http://www.ingegneriromani.it INGEGNERI SENZA CFP Molti Colleghi si chiedono e ci chiedono: "...non ho fatto l'aggiornamento professionale e non intendo farlo, posso essere comunque iscritto all'ordine degli ingegneri ed eventualmente esercitare la professione?...". Ecco le risposte: puoi sicuramente essere iscritto all'ordine; il mancato rispetto dell'aggiornamento professionale obbligatorio, prevede - come evidenziato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri - il giudizio del Consiglio di Disciplina istituito presso l'ordine di appartenenza, che valuterà l'eventuale sanzione di natura "deontologica" da applicare. A seguire: il nostro parere e la circolare esplicativa del CNI. Ma quanti ne ho? http://tinyurl.com/quanti-cfp-ho Autocertifica CFP: http://tinyurl.com/autocertificazione-cfp http://www.ingegneriromani.it
http://www.ingegneriromani.it IL NOSTRO PARERE L'esercizio della professione, senza il rispetto dell'aggiornamento professionale obbligatorio, prevede - come evidenziato dal CNI - il giudizio del Consiglio di Disciplina che valuterà l'eventuale sanzione di natura "deontologica" da applicare. Pare verosimile ritenere che ricorreranno eventualmente al Consiglio di Disciplina i Committenti insoddisfatti dall'opera del Professionista; in altri termini non è pensabile che gli Ordini ricorrano in via preventiva per tutti gli iscritti in carenza di CFP, anche perché non ne avrebbero titolo. I "diritti acquisiti" dopo la laurea e dopo aver sostenuto un esame di stato che abilita all'esercizio della professione - senza ulteriori condizioni - non possono essere alienati dalla sola "discrezionalità" del Consiglio di Disciplina. Riteniamo che ove mai il Professionista fosse interdetto l'esercizio della professione - e dunque dal diritto inalienabile al lavoro - per non aver assistito a sedute di aggiornamento, darebbe origine ad una enorme serie di contenziosi che farebbe emergere l'inefficacia dei metodi imposti per rimanere al passo con i tempi. L'aggiornamento del Professionista è fondamentale ma a nostro avviso deve essere proporzionato alla sensibilità, alla professionalità, alla maturazione, all'età, al campo di azione individuale, alle vere esperienze dell'ingegnere e non può essere rappresentato da un solo "numeretto" (CFP) trascritto in un "Data Base". Se non verrà messa mano all'attuale sistema prevediamo che nei prossimi anni Tribunali e TAR avranno un gran bel lavoro da fare - con grande soddisfazione degli avvocati - per dirimere le tante questioni che si intravedono all'orizzonte. http://www.ingegneriromani.it
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 09/11/2015 U-ss/6824/2015 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI T\fCEC:\'ERI ''''' i) I -! 'l. t.. 1111111111111111111111111111111111111111111 "1111 I)/('SSII d Iltll,,""""" 11'1111 (:/11.\1/:./1/ U-AZ/15 Circo n. 625 /XVIII Sesso Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri Ai Presidenti dei Consigli di disciplina territoriali istituiti presso gli Ordini Loro Sedi Oggetto: Formazione professionale continua - numero minimo obbligatorio di crediti per l'assolvimento dell'obbligo di formazione - violazione - conseguenze illecito disciplinare - competenza dei Consigli di disciplina territoriali Cari Presidenti, nel corso del recente incontro a Cernobbio sulla formazione sono stati forniti dati numerici sulla frequenza ai corsi organizzati per l'adeguamento a quanto previsto dalla normativa in tema di formazione permanente continua, individuando il numero di iscritti che, frequentando detti corsi e utilizzando la possibilità di autocertificazione dei crediti, ha conseguito il numero minimo di crediti (30 CFP) necessari. E' tuttavia emerso che una percentuale non trascurabile di iscritti non ha adempiuto all'obbligo di aggiornamento professionale.iii \\ ~ "II, 'rn lj1t.,) per cui, all'inizio del prossimo anno, rischia di trovarsi al di sotto 00 I W:' I~ o ll' ''. I,,,h,, 1. +:11) 0(, (,<J7(,'()I del numero minimo di 30 crediti. "1',!lI">1e]'ia@' IJ j-0i11i, w.il :-'('~ I TI( ' l"i ( l@illt!i)(~(" " 1 1 \\"\\.\\. tllli 0ill~ ('!lrlc'rc. il