COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)



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Direzione Ambiente Settore Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) 1

COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARTICOLO DI RIFERIMENTO TESTO PER ESTRATTO l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) art. 36 (Vigilanza) La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, ed alle guardie ecologiche volontarie. art. 37 (Guardie ecologiche volontarie) L'organizzazione e le modalita' di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo. Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale. l.r. 24/2007 (Tutela dei funghi epigei spontanei) art. 9 (Vigilanza) La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati: g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della l.r. 32/1982; 2

l.r. 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) l. 752/1985 (Normativa Quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. Ecologia) art. 13 (Vigilanza e sanzioni amministrative) art. 15 comma 3 La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi ed agenti previsti dall' articolo 15 della l. 752/1985. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge omissis, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell ambiente. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto. D.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente - Rifiuti) art. 262 (Competenza e giurisdizione) Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226,, per le quali è competente il comune. 3

l.r. 70/1996 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) Art. 51 (Vigilanza venatoria. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 157/1992 e dalla presente legge, la vigilanza sull'attivita' venatoria e' affidata: d) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. I soggetti di cui al svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. LEGGE ABROGATA comma 3 Agli agenti di cui al, con compiti di vigilanza, e' vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. comma 5 comma 6 0 La Giunta regionale promuove, anche in concorso con gli Enti e le associazioni di cui all'articolo 27,, lettera b) della legge 157/1992, corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza nel quadro della normativa regionale in materia. Il riconoscimento della qualita' di guardia venatoria volontaria e di guardia ecologica e' subordinato alla frequenza dei corsi di cui al comma 5, indetti per i due profili dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e al conseguimento di un attestato di idoneita', rilasciato dalla Giunta regionale previo superamento di un apposito esame. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria sono quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge 157/1992. 4

Legge 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Legge 11 febbraio 1992 n.157 (legge sulla caccia) Art. 27. (Vigilanza venatoria) Art. 28. (Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria) 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonchè armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65; b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunisticovenatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. La vigilanza di cui al è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. 1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, 2, del contrassegno della polizza di assicurazione nonchè della fauna selvatica abbattuta o catturata. 5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti. 4 bis

l.r. 37/2006 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) art. 22. (Vigilanza sull'esercizio della pesca) Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria: b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale). comma 4 La provincia disciplina e coordina l'attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al. art. 23 (Poteri e compiti degli agenti di vigilanza) Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all'articolo 22 hanno i seguenti poteri e compiti: a) chiedere l'esibizione dei documenti attestanti la licenza di pesca, degli attrezzi e del pescato a persone trovate in esercizio di pesca; b) verificare la regolarità di lavori in alveo, opere o interventi in ambienti acquatici ai sensi dell'articolo 12. l.r. 16/1994 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi) art. 4 (Volontariato) comma 3 Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all'autorità amministrativa competente. La Regione, tramite convenzione con gli Enti pubblici interessati e limitatamente al territorio di loro competenza, puo' avvalersi, per i compiti di avvistamento, segnalazione, sorveglianza e, all'occorrenza, estinzione, dell'opera dei guardiaparco, del personale di consorzi forestali e delle guardie ecologiche. 5

l.r. 51/1995 (Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico) l.r. 45/1989 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici) l.r. 19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) art. 12 (Vigilanza) art. 11 (Vigilanza) art. 12 (Vigilanza) comma 3 art. 21 (Vigilanza nelle aree protette) art. 49 (Vigilanza nelle aree della rete Natura 2000) La vigilanza e' altresi' affidata: b) alle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 limitatamente ai divieti di cui all'articolo 7 della presente legge. Per gli altri divieti si dovra' provvedere ad apposita segnalazione al Corpo Forestale dello Stato; L'osservanza alle norme della presente legge e' demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, al Comune interessato tramite gli agenti di polizia locale, urbana e rurale, al personale di vigilanza delle aree protette regionali, nei limiti territoriali delle aree stesse, ed alle guardie giurate volontarie ecologiche nominate secondo le disposizioni della vigente legislazione regionale. All'azione di vigilanza concorrono le Guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni, con l'incarico di segnalare le eventuali infrazioni rilevate dagli Organi di cui al. La vigilanza nelle aree protette istituite con legge è affidata, sui territori di rispettiva competenza: e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con gli enti di gestione interessati. La vigilanza nelle aree della rete Natura 2000 è affidata: e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della l.r. 32/1982. 6

l.r. 2/2009 (Interventi relativi alla sicurezza, regolamentazione e sostegno dell'impiantistica invernale di risalita e delle piste da fondo) l.r. 34/1993 (Tutela e controllo degli animali da affezione) l.r. 12/2010 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) art. 25 (Vigilanza) art. 15 (Provvedimenti, sanzioni e vigilanza) comma 4 art. 17 (Sanzioni amministrative) Ferma restando l'applicazione dell'articolo 21 della l. 363/2003, esercitano inoltre la vigilanza sull'osservanza della legge le guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) limitatamente agli articoli 27, 28, 30, 31 e 32 della presente legge. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e delle altre leggi in materia di tutela ed identificazione degli animali, con l'accertamento delle violazioni relative è affidata: e) alle guardie zoofile ed alle guardie ecologiche che, nell'ambito dei programmi di controllo disposti dall'autorità nazionale o dagli enti locali, esercitano le funzioni previste dall'articolo 6 della legge 189/2004. 1 Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ne introitano i relativi proventi. Provincie e Comuni possono attribuire alle G.E.V. compiti connessi all applicazione di locali regolamenti in materia ambientale (es. regolamento di polizia urbana, ecc.), affidando loro anche funzioni di vigilanza e controllo. Ai fini dell irrogazione di sanzioni amministrative previste dai succitati regolamenti, le fattispecie sanzionabili devono essere riconducibili ad una norma di rango primario (legge) che preveda il concorso delle G.E.V. nelle funzioni di vigilanza. 7