Comune di Villafranca di Verona



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Comune di Villafranca di Verona Schema di Deliberazione OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO AL PLANIVOLUMETRICO PER LA RICOMPOSIZIONE VOLUMETRICA DI FABBRICATI IN ZTO E4 IN VIA COMOTTO IN LOC. DOSSOBUONO. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - la ditta proprietaria, signori Lonardi Alfonso e Righi Pierina, ha presentato all'approvazione di questo Comune, in data 11/09/2012 al prot. 25390/2012, definitivamente integrata in data 17/12/2013, una richiesta di Permesso di Costruire per la ricomposizione volumetrica di fabbricati in ZTO E4, da realizzarsi in via Comotto in loc. Dossobuono, ai sensi dell art. 8 delle N.T.A. al P.R.G.; - che detto intervento, redatto dall'arch. Adami Diego iscritto all'ordine degli Architetti PPC della Provincia di Verona al n 2066 é costituito dai seguenti elaborati: Tavola U1 - inquadramento Tavola U2 - segnaletica orizzontale e verticale Tavola U3 - smaltimenti reflui - smaltimento acque piovane Tavola U4 - fornitura energia elettrica Tavola U5 - fornitura acqua potabile Tavola U6 - fornitura gas metano Tavola U7 - fornitura rete telefonica Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria; Relazione geologica e nota tecnica; Relazione tecnica; Schema di convenzione. Evidenziato che: - il planivolumetrico prevede l esecuzione di nuove unità residenziali fino a un massimo di complessivi 2248,41 mc e delle necessarie opere di urbanizzazione primaria a verde e a parcheggio; - le Norme di Attuazione del PRG prevedono all art. 8 l obbligo di redazione di un Planivolumetrico con apposita convenzione per l esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie e l individuazione delle aree da adibire a standard primari con vincolo di destinazione ad uso pubblico e la monetizzazione delle aree da adibire a standard secondari. - Gli Uffici Comunali ricompresi nell Area Tecnica hanno esaminato il progetto per le rispettive competenze, ed in particolare l Ufficio Ecologia Comunale in data 29.10.2013 e in data 18.12.2013 ha espresso il parere di propria competenza in relazione agli interventi proposti ed alla gestione delle acque reflue ed acque meteoriche con alcune prescrizioni; Ritenuto di approvare lo schema di convenzione urbanistica relativo agli interventi di cui al Planivolumetrico presentato con nota 11/09/2012 al prot. 25390/2012, definitivamente integrato in data 17/12/2013;

D E L I B E R A 1. di approvare, con le condizioni espresse nei pareri citati in premessa, lo schema di convenzione urbanistica relativo agli interventi di cui al Planivolumetrico presentato con nota 11/09/2012 al prot. 25390/2012, definitivamente integrata in data 17/12/2013, redatto dall Arch. Adami Diego iscritto all'ordine degli Architetti PPC della Provincia di Verona al n 2066, relativo alle opere di urbanizzazione primaria (verde e parcheggio) site in via Comotto in loc. Dossobuono di Villafranca di Verona; 2. di autorizzare il Dirigente dell Area Tecnica, Arch. Arnaldo Toffali, a procedere alla stipula della suddetta Convenzione Urbanistica, apportando le eventuali modificazioni necessarie al perfezionamento dell Atto; 3. di dare atto che: - la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; - il Responsabile del settore o del servizio provvederà all esecuzione della presente deliberazione; - i settori segreteria, tecnico, copia dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza, all esecuzione della presente deliberazione

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA L'anno..., il giorno...del mese..., in Villafranca di Verona, avanti me... con l'assistenza di testimoni noti, idonei e richiesti, Signori:... sono presenti i signori: - il Sig. Toffali arch. Arnaldo, nato a Verona il 29/01/1959, domiciliato a Villafranca di Verona C.so Garibaldi (sede del Comune di Villafranca di Verona) che interviene in quest atto in rappresentanza del Comune di Villafranca di Verona avente codice fiscale 00232070235 nella sua qualità di Dirigente dell Area Tecnica del Comune di Villafranca di Verona, in virtù del decereto sindacale n 12/2006 del 22/12/2006 ; - il Sig. Lonardi Alfonso nato a Marano di Valpolicella (VR) il 06/12/1950 domiciliato a Villafranca di Verona in Via Comotto, 52 Cod. Fisc. LNR LNS 50T06 E911M; - la Sig.ra Righi Pierina nata a Verona (VR) il 15/05/1952 domiciliata a Villafranca di Verona in Via Comotto, 52 Cod. Fisc. RGH PRN 52E55 L781P; premesso: - che i Sig.ri Lonardi Alfonso e Righi Pierina sono proprietari di alcuni terreni e fabbricati siti in Comune di Villafranca di Verona in Via Comotto in loc. Dossobuono, meglio indicati nell'estratto di mappa che, in scala 1:2000, si allega al presente atto, per formarne parte integrante, sotto la lettera.), così distinto nel Nuovo Catasto Terreni al Comune di Villafranca di Verona: Foglio Mappali Superficie in oggetto (mq) Ditta proprietaria 37 494 2335 Lonardi Alfonso 37 497 1443 Lonardi Alfonso - Righi Pierina - che in seguito all introduzione in mappa del tipo mappale del.in atti dal e del tipo di frazionamento del..in atti dal..gli immobili sono così distinti nel Catasto.: Foglio Mappali Superficie (mq) Ditta proprietaria 494 parte 497 parte..

- che la stessa ditta ha presentato all'approvazione di questo Comune, in data 11/09/2012 al prot. 25390/2012, definitivamente integrata in data.. al prot. n... una richiesta di Permesso di Costruire per la ricomposizione volumetrica di fabbricati in ZTO E4, che prevede l esecuzione di 5 nuove unità residenziali e delle opere di urbanizzazione necessarie, da realizzarsi in via Comotto in loc. Dossobuono, ai sensi dell art. 8 delle N.T.A. al P.R.G.; - che detto intervento, redatto dall'arch. Adami Diego iscritto all'ordine degli Architetti PPC della Provincia di Verona al n 2066 é costituito dai seguenti elaborati: Tavola U1 - inquadramento Tavola U2 - segnaletica orizzontale e verticale Tavola U3 - smaltimenti reflui - smaltimento acque piovane Tavola U4 - fornitura energia elettrica Tavola U5 - fornitura acqua potabile Tavola U6 - fornitura gas metano Tavola U7 - fornitura rete telefonica Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria; Relazione geologica e nota tecnica; Relazione tecnica; Schema di convenzione. tutti depositati presso l Ufficio Tecnico Comunale di Villafranca di Verona e che pertanto non vengono al presente atto allegati e ai quali le parti fanno espresso riferimento ; - che con la deliberazione della Giunta Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il presente schema di Convenzione Urbanistica, dando mandato al Dirigente dell Area Tecnica di stipulare la presente convenzione, apportando le eventuali modificazioni necessarie al perfezionamento dell Atto; - che la realizzazione delle opere del progetto planivolumetrico non comporta alcun onere per l Amministrazione Comunale in quanto le opere sono a totale carico della Ditta; Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendo necessario disciplinare i rapporti fra Comune e la Ditta attuatrice in ordine alla realizzazione del Planivolumetrico di cui trattasi, le parti intervenute convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 AUTORIZZAZIONE AD URBANIZZARE L'autorizzazione alla realizzazione dell intervento è concessa dal Comune di Villafranca di Verona fatti salvi i diritti di terzi e con esonero, per il Comune stesso, da ogni responsabilità al riguardo. Art. 2 DICHIARAZIONE DI PROPRIETÀ La ditta dichiara di essere titolare della piena proprietà delle aree interessate dalle opere in esame e oggetto della presente convenzione, come risulta dagli atti di provenienza sotto elencati: Atto di proprietà Notaio Gianfranco Tomezzoli registrato a Verona il 10/12/2008 al n 28539, nota di trascrizione RG 52444 - RP 33172 presentazione n 227 del 15/12/20008; Art. 3 CAPACITA' INSEDIATIVA DEL PIANO La capacità insediativa ed il dimensionamento del Planivolumetrico, così come risulta dal progetto, sono i seguenti: -Sup. territoriale zona interessata (ricadente all interno della Z.T.O. E4 ) mq. 3.778,06 -Volume rustico esistente da riconvertire mc. 1.133,14 -Volume residenziale esistente (non oggetto di intervento) mc. 857,90 Pag. 3 di 9

-Abitanti insediabili ( mc 1.133,14/150) n 7,55 -Superficie area di accesso mq. (come da fraz.) -Superficie area per parcheggi (urbanizzazione primaria) mq. 26,50 -Superficie area per verde (urbanizzazione primaria) mq. 45,51 -Superfici complessive aree vincolate ad uso pubblico mq (come da fraz.) -Superficie area per opere di urbanizzazione secondaria (da monetizzare) mq. 135,98 Art. 4 ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA La Ditta assume per sé, successori ed aventi causa, questi ultimi in via solidale fra loro, l'onere dell'esecuzione integrale delle opere di urbanizzazione primaria e precisamente: a) delle strade, con relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale, conformemente a quanto stabilito dal codice della strada e relativo regolamento; b) degli spazi di sosta e di parcheggio; c) degli spazi a verde attrezzato; Nonché, anche tramite gli Enti e/o le aziende di competenza: le opere per lo smaltimento/gestione delle acque nere ed acque meteoriche, con le condizioni e le prescrizioni contenute nel parere del 29.10.2013 dell Ufficio Ecologia Comunale e parere del 18.12.2013 (allegati lett... e..), le opere per la pubblica illuminazione, rete e/o allacciamenti impianti acquedotto, Energia elettrica, gas metano e rete telefonica. Vista la consistenza delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare, le stesse opere potranno essere realizzate contestualmente alle costruzioni previste nell ambito del Progetto. I lavori relativi alla costruzione delle opere di cui sopra, verranno realizzati in conformità al progetto presentato. La Ditta attuatrice non dovrà, anche dopo aver ottenuto regolare permesso di costruire per le opere di urbanizzazione, in alcun modo, dare inizio ai lavori, senza aver fornito con lettera raccomandata, un regolare preavviso di almeno sei giorni, al competente Ufficio Comunale. Con detto preavviso, dovrà pure comunicare il nominativo della ditta che eseguirà le opere stesse e quello del Direttore Lavori. Il competente Ufficio Comunale potrà controllare la buona e regolare esecuzione dei lavori e la qualità dei materiali impiegati e pertanto le Ditte dovranno sempre garantire l'accesso al cantiere e fornire tutti i materiali attrezzature tecniche ed assistenza, richiesti per i succitati controlli. La Ditta attuatrice s'impegna inoltre ad iniziare i lavori di cui sopra entro 1 anno dal rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, senza ammissibilità di proroghe per l inizio lavori e gli stessi dovranno essere terminati entro 3 anni dall inizio lavori. Art. 5 CAUZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA La garanzia per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione è costituita da fidejussione, bancaria o assicurativa,. rilasciata da banche o Istituti a ciò espressamente autorizzati, e accettate dal Comune per Euro 36.558,45 + IVA (10%)= Euro 40.214,30 (Euro quarantamiladuecentoquattordici/30) pari cioè all'intero importo presunto dei lavori, I.V.A. compresa. La garanzia avrà efficacia fino a che la ditta attuatrice sarà dichiarata svincolata, dal Comune, da ogni obbligo come previsto dall'art. 8 (ultimazione e collaudo delle opere di urbanizzazione primaria). Il Comune può richiedere in qualsiasi momento la integrazione dell'importo a garanzia di cui sopra in conseguenza di avvenuta variazione di costi delle opere in base ai prezzi delle singole opere da eseguire pubblicati dalla Regione Veneto nel prezziario delle opere edili.

Per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la ditta attuatrice autorizza il Comune a disporre della garanzia prestata nel modo più ampio, con rinuncia espressa a ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare. A tal fine la garanzia dovrà contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione alla ditta attuatrice obbligata nonché l operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune. La garanzia avrà efficacia fino a che la il Comune dichiarerà la Ditta svincolata da ogni obbligo della presente convenzione relativamente alle opere di urbanizzazione. Art. 6 ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Non è prevista la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria. Art. 7 SOSPENSIONE LAVORI PER INADEMPIENZA E REVOCA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE L amministrazione Comunale avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere i lavori qualora non siano ritenuti corrispondenti a quelli progettati e non eseguiti a regola d'arte, o siano stati iniziati senza avere dato il necessario preavviso. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni impartite per la regolarizzazione di tali opere, o di mancato preavviso, il Dirigente potrà revocare l'autorizzazione del Planivolumetrico per la parte non ancora attuata, senza che la Ditta attuatrice possa avanzare richiesta di rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo. Resta in facoltà dell'amministrazione di provvedere all'eventuale esecuzione d'ufficio di cui al successivo art. 8 (ultimazione e collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria). Art. 8 ULTIMAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA La Ditta attuatrice si impegna a terminare completamente l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi ed a dare tempestivo avviso al Comune dell'avvenuta ultimazione. L'ultimazione dei lavori è determinata mediante verbale di fine lavori redatto dal Direttore dei Lavori Il collaudo dei lavori dovrà riguardare tutte le opere di urbanizzazione primaria e dovrà essere eseguito con certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, redatto dal Direttore dei Lavori, ed ogni onere e spesa sarà completamente a carico della Ditta attuatrice. Il corrispettivo professionale spettante per le prestazioni di collaudo finale e certificato di regolare esecuzione, saranno a totale carico della Ditta attuatrice Ove, nel termine stabilito, la ditta non abbia provveduto all'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste, il Comune si riserva comunque la facoltà di provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi in sostituzione della Ditta attuatrice ed a spese della medesima, rivalendosi sulle garanzie di cui sopra e per la eventuale differenza sul patrimonio della Ditta attuatrice e/o dei suoi successori e aventi causa nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando la ditta non vi abbia provveduto ed il Comune l'abbia messa in mora con un avviso non inferiore a tre mesi. Il rilascio dei certificati di agibiltà potrà avvenire solo dopo l'esecuzione dei lavori, attestata dal verbale di fine lavori e dal certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria. Le operazioni di collaudo definitivo con redazione del certificato di regolare esecuzione dovranno accertare la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e dovranno essere completate entro 60 gg. dalla data di ultimazione dei lavori.

La Ditta attuatrice dovrà provvedere a tutte sue spese ed entro il termine stabilito dal Comune, alla riparazione delle imperfezioni che il collaudatore potesse aver rilevato nelle opere eseguite. Ove nel termine suddetto la Ditta non abbia provveduto, il Comune seguirà la procedura per l'esecuzione d'ufficio. Il collaudo/certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà sia tecnico che amministrativo e approverà anche la contabilità finale dei lavori e/o delle opere al fine di certificare le somme effettivamente scomputabili degli oneri di urbanizzazione. Art. 9 MANUTENZIONE AREE A VERDE E SEDI STRADALI E CIRCOLAZIONE SU DI ESSE La circolazione di mezzi pesanti sulle aree stradali sarà permessa solo dopo il collaudo con redazione del certificato di regolare esecuzione. La manutenzione delle strade e degli impianti fino al collaudo, sarà a carico delle Ditte lottizzanti, successori e aventi causa, assumendo le aree di circolazione, la qualifica temporanea di "strade private" con servitù di pubblico uso e passaggio. L'eventuale apposizione di targhe di denominazioni stradali e dei numeri civici, non muta, quindi, la condizione delle strade finché non avverrà l'iscrizione nell'elenco delle proprietà. Ad ogni incrocio dovranno essere apposte - a cura e spese delle Ditte lottizzanti, successori ed aventi causa e fino al trasferimento delle strade al Comune e alla loro iscrizione nell'elenco delle strade Comunali, targhe che indichino la qualifica di "strade private". La Ditta attuatrice assume l obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria per le aree adibite a verde attrezzato, parcheggio ed area di accesso, vincolate ad uso pubblico, per la durata di 30 (trenta) anni dalla data di collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria. Art. 10 VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO PUBBLICO DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA La Ditta attuatrice costituisce vincolo d uso pubblico a favore del Comune di Villafranca di Verona sulle aree individuate nella planimetria presente nella tavola allegata denonimata aree a standards vincolate ad uso pubblico. Tali aree comprendono porzioni delle particelle identificate catastalmente al Catasto Terreni, Foglio 37 mappali 494-497 contassegnate con la retinatura corrispondente all area di accesso, parcheggio e verde cone indicato nella planimetria della tavola allegata U1. Le aree con vincolo ad uso pubblico risultano dal tipo di frazionamento che si allega al presente atto sotto la lettera, e risultano così catastalmente identificate:. Foglio Mappali Superficie Destinazione Tot. Mq.. La Ditta contestualmente e fin d ora costituisce sulle aree succitate vincolo non aedificandi a favore del Comune di Villafranca di Verona, da trascrivere al Registro Immobiliare.

Inoltre non essendo localizzate aree per urbanizzazione secondaria nell ambito del Planivolumetrico, ai sensi dell art. 8 delle N.T.A. allegate al P.R.G., la Ditta attuatrice assume l obbligo della corresponsione della quota relativa alla monetizzazione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria. Visti: - la D.G.C. n. 123 del 17/06/2011 che stabilisce che la quantificazione del valore delle aree è effettuata sulla base del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e delle eventuali indennità aggiuntive spettanti per legge. - la tabella dei valori agricoli medi valevoli per l anno 2013 della Commissione provinciale per la determinazione dell indennità di esproprio di Verona; - la nota del proprietario del 30.09.2013 che dichiara che le colture effettivamente praticate nel fondo interessato risultano di 3.898 mq a prato irriguo e di 200 mq a frutteto media intensità (kiwi). Determinato in 6,86 Euro/mq il valore agricolo da applicare alla monetizzazione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria, quale valore medio ponderato risultante dalle aree e colture interessate dal fondo, la monetizzazione risulta quindi determinata, come di seguito specificato: (1133,14 mc/ 150 mc/ab x 18 mq/ab) = mq 135,98 x 6,86 Euro /mq.= Euro 932,83 La quota di contributo così commisurata risulta versata con. del.. Art. 11 SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE Lo scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell Art. 16, comma 2, del D.P.R. n 380/2001, è ammesso fino all ammontare dell importo determinato nel computo metrico estimativo, allegato al progetto plani volumetrico relativo alle opere di urbanizzazione (verde e parcheggio). In forza dell esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, in sede di rilascio del permesso di costruire, non saranno dovute le quote del contributo relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, globalmente considerati ai sensi del comma 11 dell art. 31 della LRV n 11/2004 e s.m.i., fino alla concorrenza dell importo delle opere effettivamente realizzate. Nel caso tali importi accertati dalla contabilità finale dei lavori e/o delle opere ed approvati dal collaudatore/direzione lavori risultassero inferiori a quelli tabellari dovuti per il rilascio dei permessi di costruire, la Ditta dovrà versare i relativi importi a conguaglio prima dello svincolo della garanzia delle opere di urbanizzazione, fermo restando che il Comune non procederà in ogni caso al rimborso dell'eventuale eccedenza dei costi sostenuti dalla ditta esecutrice rispetto agli oneri di urbanizzazione. Art. 12 OBBLIGHI DI ATTUAZIONE La ditta attuatrice si obbliga, per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, questi ultimi in via solidale fra loro, a dare esecuzione al Planivolumetrico nel pieno rispetto delle utilizzazioni edilizie e delle destinazioni delle aree in esso indicate, nonché delle norme di legge vigenti, e si impegna ad attuarlo in modo ordinato in ogni sua parte. Art. 13 ESTENSIONE DEGLI IMPEGNI E DEI VINCOLI Tutte le condizioni contenute nella presente Convenzione e negli elaborati progettuali allegati, si ritengono vincolanti, non solo per la Ditta attuatrice, ma anche per i suoi successori e aventi causa in via solidale fra loro, ed impegnative per il Comune nei limiti di tempo consentitegli dalle norme vigenti per dare regolare approvazione prima, e corso poi, ai lavori ed agli appalti. La Ditta attuatrice si assume specifico impegno di curare l'inserimento delle norme e delle prescrizioni, contenute nella Convenzione stipulata con il Comune, in ogni atto di compravendita degli immobili facenti parte

del Planivolumetrico, ciò in quanto gli obblighi nascenti dalle convenzioni si intendono solidali ed indivisibili anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo. Art. 14 VALIDITÀ' DEL PLANIVOLUMETRICO Decorsi i termini accordati del singolo permesso di costruire le opere di urbanizzazione, il Planivolumetrico resterà privo d ogni efficacia per la parte in cui non abbia avuta attuazione, rimanendo comunque fermo a tempo indeterminato l obbligo della ditta, dei suoi successori e aventi causa di osservare le prescrizioni e condizioni previste nel Planivolumetrico e nella presente convenzione. Art. 15 ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE L entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse nel caso in cui i lavori non siano stati iniziati. Art. 16 SPESE E REGIME FISCALE Tutte le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico della Ditta proprietaria. Art. 17 RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE La Ditta attuatrice, dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che le potesse competere in dipendenza della presente convenzione, ed all'uopo solleva il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. Art. 18 RICHIAMO A NORME VIGENTI Ai sensi e per gli effetti dell art. 18 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, i sigg.lonardi Alfonso e Righi Pierina in qualità di proprietari dichiarano e garantiscono: - che le aree oggetto del presente atto hanno tutte le caratteristiche urbanistiche per l intervento interessato come risultanti dal regolamento comunale del Comune di Villafranca di Verona. Per quanto non contenuto in questo atto, si fa riferimento alle leggi e Regolamenti, sia generali che Comunali, in vigore e in particolare alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n 1050; Legge n 10 del 28-01-1977; D.P.R. n. 380 del 06/06/2001; Legge R.V. 26-06-1985, n 61, Legge R. V: n 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.