Di seguito si segnalano le disposizioni di maggiore interesse.



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Borgo S. Spirito, 78 00193 Roma Tel. 0668.000.1 Fax. 0668.134.236 SERVIZIO LEGISLATIVO E LEGALE Circ. n. 40/2011 Roma, 5 ottobre 2011 Prot. n. 4295 Oggetto: D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Confederazione Cooperative Italiane e mail: confcooperative@confcooperative.it Sito web www.confcooperative.it - Cod. Fisc. 80156250583 Alle Confcooperative regionali, provinciali ed interprovinciali Alle Federazioni nazionali Ai Consorzi nazionali LORO SEDI Nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011-S.O. n. 214, è stato pubblicato il provvedimento in oggetto. Trattasi di un vero e proprio Testo Unico (di seguito Codice) approvato dal Governo in base alla delega conferitagli dal Parlamento con legge n. 136/2010 (c.d. Piano straordinario antimafia) con cui, da una parte, sono state raccolte le disposizioni vigenti in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali e dall altro, invece, sono state rivisitate e aggiornate le disposizioni vigenti non ritenute più attuali. Di seguito si segnalano le disposizioni di maggiore interesse.

Il decreto in oggetto, disciplina i compiti e gli organi dell Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito Agenzia) istituita dal decreto legge n. 4/2010, convertito con legge n. 50/2010. L Agenzia avrà, quindi, il compito di amministrare e gestire tutti i beni, comprese le aziende, dalla pronuncia di primo grado fino alla confisca definitiva. Proprio nell ambito della disciplina relativa alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, si collocano alcune disposizioni di specifico interesse per le cooperative. Trattasi, in particolare, dell articolo 48 (destinazione dei beni confiscati). La disposizione prevede che i beni immobili confiscati possono, tra l altro, essere trasferiti per finalità sociali o istituzionali al patrimonio del Comune, della Regione o della Provincia ove l immobile è situato. Gli enti territoriali possono amministrare il bene direttamente ovvero, attraverso convenzioni, assegnarlo in concessione a titolo gratuito, e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n, 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni di protezione ambientale. La convenzione disciplina la durata, l uso del bene, le modalità di controllo della sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni immobili confiscati di cui non sia possibile destinazione a finalità di pubblico interesse sono destinati alla vendita con provvedimento dell Agenzia. Alle cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia è riconosciuto un diritto di opzione prioritaria sull acquisto di tali beni. I beni aziendali confiscati sono mantenuti nel patrimonio dello Stato e con provvedimento dell Agenzia sono destinati all affitto a titolo oneroso, quando sussistono concrete prospettive di continuazione dell attività economica, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell impresa confiscata. Nella scelta dell affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. Tuttavia, i beni non possono essere destinati all affitto a cooperative di lavoratori dipendenti dell impresa confiscata qualora taluno dei soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca. Il Libro II del Codice, regolamenta la materia della documentazione antimafia. La disciplina in parola è incentrata prevalentemente sulla necessità di prevenire e contrastare infiltrazioni di tipo mafioso nelle imprese soprattutto di quelle che operano nel settore dei contratti pubblici ovvero che ricevono contributi o finanziamenti pubblici anche comunitari. Da qui la necessità di aggiornare e modificare le disposizioni vigenti in materia di certificazioni antimafia. 2

A tale scopo, è previsto che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti o i subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture, devono acquisire la documentazione antimafia. La documentazione antimafia non è richiesta, tra gli altri, nel caso in cui il valore economico dell attività non superi il valore di 150.0000 ovvero nel caso di stipula, approvazione o concessione di erogazioni nei confronti di chi esercita attività agricole o professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale. Per comunicazione antimafia si intende l attestazione dell esistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione, o di divieto delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni ecc. previste dalla normativa vigente. Per informazione antimafia si intende, oltre all attestazione dell esistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni ecc., l attestazione dell esistenza o meno di eventuali tentavi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società o imprese interessate. In merito ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, oltre al direttore tecnico, ove previsto, essa riguarda: se si tratta di associazioni, il legale rappresentante; se si tratta di società anche consortili, ex articolo 2615-ter c.c., società cooperative e loro consorzi, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all articolo 2602 c.c., chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate; per i raggruppamenti temporanei di imprese, le imprese costituenti il raggruppamento, anche se aventi sede all estero. L informazione antimafia, oltre ai soggetti sopra citati a seconda della tipologia di società, deve riferirsi anche ai familiari conviventi. La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui il soggetto richiedente ha la sede, ovvero da quello della provincia in cui le persone fisiche, le società, i consorzi e le associazioni richiedenti hanno la residenza o hanno la sede. Essa ha durata semestrale ed è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale. Il Codice, tuttavia, prevede la possibilità per i soggetti interessati di ricorrere all autocerficazione. 3

L informazione antimafia, invece, ha efficacia annuale qualora non siano intervenuti mutamenti societari o gestionali, è rilasciata dal prefetto ed è conseguita mediante consultazione della c.d. banca dati nazionale da parte delle amministrazioni interessate, dalle camere di commercio e dagli ordini professionali. Permane il divieto di frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni, effettuate allo scopo di eludere gli obblighi di legge. La richiesta dell informazione antimafia deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti al momento dell aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto. La banca dati nazionale contiene tutte le comunicazioni e le informazioni antimafia, sia liberatorie che interdittive. Essa è collegata con il sistema informatico della Direzione investigativa antimafia (DIA) e permette di consultare i dati acquisiti attraverso gli accessi nei cantieri delle imprese interessate dall esecuzione dei lavori pubblici disposti dal prefetto. Con uno o più regolamenti interministeriali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, saranno disciplinati il funzionamento, l accesso, l autenticazione, la registrazione e la consultazione della banca dati nazionale, nonché il suo collegamento con il CED interforze. Il sistema informatico conserva la traccia di ogni accesso e garantisce l individuazione del soggetto che accede. Il rilascio della comunicazione antimafia e della informazione antimafia è immediato, salvo che dalla consultazione della banca dati non emergano cause ostative. Ai fini dell esecuzione delle funzioni dirette a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate. E prevista anche la possibilità che il soggetto interessato possa essere audito, qualora il prefetto lo ritenga utile, ai fini dell acquisizione delle informazioni necessarie al rilascio dell informazione antimafia. A tale scopo, sono considerate imprese interessate all esecuzione dei lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nell esecuzione dell opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, compresi quelli di natura intellettuale, a prescindere dall importo dei relativi contratti e subcontratti. L eventuale accertamento da parte del prefetto della presenza di cause ostative al rilascio della documentazione antimafia determina il divieto per le amministrazioni interessate di stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti ovvero di autorizzare, consentire o rilasciare le autorizzazioni o le concessioni. Qualora l accertamento della cause ostative è successivo alla stipula del contratto o al rilascio delle autorizzazioni, sussiste l obbligo assoluto (e non più la facoltà) per le stazioni appaltanti di recedere dal contratto o di revocare le autorizzazioni, fermo restando il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l esecuzione del rimanente. 4

Fanno eccezione all effetto caducatorio conseguente all accertamento delle informazioni interdittive, l ipotesi in cui i lavori siano in fase di ultimazione ovvero, nel caso di fornitura di beni e servizi di natura essenziale, l impossibilità di sostituire il contraente in tempi rapidi. Le disposizioni contenute nel Libro II, Capi I, II, III e IV del Codice relative, come detto, alla comunicazione antimafia e all informazione antimafia, entreranno in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione in GU del regolamento o dell ultimo dei regolamenti che dovranno disciplinare le modalità di funzionamento della banca dati nazionale. Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO GENERALE (Vincenzo Mannino) 5