REGOLAMENTO COMUNALE SULLA AUTOCERTIFICAZIONE E SULLA PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI



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COMUNE DI CAROSINO Provincia di Taranto ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N 46 DEL 30/11/1998 REGOLAMENTO COMUNALE SULLA AUTOCERTIFICAZIONE E SULLA PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI 1

I N D I C E CAPO I NORME GENTRALT Art. 1- Oggetto e finalità del Regolamento. Aii. 2 - Ambito di applicazione. Art. 3 - Quadro di riferimento normativo. Art. 4 - Validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione. Art. 5 - Dichiarazioni definitivamente sostitutive Art. 6 - Improrogabilità del termine Art. 7 - Dichiarazioni temporaneamente sostitutive. Art. 8 - Esibizione certificazione e termini. Art. 9 - Dipendenti competenti a ricevere la documentazione. Art. 10 - Presentazione delle dichiarazioni sostitutive. Art. 11 - Responsabilità per mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva. Art. 12 - Presentazione di copia autenticata dei documenti. Art. 13 - Acquisizione d'ufficio dei documenti. Art. 14 - Sottoscrizione di istanze anche in presenza del dipendente. Art. 15 - Domande di partecipazione alle selezioni pubbliche. Art. 16 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Art. 17 - Informazione ai cittadini. CAPO II DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI TRASCRIZIONIE DI DATI - CERTIFICAZIONI CONTESTUALI Art. 18 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Art. 19 - Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali. Art. 20 - Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali e dichiarazioni temporanee sostitutive. CAPO III DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEGLI ATTI DI NOTORIETA ATTI DI NOTORIETA Art. 21 - Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà. Art. 22 - Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà particolari. Art. 23 - Servizio relativo agli atti di notorietà. CAPO IV AUTENTICAZIONI Art. 24 - Autenticazioni delle sottoscrizioni presso il domicilio. Art- 25 - Autenticazione di copie da originale emesso da questo Comune. Art. 26 - Autenticazione di copie da originale depositato o conservato in questo Comune. Art. 27 - Autenticazione di copie da originale prodotto dall'interessato. Art. 28 - Autenticazione di firme. 2

Art. 29 - Autenticazione delle sottoscrizioni dei pensionati I.N.P.S. Art. 30 - Autenticazione della sottoscrizione per la riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili. Art. 31 - Autenticazioni per esigenze elettorali e dei referendum popolari. Art. 32 Autenticazione di sottoscrizioni di atti di impegno e degli atti di delega a pubbliche Amministrazioni CAPO V REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHLARAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE Art. 33 - Presentazione successiva della documentazione richiesta. Art. 34 - Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione. Art. 35 - Mendacio personale o fattuale. Art. 36 Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri. Art. 37 - Validità temporale delle dichiarazioni sostitutive. CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 38 - Modulistica utile per l applicazione del presente Regolamento. Art. 39 Conferimento ai funzionari dell'attribuzione della firma degli atti. Art. 40 - Doveri dei dipendenti. Art. 41 - Pubblicità del Regolamento. Art. 42 - Leggi ed atti Regolamentari Art. 43 - Entrata in vigore del presente Regolamento. N 23 ALLEGATI 3

CAPO 1 NORME GENERALI Art 1 Oggetto e finalità del Regolamento. 1. Il presente Regolamento, ai sensi degli artt. 2 e 3 delle leggi 4 gennaio 1968, n 15, e 15 maggio 1997, n 127, così come modificata dalla legge 16/06/1998, n 191, stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali è ammessa, in luogo di documenti o certificazioni amministrative una dichiarazione definitivamente o temporaneamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato. Art. 2 Ambito di applicazione. 1. Il presente Regolamento trova applicazione in qualsiasi procedimento con questo Comune instaurato sia da o con privati che con altre Pubbliche Amministrazioni. 2. Le norme del presente Regolamento sostituiscono e si integrano con le altre disposizioni regolamentari riguardanti la materia. Art 3 Quadro di riferimento normativo. 1. Per gli adempimenti del presente Regolamento si applicano le disposizioni: a) codice civile dall'art. 2703 all art. 2719; b) Legge 4 gennaio 1968, n 15 e successive modificazioni; c) Legge 11 maggio 1971, n 390; d) D.L. 30 dicembre 1985, n 787, ari: 8 bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n 45; e) Legge 29 ottobre 1984, n 732; f) Legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni; g) D.P.R. 27 giugno 1992, n 3 5 2; h) D.P.R. 25 gennaio 1994, n 130; i) D.P.C.M. 19 marzo 1994, n 271; l) Legge 15 maggio 1997, n 127; m) Legge 15 giugno 1998, n 191; n) Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri interessati e delle Prefetture. 2. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente Regolamento si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del Codice Civile con particolare riferimento alle norme richiamate nel comma precedente. Art. 4 Validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione. 1. E fatto divieto chiedere agli interessati certificati attestanti gli stati e requisiti personali e fatti giuridici previsti dall'art. 2 della legge 15 gennaio 1968, n 15 e dal regolamento previsto 4

dall'art. 1 della legge 15 maggio 1997, n 127, già contenuti congiuntamente o disgiuntamente nell'istanza o in dichiarazioni rese ai sensi del citato art. 2 e allegate all'istanza stessa. 2. Sono comunque validi ed efficaci i certificati e gli atti spontaneamente esibiti dall'interessato. Art. 5 Dichiarazioni definitivamente sostitutive 1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 15/1968, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte, in sostituzione delle normali certificazioni. 2. Le dichiarazioni di cui al précedente comma non richiedono alcuna autenticazione. 3. In ogni caso, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n 127/1997, i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile, e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E fatto divieto agli uffici comunali, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. 4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 127/1997, così come modificato dall'art. 22 della legge 191/98, i certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi anche oltre i termini di validità degli stessi nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato o nel documento non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Le restanti certificazioni rilasciate dagli uffici comunali hanno validità di mesi sei dalla data di rilascio salvo che disposizioni di legge prevedano una validità superiore. 5. Gli uffici sono tenuti ad emettere i provvedimenti scaturenti da istanze o atti d'ufficio per i quali siano stati acquisiti, in luogo di documenti e/o certificati, le dichiarazioni sostitutive, i documenti e i certificati di cui ai precedenti commi. 6. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle dichiarazioni e attestazioni prodotte dall'interessato. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni contenute nell art. 26 della legge n 15/1968. Art. 6 Improrogabilità del termine. 1. L'emissione del provvedimento richiesto non può essere ritardata per eventuali accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Art. 7 Dichiarazioni temporaneamente sostitutive. 1. Oltre che per la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a., così come previsto dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n 15, disposizione che trova applicazione per 5

tutte le domande rivolte a questa Amministrazione, in luogo della normale certificazione potrà essere presentata una dichiarazione temporaneamente sostitutiva di certificazione, debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 3 della legge n 15/1968, anche nei seguenti casi per documentare stati, fatti e qualità personali (art. 2, del D.P.R. 25 gennaio 1994, n 130 e art. 3, commi 2 e 3 della legge n 127/1997) a corredo delle pratiche cui si è interessati: a) titolo di studio e qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica; b) esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio; c) professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazione di servizio, stato di apprendista, tirocinante, ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; praticante per l'esercizio della professione; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga; d) qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili e mobili registrati; e) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; f) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita I.V.A.; g) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla p.a.; h) stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili: i) qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell'invalidità; l) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente; m) titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso; n) qualità di vivenza a carico e di esistenza in vita. 2. Oltre a quanto previsto nel precedente articolo 2, è ammessa la presentazione di dichiarazioni temporaneamente sostitutive anche nei seguenti altri casi: A) Ai fini dell'assunzione alle dipendenze di questa Amministrazione: per documentare il diritto alla precedenza o alla preferenza di legge. B) Ai fini del rilascio di concessioni edilizie: il possesso del titolo per ottenerle come previsto dall'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n 10; qualsiasi documentazione prevista dal regolamento edilizio e dagli altri strumenti urbanistici, sostituibile con dichiarazione. C) Ai fini del rilascio del certificato di abitabilità: dichiarazione da parte del direttore dei lavori di conformità rispetto al progetto approvato, di avvenuta prosciugatura dei muri e di salubrità degli ambienti (art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994, n 425); D) Per le gare di appalto di lavori pubblici: possesso delle condizioni di accesso alle gare; 6

dichiarazione sostitutiva del certificato antimafia. Art. 8 Esibizione certificazione e termini 1. Le dichiarazioni di cui al precedente articolo 7 non richiedono alcuna autenticazione. 2. La documentazione di cui sopra deve essere successivamente esibita dall interessato, a richiesti degli uffici comunali, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. 3. Gli uffici comunali assegnano agli interessati un termine di 30 giorni (ex art. 3, comma 2, legge n 127/1997, come modificato dall'art. 2. comma 7, legge 191/98) entro il quale produrre la documentazione sostituita. Qualora l'interessato non provveda nel termine, il provvedimento non è emesso. Art. 9 Dipendenti competenti a ricevere la documentazione 1. I dipendenti competenti a ricevere la documentazione possono appartenere a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quarta. 2. I responsabili del servizio e del procedimento, identificati ai sensi dell'art. 5, della legge 7 agosto 1990, n 241, nonché dal Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, adottato da questo Ente ( capo II, tit. V), sono comunque competenti a ricevere, la documentazione. Art. 10 Presentazione delle dichiarazioni sostitutive. 1. Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche contestualmente all istanza, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto e vengono vistate da quest'ultimo. 2. La trasmissione della documentazione all amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro postale. Art. 11 Responsabilità per mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva. 1. Per i casi previsti dal presente regolamento, la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, costituisce violazione dei doveri d ufficio. Art. 12 Presentazione di copia autenticata dei documenti. 1. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14, della legge 4 gennaio 1969, n 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione, procedente. In tal caso la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. 7

Art. 13 Acquisizione d'ufficio dei documenti. 1. È fatto obbligo a tutti i dipendenti responsabili del relativo procedimento, qualora l interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso di questa o di altra pubblica amministrazione, di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 2. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. 3. E fatto divieto, ai responsabili del procedimento, di richiedere, agli interessati, i certificati di cui ai commi precedenti. Art 14 Sottoscrizione di istanze anche in presenza del dipendente. 1. Ai sensi dell'art. 2, commi 10 e 11 della legge n 191/98, che sostituiscono l'art. 3, comma 11 della legge n 127/97, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione Comunale non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 3 e 4, della legge 04/01/1968, n 15. La sottoscrizione di istanze può anzi essere compiuta, senza essere soggetta ad autenticazione, alla presenza del dipendente incaricato oppure l istanza può essere presentata unitamente a copia fotostatica, anche se non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore da inserire nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere anche inviate servendosi eventualmente di mezzi telematici come il fax e la posta elettronica. Se nella domanda sono inserite anche delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, la firma non deve essere comunque autenticata. Di conseguenza anche per la richiesta di ottenimento della carta di identità valida per l'espatrio non è prevista l'autenticazione della firma e dunque non si applica l'imposta di bollo. Art. 15 Domande di partecipazione alle selezioni pubbliche. 1. E fatto divieto agli uffici comunali di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione negli uffici comunali. Art. 16 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. 1. L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali non ricompresi nei precedenti articoli, che siano a diretta conoscenza dell'interessato rimane soggetto alla disciplina dell'art. 4, legge 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà continua a essere soggetta ad autenticazione, ai sensi dell'art. 20, legge 15/1968. Se la dichiarazione è contenuta in un'istanza rivolta al comune, non è soggetta ad autenticazione. 8

Art 17 Informazione ai cittadini. 1. Tutta la modulistica utilizzata dagli uffici comunali deve indicare con chiarezza i casi nei quali il cittadino può sostituire i certificati con le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento, e il caso nei quali non è necessaria l'autenticazione della propria sottoscrizione. 2. Nei moduli, lettere di comunicazione, schede procedimentali e atti di qualsiasi natura rivolti a cittadini, nei quali sono indicati. ai fini dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, i documenti o certificati che debbono essere esibiti per ottenere la pronuncia dell'amministrazione, sostituibili ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento va inserita la seguente dicitura: I documenti e/o certificati di cui sopra possono essere sostituiti da dichiarazione definitivamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica, che non necessita di autenticazione. 3. Nei moduli, lettere di comunicazione, schede procedimentali e atti di qualsiasi natura rivolti a cittadini, nei quali sono indicati, ai fini dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, i documenti o certificati che debbono essere, esibiti per ottenere la pronuncia dell'amministrazione, sostituibili temporaneamente ai sensi dell art. 7 del presente regolamento, va inserita la seguente dicitura: I documenti e/o certificati di cui sopra possono essere sostituiti da dichiarazione temporaneamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica, che non necessita di autenticazione. Prima dell'emanazione del provvedimento definitivo l interessato dovrà esibire la certificazione sostituita entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio competente, pena la non emanazione del provvedimento. 4. Nei moduli, lettere di comunicazione, schede procedimentali e arti di qualsiasi natura rivolti a cittadini, nei quali sono indicati le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 4, della legge n 15/1968 e 16 del presente regolamento, va inserita la seguente dicitura: Le dichiarazioni di cui sopra vanno rese in mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4, della legge n 15/1968, sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica, e autenticata ai sensi dell'art. 20 della citata legge. Qualora la dichiarazione sia contenuta in un istanza rivolta a questo Ente non é soggetta ad autenticazione. CAPO II DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI TRASCRIZIONE DI DATI CERTIFICAZIONI CONTESTUALI Art. 18 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 1. Il servizio relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui al presente regolamento sarà assicurato dai dipendenti uffici Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva, che saranno dotati di una congrua scorta di modelli conformi agli allegati nn. 1, 2 e 3 al presente regolamento. 9

Art. 19 Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali. 1. Il servizio relativo alla trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali di cui agli artt. 5,6 e 8 della legge n 15/1968, sarà assicurato dai dipendenti uffici Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva, che saranno dotati di una congrua scorta di modelli conformi agli allegati nn. 4, 5 e 6 al presente regolamento. Art. 20 Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati. e qualità personali e dichiarazioni temporanee sostitutive. 1. I servizi relativi alla certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali di cui all art 11 della legge n 15/1968, e dell'art. 2, del D.P.R. n 130/1994 e le dichiarazioni temporaneamente sostitutive, saranno assicurati dai dipendenti uffici Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva per le certificazioni di cui agli allegati modelli nn. 7, 8 e da tutti gli atri uffici comunali relativamente alle dichiarazioni di cui all'allegato modello n 9, che saranno dotati di una congrua scorta di modelli conformi agli allegati nn. 7 e 8, nonché n 9 per quelli temporaneamente sostitutivi, al presente regolamento. CAPO III DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEGLI ATTI DI NOTORIETA - ATTI DI NOTORIETA Art 21 Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà. 1. Il servizio relativo alle dichiarazioni sostitutive degli atti dì notorietà di cui agli artt. 4, 8 e 20 bis della legge n 15/1968, sarà assicurato dai dipendenti uffici Anagrafe, Archivio e Protocollo, che saranno dotati di una congrua scorta di modelli conformi agli allegati nn. 10, 11, 12 e 13 al presente regolamento. Art. 22 Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà particolari. 1. Il servizio relativo alle seguenti particolari dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà: a) Per la documentazione di richiesta di servizi pubblici di cui all'art. 45, della legge 28 febbraio 1985, n 47, come sostituito dall'art. 7 del D.L. 23 aprile 1985. n 146, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1985, n 298, sarà assicurato dall'ufficio Edilizia e Urbanistica, che sarà dotato di una congrua scorta di modelli conformi all allegato n 14 al presente regolamento. b) Per la documentazione delle pratiche di successione sarà assicurato dai dipendenti uffici Anagrafe e Stato Civile, che saranno dotati di una congrua scorta di modelli conformi all'allegato n 15 al presente regolamento. 10

c) Per la documentazione relativa alla lotta contro la delinquenza mafiosa il servizio sarà assicurato dal dipendente ufficio Antimafia, che sarà dotato di una congrua scorta di modelli conformi agli allegati nn. 16 e 17 al presente regolamento. Art. 23 Servizio relativo agli atti di notorietà. 1. Il servizio relativo al ricevimento degli atti di notorietà con la presenza di due testimoni come previsto dall'art. 30 della legge 7 agosto 1990, n 241, richiesti dagli interessati per usi diversi da quelli per i quali possono essere sostituiti dalla dichiarazione di cui ai precedenti articoli, sarà assicurato dall'ufficio Affari Generali di Segreteria, che sarà dotato di una congrua scorta di modelli conformi all'allegato n 18 al presente regolamento. CAPO IV AUTENTICAZIOINI Art. 24 Autenticazioni delle sottoscrizioni. presso il domicilio. 1. In presenza di comprovata urgente necessità, è fatto obbligo al dipendente legittimato ad autenticare le firme a recarsi presso il domicilio di coloro che, temporaneamente o permanentemente, sono affetti da minorazioni delle capacità fisiche che li rendono totalmente incapaci di recarsi presso la sede del comune. 2. L'urgenza, per i temporaneamente impediti, sarà comprovata dalla dimostrazione della data di scadenza entro la quale la documentazione dovrà essere presentata. 3. L'incapacità fisica di cui al comma 1, se non a conoscenza diretta dell'ufficio, dovrà essere documentata con certificazione rilasciata dal medico curante o da una idonea struttura sanitaria anche privata. 4. Il servizio relativo sarà assicurato dal dipendente ufficio di Polizia Urbana, Unità Operativa Segreteria, che sarà dotato di una congrua scorta di modelli conformi agli allegati nn, 19, 20a e 21a al presente regolamento. Art. 25 Autenticazione di copie da originale emesso da questo Comune. 1. L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è stato emesso da questi uffici sarà assicurato dai Capi Settore al quale appartengono gli uffici che hanno emesso l'atto o da loro eventuale delegato, che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente: La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi degli artt. 7 e 14, della legge 4 gennaio 1968, n 15 integrato dal timbro lineare dell'ufficio, dal timbro tondo e, eventualmente, da altro timbro indicante la qualifica del funzionario, ed il suo nome e cognome. 2. In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati dovranno essere dattiloscritti. Art. 26 Autenticazione di copie da originale depositato o conservato in questo Comune. 1. L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale depositato o conservato in questi uffici sarà assicurata dai Capi Settore al quale appartengono gli uffici presso cui è depositato o 11

2. In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati dovranno essere dattiloscritti. Art. 27 Autenticazione di copie da originale prodotto dall'interessato. 1. L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è stato prodotto dall'interessato sarà assicurata dai dipendenti uffici Anagrafe, Archivio e Protocollo, nonché de servizi incaricati del ricevimento della documentazione, che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente: La presente copia composta da n..fogli, è conforme all'originale esibito dal Sig...nato a..il.. identificato. ed è stata rilasciata previa ammonizione del predetto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità Si rilascia ai sensi degli artt. 7 e 14, della legge 4 gennaio 1968, n 15 integrato dal timbro lineare dell'ufficio, dal timbro tondo e, eventualmente, da altro timbro indicante la qualifica del funzionario, ed il suo nome e cognome. 2. In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati dovranno essere dattiloscritti. Art. 28 Autenticazione di firme. 1. L'autenticazione delle firme sarà assicurata dai dipendenti uffici Anagrafe, Archivio e Protocollo, che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente: Previa indicazione di:. a mezzo di ne dichiaro autentica, ai sensi dell'art. 20, della legge 4 gennaio 1968. n 15. la firma apposta in mia presenza integrato dal timbro lineare dell'ufficio, dal timbro tondo e, eventualmente, da altro timbro indicante la qualifica del funzionario, ed il suo nome e cognome. 2. In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati dovranno essere dattiloscritti. Art. 29 Autenticazione delle sottoscrizioni dei pensionati I.N.P.S. 1. Il servizio relativo alle autenticazioni delle sottoscrizioni dei pensionati I.N.P.S., anche ai fini della delega alla riscossione della pensione, sarà curata dai dipendenti uffici Anagrafe, Archivio e Protocollo. 2. Per l'autenticazione dovranno essere usati modelli conformi a quelli richiesti dall'i.n.p.s. Art. 30 Autenticazione della sottoscrizione per la riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili. 1. Il servizio relativo all autenticazione delle sottoscrizioni per la riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili sarà assicurata dal dipendente ufficio di Stato Civile, che sarà 12

dotato di una congrua scorta di modelli conformi agli allegati nn. 20 e 21 al presente regolamento. Art 31 Autenticazioni per esigenze elettorali e dei referendum popolari. 1. Per le autenticazioni delle firme relative agli adempimenti elettorali ed ai referendum popolari, troveranno puntuale applicazione le disposizioni emanate dal Ministero dell Interno. Art. 32 Autenticazione di sottoscrizioni di atti di impegno e degli atti di delega a pubbliche amministrazioni. 1. Per ottenere, più genericamente, un determinato provvedimento da una Pubblica Amministrazione, tali autentiche saranno assicurate dai dipendenti uffici Anagrafe, Archivio e Protocollo. CAPO V REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE Art. 33 Presentazione successiva della documentazione richiesta. 1. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali di cui al presente regolamento, viene richiesta dal Comune all'interessato prima di emettere il provvedimento a lui favorevole. 2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1 viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine congruo per la presentazione della documentazione. Nel caso dell'emissione contestuale di più provvedimenti analoghi, relativi all esito dello stesso procedimento, il termine fissato è lo stesso per tutti gli interessati. 3. La trasmissione della documentazione all'amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data del timbro postale. 4. Per giustificati motivi, su richiesta dell interessato e per una sola volta, può essere concessa una proroga al termine previsto dal comma 2. 5. Nei casi in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata presentata per la formazione di una graduatoria, la documentazione sarà richiesta unicamente a coloro che sono utilmente collocati in graduatoria. Art. 34 Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione. 1. Qualora le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di cui al presente regolamento, presentino delle, irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure siano incomplete ovvero la documentazione esibita dall interessato sia irregolare o non conforme 13

alla precedente dichiarazione, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà comunicazione all'interessato di tali irregolarità entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o, rispettivamente, della documentazione. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione o della documentazione. Art 35 Mendacio personale o fattuale 1. In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è, obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, della legge 4 gennaio 1968, n 15. Art. 36 Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri. 1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. Art 37 Validità temporale delle dichiarazioni sostitutive. 1. Le dichiarazioni sostitutive di cu al presente regolamento, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Art 38 Modulistica utile per l'applicazione del presente regolamento. 1. Al fine di facilitare gli operatori negli adempimenti di competenza per la puntuale applicazione delle norme e di ridurre al minimo il numero delle operazioni materiali occorrenti gli uffici dipendenti individuati negli articoli precedenti, in via di prima applicazione, saranno dotati della modulistica necessaria conforme a quella allegata al presente regolamento. 2. Successivamente gli uffici provvederanno ad elaborare detta modulistica in via informatica, per adeguata costantemente alle modifiche legislative e regolamentari concernenti la materia. 3. Un congruo numero di tutti i modelli allegati al presente regolamento saranno forniti agli uffici comunali. Art 39 Conferimento ai funzionari dell'attribuzione della firma degli atti. 1. Per assicurare la puntuale applicazione del presente regolamento il Sindaco, per ciascun ufficio individuato negli articoli precedenti: incaricherà i funzionari alla firma (Allegato 22) dei relativi atti; 14

disporrà che ogni ufficio incaricato sia dotato dei registri necessari anche per la riscossione di eventuali diritti. Art. 40 Doveri dei dipendenti. 1. I dipendenti di questo Comune hanno il dovere di dare puntuale esecuzione a tutte le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n 15, e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla perfetta applicazione del presente regolamento. 2. Le infrazioni a tale dovere avranno rilevanza disciplinare. Art 41 Pubblicità del regolamento. 1. Copia del presente regolamento, a nonna dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Art. 42 Leggi ed atti regolamentari. 1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento sarà osservata, in quanto applicabile, la vigente normativa di legge in materia ed in particolare: la legge 4 gennaio 1968, n 15, e successive modificazioni; la legge 7 agosto 1990, n 241; il D.P.R. 25 gennaio 1994, n 130; D.P.C.M. 19 marzo 1994, n 281; la legge 15 maggio 1997, n 127; la legge 16 giugno 1999, n 191; le circolari :ministeriali. Art 43 Entrata in vigore del presente regolamento 1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente, organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la sua ripubblicazione all albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO. 2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. 3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali. 15

A L L E G A T I Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal genitore o dal tutore. 3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall interessato assistito dal curatore. Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali 4. Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali. 5. Trascrizione dati concernenti stati e qualità personali da documenti esibiti dal genitore o tutore. 6. Trascrizione di dati da documenti esibiti dall'interessato assistito dal curatore. Certificazioni e dichiarazioni contestuali in ordine a fatti, stati e qualità personali 7. Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali. 8. Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali (meccanografici). 9. Dichiarazione temporaneamente sostitutiva. Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà - Atti di notorietà 10. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. 10/bis Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 2 - comma 11 - legge 191/1998. 11. Verbale di resa dichiarazione di chi non sa o non può firmare. 12. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o dal tutore. 13. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato assistito dal curatore. 14. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ad uso dell'ufficio Tecnico (Avvenuto rilascio concessione edilizia). 14/bis Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ad uso dell'ufficio Tecnico (Avvenuto rilascio concessione edilizia) ex art. 2 - comma 11 - legge 191/1998. 15. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione. 16. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso antimafia (persone fisiche). 17. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso antimafia (persone giuridiche). 18. Atto di notorietà. Autenticazione 19. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa al domicilio del dichiarante). 19.a Conferimento incarico per autenticazione - Ricevimento documentazione. 20. Atto dì delega alla riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili. 16

20.a Atto di delega alla riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili (resa al domicilio del dichiarante). 21. Atto di delega alla riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili (impossibilitati alla sottoscrizione). 21.a Atto di delega alla riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili (impossibilitati alla sottoscrizione - resa al domicilio del dichiarante). Autenticazione delle sottoscrizioni inerenti alle operazioni elettorali. 21.b Autenticazione delle sottoscrizioni inerenti alle operazioni elettorali. Attribuzione di firma ai dipendenti 22. Attribuzione della firma degli atti ai dipendenti. 23. Revoca di atto di delega o di incarico. 17