STATUTO Cooperativa Sociale Noi Genitori onlus



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NOI GENITORI societa! cooperativa sociale onlus sistema formativo per persone disabili centro di riabilitazione STATUTO Cooperativa Sociale Noi Genitori onlus NOI GENITORI societa! cooperativa sociale onlus Via XXIV Maggio 4/E 22036 Erba (Como) Codice Fiscale. e P. IVA 02158360137 Albo Cooperative A 104299 T +39 031641522 F +39 0313335476 segreteria@cooperativanoigenitori.it www.cooperativanoigenitori.it Data di edizione: 12/04/05 pag. 1 di 34

INDICE TITOLOI DENOMINAZIONE SEDE DURATA art.1denominazioneesede art.2durata TITOLOII SCOPO OGGETTO art.3scopomutualistico art.4oggettosociale TITOLOIII SOCICOOPERATORI art.5socicooperatoriordinari art.6categoriaspecialedisoci art.7domandadiammissione art.8obblighiedirittidelsocio art.9perditadellaqualitàdisocio art.10recessodelsocio art.11esclusione art.12deliberedirecessoedesclusione art.13liquidazione art.14mortedelsocio art.15terminididecadenza,limitazionialrimborso,responsabilitàdeisocicessati TITOLOIV SOCIFINANZIATORISOCISOVVENTORIEAZIONIDIPARTECIPAZIONECOOPERATIVA art.16socifinanziatori art.17socisovventori art.18conferimentoeazionideisocisovventori art.19deliberazionediemissioneedirittiamministrativideisocisovventori art.20dirittipatrimonialideisocisovventori art.21recessodeisocisovventori art.22azionidipartecipazionecooperativa art.23recesso TITOLOV STRUMENTIFINANZIARIDIDEBITOEPRESTITISOCIALI art.24strumentifinanziarididebito art.25prestitisociali TITOLOVI PATRIMONIOSOCIALEEDESERCIZIOSOCIALE art.26patrimoniosociale art.27bilanciodiesercizio art.28destinazionedell'utile art.29ristorni art.30trasferimentodelleazionideisocicooperatori art.31trasferimentodelleazionideisocifinanziatori TITOLOVII ORGANISOCIALI art.32organisociali art.33assemblee art.34assembleaordinaria art.35assembleastraordinaria art.36costituzioneequorumdeliberativi art.37interventoinassembleaedirittodivoto art.38presidenzadell'assemblea art.39assembleaspecialeperipossessoridistrumentifinanziari art.40consigliodiamministrazione art.41compitidegliamministratori art.42amministratoridelegatiecomitatoesecutivo art.43convocazioniedeliberazioni art.44integrazionedelconsiglio art.45compensiagliamministratori art.46rappresentanza art.47collegiosindacale art.48doveridelcollegiosindacale TITOLOVIII CONTROVERSIE art.49clausolaarbitrale art.50arbitrieprocedimento art.51esecuzionedelladecisione TITOLOIX SCIOGLIMENTOELIQUIDAZIONE art.52scioglimentoanticipato art.53devoluzionepatrimoniofinale TITOLOX DISPOSIZIONIGENERALIEFINALI art.54regolamenti art.55principidimutualità,indivisibilitàdelleriserveedevoluzione Data di edizione: 12/04/05 pag. 2 di 34

TITOLOI DENOMINAZIONE SEDE DURATA ART.1 DENOMINAZIONEESEDE E'costituitaconsedenelComunediErbalaSocietàCooperativadenominata"NOI GENITORI Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S." Alla Cooperativa, per quanto nonprevistodaltitolovidelcodicecivileedalleleggispecialisullacooperazione,si applicano,inquantocompatibili,lenormesullesocietàperazioni. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sedesocialenelterritorioregionalecompeteall'organoamministrativo.siapplicain talicasil'art.2436delcodicecivile. ART.2 DURATA La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazionedell'assemblea,salvoildirittodirecessoperisocidissenzienti. ART.3 SCOPOMUTUALISTICO TITOLOII SCOPO OGGETTO LaCooperativaèrettaedisciplinatasecondoledisposizionidicuiallalegge381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperativesociali. Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunitàallapromozioneumanaeall'integrazionesocialedeicittadini,attraverso lagestionediservizisociali,socio sanitari,educativieculturalineisettoriindicatial successivoart.4. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondialeedinrapportoadessiagisce.taliprincipisono: lamutualità, lasolidarietà, lademocraticità, l'impegno, l'equilibriodelleresponsabilitàrispettoairuoli, lospiritocomunitario, illegameconilterritorio, unequilibratorapportoconlostatoeleistituzionipubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività,intendecooperareattivamenteestabilmenteconaltrienticooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e Data di edizione: 12/04/05 pag. 1 di 34

internazionale.lacooperativaintenderealizzareipropriscopisociali,operandodi preferenza nell'ambito territoriale della Provincia di Como, anche mediante il coinvolgimentodellerisorsevivedellacomunità,deivolontari,deifruitorideiservizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe odaffini. La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa. La Cooperativapuòoperareancheconterzi. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento CooperativoaderendoallaConfederazionedelleCooperativeItalianeperiltramite dell'unioneprovincialedicomo. La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisceilcodicedellaqualitàcooperativa,deicomportamentiimprenditorialie dellavitaassociativadifedersolidarietàconfcooperative. ART.4 OGGETTOSOCIALE Consideratigliscopisocialiel'attivitàmutualisticadellasocietà,cosìcomedefinita all' articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione stabile o temporanea, in contoproprioopercontoterzidi: servizidiurnieresidenzialisocio assistenzialiesocio sanitari; interventiformativiediorientamento; servizieattivitàculturali,diformazioneeconsulenza; realizzazione di prodotti editoriali, anche multimediali, prevalentemente in relazioneaisettoridiattivitàdellacooperativa,neilimiticonsentitidallevigenti disposizionidileggeinmateria; attivitàdisensibilizzazioneeanimazionedellacomunitàlocalealfinedirenderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in statodibisogno; attività di sensibilizzazione delle persone deboli e svantaggiate in relazione all'affermazionedeilorodiritti. Per lo svolgimento di tali attività, nello spirito del precedente articolo 3) la Cooperativa si avvarrà, in via prioritaria, direttamente delle capacità professionali deiproprisocilavoratori,inconformitàconquantodispostodallalegge142/2001e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del volontariato dei propri soci. Essasiproponealtresìdiricercareegarantireopportunitàdilavoroperiproprisoci allemiglioricondizionidimercato. LaCooperativapotràsvolgerequalunquealtraattività,connessaedaffineaquelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattualidinaturaimmobiliare,mobiliare,industriale,commercialeefinanziaria (conesclusionediogniattivitàfinanziariariservatadicuialleleggin.1del2gennaio 1991,n.197del5luglio1991eD.Lgs.n.385dell'1settembre1993)necessariee/o Data di edizione: 12/04/05 pag. 2 di 34

utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, speciesesvolgonoattivitàanalogheecomunqueaccessorieall'attivitàsociale; b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativipariteticidicuiall'art.2545 septiesdelc.c.; b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivogliaformaperfacilitarel'ottenimentodelcreditoaisoci,aglienticuila cooperativaaderisce,nonchèafavoredialtrecooperative; c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussoridirettiadagevolaregliscambi,gliapprovvigionamentiedilcredito; d) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendounasezionediattività,disciplinatadaappositoregolamento,perla raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccoltadelrisparmiofrailpubblicosottoogniforma; e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi dellalegge31/1/1992n.59edeventualinormemodificativeedintegrative; f) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondoladisciplinaprevistanelpresentestatuto. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono esseresvolteinossequioaldispostodelleleggiinmateria,nonchénelrispettodella normativaintemadiattivitàriservateadiscrittiacollegi,ordinioalbiprofessionali. TITOLOIII SOCICOOPERATORI ART.5 SOCICOOPERATORIORDINARI Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi socialiappartenentialleseguenticategorie: 1. soci lavoratori che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali Data di edizione: 12/04/05 pag. 3 di 34

mettendoadisposizionelepropriecapacitàprofessionali,inrapportoallostato diattivitàedalvolumedilavorodisponibile; 2. soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per finidisolidarietàaisensieperglieffettidellal.381/91; 3. socifruitoricheusufruisconoavariotitolo,direttamenteoindirettamente,dei serviziprestatidallacooperativa.possono,inoltre,assumerelaqualificadisoci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni,anchesprovvistedipersonalitàgiuridica,neicuistatutisiaprevisto ilfinanziamentoelosviluppodelleattivitàdellecooperative,eche,nonavendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopisocialiedintendanocontribuirealloroperseguimento. Ognisocioèiscrittoinun'appositasezionedelLibroSociinbaseall'appartenenzaa ciascunadellecategoriesuindicate. Aisocilavoratori,siapplicanoledisposizionidicuiallaLegge142/2001,esuccessive modificazioniedintegrazioni. Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 381/1991 e successivemodificazionieintegrazioni.nonpossonoessereammessigliinterdetti, gliinabilitati,ifallitinonriabilitati. ART.6 CATEGORIASPECIALEDISOCI La Cooperativa, mediante apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire unacategoriaspecialedisociaisensidell'art.2527,comma3delcodicecivile,icuidiritti edobblighisonodisciplinatidalpresentearticolo. L'assemblea straordinaria dei soci delibera sull'approvazione del regolamento che disciplinairapportitrasocietàeisociappartenentiallacategoriaspeciale,nonchéidiritti egliobblighilorospettanti. Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovveroalloroinserimentonell'impresa. I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numerototaledeisocicooperatori.ilconsigliodiamministrazionepuòammetterealla categoriaspecialedeisoci: colorochedevonocompletareointegrarelaloroformazioneprofessionaleinragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medioelungoperiododellacooperativa; coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degliscopisocialiedeconomici,incoerenzaconlestrategiedimedioelungoperiodo dellacooperativa. La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previstodaappositoregolamento,stabiliscealmeno: la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio appartenente alla citatacategoriaspecialechenonpuòcomunquesuperareillimitedi5anni; icriterielemodalitàattraversoiqualisiarticolanolefasidiformazioneprofessionale odiinserimentonell'assettoproduttivodellacooperativa; Data di edizione: 12/04/05 pag. 4 di 34

il numero delle azioni che il socio appartenente alla categoria speciale deve sottoscriverealmomentodell'ammissione. Intuttiicasi,isociappartenentiallacategoriaspeciale: dovranno essere ammessi alla categoria ordinaria entro cinque anni dalla data di ammissioneallacategoriaspeciale; purnonpotendoessereeletti,pertuttoilperiododipermanenzanellacategoriain parola,nelconsigliodiamministrazionedellacooperativasonoammessiagoderedi tuttiglialtridirittiriconosciutiaisociesonosoggettiaimedesimiobblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventualerisarcimentodeldanno,conpreavvisodialmenotremesi.ilrecessoha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spiraredelsuddettotermine. Isociappartenentiallacategoriaspecialepossonoessereesclusi,ancheprimadelladata di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo11delpresentestatuto. Alladatadiscadenzadelperiododiformazioneodinserimento,ilsocioappartenentealla categoriaspecialeèammessoagodereidirittichespettanoaglialtrisocicooperatoria condizioneche,comeprevistodalregolamentoedalladeliberadiammissione,egliabbia rispettatoidoveriinerentiallaformazioneprofessionale,conseguendoilivelliqualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazioneaziendale. Intalcaso,ilconsigliodiamministrazionedevecomunicareladeliberadiammissionein qualitàdisociocooperatoreall'interessato,secondolemodalitàeconglieffettiprevisti dall'articolo7. Incasodimancatorispettodeisuddettilivelliodell'appositoregolamento,ilconsigliodi amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio specialesecondoiterminielemodalitàprevistedall'articolo11. ART.7 DOMANDADIAMMISSIONE Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo Amministrativodomandascrittachedovràcontenere: 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscaleecittadinanza; 2) lacategoriadeisociacuichiedediessereiscritto; 3) l'indicazionedellaeffettivaattivitàsvolta,dellacondizioneprofessionale,delle specifichecompetenzepossedute; 4) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivononpotràsuperarelasommadieuro100.000,00(centomilavirgola zerozero); 5) l'impegnoalversamento,senzaindugio,delleazionisottoscritte; Data di edizione: 12/04/05 pag. 5 di 34

6) ladichiarazionediconoscereedaccettareintegralmenteilpresentestatutoegli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottatedagliorganisociali; 7) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenutanegliartt.49eseguentidelpresentestatuto. Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o associazioni la domanda di ammissionedovràcontenere,oltreaquantosopraprevistoaipuntic),d),e),f)eg), laragionesocialeoladenominazione,laformagiuridicaelasedelegale,ilnumero dicodicefiscale,illuogoeladatadicostituzione,lanazionalità,l'organosocialeche haautorizzatoladomandaelarelativadeliberazioneelaqualitàdellapersonache sottoscriveladomanda. L'Organoamministrativo,accertatal'esistenzadeirequisitidicuialprecedenteart. 5,deliberasulladomandasecondocriterinondiscriminatori,coerenticonloscopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella speciale di cui all'articolo 6 del presentestatuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo delle azioni che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventualetassadiammissioneedelsovrapprezzodeterminatodall'assemblea insedediapprovazionedelbilanciosupropostadegliamministratori. L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento. Trascorsoinutilmenteilterminecomunicatodall'organoamministrativo,ladelibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell'organoamministrativoincuivenganoeventualmenteprevistiulteriorimodalità diversamentoediammissionedelsocio. L'Organoamministrativodeve,entro60giorni,motivareladeliberazionedirigetto delladomandadiammissioneecomunicarlaagliinteressati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,illustraleragionidelledeterminazioniassunteconriguardoall'ammissione dinuovisoci. ART.8 OBBLIGHIEDIRITTIDELSOCIO Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a)alversamento,conlemodalitàeneiterminifissatidall'organoamministrativo: delcapitalesottoscritto; Data di edizione: 12/04/05 pag. 6 di 34

dellatassadiammissione,atitolodirimborsodellespesediistruttoriadella domandadiammissione; delsovrapprezzoeventualmentedeterminatodalladecisionedeisociinsede diapprovazionedelbilanciosupropostadegliamministratori; b) a concorrere, limitatamente ai soci lavoratori, alla gestione dell'impresa cooperativaconlemodalitàprevistedallalegge142/2001edinparticolare: partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della strutturadidirezioneeconduzionedellasocietà; partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernentilesceltestrategicheediprocessiproduttividellasocietà; contribuendoallaformazionedelcapitalesocialeepartecipandoalrischiodi impresa,airisultatieconomiciedalledecisionisullalorodestinazione; mettendoadisposizionelepropriecapacitàprofessionaliancheinrelazione altipoeallostatodell'attivitàsvolta,nonchéallaquantitàdelleprestazioni disponibiliperlacooperativastessa; c) a porre in essere, limitatamente ai soci lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore indistinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimentodegliscopisociali; d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottatedalledecisionideisocie/odagliorganisociali;e)adassumeretuttele obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli OrganiSocialianormaedinconformitàallostatutomedesimo; e) acontribuirealperseguimentodegliscopisociali,partecipandoall'attivitàdella Cooperativa,nelleformeeconlemodalitàstabilitedall'Assembleaedall'organo amministrativo; f) ad osservare le delibere dell'assemblea dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare,perquantopossibile,ilivellioccupazionalidellasocietà. Ildomiciliodeisoci,pertuttiirapporticonlasocietà,siintendeatuttiglieffetti quellorisultantedallibrosoci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazionedaeffettuarsiconletteraraccomandataallacooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenzaanagrafica. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identicheodaffini,opartecipinoasocietàche,secondolavalutazionedell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa o partecipano a società cooperative che perseguano identici scopi sociali,salvospecificaautorizzazionedell'organoamministrativo. Data di edizione: 12/04/05 pag. 7 di 34

Inparticolare,èfattodivietoaisocilavoratori,senzaespressoassensodell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventioggettougualeodanalogoaquellodellasocietà. E'ammessoinognicasoildistaccotemporaneodisocilavoratoripressoeventuali societàcontrollateocollegate. I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto di esaminareillibrodeisociequellodelledeliberazionidell'assembleadeisociaisensi dell'art.2422delcodicecivile. Secondo quanto disposto dall'art. 2545 bis del codice civile i soci in possesso dei requisiti sopra esposti hanno diritto, qualora lo richieda almeno un decimo del numerocomplessivodeisoci,diesaminareillibrodelleadunanzeedeliberazionidel Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se esistente, attraverso un rappresentanteeventualmenteassistitodaunprofessionista. ART.9 PERDITADELLAQUALITÀDISOCIO La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio e cooperativa provocalarisoluzionedell'ulteriorerapportodilavorosubordinatooautonomo. ART.10 RECESSODELSOCIO Oltrecheneicasiprevistidallalegge,puòrecedereilsociocooperatore: a) cheabbiaperdutoirequisitiobbligatoriperl'ammissione; b) chenonsitrovipiùingradodiparteciparealraggiungimentodegliscopisociali; c) che cessi, in via definitiva il rapporto di lavoro in essere con la cooperativa, ovverol'attivitàdivolontariatoprestatapressolastessa; d) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo. LadomandadirecessodeveesserecomunicataconraccomandataallaSocietà.Gli Amministratoridevonoesaminarla,entro60giornidallaricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalitàprevisteaisuccessiviartt.49eseguenti. Ilrecessodelsociocooperatorenonpuòessereparziale.Ilrecessohaeffetto,per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimentodelladomanda. PerirapportimutualisticitrasociocooperatoreeSocietà,ancheconriferimentoai rapportidicuiall'art.9comma2,ilrecessohaeffettoconlachiusuradell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'eserciziosuccessivo. Data di edizione: 12/04/05 pag. 8 di 34

Tuttavia,l'Organoamministrativopotrà,surichiestadell'interessato,fardecorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. ART.11 ESCLUSIONE L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previstidallalegge,neiconfrontidelsocio: a) chenonottemperialledisposizionidelpresentestatuto,deiregolamentiinterni, delledeliberazionilegalmenteadottatedagliorganisociali,coninadempimenti chenonconsentanolaprosecuzione,nemmenotemporanea,delrapportooche ricadanonell'ipotesidicuialsuccessivopuntod); b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritteoneipagamentidisommedovuteallasocietàaqualsiasititolo; c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanticonquelledellasocietà; d) cheabbiaperdutoancheunosolodeirequisitiobbligatoriperl'ammissione;e) chevengaatrovarsiinunasituazionediincompatibilitàrelativamenteaquanto previsto al precedente art. 8, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipareailavoridell'impresasociale; e) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppurecheabbiaperdutoirequisitirichiestiperl'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazionedeisociallacompaginesocialesonoiseguenti: per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa; perisocivolontari:laprestazionegratuitadellapropriaopera afavoredellacooperativa; per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della cooperativa; g) chenell'esecuzionedelpropriolavorocommettaattivalutabiliqualenotevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenticheproducanol'annullamentoe/olarisoluzionedicontrattidi fornituradiservizi; h) chesirendagravementeinadempienteaisensidell'art.2286c.c.;i)cheabbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanzadifallimentoosiapostoinliquidazionecoattaamministrativa; i) chevengacondannatoconsentenzapenaleirrevocabileperreatilacuigravità rendaimproseguibileilrapportosociale; j) chenonsvolgacorrettamentelemansioniaffidateglinell'ambitodellavoroe/o con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento della attività sua propria; Data di edizione: 12/04/05 pag. 9 di 34

k) cheinqualunquemodoarrechidannigraviallacooperativa; l) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 49 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa,l'organoamministrativodellacooperativahafacoltàdinonescluderei socicooperatoricheabbianoraggiuntoillimitedietàpensionabileochesitrovino incondizionidisopravvenutainabilità,fissandoillimitemassimodellaeccezionale prosecuzionedelrapportosociale. ART.12 DELIBEREDIRECESSOEDESCLUSIONE Ledeliberazioniassunteinmateriadirecessoedesclusionesonocomunicateaisoci destinatarimedianteraccomandataconricevutadiritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimentiadottatidall'organoamministrativosutalimateriesonodemandate alladecisionedelcollegioarbitrale,regolatodagliartt.49eseguentidelpresente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla datadicomunicazionedeiprovvedimentistessi. ART.13 LIQUIDAZIONE I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamenteliberate,eventualmenterivalutateneilimitiedallecondizioniprevisti dall'art.7dellalegge31/01/92,n.59. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumentogratuitodelcapitaleaisensidell'art.2545 quinquies,comma3delcodice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fattaeccezioneperlafrazionedellaquotaassegnataalsocioaisensidegliarticoli 2545 quinquiese2545 sexiesdelcodicecivile,lacuiliquidazione,unitamenteagli Data di edizione: 12/04/05 pag. 10 di 34

interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinqueanni. Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importovadevolutoallariservalegale. La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,ilcreditoderivantedapenali,oveprevistedaappositoregolamento,eda risarcimentodanniedaprestazionimutualistichefornite. ART.14 MORTEDELSOCIO In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cuialprecedentearticolo13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,dallaqualerisultinogliaventidiritto. ART.15 TERMINIDIDECADENZA,LIMITAZIONIALRIMBORSO,RESPONSABILITÀDEISOCI CESSATI IlsociochecessadifarpartedellaSocietàrispondeversoquesta,perilpagamento deiconferimentinonversati,perunannodalgiornoincuiilrecessoolaesclusione hannoavutoeffetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quantoricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredidelsociodefunto. TITOLOIV SOCIFINANZIATORI,SOVVENTORIEAZIONIDIPARTECIPAZIONECOOPERATIVA ART.16 SOCIFINANZIATORI Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essereammessiallacooperativasocifinanziatori,dicuiall'art.2526cod.civ.oltrea quantoespressamentestabilitonelpresentetitolo,aisocifinanziatorisiapplicano ledisposizionidettateapropositodeisocicooperatori,inquantocompatibiliconla naturadelrapporto. Rappresentanospecifichecategoriedisocifinanziatoriisocisovventoridisciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazionecooperativadicuiagliartt.5e6dellastessaleggen.59/1992. La società cooperativa può emettere azioni correlate secondo quanto previsto dall'art.2350delc.c.,azioniprivilegiatesecondolemodalitàdicuiall'art.2348del Data di edizione: 12/04/05 pag. 11 di 34

C.C., azioni riscattabili secondo quanto stabilito dall'art. 2437 sexies del C.C.; in tuttiquesticasiidirittiegliobblighideisocifinanziatorisarannostabilitidaappositi regolamentiapprovaticondeliberadiassembleastraordinaria. Neiconfrontidei"socifinanziatori",diversidallecategoriedeisocisovventoriedei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, di cui al precedente comma, si applicheranno in quanto compatibili e per quanto non disposto dai regolamenti sopra citati, le disposizioni statutarie e regolamentari previste in tema di "socio sovventore"incasodistrumentipartecipativiprovvistideldirittodivoto,ovveroin tema di"azioni di partecipazione cooperativa" in caso di strumenti finanziari privi deldirittodivoto. Aipossessoridistrumentifinanziarinonpuò,inognicaso,essereattribuitopiùdiun terzodeivotispettantiall'insiemedeisocipresentiovverorappresentatiinciascuna assembleagenerale. Iconferimentideisocifinanziatorisottoscrittoridistrumentifinanziaripartecipativi sonoimputatiadunaspecificasezionedelcapitalesocialedellacooperativa. Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del collegiosindacaleèobbligatoria. ART.17 SOCISOVVENTORI Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92,n.59,cheinvestonocapitalenell'impresaalfinedicostituirefondiperlo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventorisialepersonefisichechequellegiuridiche. ART.18 CONFERIMENTOEAZIONIDEISOCISOVVENTORI Iconferimentideisocisovventoripossonoavereadoggettodenaro,beniinnatura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 5 (cinque) per le persone fisiche e pari a 10 (dieci) per le persone giuridiche. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codicecivile. ART.19 DELIBERAZIONEDIEMISSIONEEDIRITTIAMMINISTRATIVIDEISOCISOVVENTORI L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo. I rapporticonisocisovventorieconisocifinanziatoriinpossessodidirittodivoto devonoesseredisciplinaticonappositoregolamentodiemissione,approvatoconle modalitàdicuialsuccessivoarticolo54,delpresentestatuto,conilqualedevono tral'altroesserestabiliti: a) l'importocomplessivodelleazionideisocisovventorie/odeisocifinanziatoriin possessodidirittodivotoedillorovalorediemissione; Data di edizione: 12/04/05 pag. 12 di 34

b) lemodalitàdieserciziodeldirittodiopzionedeisocicooperatorie/ofinanziatori sulle azioni emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitarelostessoinconformitàconildispostodell'art.2524delc.c.; c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo Amministrativo, del dirittodiopzionedeisocicooperatorisulleazioniemesse; d) iltermineminimodiduratadelconferimento; e) idirittiamministrativiepatrimonialidipartecipazioneagliutiliedalleriservee gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni salvo quanto previsto al successivo articolo20; f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo21. Il Regolamento stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo Amministrativoaifinidell'emissionedeititoli. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i detentori delle azioni chesianoanchesocicooperatori,spettanoda1a5voti,inrelazioneall'ammontare deiconferimenti,secondoicriterifissatidall'assembleanelladeliberadiemissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, nonché dei voti spettanti all'insieme dei socipresentiorappresentatiinciascunaassembleagenerale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verrannoridottiproporzionalmente. Per esprimere il voto in assemblea il socio sovventore deve essere iscritto nell'appositolibrodaalmeno90giorni. I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridichepossonoesserenominatiamministratori. Tuttaviaisocisovventorinonpossonoeleggerepiùdiunterzodegliamministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori. ART.20 DIRITTIPATRIMONIALIDEISOCISOVVENTORI Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura,maisuperioreailimitiprevistidallalegge,stabilitadalregolamento. Il regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto, può stabilire in favore delle azionidestinateaisocisovventoril'accantonamentodipartedegliutilinettiannuali ariservadivisibile,inmisuraproporzionalealrapportotracapitaleconferitodaisoci sovventorimedesimiepatrimonionetto. In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle azioni dei soci sovventori deveessererimborsatoperl'interoprimadiquellodelleazionideisocicooperatori. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili,ivicompresalariservadasovrapprezzo. Lariduzionedelcapitalesociale,inconseguenzadiperditenoncomportariduzione delvalorenominaledelleazionideisocisovventori,senonperlapartediperdita cheeccedeilvalorenominalecomplessivodelleazionideisocicooperatori. Data di edizione: 12/04/05 pag. 13 di 34

Isocisovventorisonoobbligati: 1. alversamentodelleazionisottoscritteconlemodalitàeneiterminiprevistidal regolamentointerno; 2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. ART.21 RECESSODEISOCISOVVENTORI Oltrecheneicasiprevistidall'art.2437delcodicecivile,aisocisovventoriildiritto direcessospettaqualorasiadecorsoiltermineminimodiduratadelconferimento stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del relativo regolamento di cui all'art.19delpresentestatuto. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventualequotadiriservedivisibiliadessespettanti,ivicompresalariservada sovrapprezzo. Ilrecessodelsociosovventorenonpuòessereparziale.Innessuncasopuòessere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'art.2344c.c. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissioneelecausediincompatibilitàprevisteperisocicooperatori. Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore. ART.22 AZIONIDIPARTECIPAZIONECOOPERATIVA Condeliberazionedell'Assembleaordinaria,laCooperativapuòadottareprocedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale,secondoquantostabilitodall'art.5dellalegge59/92. IntalcasolaCooperativapuòemettereazionidipartecipazionecooperativa,anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizionedegliutili. Leazionidipartecipazionecooperativapossonoessereemesseperunammontare nonsuperioreallaminorsommatrailvalorecontabiledelleriserveindivisibiliedil patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il MinisterodelleAttivitàProduttive. IlvalorediciascunaazioneèdiEuro500(cinquecento). L'emissionedelleazionidipartecipazionecooperativadeveesseredisciplinatacon appositoregolamento,adottatoconlemodalitàdicuialsuccessivoarticolo54del presentestatuto,conilqualedevonoesserestabiliti: l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei limiti sopra indicati edillorovalorenominale; Data di edizione: 12/04/05 pag. 14 di 34

la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assembleaordinariadeisoci; i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate; gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presentestatutosociale. Leazionidipartecipazionecooperativasonoprivilegiatenellaripartizionedegliutili nella misura stabilita dall'assemblea dei soci. Valgono comunque i limiti di cui all'art.20,primocomma. Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore delle azioni di partecipazione cooperativa l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatoriditaliazioniepatrimonionetto. All'atto dello scioglimento della società le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per il loro interovalore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale,siadell'eventualequotapartediriservedivisibili,ivicompresalariserva dasovrapprezzo. Lariduzionedelcapitalesocialeinconseguenzadiperditenoncomportariduzione delvalorenominaledelleazionidipartecipazionecooperativa,senonperlaparte dellaperditacheeccedeilvalorenominalecomplessivodellealtreazioni. Ipossessoridiazionidipartecipazionecooperativasonoobbligati: a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previstidalregolamentointerno; b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioniadessiapplicabili. ART.23 RECESSO Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualorasiadecorsoiltermineminimodiduratadelleazionistabilitodall'assemblea insedediemissionedelleazionimedesime. Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.innessuncasopuòesserepronunciatal'esclusioneneiconfrontidelsocio titolare di azioni di partecipazione cooperativa salvo quanto previsto all'art. 2344 C.C. Aisocititolaridiazionidipartecipazionecooperativanonsiapplicanoledisposizioni concernentiirequisitidiammissioneelecausediincompatibilitàprevisteperisoci cooperatori. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed Data di edizione: 12/04/05 pag. 15 di 34

all'eventualequotadiriservedivisibiliadessespettanti,ivicompresalariservada sovrapprezzo. Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa si applicano in quantocompatibilileprocedureprevisteperl'eserciziodelpredettodirittostabilite perilrecessodelsociocooperatore TITOLOV STRUMENTIFINANZIARIDIDEBITOEPRESTITOSOCIALE ART.24 STRUMENTIFINANZIARIDIDEBITO Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioniaisensidegliartt.2410eseguenticod.civ.,nonchéstrumentifinanziari didebito,diversidalleobbligazioni,aisensidell'art.2526cod.civ. Intalcaso,conregolamentoapprovatoconlemodalitàdicuialsuccessivoarticolo 54delpresentestatuto,sonostabiliti: l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valorenominaleunitario; lemodalitàdicircolazione; icriteridideterminazionedelrendimentoelemodalitàdicorresponsionedegli interessicheperisocicooperatorisottoscrittoridiobbligazioniaisensidell'art. 2410 cod. civ. e/o strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo28lett.d)punto2; ilterminediscadenzaelemodalitàdirimborso.ladeliberazionedell'assemblea stabiliscealtresìicompitichevengonoattribuitialconsigliodiamministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli strumenti finanziari, privi di diritto di voto diversi dalle obbligazioni, nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previstodallenormedilegge. ART.25 PRESTITISOCIALI Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultanosoggettialladisciplinaprevistadall'art.2526cod.civ.gliimportiversatidai socidellasocietàcooperativaaisensieperglieffettidell'art.13deld.p.r.n.601 del29settembre1973edell'art.10dellalegge31gennaio1992,n.59. L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, con i limiti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del CICR del 3.3.1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.3.1994n.58. Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamentoapprovatoconlemodalitàdicuiall'art.54,delpresentestatuto. Data di edizione: 12/04/05 pag. 16 di 34

TITOLOVI PATRIMONIOSOCIALEEDESERCIZIOSOCIALE ART.26 PATRIMONIOSOCIALE IlpatrimoniodellaCooperativaècostituito: a)dalcapitalesociale,cheèvariabileedèformato: 1. daiconferimentieffettuatidaisocicooperatori,rappresentatidaazionidel valorenominaledieuro50,00(cinquantavirgolazerozero)comprensividei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ailimitidilegge; 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni confluentinelfondoperilpotenziamentoaziendale; 3. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento; 4. dalleazioni,secondoletipologieprevistealprecedentearticolo16,dialtri socifinanziatori; b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle azionieventualmentenonrimborsateaisocirecedutioesclusiedaglieredidi socideceduti; c) dall'eventualesovrapprezzodelleazioniformatoconlesommeversatedaisoci aisensidelpresentestatutoedelledeliberazionidegliorganisociali; d) dallariservastraordinaria; e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumentifinanziaridiversidaisocicooperatori; f) daognialtrariservacostituitadalledecisionideisocie/oprevistaperlegge. Perleobbligazionisocialirispondesoltantolacooperativaconilsuopatrimonioe, conseguentemente,isocinellimitedelleazionisottoscritte. Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimentodellasocietà. Lariservadivisibiledicuialpuntoe)puòessereripartitaesclusivamentetraisoci possessorideglistrumentifinanziaridiversidaisocicooperatori. La società non provvede alla emissione dei titoli azionari; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono medianteannotazionenellibrostesso. La società può costituire, con apposita delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare secondo quanto previsto dall'art.2447biseseguentidelcodicecivile. LadeliberazionedelConsigliodiAmministrazionedeveesseredepositataediscritta aisensidell'art.2436delcodicecivile. Data di edizione: 12/04/05 pag. 17 di 34

ART.27 BILANCIODIESERCIZIO L'eserciziosocialevadalprimogennaioal31dicembrediognianno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione delprogettodibilancio,inbasealledisposizionidicuiagliartt.2423eseguentidel CodiceCivile. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180giorniqualoraricorranoipresuppostiprevistidallalegge. Il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal Conto Economico e dallanotaintegrativa. Ilbilancioècorredatodallarelazionesullagestione,salvolapossibilitàdiesonero qualoraesistanoipresuppostidicuiall'art.2435bisc.c.. Ilbilanciodevetral'altroindicare: idatirelativiall'attivitàsvoltaconisoci,distinguendoeventualmentelediverse gestionimutualistiche; i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513C.C.; nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, deisociedellacomunitàterritoriale; nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità conilcaratteredicooperativaamutualitàprevalentedellasocietà,eleragioni delledeterminazioniassuntedall'organoamministrativoall'ammissionedinuovi soci. Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'albo dellecooperativeamutualitàprevalente. ART.28 DESTINAZIONEDELL'UTILE L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) perunaquotanoninferioreaquantoprevistodalprimocommadell'art.2545 quateralfondodiriservalegale; b) adunaquotanoninferioreaquantoprevistoall'art.11dellalegge31gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alla condizioni previstedall'art.7dellalegge31.01.92n.59; d) adun'eventualequota,qualedividendo,ragguagliataalcapitaleeffettivamente versatoedeventualmenterivalutatodadistribuire: 1. aisocicooperatori,inmisuranonsuperioreall'interessemassimodeibuoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisitiprevistidall'art.2545quinquiesdelcodicecivile; Data di edizione: 12/04/05 pag. 18 di 34

2. aisocicooperatorisottoscrittoridistrumentifinanziaripartecipativiinmisura nonsuperioreaquantostabilitonelprecedentepunto1),aumentatofinoa duepuntisoloinpresenzadeirequisitiprevistidall'art.2545 quinquiesdel codicecivile; 3. ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai soci cooperatori in quanto sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativiinmisuranonsuperioreaquantostabilitonelprecedentepunto 1),aumentatofinoaduepunti; 4. aisocifinanziatoridiversidaquellisopraricordatisottoscrittoridistrumenti finanziaripartecipativi; e) ad un' eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai possessori di strumentifinanziaripartecipatividiversidaisocicooperatori; f) quantoresiduaallariservastraordinaria. L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nellamisuramassimaprevistadallaleggeperlecooperativeamutualitàprevalente. L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli possessori di strumentifinanziaripartecipativinoncooperatorinellamisuramassimaprevistaper lecooperativeamutualitàprevalente. ART.29 RISTORNI Qualoraloconsentonolerisultanzedell'attivitàmutualisticaedalfinediconsentire unacompletaattuazionedegliscopimutualisticitipicidellasocietàcooperativa,in conformitàaquantodispostodall'art.3comma2letterab)dellalegge142/2001, l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita delibera che dovrà essereratificatadall'assembleadeisocientroenonoltrel'approvazionedelrelativo bilancio d'esercizio, un trattamento economico ulteriore a favore dei soli soci lavoratori,sottoformadierogazionediunristornomedianteintegrazionesalariale nelleformepeculiariprevisteperognisingolorapportodilavorointrattenutoconil singolosociodaimputarsinelbilanciod'eserciziodicompetenza. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristornochepotràessereattribuitomedianteunaopiùdelleseguentiforme: erogazionedirettamedianteintegrazionesalariale; aumentogratuitodelnumerodelleazionidetenutedaciascunsocio; emissionediobbligazioniafavorediciascunsocio; emissionedistrumentifinanziariafavorediciascunsocio. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degliscambimutualisticiintercorrentifralacooperativaedilsociostessosecondo quanto previsto nella delibera dell'organo amministrativo e/o assembleare ed eventualmenteinappositoregolamentoapprovatoconlemodalitàdicuiall'articolo 54delpresentestatuto. Data di edizione: 12/04/05 pag. 19 di 34