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L 2/8 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 2001 relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2002 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in taluni altri prodotti di origine vegetale [notificata con il numero C(2001) 3771] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/1/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/57/CE della Commissione ( 2 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ( 3 ), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/57/ CE, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), (2) La Commissione dovrebbe introdurre progressivamente un sistema che consenta di calcolare l'esposizione attuale agli antiparassitari derivante dall'alimentazione, come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma della direttiva 90/642/CEE. Per poter determinare se simili calcoli siano realizzabili, si dovrebbe disporre di dati sul controllo dei residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti delle diete europee. Viste le risorse disponibili a livello nazionale per il controllo dei residui di antiparassitari, gli Stati membri sono in grado di analizzare annualmente, nel quadro di un programma coordinato di controlli, campioni di appena otto prodotti. Gli usi degli antiparassitari variano nell'arco di un programma quinquennale. Ciascun composto antiparassitario dovrebbe quindi essere controllato, in linea generale, in 20-30 prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali. considerando quanto segue: (1) In forza dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 90/642/CEE, la Commissione presenta ogni anno al comitato fitosanitario permanente, entro il 31 dicembre, una raccomandazione relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli, inteso a garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate nell'allegato II delle suddette direttive. L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 645/2000 della Commissione ( 4 ) prevede che tali raccomandazioni possono interessare periodi da uno a cinque anni. ( 1 ) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. ( 2 ) GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 36. ( 3 ) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. ( 4 ) GU L 78 del 29.3.2000, pag. 7. (3) Gli Stati membri dovrebbero applicare metodi di sorveglianza permanente, che consentano il rilevamento delle variazioni della presenza di antiparassitari. (4) I residui degli antiparassitari acefato, gruppo benomil, clorpirifos, iprodione e metamidofos dovrebbero essere controllati nel 2002, in modo da poter esaminare la dell'esposizione attuale derivante dall'alimentazione, in quanto tali composti (designati come «gruppo A» nell'allegato I) sono già stati controllati tra il 1996 e il 2001.

4.1.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 2/9 (5) I residui degli antiparassitari diazinon, metalaxil, metidation, tiabendazolo e triazofos dovrebbero essere controllati tra il 2002 e il 2005, in modo da poter esaminare la dell'esposizione attuale attraverso la dieta, in quanto tali composti (designati come «gruppo B» nell'allegato I) sono già stati controllati tra il 1997 e il 2001. (6) I residui degli antiparassitari clorpirifosmetile, deltametrin, endosulfan, imazalil, lambdacialotrin, gruppo maneb, mecarbam, permetrin, pirimifosmetile e vinclozolin dovrebbero essere controllati tra il 2002 e il 2005, in modo da poter esaminare la possibilità di utilizzare questi antiparassitari per la stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta, in quanto tali composti (designati come «gruppo C» nell'allegato I) sono già stati controllati tra il 1998 e il 2001. (7) I residui degli antiparassitari azinfosmetile, captan, clorotalonil, diclofluanid, dicofol, dimetoato, folpet, malation, ometoato, ossidemetonmetile, forato, procimidone, propizamide e azossistrobina dovrebbero essere controllati tra il 2002 e il 2005, in modo da poter esaminare la dell'esposizione attuale attraverso la dieta, in quanto tali composti (designati come «gruppo D» nell'allegato I) sono già stati controllati nel 2001. (8) I residui degli antiparassitari aldicarb, bromopropilato, cipermetrin, metiocarb, metomil e tolifluanid dovrebbero essere controllati tra il 2002 e il 2005, in modo da poter esaminare la possibilità di utilizzare questi antiparassitari per la stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta, in quanto tali composti (designati come «gruppo E» nell'allegato I) saranno controllati nel 2002. «residui di antiparassitari» del gruppo di lavoro fitosanitario il 20-21 novembre 1997. Si è convenuto che tali orientamenti dovrebbero essere applicati per quanto possibile dai laboratori di analisi degli Stati membri ed essere riesaminati alla luce dell'esperienza così acquisita. Gli orientamenti sono stati nuovamente discussi e riveduti dagli esperti degli Stati membri ad Atene, in Grecia, nei giorni 15, 16 e 17 settembre 1999. Gli orientamenti riveduti sono stati sottoposti al comitato fitosanitario permanente e pubblicati dalla Commissione ( 2 ). (11) In forza dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 90/642/CEE, gli Stati membri, quando trasmettono alla Commissione le informazioni relative all'applicazione dei loro programmi nazionali di controllo nel corso dell'anno seguente, sono tenuti a precisare i criteri secondo cui tali programmi sono stati elaborati. Tali informazioni dovrebbero comprendere i criteri applicati per determinare il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare, le soglie di dichiarazione nonché i criteri secondo i quali queste sono state fissate. Occorre indicare, per i laboratori che eseguono le analisi, le informazioni relative al loro riconoscimento ai sensi della direttiva 93/99/CEE, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ( 3 ). (12) Le informazioni sui risultati dei programmi di controllo si prestano in modo particolare ad essere trattate, memorizzate e trasmesse per via elettronica/informatica. La Commissione ha approntato opportuni moduli affinché gli Stati possano inviarle i dati su dischetti. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere alla Commissione le loro relazioni nella forma prestabilita. Tale moduli potranno essere aggiornati nel modo più efficace attraverso l'elaborazione di orientamenti da parte della Commissione. (9) Occorre applicare un metodo statistico sistematico ai fini della determinazione del numero di campioni da prelevare in ciascuna operazione coordinata di controllo. Un tale metodo è stato definito dalla commissione del Codex Alimentarius ( 1 ). Secondo una distribuzione binomica delle probabilità, è possibile calcolare che l'esame di 459 campioni consente, con un livello di fiducia del 99 %, di individuare 1 campione contenente residui di antiparassitari in misura superiore al limite di rilevazione, qualora l'1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in misura superiore a tale limite. Dovrebbero essere pertanto prelevati in tutta la Comunità almeno 459 campioni. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in base all'entità della popolazione e al numero dei consumatori, con un minimo di 12 campioni all'anno per prodotto. (10) Gli orientamenti riguardanti le procedure di controllo di qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari sono stati discussi, allo stato di progetto, dagli esperti degli Stati membri riuniti a Oeiras, in Portogallo, il 15-16 settembre 1997, nonché nell'ambito del sottogruppo (13) Le misure previste dalla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, RACCOMANDA: Articolo 1 Gli Stati membri sono invitati a campionare ed analizzare le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato I, sulla base del numero di campioni per prodotto assegnato loro nell'allegato II, in proporzione tale da rispecchiare la quota nazionale, comunitaria ed extracomunitaria sul mercato dello Stato membro. Per almeno un antiparassitario che presenti un rischio acuto, uno dei prodotti dovrebbe essere sottoposto ad un'analisi distinta dei singoli componenti del campione multiplo. ( 2 ) Documento SANCO/3103/2000 ( 1 ) Codex Alimentarius, Residui di antiparassitari negli alimenti, Roma (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm). 1994, ISBN92-5-203271-1, vol. 2, pag. 372. ( 3 ) GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

L 2/10 Dovrebbero essere prelevati due campioni di un congruo numero di componenti, se possibile da un unico produttore; se nel primo campione multiplo viene riscontrato un livello rilevabile dell'antiparassitario, i componenti del secondo campione dovrebbero essere analizzati separatamente. Nel 2002 questa operazione dovrebbe comprendere almeno una delle seguenti combinazioni aldicarb/patata, aldicarb/banana, ossidemetonmetile/spinaci clorprofam/patata e fosmet/pera. Articolo 2 Gli Stati membri sono invitati a comunicare, entro il 31 agosto 2003, i risultati ottenuti per la parte dell'azione specifica corrispondente al 2002 nell'allegato I, indicando i metodi analitici e le soglie di dichiarazione applicate, in conformità alle procedure di controllo della qualità enunciate nel documento «Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari». La comunicazione dovrebbe essere presentata nella forma (comprendente un modulo elettronico) indicata nel documento orientativo per l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni della Commissione relative ai programmi comunitari coordinati di controlli, contenuto nell'allegato III della raccomandazione 1999/333/CE della Commissione ( 1 ). Articolo 3 Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri, entro il 31 agosto 2002, tutte le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 90/ 642/CEE riguardanti il programma di controlli del 2001, in modo da garantire, quanto meno attraverso controlli per campione, l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari, e in particolare: a) i risultati dei loro programmi nazionali sugli antiparassitari elencati nell'allegato II della direttiva 86/362/CEE e della direttiva 90/642/CEE, relativamente ai limiti armonizzati e, ove questi non fossero ancora fissati sul piano comunitario, relativamente ai limiti stabiliti dalla normativa nazionale; b) informazioni sulle procedure di controllo della qualità applicate dai loro laboratori e, in particolare, sugli aspetti degli orientamenti riguardanti le procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari che essi non siano stati in grado di applicare o la cui applicazione abbia suscitato particolari difficoltà; c) i dati relativi al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE, dei laboratori che effettuano le analisi, con l'indicazione del tipo di riconoscimento e dell'organismo che lo ha rilasciato, unitamente ad una copia dell'atto di riconoscimento; d) informazioni sulle prove di competenza e sulle prove circolari alle quali ha partecipato il laboratorio. Articolo 4 Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione, entro il 30 settembre 2002, il programma nazionale previsto per il 2003 ai fini del controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate dalla direttiva 90/642/CEE e dalla direttiva 86/362/CEE. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2001. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione ( 1 ) GU L 128 del 21.5.1999, pag. 25.

4.1.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 2/11 ALLEGATO I Combinazioni antiparassitari/prodotti da controllare nel quadro dell'azione specifica di cui all'articolo 1 della presente raccomandazione Residui di antiparassitari da analizzare Anni (*) 2002 2003 2004 2005 Acefato (A) (a) (b) (c) (a) Aldicarb (E) (a) (b) (c) (a) Azinfosmetile (D) (a) (b) (c) (a) Azossistrobina (D) (a) (b) (c) (a) Gruppo Benomil (A) (a) (b) (c) (a) Bromopropilato (E) (a) (b) (c) (a) Captan (D) (a) (b) (c) (a) Clorotalonil (D) (a) (b) (c) (a) Clorpirifos (A) (a) (b) (c) (a) Clorpirifosmetile (C) (a) (b) (c) (a) Cipermetrin (E) (a) (b) (c) (a) Deltametrin (C) (a) (b) (c) (a) Diazinon (B) (a) (b) (c) (a) Diclofluanid (D) (a) (b) (c) (a) Dicofol (D) (a) (b) (c) (a) Dimetoato (D) (a) (b) (c) (a) Endosulfan (C) (a) (b) (c) (a) Folpet (D) (a) (b) (c) (a) Imazalil (C) (a) (b) (c) (a) Iprodione (A) (a) (b) (c) (a) Lambdacialotrin (C) (a) (b) (c) (a) Malation (D) (a) (b) (c) (a) Gruppo Maneb (C) (a) (b) (c) (a) Mecarbam (C) (a) (b) (c) (a) Metamidofos (A) (a) (b) (c) (a) Metalaxyl (B) (a) (b) (c) (a) Metidation (B) (a) (b) (c) (a) Metiocarb (E) (a) (b) (c) (a) Metomil (E) (a) (b) (c) (a) Ometoato (D) (a) (b) (c) (a) Ossidemetonmetile (D) (a) (b) (c) (a)

L 2/12 Residui di antiparassitari da analizzare Anni (*) 2002 2003 2004 2005 Paration (E) (a) (b) (c) (a) Permetrin (C) (a) (b) (c) (a) Forato (D) (a) (b) (c) (a) Pirimifosmetile (C) (a) (b) (c) (a) Procimidone (D) (a) (b) (c) (a) Propizamide (D) (a) (b) (c) (a) Tiabendazolo (B) (a) (b) (c) (a) Tolifluanid (E) (a) (b) (c) (a) Triazofos (B) (a) (b) (c) (a) Vinclozolin (C) (a) (b) (c) (a) (a) pere, banane, fagioli (freschi o congelati), patate, carote, arance/mandarini, pesche/pesche noci, spinaci (freschi o congelati); (b) cavolfiori, peperoni, frumento, melanzane, riso, cetrioli, cavoli cappucci, piselli (freschi/congelati, sgranati); (c) mele, pomodori, lattuga, uve, fragole, porri, succo di arancia, segala/avena. (*) Dati indicativi per il 2003, 2004 e 2005, in funzione dei programmi che saranno raccomandati per quegli anni. ALLEGATO II Numero di campioni di ciascun prodotto che ogni Stato membro dovrebbe prelevare nell'ambito del programma di controlli per il 2002 B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK Totale 12 12 93 12 45 66 12 65 12 17 12 12 12 12 66 460