustiche, queste dovranno essere svolte da Tecnico Competente in acustica Ambientale secondo le modalità previste dalla norma tecnica UNI 11367 ed i risultati confrontati con i limiti della legislazione vigente (DPCM 5/12/1997 e seguenti modifiche, integrazioni o sostituzioni) art. 14 Impianti di climatizzazione 1. L installazione, in parti esterne di edifici, di apparecchiature e canali di ripresa o espulsione d ariache fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dal Piano di Classificazione acustica, nonché il criterio differenziale dove applicabile. 2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari per la riduzione delle emissioni acustiche, come appoggi ed ancoraggi antivibranti. 3. Devono inoltre essere rispettate le disposizioni stabilite per gli impianti tecnologici dal Regolamento Edilizio comunale. TITOLO V - ALTRE ATTIVITA RUMOROSE art. 15 Macchine da giardino 1. L uso di macchine e impianti rumorosi per l esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi: a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20,00; b) nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle ore 19.00. 2. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l inquinamento acustico al di sotto dei 65 db(a), misurato in facciata degli edifici più esposti. 3. Non vi sono limitazioni all uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non si verifica disturbo al vicinato. art. 16 Razzi e fuochi d artificio 1. L'accensione di fuochi d'artificio, che non sia strettamente legata a manifestazioni di particolare carattere popolare e turistico ed autorizzata a norma di legge, è vietata su tutto il territorio comunale. 2. L accensione di fuochi d artificio legata alle manifestazioni di particolare carattere popolare e turistico, dovrà essere autorizzata ai sensi di legge; in tali casi l emissione sonora derivante 14

dall accensione dei suddetti fuochi d artificio è automaticamente derogata senza ulteriori formalità. art. 17 Veicoli a motore 1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa. 2. Il dispositivo silenziatore deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato. 3. Il Comune tramite gli agenti della Polizia Locale si riserva di fare accertare al proprietario del veicolo, presso le strutture competenti, il rispetto dei limiti di rumorosità emessa dal veicolo medesimo e stabilita in sede di omologazione, a cura e spese del trasgressore. 4. A bordo dei veicoli l uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora deve essere effettuato senza arrecare disturbo nell ambiente circostante, fatti salvi i limiti previsti dall art. 350 del Regolamento del Codice della Strada. art. 18 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori 1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate e altro contenute in casse, bidoni, ecc. devono essere effettuate con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. 2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore TITOLO VI - DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MOTORISTICHE art. 19 Autodromi e motodromi Al di fuori del perimetro, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, devono rispettare i seguenti limiti di immissione: a) 70 db(a) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6 alle 22; b) 60 db(a) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22 alle 6 ( in caso di rilascio di autorizzazioni in deroga e previo assenso della Giunta comunale). art. 20 Sistemi di monitoraggio 1. Al fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui all art. 19 e per la valutazione della richiesta di concessione di deroga, sentita l Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Friuli Venezia Giulia, organo tecnico di controllo ambientale competente, i gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività sportive, devono prevedere l'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, con le modalità e nei luoghi indicati dall A.R.P.A. F.V.G. 15

2. La documentazione relativa al risultato dei monitoraggi deve essere conservata dal gestore e resa disponibile per le funzioni di controllo da parte degli organi di vigilanza. 3. I gestori degli autodromi e/o motodromi, trasmettono al Comune ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali. TITOLO VII - ATTIVITÀ DI CAVA E/O LAVORAZIONE E/O STOCCAGGIO DI INERTI E SIMILARI art. 21 Attività esistenti e di nuova realizzazione Per le attività connesse con la prospezione, l'estrazione, la lavorazione (inclusa la macinazione), l'ammasso e la movimentazione di risorse minerali e lo sfruttamento di cave, devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione indicati nella zonizzazione acustica comunale ed il criterio differenziale, con le modalità ed i criteri di applicazione previsti dalla normativa vigente. TITOLO VIII - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO Capo I - Disposizioni generali Art. 22 -Campo di applicazione 1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. 2. Nell esecuzione di tutte le attività rumorose, comprese quelle domestiche e private, anche se temporanee si dovrà comunque aver cura che le immissioni acustiche non eccedano la normale tollerabilità, ferme restando, in caso contrario, le disposizioni di cui all art. 659 del Codice Penale. 3. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215. art. 23 Definizioni 1. Le attività di cui all articolo 6, comma 1, lettera h) della L. 447/1995, oggetto di autorizzazione da parte dei Comuni, possono essere distinte in due categorie principali: a) cantieri edili, stradali ed assimilabili b) manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili. 2. Non sono considerate temporanee le attività rumorose conseguenti e connesse con l attività estrattiva. 3. Considerato il limitato impatto acustico prodotto, nonché la specificità delle stesse, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che 16

rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, sono autorizzate in deroga, senza necessità di presentazione di alcuna documentazione. 4. Facendo propria l esperienza maturata dai tecnici dell ARPA, addetti al rilascio dei pareri di competenza nella materia in argomento, rese note nelle Linee Guida per il controllo dell inquinamento acustico, Allegato A del Decreto del Direttore Generale n.123 dd.20/05/2008, le attività sopra descritte si possono ulteriormente diversificare in: a) attività considerate dalla popolazione come eventi tollerabili o poco disturbanti, sia per la breve durata, che per il limitato impatto acustico (ad esempio sagre paesane, piccoli concerti, piano bar, cantieri edili e stradali di breve durata etc.); b) attività che, invece, per caratteristiche quali la durata, l impatto acustico prodotto, l elevata entità di popolazione coinvolta, possono potenzialmente produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione (ad esempio concerti di livello regionale/nazionale, manifestazioni importanti, cantieri edili e stradali di media-lunga durata etc). 5. In base a questa distinzione, sia per i cantieri edili, stradali ed assimilabili che per le manifestazioni, feste popolari ed assimilabili, risulta opportuno prevedere la presentazione, nel primo caso (precedente lettera a)), di una documentazione semplificata (Allegato 1 moduli A1, B1 e B2) e nell altro caso (precedente lettera b)) di una documentazione più dettagliata e corredata da una relazione di un tecnico competente in acustica ambientale come definito dall art. 2, commi 6 e 7 della legge 447/95 (Allegato 1 moduli A2 e B3) Questa differenziazione consente di distinguere, già in prima istanza, quelle pratiche che potrebbero avere un impatto acustico più significativo verso i cittadini e che, di conseguenza, potrebbero necessitare di particolari prescrizioni e/o di una più accurata attività di controllo e di monitoraggio. Capo II - Cantieri edili, stradali e assimilabili Art. 24 - Campo di applicazione Sono regolamentate da questo capo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali e assimilabili, indipendentemente dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall art. 21 del D.Lgs. 285/1992 ( Nuovo Codice della Strada ). Art. 25 - Criteri generali L esecuzione delle attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature dovranno ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n. 14 del 08/05/2000 concernente l emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzatura da utilizzare all aperto. Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale e comunitaria vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio cofanature, opportuni posizionamenti nel cantiere, ecc.) e dovranno essere usati macchinari moderni provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica. I titolari di imprese che utilizzano macchinari non provvisti 17

di certificazione di emissione acustica e scheda tecnica, entro un anno dall entrata in vigore del presente regolamento dovranno dotarsi del certificato in parola e relativa scheda. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati per ottemperare al rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, se non sostituibili con dispositivi di tipo luminoso. Di norma dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose. L accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all esclusivo tempo di utilizzo. La collocazione di attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture di cantiere. I soggetti che eseguono pubblici servizi e lavori pubblici, nonché quelli che appartengono all Amministrazione Comunale sono esonerati dal rispetto degli articoli 26, 27, 28, e 29 del presente Regolamento e devono rispettare le prescrizioni contenute negli ordini di servizio ovvero nei programmi di esecuzione approvati dall Amministrazione Comunale. Art. 26 - Orari 1. L attivazione di macchine rumorose e l esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei seguenti periodi, previa richiesta dell autorizzazione acustica in deroga con le modalità di cui all art 28 giorni feriali dalle 07:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:30 Sabato e prefestivi dalle 08.00 alle 12.00 domenica e giorni festivi esclusi 2. L attivazione di macchine rumorose e l esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni giorni feriali dalle 07:00 alle 20:00 Sabato e prefestivi dalle 08.00 alle 12.00 domenica e giorni festivi esclusi 3. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione, da considerarsi di carattere eccezionale, il Comune si avvale del supporto dell'a.r.p.a. a cura e spese dei richiedenti 4. Solo nel caso di comprovate esigenze di sicurezza, mobilità e/o di viabilità, l attivazione di macchine rumorose e l esecuzione di lavori rumorosi può essere consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza. 5. Gli operatori addetti alla raccolta e svuotamento cassonetti dei rifiuti solidi urbani e assimilati e allo svolgimento delle attività di pulizia delle strade sono esonerati dal rispetto 18

di orari, periodi e limiti acustici. Essi avranno comunque cura di adottare ogni possibile cautela atta ad eliminare o comunque attenuare le emissioni rumorose. Art. - 27 Limiti 1. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è : 70 db(a); 2. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 55 db(a), misurati a finestre chiuse. 3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive. 4. La richiesta dell autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose va prodotta sulla base dei modelli di seguito elencati: a) Allegato 1 modello A1 per le attività la cui durata non è superiore ai 90 giorni solari ed il cui esercizio avviene con l uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari indicati all'art.26, ovvero per le attività che si protraggono per più di 90 giorni solari ma le cui lavorazioni rumorose non superano i 60 giorni anche non consecutivi (come da cronoprogramma fornito contestualmente alla richiesta di autorizzazione in deroga) ed il cui esercizio avviene con l uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari indicati all art. 26 e ubicati a distanza maggiore di 100 metri da ospedali, case di cura, case di riposo e scuole. b) Allegato 1 modello A2 per le attività di cantiere che non rispettano i parametri di cui alla precedente lettera a). Art. 28 - Modalità autorizzative a. L attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilabili aventi tutte le seguenti caratteristiche: 1) durata non superiore a 3 mesi 2) ubicazione a distanze superiori a 100 m da ospedali, case di cura, case di riposo e scuole 3) rispetto dei limiti di zona e degli orari previsti dall art. 26 delle presenti Norme non necessita di autorizzazione da parte del Comune in materia di emissioni rumorose.e fatto comunque obbligo di presentare una comunicazione contenente una autocertificazione circa il rispetto delle condizioni del precedente comma, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, almeno 30 giorni prima l inizio dei lavori. La comunicazione dovrà avvenire mediante il modello A1 dell allegato 1 b. Qualora i lavori debbano derogare dai limiti indicati al comma a. del presente articolo, il responsabile del cantiere edile, stradale o assimilabile (direttore del cantiere, rappresentante legale o direttore lavori dell impresa che esegue i lavori) deve richiedere al Comune l autorizzazione in deroga prevista dal punto h), del comma 1, dell art. 6 della Legge 447/95, in base al modello A2 dell allegato 1. c. Per i cantieri in cui si prevede un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d impatto 19

acustico redatta dal tecnico competente definito ai sensi dell art. 2, commi 6 e 7 della L. 447/95, oppure un piano di monitoraggio acustico dell attività di cantiere. d. Il Comune per la concessione dell autorizzazione in deroga può chiedere preventivamente il parere dell A.R.P.A., trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente. Le deroghe ai limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D.M. 1 marzo 1991 per attività di cantiere possono essere rilasciate solo previo nulla osta rilasciato da ARPA FVG, e. Le deroghe per orari e giorni stabiliti all art. 26 del presente Regolamento possono essere rilasciate dal Comune, solo per comprovate necessità inerenti la sicurezza del cantiere, per prevenire pericoli a persone o cose. La richiesta di deroga dovrà contenere i seguenti tre elementi: 1) tipologia dei lavori; 2) ragioni dell urgenza; 3) luogo in cui è situato il cantiere con indicazione delle tipologia degli edifici circostanti. f. L autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l impatto acustico. In particolare il Comune può fissare nell autorizzazione in deroga particolari restrizioni, questo in presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, dove può imporre un limite acustico in facciata ai ricettori più vicini o più disturbati. g. Il Comune a seguito di motivata segnalazione di disturbo può riconsiderare i termini dell autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all uso delle attrezzature rumorose. h. Copia dell autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli. art. 29 Emergenze - Cantieri da attivare con urgenza Ai cantieri edili e/o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l incolumità della popolazione e a tutela e salvaguardia di persone e cose/animali, vista l urgenza e/o l impossibilità di programmare modalità operative diverse, viene concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti, limitatamente alle situazioni di urgenza sopra descritte e fino e limitatamente al perdurare dell emergenza, senza la necessità di alcun atto amministrativo, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere anche a mezzo fax al Comando di Polizia locale ( fax n. 0434.780007) e all ufficio ambiente ( fax n. 0434.797115). art. 30 Lavori di breve durata Per le attività edili che richiedono l impiego di macchine/apparecchiature rumorose per un massimo di 2 giorni consecutivi, è ammesso automaticamente l uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all art. 28, esclusivamente all interno delle fasce orarie indicate all art. 26. 20