La Malattia nel Rapporto di lavoro



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Federazione Autonoma Bancari Italiani Sindacato Provinciale di Venezia 30172 Mestre ( VE ) Via Cappuccina, 9/G www.fabivenezia.it Luglio 2009 La Malattia nel Rapporto di lavoro La malattia nel rapporto di lavoro costituisce, per le sue diverse e delicate implicazioni, un evento di non sempre agevole gestione. Ciò in considerazione delle numerose disposizioni legislative, sommatesi nel tempo, dei copiosi interventi giurisprudenziali, delle direttive degli enti previdenziali e delle disposizioni dei diversi contratti di lavoro. Come orientarsi, allora, e soprattutto come comportarci con l azienda quando ci assentiamo per malattia? Dobbiamo innanzitutto GIUSTIFICARE l assenza senza ritardo ( CCNL A.B.I. 8/12/2007 art. 34 ) usando la diligenza del prestatore di lavoro ( art. 38 CCNL FEDERCASSE ) in espresso richiamo all art. 2104 del Codice Civile - che nella sostanza significa senza ritardo Il ritardo nel segnalare l assenza per malattia, o la mancata comunicazione della stessa, può comportare l assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore. L onere probatorio della COMUNICAZIONE dell assenza grava ovviamente sul lavoratore che può decidere di informare la banca nel modo che ritiene più opportuno tra i seguenti : telefonata con l invio di una raccomandata A.R. per posta elettronica ( e-mail ) per fax/telex Nella comunicazione è opportuno indicare la durata presunta dell assenza, salvo poi confermarla o rettificarla in conseguenza della certificazione del medico curante. Il DOMICILIO durante l assenza per malattia può anche essere diverso da quello abituale, per particolari esigenze, e va, in questo caso, comunicato al datore di lavoro e alla struttura sanitaria competente.

Le fasce orarie in cui le VISITE DI CONTROLLO possono essere effettuate hanno una durata di quattro ore giornaliere, compresi i giorni festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche, nelle quali il lavoratore deve rimanere presso la propria abitazione o presso altro domicilio preventivamente comunicato. La reperibilità è richiesta dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Il medico fiscale deve accertare la presenza in casa dell assistito, ma può anche visitarlo e verificare che si stia curando. Può decidere di far riprendere il lavoro nel caso ne accerti la guarigione. Non può prolungarne il periodo in quanto spetta al medico di base. Le sue decisioni sono insindacabili ed il dipendente è tenuto ad eseguirle. Ciò non toglie la possibilità del dipendente stesso di recarsi di nuovo dal proprio medico di base per chiedere di far proseguire la convalescenza. Se il lavoratore non viene reperito nel suo domicilio, il medico lascia l'invito per la visita di controllo ambulatoriale per il giorno successivo non festivo. Sanzioni per il lavoratore assente alla visita di controllo Nell ipotesi concreta in cui risulti l irreperibilità del lavoratore in caso di visita medica fiscale, il medico provvede ad informare il lavoratore e la sede INPS, che a sua volta avvisa il datore di lavoro, ed invitare il lavoratore per il giorno successivo, non festivo, alla visita di controllo ambulatoriale. Se il lavoratore non si reca a tale visita, l INPS ne da comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore medesimo a dare spiegazioni in merito entro 10 giorni. L assenza alla prima visita di controllo, senza giustificato motivo, comporta la totale perdita di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni L assenza anche alla seconda visita di controllo, senza giustificato motivo, comporta, oltre alla sanzione prevista al precedente punto, la riduzione del 50 % del trattamento economico per il restante periodo L assenza anche alla terza visita di controllo, sempre senza giustificato motivo, determina l interruzione dell indennità economica da parte dell INPS da quel momento fino al termine del periodo di malattia. L assenza ingiustificata ( a maggior ragione se fraudolenta ) del lavoratore configura in ogni caso un inadempimento nei confronti del datore di lavoro, sussistendo l interesse di quest ultimo a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa del proprio dipendente. In conseguenza di ciò il lavoratore può essere sanzionato in relazione alla gravità del caso. Il concetto di assenza Nel concetto di "assenza" deve intendersi compresa anche la mancata presentazione dell'interessato alla visita di controllo ambulatoriale. E' equiparato all'assenza il caso del lavoratore che,pur presente nel proprio domicilio, si comporti in modo tale da impedire la visita di controllo.

Esempi: assenza / non leggibilità del cognome e nome sul citofono / campanello tali da impedire l identificazione dell interessato; ascolto di musica mediante gli auricolari con conseguente impossibilità di percepire l'arrivo del medico; trovarsi sotto la doccia talché lo scroscio dell acqua impedisce di sentire il suono del campanello; La disciplina delle "fasce orarie di reperibilità" riguarda esclusivamente i controlli concernenti malattie non professionali, per cui non può trovare automatica applicazione in relazione ad assenze per malattie professionali o per infortuni sul lavoro. Motivi che giustificano l assenza La sanzione non viene applicata nei casi in cui l'assenza risulti dovuta a giustificati motivi. L'INPS ha individuato tali (giustificati) motivi, oltre che nei casi di forza maggiore, nelle seguenti casistiche: concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, sempre ché il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità; il lavoratore è tenuto a fornire documentazione, rilasciata dalla struttura cui si è rivolto, attestante il tipo di prestazione/visita goduta, il giorno e l ora. In ambito di prestazione non propriamente specialistica ( ciclo di iniezioni, ad esempio ), questa deve risultare eseguita presso poliambulatori pubblici o comunque autorizzati dalle ASL. nel caso di situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell'assicurato altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti il suo nucleo familiare. Per quanto concerne la seconda previsione di giustificato motivo dell assenza va detto che il concetto di nucleo familiare deve intendersi nel suo significato sociale, piuttosto che anagrafico o giuridico ; pertanto non solo i familiari a carico, o comunque conviventi, ma anche i c.d. stretti congiunti ( ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle ). L INPS precisa che nell'ambito della "gravità" delle conseguenze può darsi rilievo a particolari situazioni soggettive correlate alla necessità da parte dell'assicurato di assolvere a doveri di carattere "morale" connessi a fatti o situazioni concernenti il

proprio nucleo familiare, (quali, ad esempio, ricoveri ospedalieri, funerali, gravi infortuni ). Inoltre, la gravità delle conseguenze deve essere intesa non solo come strettamente attinente alla sfera della salute fisica del soggetto, ma anche a quella di altri interessi di rilievo, come quelli economici in senso lato; possono così, ad esempio, essere positivamente valutate circostanze di convocazioni da parte di pubbliche autorità, la partecipazione a pubblici esami. Stante le indicazioni fornite dall'inps, nel caso di assenza alla visita di controllo per concomitanza con visita medico-generica ( che l esperienza sindacale ci suggerisce comunicare preventivamente al datore di lavoro, preferibilmente in forma scritta ), l'assenza può essere giustificata solo quando si tratti di accessi all'ambulatorio del medico che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità. Occorre distinguere il caso di assenza a visita di controllo per la pura e semplice visita concomitante presso l'ambulatorio del curante, dalla visita concomitante ma per motivi di urgenza: nella prima ipotesi l'assenza è giustificabile se si dimostra che l'orario di ambulatorio del medico curante coincide pienamente con le fasce di reperibilità. Tale dimostrazione deve essere data con dichiarazione del medico curante, rilasciata contestualmente alla visita eseguita, attestante ora e motivo della stessa; nella seconda ipotesi ("urgenza") dalla dichiarazione del medico devono risultare gli esiti della visita stessa, che altrimenti viene considerata come una visita generica. Il giustificato motivo di assenza è stato ravvisato, oltre che nei casi di forza maggiore, anche: in una situazione sopravvenuta che comporti la necessità assoluta e indifferibile di allontanarsi dal luogo in cui il controllo va effettuato; in ogni situazione che abbia reso indifferibile la presenza personale dell'assicurato, come nel caso di concomitanti visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché l'assicurato dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità. Malattia insorta durante le ferie Con la circolare 109 del 17 maggio 1999 l I.N.P.S. adeguandosi all orientamento, ormai prevalente, espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n 1947 del 23.02.1998 in estrema sintesi imponeva il ricorso allo strumento delle visite di controllo nel caso in cui le aziende avessero inteso

contestare, al lavoratore, l idoneità della malattia di interrompere il periodo di ferie. La Corte di Cassazione ha sostanzialmente stabilito che : la malattia insorta durante le ferie non le interrompe automaticamente poiché è necessario valutare di volta in volta se lo specifico stato morboso denunciato dal lavoratore gli impedisca effettivamente di godere il riposo ed il recupero psicofisico propri delle ferie; di conseguenza, per il diritto al trattamento di malattia non è sufficiente che il lavoratore provveda all invio della documentazione sanitaria secondo le vigenti normative. L onere di provare che la malattia non pregiudichi il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore ( e che pertanto la malattia non sia idonea a interrompere le ferie ) incombe sul datore di lavoro. Resta ferma la competenza finale del giudice in caso di contenzioso Alla luce di questi principi è possibile affermare che secondo la Cassazione ogni malattia se correttamente denunciata all INPS e al datore di lavoro comporta la sospensione delle ferie, salvo che il datore di lavoro provi il contrario ( visita di controllo, con espressa indicazione alla ASL o all INPS che trattasi di malattia insorta durante le ferie, con la quale chiede di verificare la sussistenza delle condizioni per ritenere interrotte le ferie ). Esistenza della malattia e valutazione dei criteri sopra esposti sono pertanto posti in capo al medico di controllo. Ma questi, come valuta? Sulla base di quali principi pronuncia il proprio parere? L INPS, a tal proposito, fornisce alcuni orientamenti generali per indirizzare i criteri di valutazione di medici, che si possono così riassumere : laddove esista una inabilità temporanea assoluta generica, per esempio in caso di elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e di organi, ecc., di regola si deve ritenere compromessa la finalità del godimento delle ferie, e di conseguenza la malattia interrompe le ferie; laddove, invece, si riscontri una inabilità temporanea assoluta al lavoro specifico si possono verificare due casi : a) la menomazione funzionale, anche se importante per lo svolgimento del lavoro specifico, ha riflessi marginali sul godimento delle ferie e pertanto non è idonea a interromperla ( per esempio in caso di cefalea, stress psicofisico, sindromi ansioso-depressive, ecc. ) ; b) la stessa menomazione funzionale, producendo un sostanziale ed apprezzabile pregiudizio alle funzioni di reintegro delle energie psicofisiche, influenza negativamente il godimento delle ferie e pertanto risulta idonea ad interromperle. In ogni caso l accertamento della idoneità della malattia ad interrompere le ferie è lasciato al medico di controllo.

Tuttavia, in linea di principio, l INPS ritiene che, se il datore di lavoro non chiede la visita di controllo, il periodo feriale risulta automaticamente interrotto. Per quanto ovvio, in caso di sospensione delle ferie per malattia, il lavoratore non può autonomamente prolungare il periodo feriale, permanendo l obbligo di riprendere il lavoro alla data del previsto rientro dalle ferie oppure alla fine della malattia, se essa si protrae oltre il termine delle ferie concordate con l azienda. Malattia insorta all estero Se si è in vacanza all estero vanno seguite particolari formalità. Negli stati convenzionati con l Italia o membri dell Unione Europea, il lavoratore ammalato è tenuto a rivolgersi all apposita istituzione estera competente e mettersi a disposizione per gli opportuni accertamenti ; questa provvederà a trasmettere all INPS la certificazione medica acquisita, mentre il lavoratore dovrà comunque documentare alla propria azienda lo stato di malattia per la sospensione del periodo di ferie ( invio certificato entro due giorni dal rilascio ). Se invece la malattia insorge in un paese che non ha stipulato con l Italia convenzioni o accordi specifici che regolano la materia, l interessato deve far pervenire all INPS e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio la certificazione medica originale appositamente legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero. Seppur discutibile, la regola dell invio del certificato medico - per i casi di malattia insorti all estero - si applica anche ai dipendenti delle aziende di credito nonostante il loro trattamento di malattia non sia indennizzato dall INPS. E ALLORA. COME SI DEVE COMPORTARE, IN SINTESI, IL DIPENDENTE DI UNICREDIT BANCA? La comunicazione di malattia senza ritardo ( art. 34 CCNL A.B.I. 8 dicembre 2007 e Prassi 01/06/2008 ) risponde alla necessità di giustificare l assenza dal posto di lavoro. Il Pretore di Firenze ( 3 marzo 1987 ) ha stabilito che la comunicazione della malattia al datore di lavoro può avvenire in qualsiasi modo, se non diversamente disciplinato dal CCNL. La forma scritta ( e-mail, fax, lettera raccomandata A.R. ) risulta quella che più tutela il lavoratore da eventuali e possibili contestazioni, ma anche una semplice telefonata al Direttore della filiale di appartenenza assolve il dovere contrattualmente sancito.

La presentazione del certificato medico, invece, vuole provare la causa dell assenza stessa. Ecco perché il lavoratore è tenuto a certificare l esistenza dello stato morboso attraverso la prevista documentazione che attesti la malattia, nei termini e nei modi previsti, ovvero recapitandola al datore di lavoro e all INPS - a mezzo raccomandata A.R. - ( art. 2 comma 2 decreto legge 663/79, convertito in legge 33/80, e art. 1 comma 149 legge 311/04 ) entro 2 giorni dal rilascio. Sono esonerati dall invio del certificato all INPS i lavoratori per i quali l ente non è tenuto a corrispondere l indennità di malattia ( come impiegati e quadri di settori diversi da quello del commercio ). Siamo oltremodo esonerati dall invio dello stesso al datore di lavoro entro i due giorni dal rilascio per quanto sopra riportato ed in considerazione del fatto che la Contrattazione Collettiva non dispone nulla in argomento? Prassi assodata in UniCredit Banca vuole che l attestazione ( IL CERTIFICATO MEDICO ) possa essere consegnata in ufficio al rientro del lavoratore dalla malattia, fatti salvi tutti gli aggiornamenti relativi all assenza ( data presunta di rientro, ulteriore proroga ecc ) che devono essere prontamente comunicati. La documentazione va consegnata al Responsabile dell unità produttiva per la verifica ed il successivo inoltro ai competenti uffici aziendali. Consuetudine ED ESPERIENZA suggeriscono comunque di chiedere al Titolare dell agenzia, in quanto responsabile, se necessiti - e in che tempi della documentazione medica ( certificato ), adducendo nostri eventuali difficoltà nella consegna ( esempio lavoratore single ). In azienda va prodotta la parte del certificato che riporta esclusivamente il periodo di malattia attestato dal medico curante, e il lavoratore trattiene quella che evidenzia la patologia, dato sensibile che non interessa il datore di lavoro. Si faccia attenzione, ancora, perché, di Prassi ( 01 giugno 2008 ), deve essere giustificata con certificato medico ogni assenza superiore ai due giorni ma l Azienda può decidere in modo insindacabile di richiedere il certificato medico anche per assenze di un solo giorno ( vedi anche Cassazione 17898 del 22 agosto 2007 ). Un cordiale saluto a tutti gli iscritti. Francesco Tonellotto Segretario Provinciale F.A.B.I. Sindacato Autonomo Bancari Provincia di Venezia 30172 Mestre- Via Cappuccina, 9/G Tel. 041.989890 Fax 041-962880 sito: www.fabivenezia.it mailsab: sab.ve@fabi.it