STUDIO TECNICO Dott. Arch. Solange SAURO



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STUDIO TECNICO Dott. Arch. Solange SAURO Via Toscanini 24, 50127 FIRENZE Tel/fax. 055-321277, 328-4317294 e-mail: solangesauro@libero.it COMUNE DI IMPRUNETA PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITA TEMPORANEE E LE MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTE AL PUBBLICO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DA SORGENTI FISSE Settembre 2006

COMUNE DI IMPRUNETA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITA TEMPORANEE E LE MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTE AL PUBBLICO Vista la legge 26 Ottobre 1995 n. 447 Legge quadro sull inquinamento acustico, visto il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno, visto il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, visto il Decreto del Ministero dell Ambiente del 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e misurazione dell inquinamento acustico, vista la Legge Regionale 1 Dicembre 1998 n. 89 Norme in materia di inquinamento acustico, vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 Febbraio 2000 n. 77 si regolamenta quanto segue. CAPO I ATTIVITA TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL APERTO Art. 1 Sono aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all aperto le seguenti: - Piazza Buondelmonti, loc. Impruneta capoluogo; - Piazza Accursio da Bagnolo, loc. Impruneta capoluogo; - Aree nei pressi degli impianti sportivi, loc. Impruneta capoluogo; - Piazza di Tavarnuzze; - Parcheggio campo sportivo a Tavarnuzze. Art. 2 I limiti di emissione dell attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica, sono: - all esterno dell area: coincidenti con i limiti di zona - all interno dell area: 70 dba diurno (06,00 22,00) e 60 dba notturno (22,00-06,00) I limiti sono misurati nel perimetro esterno delle zone nelle quali si colloca l attività rumorosa in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell Ambiente del 16.03.1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico. Il tempo di misura deve essere almeno di 15 minuti e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato. E sempre implicita la deroga ai limiti differenziali. Art. 3 L attività può essere svolta in qualunque periodo e in qualunque giorno dell anno. L orario di attività va dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Art. 4 I richiedenti l uso dell area devono presentare una Comunicazione di Inizio Attività contenente la seguente documentazione: 1. relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l area interessata; 2. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l ulteriore limitazione del disturbo. CAPO II AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER SUPERAMENTO DEI LIMITI Art. 5 Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree di cui all art. 1 che comportano il superamento dei limiti di cui all art. 2 possono essere rilasciate autorizzazioni comunali in deroga per attività da svolgersi per particolari esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità. Art. 6 Per ciascuna delle aree di cui all art. 1, non possono essere rilasciate deroghe ai limiti per oltre 15 giorni nel corso dell anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro. Art. 7 I richiedenti l uso dell area devono presentare una Domanda di Autorizzazione contenente una dichiarazione circa: - la durata dell attività; - l eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività diverse previste; - limiti richiesti per ognuna delle attività diverse previste, con la motivazione dei limiti richiesti redatta su apposito modello predisposto dall Amministrazione Comunale, nonché la seguente documentazione: 1. relazione che attesti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell art. 16 della L.R. 89/98; 2. una pianta dettagliata dell area dell intervento con l identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; 3. per le attività di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo una relazione che attesti il rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 16.04.1999 n 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. CAPO III AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITA TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO ALL APERTO Art. 8 Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree di cui all art. 1 possono essere rilasciate autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di zona per attività da svolgersi con le seguenti modalità: Orario

dalle ore 10.00 alle ore 24.00 Limiti - 70 dba dalle ore 10.00 alle ore 22.00; - 60 dba dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Art. 9 Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere rilasciate deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell anno anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro. Art. 10 I richiedenti l uso dell area devono presentare una Domanda di Autorizzazione redatta su apposito modello predisposto dall Amministrazione Comunale. La documentazione da presentare per attività di durata superiore a 3 giorni è la seguente: 1. relazione che attesti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell art. 16 della L.R. 89/98; 2. una pianta dettagliata dell area dell intervento con l identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati. CAPO IV AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI IN AREE DI CLASSE III, IV, E V, NON IN PROSSIMITA DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA Art. 11 Per i cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di classe III, IV, e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura potranno essere rilasciate autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di emissione. L attivazione delle macchine rumorose ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi tra le 08.00 e le 19.00. Art. 12 I limiti di emissione sono fissati in 70 dba; nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi; nel casi di ristrutturazioni interne il limite è di 65 dba misurato all interno delle abitazioni. Art. 13 La durata dei lavori è di massimo 20 giorni lavorativi, in tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici. Art. 14 I richiedenti l uso dell area devono presentare una Domanda di Autorizzazione redatta su apposito modello predisposto dall Amministrazione Comunale. La documentazione da presentare soltanto per durate superiori a 5 giorni lavorativi è la seguente: 1. una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga; 2. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92);

3. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo; 4. una pianta dettagliata e aggiornata dell area dell intervento con l identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati. I documenti indicati dovranno essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell art. 16 della L.R. 89/98. CAPO V ATTIVITA TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI Art. 15 Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificalo sopra citato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, la Domanda di Autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 LR 89/98 che contenga: - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione; - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; - per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92). Art. 16 La relazione dovrà definire: - la durata della manifestazione o del cantiere; - l eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere; - limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste. CAPO VI ALTRE ATTIVITA RUMOROSE Art. 17 Allarmi acustici Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme non si applicano i limiti di zona, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l emissione sonora ad un massimo di 10 minuti in totale, anche in presenza di accensioni intervallate. Art. 18 Attrezzature per la manutenzione dei giardini L uso di attrezzature particolarmente rumorose per la manutenzione dei giardini di pertinenza di abitazioni, impianti ed attrezzature, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle 08,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 21,00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00. Art. 19. Pubblicità fonica La pubblicità fonica all interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 escluso i festivi. La pubblicità fonica,

esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II individuate nel piano di Classificazione Acustica Comunale. CAPO VII GLI INTERVENTI DI URGENZA Art. 20 Sono autorizzati gli interventi di urgenza: le ditte o gli enti abilitati ad operare per urgenze di pubblica utilità sono esonerati dalla richiesta di deroga al Comune. CAPO VIII CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI Art. 21 Attività di controllo Ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98, l attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela all inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel esente regolamento è di competenza dell Amministrazione Comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell ARPAT e della ASL, nell ambito delle rispettive competenze. In qualsiasi momento l A.C., anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle varie sorgenti. L organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) ed a trasmettere all Ufficio Ambiente del Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall inquinamento acustico comporteranno l applicazione delle sanzioni di cui all art. 22 e l adozione dei provvedimenti di cui all art. 23. Art. 22 Sanzioni Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente PCCA e regolamenti e norme di attuazione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall art. 10 della L. 447/95 e s.m.i. e dall art. 17 della L.R. 89/98 e s.m.i. Chiunque nell esercizio o nell impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione fissati dalla vigente normativa e dal PCCA è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 516 a. 5.164. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all art. 11 della L. 447/95 e s.m.i. e delle disposizioni dettate in applicazione di tale legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dal Comune, ivi compreso il presente regolamento e il Regolamento Comunale per la Prevenzione ed il Controllo dell Inquinamento Acustico Prodotto da Sorgenti Fisse è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 258 a. 10.329. Chiunque, in assenza della prescritta comunicazione o autorizzazione comunale in deroga prevista dal presente Regolamento, svolga attività temporanee di cui ai Capi I, II, III e IV superando i limiti acustici stabiliti dal PCCA e dalle vigenti normative è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 258 a. 10.329; alla stessa sanzione soggiace il titolare della deroga comunale in caso di contravvenzione alle condizioni previste dal presente regolamento per

l esercizio in deroga e/o alle ulteriori eventuali prescrizioni impartite dall amministrazione Comunale nell atto di autorizzazione in deroga. Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 258 a. 10.329 le imprese obbligate alla presentazione di piani aziendali di risanamento acustico che abbiano omesso di presentare entro il termine previsto dalle norme di attuazione del PCCA il relativo PdRA. Il mancato adeguamento dell intervento di bonifica entro il termine previsto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 258 a. 10.329. In caso di persistente inadempimento agli obblighi suddetti il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento al Titolo VI è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis del D. Lgs.267/00, con le seguenti modalità: Utilizzo di allarmi acustici oltre la durata Min.. 25 Max.. 75 consentita dall'art. 17 Uso di macchine e impianti rumorosi per min.. 25 max.. 75 se in orario diurno(6.00-22.00) l'esecuzione di lavori di giardinaggio min..50 max..150 se in periodo notturno (22.00- fuori dagli orari consentiti dall'art. 18 06.00) Pubblicità fonica in violazione degli orari Min.. 25 Max.. 75 e divieti previsti dall'art. 19 Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente adottati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene. Art 23. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico Sulla base degli accertamenti di cui all'art. 21, l'amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'ufficio Ambiente idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente: a) L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento; b) La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento; c) La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento. I provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettera a) sono di competenza dell'ufficio Ambiente; i provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettere b) e c) sono di competenza dell'ufficio responsabile del procedimento autorizzatorio, o titolato a ricevere la relativa D.I.A., dietro parere

dell'ufficio Ambiente. La riapertura dell'attività potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio, allo scopo di tutelare il riposo e/o le ordinarie attività. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'art. 21 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate. I provvedimenti di cui al precedente comma 5 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti. Art. 24 Salvo quanto specificato all art. 6 par. 2 delle Norme di Attuazione del PCCA, a far data dall entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento Comunale Classificazione in zone del territorio comunale e regolamento per l applicazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno di cui al DPCM 01.03.1991 approvato con Delibera di CC. n. 113 del 31.08.1994.