Fiscal News N. 359. La circolare di aggiornamento professionale



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 359 17.10.2012 Legge di Stabilità: stretta su deduzioni e detrazioni Spese veterinarie, mutuo sulla prima casa e spese di istruzione nel mirino del Fisco Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2013 Con l Approvazione del testo della Legge di Stabilità per il 2013 vi sarà la diminuzione di un punto, delle prime due aliquote Irpef dal 23 al 22% per lo scaglione fino a 15.000 euro e dal 27 al 26% per quello fino a 28.000 euro. Tra le diverse novità presenti nel testo approvato dal Governo, di particolare interesse vi è, soprattutto per le famiglie, che andranno a compilare la prossima dichiarazione dei redditi (Unico/2013 730/2013) la disposizione che (per reperire le risorse necessarie alla quadratura dei conti) prevede la revisione di alcuni sconti fiscali, per i redditi superiori ai 15.000 euro. Viene introdotta nello specifico una franchigia di 250 euro per alcune deduzioni e detrazioni Irpef e, per le sole detrazioni, si fissa il tetto massimo di detraibilità di 3.000 euro. Premessa Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità), il disegno di legge contenente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. La Legge di Stabilità per il 2013-2015 rappresenta lo strumento con cui sono disposte le misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione di bilancio e finanza pubblica. L intervento sulle deduzioni e detrazioni L intervento sulle deduzioni e sulle detrazioni nella Legge di Stabilità prevede la loro rimodulazione (non di tutte) per i redditi superiori ai 15mila euro, in particolare si introduce una franchigia di 250 euro per alcune deduzioni Irpef. Sempre nell'ambito della rimodulazione delle agevolazioni si prevede anche l'assoggettabilità a Irpef delle pensioni di guerra e di invalidità (con reddito complessivo superiore a 15 mila euro). www.fiscal-focus.it 1 www.fiscal-focus.info

In pratica, quando si superano i 15mila euro questi redditi saranno sottoposti alla ordinaria curva dell'irpef. Le detrazioni d'imposta, oggi soggette a limiti che cambiano con il variare della voce interessata, saranno soggette a un limite massimo di 3mila euro. In pratica, non si potranno ottenere sconti per cifre superiori. Le voci interessate sono quelle indicate all'articolo 15 del Tuir, ma non tutte, quasi certamente potrebbero essere compresi mutui, le spese veterinarie e le spese sportive. Gli effetti previsti Le nuove disposizioni previste della legge La franchigia di 250 euro su alcune deduzioni e detrazioni Irpef e, per le sole detrazioni, il tetto massimo di detraibilità a 3mila euro, non contribuiranno a rilanciare i consumi delle famiglie. Tanto più che, nel caso dell'irpef, la prevista riduzione delle aliquote rischia di escludere molti contribuenti dai redditi bassi, che già si vedono azzerare l'imposta dagli sconti per lavoro dipendente o carichi di famiglia. La Legge di Stabilità dunque prevede la rimodulazione di alcune tax expenditures per i redditi superiori ai 15mila euro: si introduce una franchigia di 250 euro per alcune deduzioni e detrazioni IRPEF e, per le sole detrazioni, si fissa il tetto massimo di detraibilità a 3.000 euro; si prevede anche l assoggettabilità a IRPEF delle pensioni di guerra e di invalidità. Al fine di introdurre un importante elemento di equità nella revisione della tassazione sui redditi e agevolare i consumi delle famiglie dal reddito più basso, la Legge di Stabilità ricordiamo introduce anche una riduzione di un punto percentuale (da 23 a 22 punti e da 27 a 26) dell aliquota IRPEF sui primi due scaglioni di reddito (da 0 a 15mila euro e da 15mila a 28mila euro). Il tetto sulle detrazioni Come l'aumento dell'iva, anche le detrazioni d'imposta intervengono per finanziare gli sconti Irpef e l'equilibrio finanziario generale della Legge di Stabilità. Le nuove regole, che imporranno un tetto di 3mila euro agli sconti fiscali ottenibili per le spese che l'erario guarda con favore, interesseranno 14,8 milioni di contribuenti, cioè più del 75% dei 19,6 milioni che in un anno ottengono dal Fisco qualche alleggerimento rispetto all'imposta maturata sul reddito lordo. Chi invece denuncia un reddito inferiore a 15mila euro annui, resterà escluso dalla "riforma". 2

Cosa sono le detrazioni Le detrazioni Le detrazioni d'imposta, ricordiamo, costituiscono quel meccanismo che consente sconti fiscali per una serie di spese che lo Stato ritiene meritevoli di incentivo o di tutela. La detrazione è uno sconto applicato direttamente all'imposta lorda, nella misura del 19% (o, in altri casi, del 20%) della spesa sostenuta. Per esempio, un contribuente deve pagare un'irpef lorda da 20mila euro, ma ha dedicato 5.000 euro a spese detraibili del 19%, lo sconto è di 950 euro (19% di 5.000), per cui l'imposta lorda scende a 19.050 (20.000-950). Attualmente gli sconti sono soggetti a diversi limiti a seconda delle voci interessate. La situazione attuale Il Fisco riconosce a una serie di spese da incentivare o tutelare, uno sconto sotto forma di detrazione dall'imposta. Nella maggioranza dei casi, la detrazione permette di sottrarre all'irpef il 19% della spesa (esistono anche detrazioni del 20%, relative per esempio al l'acquisto di frigoriferi o motori ad alta efficienza, ma interessano meno di 500mila persone all'anno), entro un tetto che varia da spesa a spesa. Mutuo per abitazione principale Chi ad esempio acquista con un mutuo l'abitazione principale, si può far scontare dal Fisco gli oneri sostenuti per gli interessi, entro un massimo di 4mila euro. Lo sconto, quindi, oggi non può superare i 760 euro, cioè il 19% di 4mila euro. Per medici ed esami diagnostici non esiste ora un tetto massimo, ma vi è la presenza di una franchigia. Il limite dei 3.000 euro La Legge di Stabilità, nell'ambito della revisione complessiva degli sconti fiscali, introduce come accennato un limite di 3mila euro. Tale limite riguarderà, a quanto risulta, lo sconto ottenibile con le voci che rientreranno nel nuovo plafond, per le quali non sarebbe possibile al singolo contribuente portare in detrazione più di 15.789 euro (3mila euro è il 19% di 15.789). Applicazione del plafond L'effetto reale sulla condizione di ogni contribuente dipenderà anche dai confini di applicazione del plafond. Nel mirino finiscono gli sconti indicati dall'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 916/1986), ma non tutte le voci saranno comprese nel tetto che, più in generale, certamente non si interesserà delle detrazioni per: lavoro dipendente; carichi familiari; ristrutturazioni e interventi di risparmio energetico. 3

Restano da capire quali spese sanitarie rimarranno escluse e quali non lo saranno, mentre sicuramente vincolati saranno interessi sui mutui, spese per assicurazioni e, probabilmente, le spese per l istruzione. Solo l approvazione del testo ufficiale permetterà di capire la sorte reale delle spese sostenute per i contributi, compresi ad esempio quelli per i collaboratori familiari. Quasi certamente coinvolte dal nuovo limite dovrebbero invece essere le spese delle famiglie sostenute per la cura degli animali. Esempio sulle detrazioni Cosa cambia con la Legge di Stabilità 2013 Deduzione di per abitazione principale e spese sanitarie pari a 5.000 euro Spesa totale Spesa detraibile Sconto (19%) Ipotesi di tetto di 3.000 euro 4.750 5.000 calcolato sulla (- 250 euro) 902.50 detrazione Ipotesi di tetto di 5.000 3.000 euro (3.000 tetto 3.000 570 calcolato sulla massimo) spesa Le detrazioni d'imposta, oggi soggette a limiti che cambiano con il variare della voce interessata, saranno soggette a un limite massimo di 3mila euro. In pratica, non si potranno ottenere sconti per cifre superiori. Irpef alle pensioni di invalidità Il disegno di Legge di Stabilità 2013 prevede dall anno prossimo l'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle pensioni di guerra e di invalidità. Tali prestazioni fino ad oggi non erano tassate, quindi esenti dall'irpef al pari di tutti i trattamenti di natura assistenziale o risarcitoria come le prestazioni erogate agli invalidi civili, le pensioni sociali, gli assegni sociali, le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie e le pensioni privilegiate ordinarie tabellari concesse a seguito di menomazione riportate durante il servizio militare di leva. 4

Reddito superiore a 15 mila euro La tassazione di tali prestazioni risulta contemperata da un limite reddituale. Infatti, le pensioni di guerra comunque denominate, nonché le pensioni privilegiate ordinarie unitamente a quelle tabellari spettanti ai militari di leva, saranno esenti soltanto se il soggetto titolare della prestazione avrà un reddito complessivo non superiore a 15mila euro. In caso contrario è previsto l'assoggettamento a tassazione. Anche l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle pensioni e delle indennità di invalidità si applicherà esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a 15mila euro. Pensioni sociali L'esenzione dall'irpef continuerà a essere applicata alle pensioni sociali, per coloro i quali ne hanno maturato il diritto entro il 1995, nonché all'assegno sociale previsto dal 1 gennaio 1996, poiché deve essere tutelata l'esigenza di dare attuazione ai principi costituzionali che fanno obbligo allo Stato di intervenire a protezione dei cittadini sprovvisti dei mezzi necessari per vivere e, quindi, in disagiate condizioni economiche. La stretta sulle pensioni di invalidità Dal 2013 è prevista l'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle pensioni di guerra e di invalidità. Il limite reddituale Le pensioni di guerra, quelle privilegiate ordinarie, quelle tabellari spettanti ai militari di leva saranno esenti solo se il soggetto titolare ha un reddito complessivo non superiore a 15mila euro. Pensioni sociali L'esenzione dall'irpef sarà applicata alla pensione sociale, per chi ha maturato il diritto entro il 1995, e all'assegno sociale previsto dal 1 gennaio 1996. Precedentemente le pensioni di guerra e di invalidità non erano tassate, erano esenti dall'irpef come tutti i trattamenti di natura assistenziale o risarcitoria. Omogeneizzare la franchigia La disposizione che riguarda la rimodulazione delle deduzioni comporterà un "taglio" di 250 euro su ogni singola spesa che finora i contribuenti potevano utilizzare per abbattere il reddito imponibile da assoggettare a Irpef. Viene spiegato che tale intervento servirà per omogeneizzare per tutte le tipologie di oneri deducibili (quelli elencati nell'articolo 10 del Tuir) il livello della franchigia oggi applicata in misure e modalità differenti. 5

Le deduzioni L'onere deducibile riduce il reddito imponibile da assoggettare a Irpef, mentre l'onere detraibile dà diritto a una detrazione d'imposta. Le deduzioni, di fatto, sono le spese che possono essere sottratte al reddito totale, comportando per il contribuente un beneficio rapportato all'aliquota marginale. Effetto retroattivo del taglio delle agevolazioni Disposizioni con effetto retroattivo Il taglio delle agevolazioni ha effetto retroattivo, cosicché i contribuenti saranno chiamati a fare i conti già a partire dalla dichiarazione dei redditi per il 2012 (quindi 730 e Unico 2013). Franchigia di 250 euro La franchigia di 250 euro si applica anche alle detrazioni d'imposta (fanno eccezione i bonus per sordomuti e non vedenti) previste dal Testo unico. Spese sanitarie Le spese sanitarie non concorrono alla detrazione d'imposta massima di 3mila euro, ma con tale intervento la franchigia sotto la quale non è possibile ottenere benefici fiscali sale a 250 euro. Il saldo finale per il singolo contribuente dipenderà, dunque, dall'incrocio dei due interventi. Aumento dell IVA Sulla somma delle misure fiscali inciderà infine l'aumento dell'iva che rischia di assorbire gli effetti della riduzione dell Irpef. Quando si superano i 15mila euro di reddito, a quasi tutte le tipologie di agevolazioni si applicherà un "taglio lineare" di 250 euro, mentre solo per le detrazioni viene introdotto un tetto massimo di 3mila euro. Le spese escluse Dai tagli alle detrazioni saranno escluse alcune tipologie di spese come quelle sanitarie, quelle per le ristrutturazioni edilizie, quelle sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti e quelle sostenute dai soggetti non vedenti per il mantenimento dei cani guida. La franchigia per le deduzioni non si applicherà ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e facoltativi (compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi), nonché ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari. 6

Nell'ambito della rimodulazione delle tax expenditures è prevista poi l'assoggettabilità a Irpef delle pensioni di invalidità. L'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle pensioni e delle indennità di invalidità si applica secondo il testo della Legge di Stabilità esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000. Erogazioni liberali Tra le deduzioni che risultano sottoposte alla franchigia di 250 euro ci sono anche le erogazioni liberali, effettuate ogni anno da milioni di contribuenti (ad esempio) agli enti di ricerca, alle Università, al fondo del merito degli studenti universitari o ancora per il pagamento degli oneri difensivi di soggetti ammessi al gratuito patrocinio. Le deduzioni Per i contribuenti che superano i 15mila euro di reddito è prevista l'applicazione di una franchigia di 250 euro per quasi tutte le tipologie di deduzioni (disciplinate dall'articolo 10 del Tuir). Oneri ai quali si applica la franchigia di 250 euro (si applica dal 1 gennaio 2012, quindi nella dichiarazione Unico/2013 e 730/2013) Saranno sottoposti alla franchigia di 250 gli oneri deducibili (articolo 10 del Tuir) legati a: assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione e nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; assegni alimentari; contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle onlus; al cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione; erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche; erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, compresi l'istituto superiore di sanità e l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. 7

Oneri esclusi dall applicazione della franchigia (si applica dal 1 gennaio 2012, quindi nella dichiarazione Unico/2013 e 730/2013) Contributi previdenziali La franchigia per le deduzioni non si applicherà ai contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Pensioni complementari Saranno esclusi dal taglio anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. Sostentamento del clero Fuori dalla stretta anche le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.033 euro, a favore dell'istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. Deduzioni per i carichi di famiglia Risultano escluse dai tagli anche le deduzioni per i familiari a carico (il coniuge o i familiari che non hanno redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a 2.840,51 euro) e quelle per lavoro dipendente e pensione. Limite per le detrazioni Quando si superano i 15mila euro di reddito a quasi tutte le tipologie di detrazioni si applicherà un "taglio lineare" di 250 euro. Inoltre gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, dispone l'articolo 12 della Legge di Stabilità, sono detraibili dall'imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3mila per ciascun periodo d'imposta (in pratica viene introdotti un tetto massimo di 3.000 euro). Spese soggette al tetto massimo dei 3.000 euro Spese alle quali si applicano i nuovi limiti (tetto dei 3.000 euro) (si applica dal 1 gennaio 2012, quindi nella dichiarazione Unico/2013 e 730/2013) Spese detraibili: interessi passivi e relativi oneri accessori; le spese veterinarie; le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari; 8

le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. Possono essere portati anche in detrazione: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%; le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico; le erogazioni liberali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche e quelle a favore delle associazioni di promozione sociale. Spese escluse dai nuovi limiti (si applica dal 1 gennaio 2012, quindi nella dichiarazione Unico/2013 e 730/2013) Dal limite di 3mila euro alle detrazioni saranno escluse alcune tipologie di spese a partire da quelle sanitarie. A queste spese però si applica la franchigia di 250 euro. Si tratta delle: spese mediche; delle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone portatrici di handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104), si considerano integralmente ai fini della detrazione. Servizi di interpretariato Non rientrano nella nuova disciplina, inoltre, le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti e quelle sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Recupero edilizio e riqualificazione energetica Dai nuovi limiti rimangono fuori gli oneri detraibili non disciplinati dall art. 15 del TUIR, in particolare: 9

le spese per determinati interventi di recupero edilizio che, se sostenute a partire dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, sono detraibili al 50% (invece che al 36%) fino a 96.000 euro per unità immobiliare (invece di 48.000 euro); le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la cui detrazione del 55% è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. - Riproduzione riservata - 10