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Portabilità del mutuo. Nel caso in cui il cliente, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un altra banca, non dovrà sostenere alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto di finanziamento mantiene tutti i diritti e le garanzie del vecchio. INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani, 4 40124 Bologna Indirizzo telematico: www.bancadibologna.it e-mail: info@bancadibologna.it Telefono: 051/6571111 Fax: 051/6571100 Codice ABI: 08883.1 Numero di iscrizione all Albo delle banche presso la Banca d Italia: 08883.1 Gruppo bancario di appartenenza: Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Bologna Numero di iscrizione all'albo delle società cooperative: A117115 Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00415760370 Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Offerta Fuori Sede Soggetto Collocatore Banca di Bologna Nome e Cognome Cod. Dipendente.. Promotore con mandato Nome e Cognome Nr. Iscrizione Albo.. CHE COS'È IL MUTUO Il Mutuo Chirografario è un prestito concesso dalla Banca ad imprese di qualsiasi tipologia destinato a finanziarie a medio/lungo termine qualsiasi tipo di investimento o esigenza finanziaria, preventivamente indicata nella domanda di finanziamento. Il debitore rimborserà le somme erogate mediante il pagamento periodico di rate costanti posticipate secondo un piano di ammortamento con scadenze concordate. Il finanziamento può essere concesso a tasso fisso o a tasso variabile. Il Mutuo può essere rimborsato anche mediante pagamento di effetti cambiari intestati alla Banca (cd Sconto finanziario ); in questo caso il cliente è obbligato ad effettuare puntualmente la restituzione delle somme mutuate, provvedendo al pagamento dei pagherò cambiari diretti secondo il piano di ammortamento, comprensivi di capitale ed interessi, con la cadenza e le modalità sopra indicate in contratto. L erogazione del finanziamento viene effettuata mediante accredito su un conto collegato che, oltre ad essere utilizzato per le normali operazioni bancarie, servirà per il pagamento delle rate alle singole scadenze. A garanzia del rimborso del finanziamento può essere richiesto il rilascio di garanzie personali quale la fideiussione, o reali, quali il pegno. Il Cliente può collegare al contratto di Mutuo Chirografario, su base volontaria, una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali ed extraprofessionali con le seguenti caratteristiche: Caso morte: il saldo di chiusura creditore e/o debitore (capitale ed interessi) del conto risultante delle evidenze contabili del Contraente alle ore 00.00 del giorno in cui si è verificato l infortunio con il limite di 130.000; Caso Invalidità permanente pari o superiore al 65%: al doppio del saldo - creditore e/o debitore (capitale ed interessi) risultante della evidenze contabili del Contraente alle ore 00.00 del giorno in cui si è verificato l infortunio, con il limite massimo di 200.000. Per alcuni mutui chirografari, come per esempio per il mutuo energia, la Banca può richiedere una assicurazione All Risk prestata da primaria compagnia assicurativa gradita alla Banca e con vincolo a favore della Banca. Il Fondo Centrale di Garanzia (L.662/96) L intervento del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della Legge 23/12/1996 n.662 favorisce l accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese italiane mediante la concessione di una garanzia pubblica, direttamente alle banche, a fronte di finanziamenti connessi all attività d impresa. Soggetti beneficiari sono, pertanto, le Piccole e Medie imprese situate sul territorio nazionale, comprese le artigiane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ed alla Raccomandazione della Pagina 1 di 7

CE 2003/361/CE del 06/05/2003 e valutate economicamente e finanziariamente sane. La garanzia offerta dal Fondo Centrale di Garanzia a prima richiesta è esplicita, incondizionata e irrevocabile e interviene anche se l insolvenza si verifica a partire dalla scadenza della prima rata. In particolare la copertura della garanzia diretta opera fino ad un massimo dell 80% delle operazioni di finanziamento alle Piccole e Medie Imprese ubicate in Campania, Calabria,Basilicata, Puglia e Sicilia e, in caso di insolvenza, fino all 80% dell ammontare dell esposizione rilevato al 60 giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero. Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna garanzia reale. In caso di inadempimento della PMI debitrice, trascorsi 60 giorni dall intimazione di pagamento, i soggetti finanziatori possono richiedere l attivazione del Fondo. Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto. Il rischio principale è l aumento imprevedibile e consistente dell importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell importo delle rate. Altri rischi legati al contratto di mutuo - variabilità del tasso di cambio, qualora il mutuo sia espresso in valuta estera (ad esempio, dollari USA); - impegno irrevocabile del mutuatario ad accendere e mantenere in essere il conto corrente fino all estinzione totale del mutuo (conto corrente collegato per addebito rate). PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Capitale: 100.000,00 Durata del finanziamento (anni): 10 T.A.E.G.: 14,75% Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l iscrizione dell ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell immobile ipotecato. Durata 30 anni massimo TASSI Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora EURIBOR A 3 MESI (360) (Attualmente pari a: 0,081%) + 12,75 punti perc. Minimo: 12,75% Arrotondato per eccesso a 0,05 Valore effettivo attualmente pari a: 12,85% Capitalizzazione: Mensile T.A.E.: 13,63448% EURIBOR A 3 MESI (360) (Attualmente pari a: 0,081%) + 12,75 punti perc. Minimo: 12,75% Arrotondato per eccesso a 0,05 Valore effettivo attualmente pari a: 12,85% Capitalizzazione: Mensile T.A.E.: 13,63448% 3 punti percentuali Pagina 2 di 7

SPESE FOGLIO INFORMATIVO Spese di istruttoria 2% Minimo: 400,00 EVENTUALE COMPENSO A CARICO DEL CLIENTE PER MEDIATORI Costo sostenuto dal Cliente in base agli accordi con il mediatore EVENTUALE COMPENSO A CARICO DELLA BANCA PER 0,00 MEDIATORI COMMISSIONI PER CONSEGNA COPIA DEL CONTRATTO - schema di contratto privo delle condizioni economiche Gratuito - preventivo contenente le condizioni economiche basategratuito sulle informazioni fornite dal cliente - copia del contratto idonea per la stipula* - 150,00 - Gratuita a partire dal momento in cui viene **per i contratti di cui al D.Lgs. 141/2010 la copia del contratto idonea per la concordata la data di stipula stipula è sempre gratuita DIRITTI DI ISTRUTTORIA OPERAZIONI NON 2,00 % PERFEZIONATE - Minimo 400 Spese per la gestione del rapporto Gestione pratica Incasso rata Trasparenza documentazione periodica Cassa / SEMESTRALE: 37,20 TRIMESTRALE: 18,60 MENSILE: 6,20 Presenza rapporto / SEMESTRALE: 31,00 TRIMESTRALE: 15,50 MENSILE: 5,20 RID/SDD / SEMESTRALE: 31,00 TRIMESTRALE: 15,50 MENSILE: 5,20 POSTA: 1,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: 1,00 NON INVIATA: 1,00 CASELLARIO ELETTRONICO: 0,00 SPESE PER PRODUZIONE ALTRA DOCUMENTAZIONE 5,00 ALLA CLIENTELA (IPOTESI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA PSD) SPESE PER INVIO ALTRA DOCUMENTAZIONE ALLA Secondo tariffa postale in vigore CLIENTELA - CANALE ON-LINE 0,00 Accollo mutuo 3% Minimo: 400,00 Sospensione pagamento rate Gratuita IMPOSTA D.P.R. 601 0,00 ALIQUOTA D.P.R. 601 0,25% ALIQUOTA D.P.R. 601 SECONDA CASA 2,00% SPESE INVIO COMUNICAZIONI 1,00 RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO 32,00 SPESE DECURTAZIONE 4% SPESE EST. ANT. MUTUO 4% PENALE RATA NON PAGATA 36,00 SPESE PER INVIO SOLLECITO 36,00 SPESE PER SECONDO SOLLECITO 72,00 CERTIFICAZIONE COMPETENZE DIRITTI D'URGENZA 100,00 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI 18,00 Pagina 3 di 7

PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI Durata minore di anni: 5 Importo annuale addebitato in una unica soluzione 18,00 Durata maggiore di anni:: 5 Importo annuale addebitato in via anticipata PIANO DI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento FRANCESE A RATE COST. POSTIC. Periodicità delle rate MENSILE MODO PAGAMENTO INTERESSI INTERESSI POSTICIPATI MODO CALCOLO INTERESSI MATEMATICA TIPO CALENDARIO GIORNI COMMERCIALI / 360 PERIODICITA PREAMMORTAMENTO MENSILE BASE CALCOLO INTERESSI MORA Importo rata ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data Valore 01.12.2014 0,081% 01.11.2014 0,082% 01.10.2014 0,105% Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (anni) Importo della rata mensile per un capitale di: 100.000,00 Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni 12,85% 10 1.484,27 1.630,79 1.476,87 12,85% 15 1.255,39 1.412,18 1.247,47 12,85% 20 1.160,91 1.321,94 1.152,78 12,85% 25 1.116,56 1.279,59 1.108,33 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancadibologna.it). SERVIZI ACCESSORI POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA TEMPORANEA CASO MORTE A PREMIO UNICO ED A CAPITALE DECRESCENTE (FACOLTATIVA) POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS SU PARTICOLARI BENI Al contratto di Mutuo Ipotecario è collegata una assicurazione collettiva a premio unico. La polizza garantisce la liquidazione del capitale per l estinzione del debito residuo (rispetto al capitale assicurato) associato ad un mutuo ipotecario in caso di morte per qualunque causa del soggetto assicurato. Esempio di calcolo per cliente di anni 36 con mutuo di 155.000 Euro con durata 20 anni: Euro 3.842,45 Per alcuni mutui ipotecari la Banca può richiedere una assicurazione All Risk prestata da primaria compagnia assicurativa gradita alla Banca e con vincolo a favore della Banca Pagina 4 di 7

ALTRE SPESE DA SOSTENERE RICERCHE D ARCHIVIO (PER OGNI DOCUMENTO) 51,70 SPESE PER FOTOCOPIE DI DOCUMENTI - PER OGNI SINGOLO DOCUMENTO 20,70 RECUPERO SPESE TELEFONICHE 50,00 TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell'istruttoria Disponibilità dell'importo Il tempo massimo che intercorre tra la presetazione della documentazione e la stipula del contratto è quantificabile in 90 giorni Il tempo massimo che intercorre tra la stipula del contratto e l'effettiva messa a disposizione somme è quantificabile in 30 giorni ALTRO ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando oltre al capitale residuo e alla relativa quota interessi anche un compenso omnicomprensivo, in percentuale rispetto al debito residuo rimborsato che non potrà essere superiore alle condizioni economiche dei singoli contratti. Per i finanziamenti con garanzie consortili salvo casi eccezionali autorizzati dal consorzio non è consentita una decurtazione parziale Per gli sconti finanziari la Banca in tale ipotesi provvederà ad annullare i pagherò cambiari corrispondenti alle rate di ammortamento anticipatamente rimborsate. SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA Penale per estinzione anticipata o rimborso parziale 4,00% sul debito residuo La Banca avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Parte Mutuataria 1) non adempia agli obblighi posti a suo carico dal contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso o non adempia alle garanzie accessorie e covenants che abbia assunto con impegno a latere, 2) in caso di estinzione anticipata del conto corrente sul quale vengono addebitate le rate, 3) nel caso di non veridicità o non corrispondenza alla realtà dei dati, situazioni o conti esposti in sede di richiesta o istruttoria per la concessione del mutuo, anche emersi successivamente, ovvero nel caso di circostanze di fatto o diritto, anche relative ai garanti e pertinenti i presupposti per la concessione del mutuo che, se conosciuti prima, avrebbero impedito la concessione del finanziamento o comunque indotto la Banca a non concederlo, La Banca avrà altresì il diritto di dichiarare la Parta Mutuataria decaduta dal beneficio del termine ed esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. ed in particolare, a titolo esemplificativo, quando la Parte Mutuataria o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, non adempia alle garanzie accessorie e covenants che abbia assunto con impegno a latere, ovvero nel caso di mancata integrazione delle garanzie prestate, ove se ne verifichino i presupposti, a fronte di apertura di procedure concorsuali, liquidatorie o fallimento, salva diversa previsione di legge, nonché a fronte di ogni atto dispositivo idoneo a ridurre la rispondenza patrimoniale. La decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa ai fidejussori e garanti. Nel caso di Sconto finanziario la Banca avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Parte Mutuataria non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di un solo effetto rappresentante una rata di rimborso. In questo caso la Parte Mutuataria sarà tenuta, entro 5 giorni dalla ricezione della dichiarazione redatta dalla Banca di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, a corrispondere l intero debito a scadere, senza necessità di formale messa in mora, oltre spese, accessori e interessi di mora calcolati sull intero importo dovuto.. La Banca avrà altresì il diritto di dichiarare la Parta Mutuataria decaduta dal beneficio del termine ed esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. ed in particolare, a titolo esemplificativo, quando la Parte Mutuataria o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, ovvero nel caso di mancato pagamento anche di un solo pagherò cambiario alla scadenza, ovvero nel caso di mancata integrazione delle garanzie prestate, ove se ne verifichino i presupposti, a fronte di apertura di procedure concorsuali, liquidatorie o fallimento, salva diversa Pagina 5 di 7

previsione di legge, nonché a fronte di ogni atto dispositivo idoneo a ridurre la rispondenza patrimoniale. La decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa ai fidejussori e garanti/avallanti. Tempi di chiusura del rapporto L estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo. In caso di risoluzione del contratto da parte della Banca il rapporto si chiude con il pagamento fatto dalla Parte Mutuataria, entro 5 giorni dalla ricezione della dichiarazione della Banca, di tutto quanto ancora dovuto, compresi spese, accessori e interessi di mora calcolati sull intero importo dovuto Reclami 1.In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all interpretazione o all esecuzione del presente contratto, il cliente, prima di adire l Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione alternativa delle controversie: (i) il cliente può inviare un reclamo scritto all Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051 6571100) e-mail (info@bancadibologna.it); l Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo; (ii) se il cliente non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui sopra), prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla propria filiale della banca; resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la banca di adire l Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento del procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. 28 del 4.3.2010 con le modalità ed i termini di cui alla L. 98/2013 che ha convertito con modifiche il D.L. 69/2013, prima di fare ricorso all'autorità Giudiziaria. 2. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 5/2003 come modificato dal D. Lgs. 28/2010 e salvo diverso accordo tra le parti, dall Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie - che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito (www.conciliatorebancario.it). 3. Resta ferma, nei casi e limiti previsti dalle rispettive normative, la possibilità di rivolgersi all'arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento). LEGENDA Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo Oneri di registrazione Recupero spese di bollatura e registrazione contratti presso Ufficio del Registro Parametro di indicizzazione (per i mutui aparametro di mercato o di politica monetaria preso a tasso variabile)/ parametro di riferimento riferimento per determinare il tasso di interesse. (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento francese Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota capitale Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito. Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Preammortamento Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi Rimborso in un unica soluzione L intero capitale viene restituito tutto insieme alla Pagina 6 di 7

scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Spese assicurazione infortunio annuali Spese di assicurazione imposte dalla Banca intese ad assicurare il rimborsototale o parziale del credito in seguito ad infortunio parziale o totale del contraente o del legale rappresentante dello stesso Spese per comunicazione relativa allaspese per invio periodico di documenti di sintesi o di trasparenza bancaria comunicazioni per variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Tasso di interesse di preammortamento Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore Tasso minimo applicabile Il tasso minimo, rilevante per i soli mutui a tasso variabile, è il saggio di interesso al di sotto del quale il tasso del mutuo non potrà scendere. Questo tasso è predeterminato al momento della sottoscrizione nel contratto Pagina 7 di 7