COMUNICA REGISTRO IMPRESE RELAZIONE DEL NOTAIO RICCARDO RICCIARDI PER LA RIUNIONE DEL 5 MAGGIO 2010 Normativa Avvertenze Clausole Comunica Agenzia Entrate Inail Inps PEC Creazione della pratica Invio Pratica Ricevute Configurazione Allegati NORMATIVA DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007 n. 7 (in Gazz.Uff., 1 febbraio, n. 26). - Decreto convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (DECRETO BERSANI BIS). Comunicazione unica per la nascita dell'impresa Art. 9. 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, [di norma] per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo. 2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. 4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, [anche] per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. 5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. 6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono [di norma] adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009 (in Gazz. Uff., 3 luglio, n. 152). - Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7. Procedimento della Comunicazione unica Art. 3. 1. Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica, secondo il modello approvato con il decreto della modulistica. Il modello è presentato in modalità telematica o mediante supporto informatico. 2. La comunicazione, una volta pervenuta al registro delle imprese e sottoposta ai controlli disciplinati dal presente decreto, viene inviata dalla camera di commercio alle amministrazioni di cui all'art. 4. Detta comunicazione da parte delle camere di commercio rispetta i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e successivamente trattati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La richiesta di codice fiscale e di partita IVA viene inviata all'agenzia delle entrate che trasmette quanto richiesto, in automatico a norma del decreto interministeriale 12 maggio 2004, alla camera di commercio secondo quanto specificato dal successivo art. 11. I dati del codice fiscale e della partita IVA sono riportati nella ricevuta di cui all'art. 13. 3. La comunicazione viene inviata dalla camera di commercio all'inps nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese. 4. L'INPS e l'inail effettuano le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007 entro sette giorni da quello nel quale hanno ricevuto la comunicazione dalla camera di commercio. 5. Le comunicazioni avvengono a norma degli articoli 15 e 16. 6. Le comunicazioni verso gli enti e verso gli interessati avvengono esclusivamente durante l'orario d'ufficio delle camere di commercio come reso noto nel sito di cui all'art. 6. Amministrazioni competenti Art. 4. 1. Sono destinatarie della Comunicazione unica le seguenti amministrazioni: a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura; b) l'agenzia delle entrate; c) l'istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane; f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Indirizzo elettronico dell'impresa Art. 8. 1. Nel modello di Comunicazione unica, è indicata la casella PEC corrispondente alla casella dell'impresa, ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Qualora l'impresa non disponga di una casella PEC lo dichiara nella comunicazione unica, indicando le modalità per la ricezione della comunicazione circa l'assegnazione di una casella ai sensi del comma 2. 2. Nel caso l'impresa non sia provvista di casella PEC, le camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del procedimento senza costi per l'impresa, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzioni operative sono pubblicate in opportuna sezione del sito, dandone comunicazione ai sensi del comma 1. 3. La casella dell'impresa è iscritta al registro delle imprese ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005. Ricevimento della Comunicazione unica Art. 10. 1. Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del registro delle imprese provvede a: a) verificare le credenziali di accesso al servizio, nel caso di presentazione telematica; b) verificare la consistenza e correttezza formale dei file informatici in base alle regole descritte nel decreto della modulistica; c) verificare la consistenza e validità delle firme digitali apposte; d) verificare la correttezza del recapito di PEC indicato dal mittente come casella dell'impresa; e) verificare la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione; f) verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali; g) verificare il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso di presentazione telematica. 2. Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni del comma 1, la Comunicazione è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente nel sito. Ricevuta Art. 13. 1. A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta quale titolo per l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 9, comma 3, della decreto-legge n. 7 del 2007. 2. La ricevuta è un documento informatico firmato digitalmente dal conservatore del registro delle imprese o suo delegato, con marcatura temporale del momento della firma, contenente: a) l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese destinatario della comunicazione; b) il numero di protocollo e la data della ricevuta; c) la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA e la provincia della sede dell'impresa; d) l'adempimento richiesto; e) gli enti destinatari della comunicazione e il numero di protocollo; f) gli estremi del dichiarante; g) l'indirizzo di PEC dell'impresa; h) l'elenco delle distinte informatiche presenti nella comunicazione. 3. La ricevuta è inviata alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. 4. Nel caso di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto, l'ufficio del registro delle imprese rilascia la stampa della ricevuta che è inviata ai sensi del comma 3. Comunicazione tra le amministrazioni Art. 15.
1. La Comunicazione unica è trasmessa immediatamente alle amministrazioni di cui all'art. 4, ad e- sclusione di quella per una nuova impresa ai fini previdenziali, che è inviata a seguito del completamento dell'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nell'albo delle imprese artigiane. 2. Le comunicazioni sono inviate tramite sistema pubblico di connettività e cooperazione e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, tramite PEC. 3. Il registro delle imprese invia le comunicazioni alle amministrazioni espressamente indicate nel modulo di Comunicazione unica. Per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le comunicazioni non espressamente indirizzate all'inps, sono trasmesse all'istituto. 4. I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto della modulistica relativamente a: a) modello di Comunicazione unica; b) modulistica di competenza dell'ente; c) i dati relativi al codice fiscale e partita IVA. 5. Contestualmente al ricevimento della Comunicazione unica, le amministrazioni comunicano al registro delle imprese: a) il numero identificativo della richiesta; b) l'esito del ricevimento. 6. Alla conclusione del procedimento di competenza, le amministrazioni comunicano al registro delle imprese: a) l'esito del procedimento; b) il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso di nuova posizione. Comunicazioni all'interessato Art. 16. 1. Le amministrazioni, ad esclusione dell'agenzia delle entrate, comunicano alla casella dell'impresa gli esiti delle registrazioni nei propri archivi. 2. Nel caso la Comunicazione unica richieda correzioni o integrazioni, le amministrazioni richiedono la modifica con notifica alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Ogni amministrazione comunica all'impresa le modalità con le quali provvedere alle modifiche richieste. Procedure d'emergenza Art. 17. 1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei dispositivi informatici dell'ufficio del registro necessari alla ricezione della Comunicazione unica, per un periodo superiore alle tre ore consecutive, avuto riguardo all'orario ed ai giorni di apertura al pubblico dell'ufficio, il richiedente è autorizzato ad inoltrare al competente registro delle imprese la distinta della Comunicazione unica prevista dal decreto della modulistica, stampata su carta e sottoscritta con firma autografa dal soggetto legittimato o dal procuratore, unitamente a copia degli atti che l'accompagnano e ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i motivi di mancato funzionamento. 2. Nei casi previsti al comma 1, la domanda presentata su modello cartaceo è protocollata ai sensi dell'art. 12. 3. La riscossione dei diritti e dell'imposte è effettuata al momento dell'invio definitivo. 4. Nel caso previsto al comma 1, entro cinque giorni dalla comunicazione da parte dell'ufficio del registro delle imprese all'interessato del venir meno della causa che ha generato l'impedimento, il soggetto legittimato o il procuratore è tenuto a provvedere alla sostituzione della domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, presentata su supporto cartaceo, con identica domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, ai sensi dell'art. 9. D.P.C.M. 6 maggio 2009. Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7.
Art. 3. Procedimento della Comunicazione unica 1. Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica, secondo il modello approvato con il decreto della modulistica. Il modello è presentato in modalità telematica o mediante supporto informatico. 2. La comunicazione, una volta pervenuta al registro delle imprese e sottoposta ai controlli disciplinati dal presente decreto, viene inviata dalla camera di commercio alle amministrazioni di cui all'art. 4. Detta comunicazione da parte delle camere di commercio rispetta i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e successivamente trattati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La richiesta di codice fiscale e di partita IVA viene inviata all'agenzia delle entrate che trasmette quanto richiesto, in automatico a norma del decreto interministeriale 12 maggio 2004, alla camera di commercio secondo quanto specificato dal successivo art. 11. I dati del codice fiscale e della partita IVA sono riportati nella ricevuta di cui all'art. 13. 3. La comunicazione viene inviata dalla camera di commercio all'inps nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese. 4. L'INPS e l'inail effettuano le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legge n. 7 del 2007 entro sette giorni da quello nel quale hanno ricevuto la comunicazione dalla camera di commercio. 5. Le comunicazioni avvengono a norma degli articoli 15 e 16. 6. Le comunicazioni verso gli enti e verso gli interessati avvengono esclusivamente durante l'orario d'ufficio delle camere di commercio come reso noto nel sito di cui all'art. 6. Art. 4. Amministrazioni competenti 1. Sono destinatarie della Comunicazione unica le seguenti amministrazioni: a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura; b) l'agenzia delle entrate; c) l'istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane; f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Art. 5. Elenco degli adempimenti assolti con la Comunicazione unica 1. Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione unica sono: a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio; c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL; d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'inps relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003; e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS; f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a: 1) attività esercitata; 2) cessazione attività; 3) modifica denominazione impresa individuale; 4) modifica ragione sociale; 5) riattivazione attività; 6) sospensione attività; 7) modifica della sede legale;
8) modifica della sede operativa; g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS; h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane AVVERTENZE Lo scopo di ComUnica è quello di effettuare una Comunicazione Unica a tutti gli enti interessati (Agenzia Entrate Registro Imprese Inail - Inps) ma per gli atti per i quali è necessario l intervento notarile le pratiche da allegare variano secondo la tipologia di atti. E bene quindi chiarire fin dall inizio dell istruttoria quali pratiche dovranno essere allegate a ComUnica consegnando l elenco dei dati da avere per la corretta compilazione di Comunica: ElencoDocumentiSocietà ElencoDocumentiAziende CLAUSOLE COSTITUZIONE DI SOCIETÀ Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 le parti dichiarano che la società è da iscrivere nel Registro Imprese senza immediato inizio dell attività economica e quindi mi consegnano... dichiarano che mi faranno pervenire in tempo utile... la sola richiesta all'agenzia delle entrate di attribuzione di codice fiscale e di partita IVA. oppure Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 le parti dichiarano che la società è da iscrivere nel Registro Imprese con immediato inizio dell attività economica e quindi mi consegnano... dichiarano che mi faranno pervenire in tempo utile... la richiesta all'agenzia delle entrate di attribuzione di codice fiscale e di partita IVA, nonché la domanda di iscrizione dell impresa con dipendenti ai fini INPS e la domanda d'iscrizione dell'impresa ai fini INAIL Le parti si dichiarano edotte che la mancata allegazione delle pratiche Inail ed Inps potrebbe portare all attribuzione di responsabilità della società verso i predetti enti per aver dichiarato un inizio attività non seguito da contestuale deposito delle pratiche relative. MODIFICHE DI SOCIETÀ Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 la società mi consegna... dichiara che mi farà pervenire in tempo utile... le eventuali comunicazioni all'agenzia delle entrate, all INPS e all INAIL. oppure
Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. la società dichiara che le comunicazioni da effettuare all Agenzia delle Entrate, all INPS e all INAIL saranno effettuate a sua cura dopo la suddetta Comunicazione Unica. MODIFICHE DI IMPRESE (Cessione azienda, donazione di azienda, affitto di azienda) Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 le parti mi consegnano... dichiarano che mi farnno pervenire in tempo utile... le eventuali comunicazioni all'agenzia delle entrate, all INPS e all INAIL. oppure Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 le parti dichiarano che le comunicazioni da effettuare all Agenzia delle Entrate, all INPS e all INAIL saranno effettuate a loro cura dopo la suddetta Comunicazione Unica. N.B. La chiusura di un attività imprenditoriale può comportare due varianti: 1. La cessazione totale dell attività economica, con il mantenimento dell iscrizione della ditta/società nel Registro delle Imprese. Quest eventualità si può verificare nel caso in cui, ad esempio, sia in atto un processo di liquidazione. In questo caso è necessario: (se si vuole cessare l attività economica a fini IVA) compilare la modulistica informatica dell Agenzia delle Entrate e allegare la pratica nell applicativo ComUnica; (obbligatorio) compilare la modulistica informatica del Registro delle Imprese e, se necessario, quella relativa alla gestione dipendenti dell'inps con FedraPlus e allegare la pratica nell applicativo ComUnica. (per cessare posizioni assicurative territoriali INAIL ancora attive) compilare la modulistica informatica con l'applicativo ComUnica e allegare la pratica nello stesso applicativo. 2. La cancellazione della ditta/società dal Registro delle Imprese. In questo caso è necessario: (se si vuole cessare l attività economica a fini IVA) compilare la modulistica informatica dell Agenzia delle Entrate per la cessazione della partita IVA e allegare la pratica nell applicativo ComUnica; (obbligatorio) compilare la modulistica informatica del Registro delle Imprese e, se necessario, quella relativa alla gestione dipendenti dell'inps, con FedraPlus e allegare la pratica nell applicativo ComUnica. (per cessare posizioni assicurative territoriali INAIL ancora attive) compilare la modulistica informatica con l'applicativo ComUnica e allegare la pratica nello stesso applicativo. Quindi nel caso dello scioglimento di una società di persone con contestuale cancellazione dal R.I. e cessazione di attività ai fini I.V.A.. in COMUNICA si può allegare il Mod. per l'agenzia delle Entrate (cancellazione della P.I.) che può essere firmato anche dal notaio o, in alternativa, compilare l apposito intercalare all'interno del FEDRA.
COMUNICA https://webtelemaco.infocamere.it/aquasrvlt?nwxurl=/ptel/spedprat.naw http://elearning.infocamere.it/login/index.php Call-Center Registro Imprese È disponibile al numero telefonico 199.50.20.10 oppure registroimprese@infocamere.it. Con il modello di comunicazione unica è possibile svolgere una serie di adempimenti nei confronti di diversi soggetti istituzionali (Registro delle Imprese, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate ecc..) I suddetti adempimenti non sono stati unificati in un unica "comunicazione" ma viaggiano, per così dire, distinti all'interno della pratica di "comunicazione unica" come desumibile anche dall'allegato "A" del citato D.M. 19/11/2009 dove espressamente si dice che ogni comunicazione unica d'impresa è una collezione di file, strutturata in: Modello di Comunicazione contenente i dati sul richiedente, l oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti; Modulistica Registro Imprese Modulistica Agenzia delle Entrate Modulistica INPS Modulistica INAIL Ciascuna delle predette modulistiche (compreso il "Modello di Comunicazione") è accompagnata da una propria distinta da "sottoscrivere" digitalmente Procura Speciale Per effetto di quanto disposto dalla circolare 3616/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2008, al fine di agevolare l adozione della procedura telematica da parte dell utenza meno informatizzata, è consentita la trasmissione di una pratica di ComUnica anche quando il titolare dell impresa attribuisce al soggetto designato (intermediario generico) il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica all ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica. Il documento ha quindi il valore di procura speciale (limitata all'espletamento della formalità identificata dal codice univoco della pratica), in forma scritta non autenticata. Alla circolare è allegato un formulario "tipo" di procura speciale, univoco a livello nazionale che va compilato e sottoscritto con firma autografa. Il modello di procura così compilato e una copia di un documento di identità valido per ciascuno dei firmatari della procura andranno acquisiti tramite scansione in un file formato standard PDF/A - 1 che sarà sottoscritto digitalmente dal procuratore designato ed allegato alla pratica telematica. La predetta procura speciale costituisce uno degli allegati della pratica di ComUnica ed è trasmessa agli enti interessati. Per quanto riguarda, in particolare, le domande relativa al registro delle imprese nulla è stato innovato circa la disciplina di fonte sia civilistica che ordinaria (soggetti legittimati come individuati dal codice civile e dall'art. 31 della legge n 340/2000). Permangono, pertanto, quelle esclusioni o limitazioni che da tali norme derivano. Da quanto sopra se ne deduce che il fac-simile di procura speciale allegato alla circolare 3616/C del 15 febbraio 2008 può essere utilizzato per delegare un soggetto a sottoscrivere digitalmente, in luogo del soggetto obbligato, la distinta relativa al sopra richiamato "Modello di
Comunicazione" e gli altri modelli per i quali la legge (che regola i relativi procedimenti) non preveda particolari requisiti di legittimazione. E ciò vale anche per la "Modulistica INAIL"; sulla base di quanto previsto dalla circolare INAIL n 8/2008, infatti Restano fermi i requisiti che devono avere gli intermediari per svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, in base alle norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro (art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n 12 e successive modifiche). Iscrizione di una società che avvia immediatamente la propria attività economica In questo caso è necessario compilare: (obbligatorio) i moduli dell Agenzia delle Entrate per la denuncia di inizio attività ai fini IVA; (obbligatorio) i moduli per l iscrizione al Registro delle Imprese tramite FedraPlus o programmi compatibili; (se l impresa esercita attività commerciale o artigiana) la modulistica informatica di competenza INPS - artigiani e commercianti - (tramite FedraPlus); (se è contestuale l assunzione di dipendenti) la modulistica informatica di competenza INPS - gestione dipendenti (tramite FedraPlus ); (se è necessaria l apertura di posizione assicurativa INAIL) la modulistica informatica di competenza INAIL con l applicativo ComUnica. L applicativo ComUnica prevede una funzione di import/export per lo scambio della pratica tra i soggetti coinvolti nel processo di apertura dell impresa. Dal menu PRATICA, selezionare ESPORTA. L applicativo produce un file nome_file.cu che può essere spedito via e-mail, copiato su un dispositivo mobile (per esempio una chiavetta USB) e importato in un altro computer. Costituzione di una società senza avvio immediato di attività economica In questo caso è necessario compilare:
(obbligatorio) i moduli dell Agenzia delle Entrate per la denuncia di inizio attività ai fini IVA; (obbligatorio) i moduli del Registro delle Imprese tramite FedraPlus Le imprese in attesa di eventuali autorizzazioni per l esercizio dell attività non compilano i quadri dei moduli Registro delle imprese relativi alla dichiarazione d inizio attività chiedendo quindi l iscrizione come impresa inattiva ma comunicando successivamente l inizio attività alla Camera di Commercio). In particolare, le imprese individuali che non iniziano l attività si iscrivono al Registro delle Imprese inattive, come le società. L oggetto dell impresa individuale inattiva viene desunto dal codice ATECO dichiarato in sede di compilazione del modello AA9 ai fini IVA. La Tabella Codici Attività ATECO 2007, pubblicata dall ISTAT, in vigore dal 1 gennaio 2008 è stata adottata da tutti gli Enti ed in particolare dal Registro delle Imprese e dall Agenzia delle Entrate. Il Registro delle imprese assegna il codice ATECO in base alla descrizione dell attività presentata al registro. Anche il codice ATECO dichiarato in sede di compilazione dei modelli AA7 e AA9 ai fini IVA sarà iscritto nel Registro delle Imprese. Lo stesso codice ATECO è acquisito anche dall INAIL. Quando l impresa comunica l inizio attività, l ufficio Registro Imprese pone l impresa in stato Attiva e attribuisce un nuovo codice ATECO, in base alla descrizione dichiarata nella modulistica. AGENZIA ENTRATE Potranno verificarsi le seguenti ipotesi: a) ipotesi remota: il notaio può compilare (avvalendosi delle necessarie consulenze esterne) e sottoscrivere con propria firma digitale le pratiche diverse da Fedra ; b) ipotesi probabile: il notaio può allegare a Comunica le pratiche diverse da Fedra compilate e sottoscritte con firma digitale dai consulenti dell impresa, che le avranno fatte pervenire allo studio notarile, cliccando su ALLEGA e selezionando i file.pdf e.inv sul computer. La richiesta di attribuzione del codice fiscale/partita IVA, variazione dati e cessazione attività dei soggetti diversi dalle persone fisiche può avvenire tramite il modello AA7/9 e la richiesta di attribuzione della Partita IVA e per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione attività delle persone fisiche può avvenire tramite il modello AA9/9 Procedura Selezionare FILE e NUOVA DICHIARAZIONE. con il tasto F4 vengono evidenziati in giallo i dati necessari per salvare la pratica, tra cui il codice Attività prevalente (codice statistico ATECO: vedi tabella allegata), l indirizzo dell attività prevalente salvare la pratica selezionando FILE e SALVA CON NOME (fine con estensione.dch) creare il file nome_file.pdf, cliccando su FILE e STAMPA: in automatico viene creato e visualizzato il fil creare il file nome_file.inv, cliccando su STRUMENTI e PREPARA FILE, inserendo il codice fiscale del mittente, cliccare su AGGIUNGI (selezionare la pratica con estensione.dch e salvare. La richiesta di attribuzione del codice fiscale/partita IVA, variazione dati e cessazione attività dei soggetti diversi dalle persone fisiche può avvenire anche tramite FEDRA - modulo: (INTERCA- LARE IVA) DICHIARAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA E ATTRIBUZIONE DI C.F.
e compilandone i QUADRI: TIPO DICHIARAZIONE EB / DOMICILIO FISCALE ATTIVITÀ PREVALENTE E1 / DOMICILIO FISCALE ATTIVITÀ PREVALENTE ET / IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
e allegando l INTERCALARE P per il rappresentante fiscale avendo cura di attivare il check Rappresentante dell Impresa dei Dati Generali e di selezionare nella scheda Altre Cariche o Qualifiche REA la carica di RAPPRESENTANTE FISCALE codice RF1 PRATICA INAIL Relativamente all'inail: tutte le imprese artigiane e non artigiane, sia individuali che in forma societaria, sono tenute all obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sono ad esempio tutelati dall INAIL i lavoratori subordinati, i titolari artigiani e i loro collaboratori nonché i soci artigiani, i soci di società e di cooperative non artigiani, i familiari, gli associati in partecipazione e i coadiuvanti di aziende non artigiane, gli apprendisti, i soggetti appartenenti all'area dirigenziale, gli sportivi professionisti dipendenti, i collaboratori a progetto, i soggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa. La Comunicazione unica può essere effettuata direttamente dal legale rappresentante dell'impresa, oppure da un intermediario. In tale ultimo caso, se nella pratica di Comunicazione unica è presente la denuncia di iscrizione all'inail, quest'ultima deve essere firmata digitalmente da un soggetto a-
bilitato a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi della legge n. 12/1979 e successive modifiche. L'articolo 10, comma 1, lettera f), del DPCM del 6 maggio 2009, dispone che, al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del Registro delle imprese provvede a verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali. Per consentire i controlli automatizzati, all'interno del modulo dell'inail è stata prevista una apposita maschera relativa alla tipologia del denunciante (responsabile dell'impresa, consulente del lavoro, altro professionista equiparato a sensi della legge n. 12/1979, servizio istituito da Associazione di categoria). Se il denunciante è un intermediario, è necessario che il soggetto sia registrato in Punto Cliente. Al momento del rilascio dell'abilitazione per Punto Cliente, infatti, le Sedi dell'inail verificano la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 12/1979 in capo al richiedente. Qualora i controlli abbiano esito negativo, la Comunicazione è irricevibile. Vi è sempre l'obbligo di accompagnare una pratica di iscrizione INAIL (nella quale deve essere indicato l inizio dell attività soggetta all obbligo assicurativo) ad una pratica Registro Imprese di i- scrizione con inizio immediato dell attività o a una pratica di Inizio attività per impresa/società già iscritta inattiva al Registro Imprese, secondo quanto dispone la circolare INAIL 52 del 28/09/09. Quindi per le pratiche di iscrizione INAIL sarà necessario scegliere tra due una delle seguenti tipologie di adempimento: Nuova impresa con immediato inizio attività economica Inizio attività per impresa già iscritta al Registro Imprese Qualora per un impresa che inizia l attività (quindi con presentazione al Registro delle Imprese con ComUnica) non sia necessario contestualmente iscrizione all INAIL non si deve compilare la denuncia di esercizio con ComUnica. Quando ricorrerà l obbligo assicurativo l impresa effettuerà la denuncia di iscrizione all INAIL con il modulo cartaceo o con il servizio on line dell Istituto.
PRATICA INPS Relativamente all'inps: sono tenute all iscrizione INPS le imprese artigiane, le imprese del settore commerciale e dei servizi, le imprese agricole, le imprese che assumono dipendenti. Adempimenti assolti tramite ComUnica. - domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'inps relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003; - domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS; - variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a: 1) attività esercitata; 2) cessazione attività; 3) modifica denominazione impresa individuale; 4) modifica ragione sociale; 5) riattivazione attività; 6) sospensione attività; 7) modifica della sede legale; 8) modifica della sede operativa; - domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS; - domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane. I predetti adempimenti possono essere espletati dai titolari/legali rappresentanti di impresa e dagli intermediari istituzionali di cui alla legge 12/1979. Pertanto nei casi di avvio dell attività dell impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente (da cui discende l obbligatorietà dell imposizione contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende necessaria l assegnazione di una posizione aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione; codice azienda e/o CIDA, per le aziende agricole), gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il predetto canale telematico, valorizzando l apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica (pratica DM o pratica DA). Gli stessi utenti non dovranno più utilizzare la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online dell Istituto né, tanto meno, il previsto formulario DM68 (codice modello SC06) ovvero, per le aziende agricole, il modello di denuncia a- ziendale. Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento diverso dall avvio dell attività dell impresa, da cui discende la necessità dell assegnazione di una posizione aziendale (iscrizione di un azienda già operante ma senza matricola o codice azienda per agricoli ), gli utenti potranno u- tilizzare facoltativamente uno dei canali telematici messi al loro disposizione dalla piattaforme web di ComUnica o dei servizi online dell INPS. La medesima facoltà potrà essere esercitata anche nelle ipotesi di sospensione, riattivazione o cessazione dell attività lavorativa con dipendenti, in quanto non trattandosi di vere e proprie modifiche al continuum dell attività dell impresa, non ha alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti cui le stesse imprese sono tenute ad assolvere presso il Registro Imprese, ma solo ai fini INPS. Anche nelle predette situazioni gli utenti potranno utilizzare uno dei citati canali telematici. Pertanto nei casi di avvio dell attività dell impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente (da cui discende l obbligatorietà dell imposizione contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende necessaria l assegnazione di una posizione aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione; codice azienda e/o CIDA, per le aziende agricole), gli utenti dovranno utilizzare
esclusivamente il predetto canale telematico, valorizzando l apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica (pratica DM o pratica DA). POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Società L articolo 16 del D.L. n. 185/2008 prevede: Le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese La norma stabilisce per tutte le società l obbligo di pubblicazione del proprio indirizzo PEC da assolvere al momento della presentazione della domanda di iscrizione della società al registro delle imprese con modello S1. L obbligo di pubblicazione della Pec nel registro delle imprese è riferito anche alle società costituite prima del 29 novembre 2008. Il suddetto art. 16, infatti, recita Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l indirizzo di posta elettronica. L iscrizione dell indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali modificazioni sono esenti dall imposta di bollo e dai diritti di segreteria. A seguito della norma che introduce l'obbligo di casella PEC per le società (DL 185/08), la richiesta di assegnazione di casella da parte della CCIAA è disponibile solo per imprese individuali. Le società dovranno dotarsene autonomamente. La casella PEC indicata nel modulo ComUnica sarà utilizzata solo per le comunicazioni relative alla pratica, non sarà iscritta nel registro imprese e non comparirà in visura. E' possibile indicare la casella PEC dell'intermediario incaricato dall'impresa. L'iscrizione della casella PEC nel registro si richiede compilando l'analogo dato nella modulistica RI (modulo S1, I1 ecc) da allegare alla Comunicazione Unica. Per le società già iscritte nel Registro Imprese Il riferimento normativo è sempre l'art. 16, comma 6, DL n. 185/2008 convertito con legge n. 2/2009, che recita "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese... Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata". Questa norma viene interpretata nel senso che, per le società già esistenti alla data di entrata in vigore, l'obbligo di comunicare la PEC sussiste in occasione di una qualsiasi domanda di iscrizione al registro delle imprese. Se tale occasione non si presenta, entro tre anni dalla entrata in vigore della norma (28 novembre 2011) l'impresa societaria dovrà, in ogni caso, effettuare una comunicazione apposita. Questo perché appare discriminatorio nei confronti delle società di nuova costituzione, le quali devono comunicare la PEC in occasione della prima domanda di iscrizione, a pena di rifiuto dell'istanza. Imprese individuali ed altri soggetti diversi dalle società iscritti nel registro delle imprese o nel R.E.A Le Camere di Commercio rendono disponibile alle imprese individuali, per cui non sussiste l'obbligo previsto dall'articolo 16 del Decreto185/2008, nel caso non dispongano di un domicilio elettronico PEC, una casella certificata ai fini della ricezione delle ricevute previste dal procedimento. La casella PEC (solo per le imprese individuali) può essere richiesta tramite l'applicativo ComUnica, durante la fase di compilazione delle pratiche.
L avvenuta creazione della casella e il nome, saranno notificate via e-mail alla casella indicata nel modello di Comunicazione Unica. Le credenziali di accesso saranno disponibili nell area riservata del sito www.registroimprese.it N. B. Perché la richiesta venga recepita da ComUnica è necessario attivare non solo il relativo check ma anche digitare nel campo di sinistra (quello di destra con gli asterischi corrisponderà a legalmail.it ) del Domicilio di Posta Elettronica Certificata il nome dell Impresa, scegliendolo in modo tale che sia difficile che esista un omonimo già registrato onde evitare che la pratica inviata non venga accettata: Comunicazione di non inoltrabilita' Relativamente all'impresa... A conclusione del controllo automatico, la pratica... e' risultata non presentabile alla C.C.I.A.A. destinataria per i seguenti motivi: LA PEC RICHIESTA RISULTA GIA' ASSEGNATA In conclusione l obbligo di indicare la PEC: 1) per le iscrizioni (costitutive e modificative di società) riguarda il modello S1 o S2 della modulistica RI con gli effetti di cui all'articolo 16 del DL 185/08; in mancanza (con controllo dell'operatore del registro) la pratica viene protocollata e sospesa ai sensi dell'articolo 11 del DPR 581/1995 (regolamento del registro imprese), con richiesta di integrazione della PEC; 2) per tutte le pratiche "Comunica" va indicata una PEC nel modello Comunica (che funge da copertina delle singole modulistiche) che ai sensi dell'articolo 10.1 lettera d) del DPCM 6 maggio 2009 (regole tecniche comunica) è "irricevibile" (comma 2 del medesimo articolo 10) - senza accesso al "protocollo" del RI - con immediata notifica al trasmittente. In sostanza la PEC di cui al punto 2) (che può essere anche diversa da quella di cui al punto 1) viene controllata in automatico, compresa l'attivazione perché una casella PEC generata non attivata equivale a "nessuna casella PEC". CREAZIONE DELLA PRATICA La creazione di una pratica in Comunica avviene con collegamento per default alle pratiche create con Fedra in PRTELE/DATI.
Deselezionando Allega Pratica Registro Imprese si potranno allegare e creare anche le sole Pratiche: Agenzia Entrate e INAIL/INPS) La pratica Comunica prenderà lo stesso numero di codice della pratica Fedra e importerà in automatico i dati (Impresa e Notaio) della prima pagina da Fedra (anche la PEC: attenzione a non lasciare spazi dopo l indirizzo di PEC nell anagrafica di Fedra perché lo spazio in Comunica non viene eliminato con conseguente comunicazione di errore) Dopo aver salvato la pratica cliccando su PREPARA l applicativo crea la distinta generale in PDF per l invio ma se la pratica contiene file non firmati digitalmente questi dovranno essere firmati dal Notaio tramite la procedura guidata. N.B. E preferibile impostare in ComUnica come software di firma SecurSIGN perché il programma DIKE non riconosce la Smart Card del Notariato e deve essere configurato ( e riconfigurato ad ogni aggiornamento del programma) nel modo seguente: - Aprire con Blocco Note il file in C:\InfoCamere\Dike\ATR.INI - Cercare nel file le seguenti righe: [SMART_CARD_003] '======ST INCARD 1203... ATR=3bf29800ffc11031fe55c80412 LIB=ipmpki32.dll Manufacturer=InfoCamere - Sostituire la stringa LIB=ipmpki32.dll con LIB=SI_PKCS11.dll - Salvare il file
Invio telematico L'invio telematico delle pratiche ComUnica può essere eseguito: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00 il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 La protocollazione automatica delle pratiche avverrà solo fino alle ore 19.00. Le pratiche ComUnica spedite dopo le ore 19.00 o spedite il sabato saranno protocollate automaticamente il primo giorno lavorativo successivo all'invio. N.B. se ComUnica viene aperto da Telemaco - Spedizione Pratiche Telematiche cliccando su Avvia ComunicaImpresa l invio è in automatico; se invece viene aperto dall icona del proprio desktop per l invio viene richiesta la frase di sicurezza, che se non conosciuta viene trasmessa per e- mail non immediatamente come dovrebbe essere, ma dopo alcuni giorni: Gentile utente, la frase segreta da Lei scelta per l'accesso al SERVIZIO SPEDIZIONE COMUNICA è la seguente (scritta in grassetto tra virgolette): "..." relativa all'utente Telemaco... Potrà facilmente cambiarla in qualsiasi momento entrando nella procedura di cambio frase segreta, disponibile nella pagina iniziale di questo servizio. Cordiali saluti. Telemaco - Spedizione Pratiche Telematiche Ricevimento della Comunicazione unica Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del registro delle imprese provvede tra l altro a: - verificare la consistenza e validità delle firme digitali apposte: Comunica - Verifica firma digitale (Circolare 3633_C - 26-4-2010 MSE).pdf - verificare la correttezza del recapito di PEC indicato dal mittente come casella dell'impresa; - verificare la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione; - verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali; Nel caso in cui i controlli automatici non vengano superati la pratica viene messa nello stato di ERRATA, es. : LA PEC RICHIESTA RISULTA GIA' ASSEGNATA Presentazione su supporto informatico Per trasmettere la pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, in alternativa alla spedizione telematica è possibile usufruire della presentazione su supporto informatico (CD, DVD, chiave USB ecc.). In base alle disposizioni del DPCM 6 maggio 2009 che definisce le regole tecniche della Comunicazione Unica, la pratica presentata su supporto informatico deve essere predisposta correttamente, deve essere completa e firmata digitalmente. Inoltre la presentazione avviene unicamente tramite consegna diretta del supporto rimovibile allo sportello del Registro Imprese di competenza. Le pratiche su supporto informatico spedite per posta o inviate in modalità diversa dalla consegna diretta allo sportello non sono ammesse. Per presentare la pratica su supporto informatico, procedere come segue: 1. Preparare la pratica di Comunicazione Unica firmata digitalmente tramite il software ComUnica Impresa. La pratica dovrà essere collocata nella cartella 'Pronte per l'invio, con bolli e diritti valorizzati a zero;
2. Esportare la pratica sul supporto informatico eseguendo le seguenti operazioni: o selezionare la pratica dalla lista 'Pronte per l'invio o accedere al menù Pratica ed utilizzare la funzione 'Esporta o salvare il file nomepratica-pronta.cu sul supporto informatico 3. Presentarsi e consegnare allo sportello camerale il supporto informatico per l'acquisizione della pratica ComUnica. Lo sportello Registro Imprese, dopo aver acquisito la pratica rilascerà la Ricevuta di Protocollo Registro Imprese incassando l importo dei bolli e dei diritti di segreteria dovuti. Se nella pratica di Comunicazione Unica il dichiarante ha richiesto l assegnazione di una casella PEC e la Camera di Commercio ne provvede all assegnazione, lo sportello Registro Imprese rilascia all'utente gli estremi della casella attribuita (il nome della casella PEC e la relativa password di accesso). Reinvio Le pratiche di reinvio consentite sono solo quelle contenenti i moduli per Registro delle imprese e per l INPS. Per adempimenti riguardanti Agenzie delle Entrate e INAIL non è prevista la possibilità di rettificare i dati di una pratica già trasmessa e accettata. È necessario rivolgersi direttamente agli uffici degli Enti per le rettifiche. RICEVUTE RicevutaCu.pdf RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA la presente costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale (1) e comunicazione di avvio del procedimento (1) Ove sussistano i presupposti di legge: art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40 Con l avvio della nuova procedura l inizio attività non può precedere la data di deposito della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese e quindi il possesso della ricevuta rilasciata dall ufficio ricevente. Ovviamente, nel caso in cui una legge speciale preveda un particolare regime autorizzatorio, o la semplice dichiarazione di inizio attività, il rilascio della ricevuta non può costituire di per sé elemento di legittimazione dell inizio dell attività, in quanto occorrerà essere preventivamente in possesso della licenza od autorizzazione richiesta per l esercizio dell attività stessa. In caso di richiesta di PEC per le imprese individuali viene comunicato anche il: DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA: nomescelto@legalmail.it RicevutaRi.pdf RICEVUTA PROTOCOLLO C4 COM. UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. E AGENZIA DELLE ENTRATE Visura.pdf PRATICA EVASA ATTIVITÀ - INATTIVA - Classificazione dichiarata ai fini IVA dell'attività prevalente (informazione di sola natura statistica) Codice: 41.20.00
CONFIGURAZIONE Fedra e Comunica sono programmi che interagiscono tra loro. Fedra viene installato in C:\Programmi\Infocamere\Fedra Plus 6.5 Comunica in C:\WINDOWS\system32\javaws.exe -localfile "C:\Documents and Settings\RR\Dati applicazioni\sun\java\deployment\cache\6.0\17\6aaa6b11-282c7087" e in C:\prtele La cartella PRTELE è comune sia a Fedra che a Comunica. Fedra infatti salva le pratiche generate in: C:\prtele\dati Comunica salva le pratiche generate in: C:\prtele\comunica\pratiche Per poter operare sul server di rete bisogna seguire la seguente procedura: - installare entrambi i programmi su ogni computer - copiare la cartella Fedra Plus 6.5 con tutto il suo contenuto in una unità di rete del Server - copiare la cartella PRTELE con tutto suo contenuto nella stessa unità di rete del Server - creare un collegamento al programma newfedra.exe presente nella cartella Fedra Plus 6.5 dell u- nità di rete del Server - configurare COMUNICA scegliendo le directory presenti nell unità di rete: 1) Prtele/dati (come sopra copiata) 2) Comunica/pratiche (che devono essere create). In c:/prtele/comunica continueranno ad essere attivi la cartella Anagrafiche (che non è configurabile altrove) dove possono essere importate le anagrafiche di Fedra e i dati di configurazione presenti nel file config.xml: <component id="sys"> <ns8:system-setup xmlns:ns8="http://www.infocamere.it/comunica/preferences"> <ns8:pratiche-comunica-dir>u:\prtele\comunica</ns8:pratiche-comunica-dir> <ns8:send-dir>u:\prtele\dati</ns8:send-dir>
<ns8:temp-dir>c:\docume~1\rr\impost~1\temp\comunica Impresa</ns8:tempdir> </ns8:system-setup> </component> <component id="pratiche_path"> <ns9:pratiche-path xmlns:ns9="http://www.infocamere.it/comunica/preferences"> <ns9:inail>u:\inail</ns9:inail> <ns9:inps-dm>u:\inps</ns9:inps-dm> <ns9:agenzia-entrate>u:\agenziaentrate</ns9:agenzia-entrate> </ns9:pratiche-path> </component> <component id="dati_utente"> <ns10:daticomunica xmlns:ns10="www.infocamere.it" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:type="ns10:daticomunica"> <ns10:distinta> <ns10:cciaadestinataria> <ns10:chiave>cb</ns10:chiave> <ns10:valore>campobasso</ns10:valore> </ns10:cciaadestinataria> <ns10:modobollo> <ns10:chiave>n</ns10:chiave> <ns10:valore>esente DA BOLLO</ns10:valore> </ns10:modobollo> <ns10:estremiauto> <ns10:chiave /> <ns10:valore /> </ns10:estremiauto> <ns10:estremiautorizzazione /> </ns10:distinta> <ns10:utente> <ns10:nome>riccardo</ns10:nome> <ns10:cognome>ricciardi</ns10:cognome> <ns10:cf>rccrcr46m16b519j</ns10:cf> <ns10:provincia> <ns10:chiave>cb</ns10:chiave> <ns10:valore>campobasso</ns10:valore> </ns10:provincia> <ns10:qualifica> <ns10:chiave>notaio</ns10:chiave> <ns10:valore>notaio</ns10:valore> </ns10:qualifica> <ns10:email>rricciardi@notariato.it</ns10:email> <ns10:telefono>087492790</ns10:telefono> <ns10:dichiarante> <ns10:chiave>s</ns10:chiave> <ns10:valore>si</ns10:valore> </ns10:dichiarante> </ns10:utente> </ns10:daticomunica> </component> </preferences-data>
ALLEGATI: Comunica - INAIL (Circolare 52-28-09-2009).pdf Comunica - INPS (Circolare 41-26-03-2010).pdf ElencoDocumentiSocietà ElencoDocumentiAziende Procura Speciale Comunica - Verifica firma digitale (Circolare 3633_C - 26-4-2010 MSE).pdf Tabella Codici Attività : estratta da Fedra.mdb in \Fedra Plus 6\db (password: ficus ) vedi Tabella Decodifica : tabella codice: AE2 = TABELLA CODICI ATTIVITÀ FISCALE