RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 1 D.1. Si richiede cortesemente di rendere disponibile la documentazione di gara in formato CAD/DWG R.1. La documentazione in formato CAD/DWG è stata caricata sul sito d Ateneo, nell area riservata di download della documentazione tecnica, a cui i concorrenti hanno già avuto accesso in seguito alla richiesta delle credenziali, che, pertanto, possono essere riutilizzate per scaricare anche i files in formato DWG.
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 2 D.1. La nostra azienda possiede le seguenti categorie e classifiche SOA: OS6 class. III; OS30 class. II. Possiamo partecipare come impresa singola ovviamente subappaltando le opere appartenenti alla categoria OG2? R.1. Con riferimento al quesito di cui sopra, si evidenzia che la categoria OS30 classifica II non è sufficiente a soddisfare il requisito richiesto (OS30 class. III) e che non si ritiene rilevante, ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione, l eventuale intenzione di subappaltare il 30% della categoria prevalente. Riguardo alla possibilità del subappalto della categoria scorporabile OG2, si ricorda che la stessa è una categoria a qualificazione obbligatoria, pertanto ove non posseduta deve obbligatoriamente essere subappaltata al 100%. Sempre con riferimento al subappalto della categoria OG2, si rimanda alla previsione di pag. 3 del Disciplinare di gara, per cui ai sensi dell art.92 del Regolamento:... in caso di subappalto, qualora il concorrente non sia in possesso delle qualificazioni per le categorie scorporabili, la qualificazione mancante dovrà essere posseduta in relazione alla categoria prevalente
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 3 D.1. In merito alla gara in oggetto, con la presente si chiede se la categoria OG2 classe I, scorporabile con obbligo di qualificazione, sia subappaltabile. R.1. Con riferimento al quesito di cui sopra, si richiama l art. 109 del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi del quale tale categoria, ove non posseduta dal concorrente, deve necessariamente essere subappaltata (o in alternativa soddisfatta con la formazione di un RTI), con possibilità di subappalto sino al 100% dell importo della stessa categoria. Si precisa che, come disposto dall art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e dalla previsione a pag. 3 del Disciplinare di gara,. anche in caso di subappalto, qualora il concorrente non sia in possesso delle qualificazioni per le categorie scorporabili, la qualificazione mancante dovrà essere posseduta in relazione alla categoria prevalente
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 4 D.1. In riferimento alla gara di cui all oggetto, vorremmo sapere, avendo la categoria OS30 IV, se possiamo partecipare come impresa singola ed eventualmente subappaltare per intero tutte le altre categorie qualificate. R.1. Con riferimento al quesito di cui sopra, si conferma la possibilità per il concorrente istante di partecipare come impresa singola, con l ausilio del subappalto obbligatorio per la categoria OG2. Infatti, lo stesso concorrente soddisfa con la classifica IV nella categoria prevalente OS30, anche gli importi delle categorie scorporabili OG2 e OS6, come richiesto dagli artt. 92 e 109 del D.P.R. n. 207/2010 e dalla previsione a pag. 3 del Disciplinare di gara, la quale prescrive: Si ricorda che, ai sensi dell art.92 comma 1 del Regolamento, i requisiti non posseduti dall Impresa relativamente alle singole lavorazioni scorporabili, devono comunque essere posseduti dalla stessa con riferimento alla categoria prevalente. Si ricorda altresì che anche in caso di subappalto, qualora il concorrente non sia in possesso delle qualificazioni per le categorie scorporabili, la qualificazione mancante dovrà essere posseduta in relazione alla categoria prevalente
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 5 D.1. Con riferimento alla gara d appalto in oggetto, a seguito di una valutazione del documento UNI-AM-R05- relazione specialistica impianti audio-video-ok, abbiamo rilevato: - tra i Servizi professionali richiesti la Posa di cavo in fibra ottica per il collegamento tra le sala regia e la posizione del nuovo proiettore centrale, da considerarsi quale predisposizione per eventuale futuro impiego di un sistema di proiezione 4K ; - la richiesta di Ricevitori su fibra ottica, con uscita HDMI-Display, controlli RS 232. Consente distanze di circa 300 mt. Indistintamente dal formato AV trasporto. Per tale motivo chiediamo di valutare la possibilità che i lavori relativi a Impianti audio-video possano essere riferiti anche alla Categoria di qualificazione SOA OS19, la quale fa esplicito riferimento, tra le altre cose, a impianti dati e video su cavi in rame e su cavi in fibra ottica. Tale ambito di competenza non ci risulta presente nella Categoria di qualificazione SOA OS30, da voi indicata nel documento Disciplinare di gara a pag. 1 in riferimento appunto a Impianti audio-video. Si riportano qui di seguito per completezza, la descrizione delle 2 categorie di qualificazione SOA sopra citate: OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. R.1. In relazione alla richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di partecipazione alla gara di appalto in oggetto di imprese aventi la qualificazione SOA relativa alla categoria OS 19, si specifica quanto di seguito espresso. Il requisito di partecipazione alla gara relativo al possesso della capacità economico-finanziaria e capacità tecnica, per cui è prevista l iscrizione SOA categoria OS30 per la classifica III, è elemento essenziale e non può essere diversamente interpretato e/o derogato, a pena di esclusione dalla procedura stessa. Si precisa, peraltro, che l individuazione a progetto della categoria OS30 come categoria prevalente risulta in linea con la declaratoria della categoria medesima e con i pronunciamenti dell ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione.
Fermo restando quanto sopra espresso, si richiama l art. 92 c. 5 del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi del quale: Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Pertanto, in forza del menzionato disposto normativo è possibile che imprese in possesso dell iscrizione SOA categoria OS19 (categoria non a qualificazione obbligatoria), nei limiti di cui al suddetto art. 92, partecipino alla gara in associazione temporanea e nelle forme di norma previste con imprese in possesso della predetta OS30 classifica III, anche al fine di dimostrare le esperienze di cui al punto 1a) dell offerta tecnica. E altresì possibile che le sole opere definite nella documentazione di gara come impianti audiovideo, definiti in categoria OS30 vengano subappaltate, nei limiti di Legge, ad imprese in possesso dell iscrizione SOA in categoria OS19, classifica II, in quanto rientranti tra gli impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza.
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 6 D.1. Ai fini della partecipazione alla gara è ammesso il possesso della categoria OG11 in sostituzione della cat. OS30, OS3 e OS28, in applicazione a quanto previsto dall art. 79 del D.P.R. n. 207/2010? R.1. Con riferimento al quesito di cui sopra, si precisa che, ai sensi dell art. 79 c. 16 del D.P.R. n. 207/2010, la categoria OG11 è alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30 solo quando sono presenti tutte le tre categorie specialistiche e, considerato l importo totale delle stesse, nel rispetto delle seguenti percentuali: OS3=> 10%, OS28=> 25% e OS30=> 25%. Pertanto, in assenza anche di una sola di tali condizioni, non si può dare applicazione al principio dell assorbimento, rilevando solo le singole categorie specialistiche.
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 7 D.1. In riferimento alla licitazione in oggetto, chiediamo se possiamo partecipare come impresa singola avendo OS30 in II classifica e godendo di incremento premiante. Si fa presente che abbiamo importanti categorie con classifica abbondante per lavorazioni previste (OG2 in classifica V e OS28 in classifica III bis). R.1. Con riferimento al quesito di cui sopra, si evidenzia che la categoria OS30 classifica II non è sufficiente a soddisfare il requisito richiesto (OS30 class. III) e che non si ritiene rilevante, ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione, l eventuale intenzione di subappaltare il 30% della categoria prevalente.
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 8 D.1. Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a porre il seguente quesito: Poteste cortesemente confermare se un impresa con cat. OS30 classifica VIII (illimitata), può partecipare singolarmente, coprendo con la categoria prevalente anche le categorie OG2 (scorporabile a qualificazione non obbligatoria)? R.1. Con riferimento al quesito di cui sopra, si rimanda a quanto precisato a pag. 1 del Disciplinare di gara, dove si precisa che la categoria OG2 è scorporabile con obbligo di qualificazione, in assenza di qualificazione vi è il vincolo del subappalto. Ai sensi dell art. 109 del D.P.R. n. 207/2010, la OG2 è subappaltabile al 100%, però - secondo quanto disposto dall art. 92 del medesimo Regolamento il concorrente deve comunque soddisfare l importo richiesto nella categoria subappaltata con la classifica posseduta nella categoria prevalente. A chiarimento si richiama anche la previsione a pag. 3 del Disciplinare di gara, la quale enuncia: Si ricorda che, ai sensi dell art.92 comma 1 del Regolamento, i requisiti non posseduti dall Impresa relativamente alle singole lavorazioni scorporabili, devono comunque essere posseduti dalla stessa con riferimento alla categoria prevalente. Si ricorda altresì che anche in caso di subappalto, qualora il concorrente non sia in possesso delle qualificazioni per le categorie scorporabili, la qualificazione mancante dovrà essere posseduta in relazione alla categoria prevalente Pertanto, considerato che il concorrente possiede la categoria prevalente OS30, in classifica illimitata, ma non la categoria scorporabile OG2, lo stesso potrà partecipare alla gara subappaltando la suddetta categoria scorporabile.
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 9 D.1. Vorremmo partecipare in RTI da costituire alla procedura Affidamento delle opere di del Perdono n. 7 L istante, capogruppo RTI, possiede la categoria OG11 classe III, una delle mandanti OG2-V, OG3-IV-bis, OG6-III, OG12 I, OG1-VIII. La categoria OS6 è riconducibile all OG1? la OS30 è riconducibile alla OG11? Nel caso la OS6 non potesse essere ricondotta ad una delle categorie da noi possedute la subappalteremmo completamente? R.1. In risposta al quesito di cui sopra, con riferimento alla categoria OS30 e alla riconducibilità della stessa alla OG11 si rimanda a quanto già illustrato nel Chiarimento n. 6. Pertanto, il RTI così come rappresentato dall istante non può ritenersi soggetto legittimato a partecipare alla gara in oggetto. Si ricorda, comunque, che la OS6 è una categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, pertanto si applica il combinato disposto di cui agli artt. 92 e 109 del D.P.R. n. 207/2010, già oggetto di chiarimento nei precedenti informazioni complementari.