Il mutuo chirografario MICROCREDITO è un finanziamento a medio/lungo termine garantito per l'80% dal Fondo di Garanzia L. 662/96.



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INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO MICROCREDITO - FONDO GARANZIA 662/96 - T.VARIABILE Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle (BA) Soc.Coop. Via Tirolo,2-70029 Santeramo in Colle Tel.: 080 8828011- Fax: 080 3036515 Email: info@bccsanteramo.it Sito internet: www.bccsanteramo.it Registro delle Imprese della CCIAA di. Bari n. BA006-4259 Iscritta all Albo della Banca d Italia n. 4573 - cod. ABI 08844 Iscritta all Albo delle società cooperative n. A 170367 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CARATTERISTICHE Questo prodotto è destinato esclusivamente alle imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro). Il mutuo chirografario MICROCREDITO è un finanziamento a medio/lungo termine garantito per l'80% dal Fondo di Garanzia L. 662/96. Il Fondo interviene senza la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale. Ciò significa che, al fine dell accesso alla garanzia, non occorre presentare al Fondo alcun documento contabile né un business plan: il merito di credito dell impresa o del professionista viene valutato dal soggetto finanziatore. Ferme restando le ordinarie modalità di accesso alla garanzia del Fondo da parte dei soggetti richiedenti, i soggetti beneficiari finali delle operazioni di microcredito possono attivare la procedura di accesso diretto mediante richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura della garanzia in via telematica, accedendo all apposita sezione del sito internet del Fondo www.fondidigaranzia.it dedicata al microcredito. Tale prenotazione non comporta automaticamente la concessione della garanzia né del connesso finanziamento. Per la conferma della prenotazione l impresa o il professionista deve rivolgersi ad un soggetto finanziatore che opera con il Fondo, per valutare l ammissibilità all intervento della garanzia. I Soggetti finanziatori possono presentare richieste di ammissione al Fondo, anche in assenza di prenotazione. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di Garanzia i finanziamenti finalizzati: 1. all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), 2. al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori, 3. al sostenimento dei costi per corsi di formazione. I finanziamenti: 1. possono avere una durata massima di 7 anni; 2. non possono essere assistiti da garanzie reali; 3. non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E' possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di MICROCREDITO, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro. Le caratteristiche delle operazioni di MICROCREDITO sono stabilite dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze n.176 del 17/10/2014. I soggetti che erogano un'operazione di MICROCREDITO sono tenuti a prestare, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei servizi AUSILIARI di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati previsti dalla FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/12/2015 (ZF/000002527) Pagina 1 di 7

normativa. Tali servizi possono riguardare: 1. supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell attività; 2. formazione sulle tecniche di amministrazione dell impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale; 3. formazione sull uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell attività; 4. supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l effettuazione di studi di mercato; 5. supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato. Tali servizi possono essere erogati da soggetti specializzati cui l'istituto finanziatore abbia affidato tale specifico compito con formale contratto di convenzione. CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso. L eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato. I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto. Il rischio principale è l aumento imprevedibile e consistente dell importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell importo delle rate. Altro A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia. Per le coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Il mutuo chirografario a tasso indicizzato, cioè agganciato all andamento di determinati parametri (es. euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un rischio di tasso ; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell impegno finanziario richiesto al cliente. RATING DI LEGALITA' FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/12/2015 (ZF/000002527) Pagina 2 di 7

In ottemperanza all art.4 del D.M. n. 57 del 20 febbraio 2014 la Banca potrà tener conto della presenza del rating di legalità (range minimo una stella *, massimo tre stelle ***) attribuito alle imprese nel processo d istruttoria, ai fini di una riduzione dei costi, rispetto agli standard d istituto, per la concessione del finanziamento. I costi d erogazione potranno essere così variati: spese d istruttoria per rating *** -30%, ** -20%, * -10%; tasso annuo nominale per rating ***-30 bps, ** -20 bps, *-10 bps. Ci si impegna inoltre a fornire risposta alle richieste di affidamento non oltre i 30 giorni di calendario da quando si entra in possesso della documentazione completa. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO MICROCREDITO FONDO GARANZIA 662/96 - TASSO VARIABILE Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Capitale: 10.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 84 T.A.E.G.: 6,92% Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per assicurazione volontaria. Importo minimo finanziabile euro 10.000,00 Importo massimo finanziabile euro 25.000,00 Durata minimo 19 mesi massimo 84 mesi (7 anni) TASSI Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread Tasso di interesse di preammortamento Maggiorazione spread per pagamento rata per cassa Tasso di mora EURIBOR 6MESI TASSO 365 (Attualmente pari a: - 0,044%) + 6 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 5,956% EURIBOR 6MESI TASSO 365 (Attualmente pari a: - 0,044%) + 6 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 5,956% + 1 punto percentuale 3 punti percentuali in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE Parametro Decorrenza variabilità del tasso Euribor 6 mesi (tasso 365) rilevato dalla stampa specializzata l ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. Il tasso verrà adeguato al valore assunto dal parametro di riferimento e sarà applicato a partire dalla rata successiva a quella in corso. La variazione avverrà con periodicità mensile. SPESE Spese per la stipula del contratto Istruttoria Recupero spese erogazione 0,00 Bollo cambiale D.P.R. 601/73 Spese per la gestione del rapporto Gestione pratica 0,6% (una tantum sull'importo erogato) 0,052 ogni 516,46 di capitale FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/12/2015 (ZF/000002527) Pagina 3 di 7

Incasso rata Non previste Accollo mutuo 0,00 Sospensione pagamento rate - con addebito in conto corrente: non previste - con pagamento per cassa: non previste Non previste INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE 0,00 INVIO COMUNICAZIONE EX ART. 119 TUB POSTA: 1,50 Online: 0,00 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND. 0,00 Spese per avvisi 0,00 Spese per decurtazione 1,5% Spese est. ant. mutuo 1,5% Spese aggiuntive rata in mora 0,00 Spese sollecito per ogni lettera inviata dall'ufficio Legale della Banca: 10,00. PIANO DI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento FRANCESE A RATE COST. POSTIC. Tipologia di rata RATA COSTANTE Periodicità delle rate MENSILE MODO PAGAMENTO INTERESSI INTERESSI POSTICIPATI MODO CALCOLO INTERESSI MATEMATICA TIPO CALENDARIO GIORNI CIVILI / 365 PERIODICITA PREAMMORTAMENTO SOVVENZIONE SCADENZA FISSA BASE CALCOLO INTERESSI MORA Importo rata ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data Valore 01.12.2015-0,044% 01.11.2015 0,006% 01.10.2015 0,029% Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (mesi) Importo della rata mensile per un capitale di: 10.000,00 Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 1 anno Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 1 anno 5,956% 19 552,83 556,51 549,21 5,956% 84 145,87 154,34 137,71 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/12/2015 (ZF/000002527) Pagina 4 di 7

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bccsanteramo.it. SERVIZI ACCESSORI Polizza Assicurativa facoltativa A scelta del cliente sono disponibili, abbinate al mutuo, le polizze a copertura dei seguenti rischi: decesso + invalidità permanente totale, malattia grave, inabilità temporanea totale al lavoro. ALTRE SPESE DA SOSTENERE IMPOSTE E TASSE Costo dei servizi AUSILIARI prestati dal soggetto specializzato convenzionato con l'istituto finanziatore Come previste per legge 1% Minimo: 150,00 (oltre IVA) sull'importo dell'operazione TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell'istruttoria Disponibilità dell'importo Massimo 30 giorni dalla consegna della documentazione completa Massimo 30 giorni dalla consegna della documentazione completa ALTRO Garanzia Effetto in bianco / Fideiussione ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata del mutuo se l estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell ambito di un operazione di portabilità del mutuo medesimo. In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata. Recesso della banca In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l immediato pagamento di quanto dovutole. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore. 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente prima di adire l autorità giudiziaria ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4. 3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, all Ufficio Reclami della Banca (presso l Ufficio Legale in via Tirolo, n.2-70029 - Santeramo in Colle (BARI), indirizzo di PEC legale@pec.bccsanteramo.it, indirizzo di posta elettronica legale@bccsanteramo.it). La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/12/2015 (ZF/000002527) Pagina 5 di 7

www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla Banca. 4. Oltre alla procedura innanzi all ABF il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può singolarmente o in forma congiunta con la Banca attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). 5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d Italia e di rivolgersi all autorità giudiziaria competente. 6. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento presso l ABF secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Accollo Imposta sostitutiva Istruttoria Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento Piano di ammortamento francese Quota capitale Quota interessi Rata costante Spread Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Tasso di interesse di preammortamento Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora Tasso effettivo globale medio (TEGM) Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell ammontare del finanziamento negli altri casi. Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui della categoria di riferimento, aumentarlo di un quarto, aggiungervi un margine di ulteriori 4 punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore e la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad 8 punti percentuali. Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle Soc. Coop. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/12/2015 (ZF/000002527) Pagina 6 di 7

Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77. II 2 maggio 2007 l'associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto d.l) stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/12/2015 (ZF/000002527) Pagina 7 di 7