Roma, 8 giugno 2015. E p.c:

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Roma, 8 giugno 2015 Protocollo: 65329 /R.U Alle Direzioni Regionali, Interregionali e Interprovinciale di Trento e di Bolzano LORO SEDI Rif.: E p.c: Allegati: 1 Alla Direzione Centrale Legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette SEDE Alla Direzione Centrale Antifrode e controlli SEDE All Ufficio Centrale Audit Interno SEDE OGGETTO: Legge n.212/2000, art.12, comma 7. Sentenza della Corte di Cassazione n.11088 del 28.5.2015. Diritto del contribuente ad essere ascoltato. Computo del termine per l emanazione dell atto impositivo. Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della sentenza della Corte di Cassazione- Sezione sesta civile, n.11088, del 28 maggio 2015, in materia di diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, disciplinata dall articolo 12 della L.n.212/2000. Come è noto, l articolo 12, comma 7, della L.n.212/2000, stabilisce che, nel caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate presso i locali del contribuente, l avviso di accertamento, salvo casi di particolare e motivata urgenza, non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni accordato al contribuente per comunicare all ufficio finanziario osservazioni e richieste, decorrenti dalla data di rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo. Per quanto concerne i diritti doganali, in virtù del rinvio operato dall ultimo periodo del citato articolo 12,comma 7 all articolo 11, del D. Lgs n.374/1990, il termine per l'emanazione dell'avviso di accertamento è, invece, di 30 giorni (art.11, comma 4 bis, del D. Lgs n.374/1990). DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio normativa e contenzioso in materia doganale ed extratributaria 00143 Roma, Via M. Carucci 71 tel+390650246563 e-mail: dogane.legislazionedogane.normativa@agenziadogane.it

Nella vicenda sottoposta all esame della Corte di Cassazione, l Ufficio finanziario aveva emesso l avviso di accertamento prima della scadenza del termine dei 60 giorni, anche se, poi, l atto era stato spedito e ricevuto dal contribuente nel pieno rispetto del suddetto termine. Il contribuente aveva, quindi, impugnato l avviso di accertamento lamentando il mancato rispetto del dettato di cui all articolo 12, comma 7, della L.n.212/2000. Nella pronuncia in esame la Suprema Corte, confermando la precedente giurisprudenza sul punto (sentenze n.25118/14 e n.18184/13 richiamate), ha respinto l appello proposto dall Amministrazione Finanziaria avverso la sfavorevole pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Firenze affermando che l atto di accertamento sottoscritto dal funzionario prima della scadenza del termine di 60 giorni (30 per i diritti doganali) è illegittimo per violazione della disciplina del contradditorio procedimentale di cui al citato articolo 12, comma 7, della L.n.212/2000, anche se la relativa notifica al contribuente sia stata effettuata dopo tale scadenza. La Corte di Cassazione, richiamando, in particolare, i principi generali contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite della stessa Corte n.18184/13 ha testualmente precisato che Una lettura della L.n.212/2000, art.12, comma 7, che ritenga conforme al disposto della norma un atto formato e sottoscritto ante tempus, purchè non notificato fino alla scadenza del termine, risulterebbe dunque distonica (. ) rispetto alla ratio legis, che è palesemente orientata a garantire l effettività del rispetto dei diritti di partecipazione del contribuente al procedimento impositivo.. La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato il principio di diritto in base al quale, ai fini del rispetto del termine di cui all articolo 12, comma 7, della L.n.212/2000, per data di emanazione dell atto deve intendersi quella in cui lo stesso è stato sottoscritto dal funzionario munito del relativo potere, ossia, la data dell atto medesimo. Si precisa, inoltre, che, seppure la pronuncia in esame riguardi la corretta interpretazione dell articolo 12, comma 7, della L.n.212/2000, che disciplina i diritti dei contribuenti sottoposti a verifiche fiscali presso i locali destinati all esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, il principio affermato dalla Suprema Corte deve ritenersi applicabile anche nelle diverse ipotesi di avvisi di accertamento emessi a seguito di revisione dell accertamento effettuata d ufficio ed in ufficio, al fine di assicurare, anche in tali fattispecie, la piena partecipazione dell interessato al procedimento impositivo. Si richiamano, al riguardo, le istruzioni fornite dalla ex Direzione Centrale Accertamenti e Controlli con le note prot.n.14863/r.u. del 15.2.2012 e prot.n.95916/r.u. dell 8.10.2013. 2

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici, invitandoli all osservanza di quanto affermato dalla Suprema Corte onde evitare il sorgere di un contenzioso suscettibile di vanificare la pretesa erariale. Il Direttore Centrale f.to Dr.ssa Cinzia Bricca Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93. 3