Contratto per l affidamento dei Servizi Assicurativi a favore della Regione Toscana



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N. di Repertorio N. di Raccolta Contratto per l affidamento dei Servizi Assicurativi a favore della Regione Toscana Giunta Regionale, PARTE I Lotto 8 Servizio assicurativo Kasko Auto propria a favore della Regione Toscana Giunta Regionale e degli Enti ed Agenzie istituite con Legge Regionale, PARTE II Lotto 9 Servizio assicurativo RC Auto e Rischi accessori a favore della Regione Toscana Giunta Regionale e degli Enti ed Agenzie istituite con Legge Regionale REPUBBLICA ITALIANA L anno duemilaquattordici, il giorno del mese di, in Firenze, Via di Novoli n. 26, in una sala della Regione Toscana, davanti a me, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione, nominato con decreto del Direttore Generale, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge. SONO COMPARSI: - REGIONE TOSCANA, (in seguito per brevità indicata come Amministrazione ) codice fiscale e partita IVA n. con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentata da, nato a il, domiciliato presso la sede dell'ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore, competente per materia, nominato con decreto n. del del Direttore Generale della Direzione Generale autorizzato, ai sensi dell art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. del, esecutivo a norma di legge; 1

- Unipolsai Assicurazioni S.p.A., (in seguito per brevità indicata come Società ) con sede legale in Bologna, Via Stalingrado, n. 45, codice fiscale n., partita IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna, rappresentata dal Sig., nato a il, in qualità di domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, giusta procura speciale conferita con che, in copia digitale, si allega al presente contratto quale Allegato. Io, Ufficiale Rogante, sono certo della identità personale e poteri di firma dei comparenti, i quali d accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni PREMESSO - che con decreto n. 1215 del 24/03/2014 veniva indetta, ai sensi degli articoli 3 comma 37, 55 comma 1 e 82 del D.Lgs. 163/2006, una gara, mediante procedura aperta da svolgere con modalità telematica, per l affidamento dei Servizi assicurativi a favore della Regione Toscana Giunta Regionale e per gli Enti aderenti ai sensi dell art. 53 L.R. 38/2007 articolata in più lotti da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; - che con il suddetto decreto venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato descrittivo prestazionale, i Capitolati speciali di polizza per i singoli lotti e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara; - che con decreto n. del si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare i servizi di cui ai Lotti 8 e 9 alla Società; - che con il sopra citato decreto n. del, è stata disposta l esecuzione anticipata delle prestazioni per motivi d urgenza ed è stato approvato il presente contratto in schema; 2

- che, sulla base di quanto sopra esposto, è stato dato avvio all esecuzione del presente contratto dalle ore del giorno / / ; - che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto; - che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della Società ai fini della stipula del presente contratto; - che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito. TUTTO CIO' PREMESSO I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue: - PARTE I - Lotto 8 Rischio Kasko auto propria ART. 1 OGGETTO La Regione Toscana, nella persona del Dirigente responsabile del contratto affida a Unipolsai Assicurazioni S.p.A. che, nella persona del accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire il Servizio assicurativo Kasko Auto propria a favore della Regione Toscana Giunta Regionale e degli Enti ed Agenzie istituite con Legge Regionale Lotto 8. La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato descrittivo e prestazionale (in seguito per brevità indicato come Capitolato ) e nel Capitolato Speciale di Polizza dell Assicurazione Kasko auto propria Lotto 8 (in seguito per brevità indicato come Capitolato di polizza ) che, in formato elettronico, sottoscritti digitalmente dalle parti in allegano al 3

presente atto rispettivamente quali Allegato e Allegato. ART. 2 DURATA Il contratto decorre dalle ore 24.00 del 30 giugno 2014, data di esecuzione anticipata e ha durata fino alle ore 24 del 30 giugno 2018. Relativamente al servizio assicurativo a favore di Regione Toscana Giunta Regionale la decorrenza è dalle ore 24.00 del 10 ottobre 2014. Prima della data di scadenza del contratto, l Amministrazione potrà richiedere alla Società la proroga del servizio, fino all individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a 120 giorni e per un corrispettivo contrattuale massimo pari al prodotto tra il rateo di premio giornaliero determinato sulla base della quotazione del rischio risultante dal Dettaglio Economico del Lotto 8 per il numero di giorni per i quali viene richiesta la proroga. La Società a seguito della richiesta di cui sopra è obbligata a proseguire i servizi alle medesime condizioni per il periodo indicato dall Amministrazione. ART. 3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE Il corrispettivo contrattuale annuo è fissato in 2.064,35 (Euro duemilasessantaquattro/35), comprensivo di imposte pari ad (Euro / ), determinato dall applicazione del tasso percentuale indicato sugli importi di base imponibile, così come risulta dal Dettaglio Economico a seguito della correzione operata dall Amministrazione rispetto a quello presentato dalla Società in sede di gara, che, in formato elettronico, firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato, salvo l eventuale regolazione del premio assicurativo. ART. 4 ADESIONE AL CONTRATTO Il presente contratto viene stipulato da Regione Toscana quale centrale di 4

committenza di cui all art. 33 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell art. 53 della L.R. 38/2007 gli enti, organismi, agenzie e aziende istituite con legge regionale, gli enti parco regionali sono obbligati ad aderire al contratto stipulato da Regione Toscana. La Società è tenuta ad applicare gli stessi patti e condizioni fissati nel presente contratto anche agli enti aderenti e ad applicare per ogni ente gli importi offerti ed indicati nella sezione di rispettiva competenza del Dettaglio Economico. Gli Enti interessati dovranno aderire al contratto tramite la sottoscrizione di uno specifico atto di adesione, previa verifica da parte della Regione della costituzione della cauzione definitiva da parte della Società a favore dell ente aderente calcolata sull importo contrattuale di adesione dell ente ed in funzione del ribasso percentuale offerto dalla Società sull importo contrattuale a favore dell ente stesso, secondo quanto previsto dall art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Gli importi dovuti dagli Enti, che aderiranno al contratto, sono a totale carico degli stessi. Ai sensi dell art. 274 del DPR 207/2010 gli enti aderenti nomineranno un responsabile del procedimento e un direttore di esecuzione. Analogamente a quanto previsto per Regione Toscana, qualora Regione Toscana richieda alla Società la proroga del servizio, sarà possibile anche per gli enti aderenti al contratto richiedere a loro volta la proroga del servizio per lo stesso periodo richiesto da Regione Toscana e per un corrispettivo contrattuale massimo pari al prodotto tra il rateo di premio giornaliero determinato sulla base della quotazione del rischio risultante dal Dettaglio Economico del Lotto 8 per il numero di giorni per i quali viene richiesta la proroga. ART. 5 DIRETTORE DI ESECUZIONE Il Sig., è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per 5

l Amministrazione. ART. 6 VERIFICA DI CONFORMITA Per la verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all art. 5 del Capitolato. ART. 7 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETÀ Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall esecutore, se non è disposta dal direttore dell esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell articolo 311 del DPR 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell esecuzione del contratto. ART. 8 MODIFICHE INTRODOTTE DALL AMMINISTRAZIONE Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni l Amministrazione potrà richiedere all esecutore le variazioni contrattuali di cui all art. 311 del DPR 207/2010. Con la sottoscrizione del presente contratto l esecutore si obbliga, ai sensi del comma 6 dell art. 311 del DPR 207/2010, ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell esecutore maggiori oneri. ART. 9 ELEMENTI VARIABILI Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo 6

assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l Amministrazione deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte dell Amministrazione dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se l Amministrazione non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se l Amministrazione non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni 7

trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. ART. 10 DECORRENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 10/10/2014 ancorché il premio, intendendosi anche quello relativo alla prima rata, venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo, per le adesioni da parte degli enti l effetto è dalle ore 24.00 del 30/06/2014. ART. 11 CLAUSOLA BROKER E PAGAMENTO DEL PREMIO L Amministrazione affida la gestione della polizza assicurativa oggetto del presente contratto, compreso il pagamento del premio, ad Assiteca S.p.A. Internazionale di Brokeraggio Assicurativo, con sede legale in Milano, Via Sigieri n. 14, in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti la polizza assicurativa saranno svolti per conto dell Assicurato dal suddetto Broker. Il compenso del Broker, individuato nella misura del 2,95% sul premio imponibile, rimane a carico della Società. La Società autorizza il Broker ad effettuare i pagamenti, in conformità dei comma precedenti, mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica presso Agenzia di, con codice IBAN: intestato a - o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa 8

pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva. La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13/08/2010. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo gara (CIG): 5663772482. La Società dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica, sopra indicato, sono: - C.F. ; La Società è tenuta a comunicare all Amministrazione eventuali variazioni relative al conto corrente sopra indicato ed ai soggetti delegati ad operare sullo stesso. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto siano eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali l Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1456 del codice civile. Il Sig. dichiara espressamente di esonerare l Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti. ART. 12 COMUNICAZIONI FRA LE PARTI A parziale deroga delle norme che regolano l assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si inten- 9

derà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell incarico di brokeraggio, con l impegno del Contraente a comunicarne alla Società l eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall una all altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza. ART. 13 MODALITA DI ESECUZIONE DELL APPALTO Le prestazioni oggetto dell appalto devono essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato di polizza. ART. 14 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta. E vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell Amministrazione per maggior danno arrecato. ART. 15 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETA La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l oggetto dell appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dal- 10

la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. La Società, nell espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l Amministrazione. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 16, in caso di violazione dei suddetti obblighi l Amministrazione ha diritto di richiedere il risarcimento dei danni. Per le parti compatibili si applica l art. 165 del DPR 207/2010 relativo ai sinistri alle persone e danni. ART. 16 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire all Amministrazione il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; 11

b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. L Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento, anche in date diverse da quelle indicate, il dettaglio di sintesi dei sinistri con le modalità di cui sopra, il quale dovrà essere prodotto dalla Società entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta. In caso di inadempienza da parte della Società, l Amministrazione provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società un termine massimo di 10 giorni solari per adempiere ovvero per produrre le proprie controdeduzioni Nel caso in cui l Amministrazione accerti l esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procederà con l applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all applicazione delle penali. Laddove la Società persista nell inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di: 100,00 a valere sull ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell inadempimento rispetto ai termini indicati dall Amministrazione e per l esecuzione delle prestazioni contrattuali. L applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell Amministrazione ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Ai sensi dell art. 145 comma 4 del DPR 207/2010, il direttore dell esecuzione riferi- 12

sce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel capitolato e nel presente contratto; qualora il ritardo nell adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell ammontare netto contrattuale, l Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell articolo 136 del D.Lgs. 163/2006. La Società è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall Amministrazione per l avvio dell esecuzione del contratto; qualora la Società non adempia, l Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Ai sensi dell art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Società negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore di esecuzione, propone ai sensi dell articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. L Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - in caso di subappalto non autorizzato dall Amministrazione. In caso di risoluzione, l Amministrazione procederà all escussione in tutto o in parte 13

della cauzione di cui al successivo articolo 15, salvo l ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento. Al di fuori dei casi sopra specificati l Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 dell articolo 136 del D.P.R. 207/2010, si riserva la facoltà di risolvere il contratto. In relazione all istituto della risoluzione del contratto l Amministrazione applica la disciplina degli articoli da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell artt. 1454 cod. civ. (se previsto) e dell art. 1456 cod. civ. espressamente previste nel presente contratto e per i quali vige la relativa disciplina. Le condizioni per l applicazione delle penali e la risoluzione del contratto valgono anche per gli Enti che aderiscono al contratto, relativamente alla loro specifica parte di prestazione. ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva mediante n. del, con la quale si costituisce fideiussore a favore dell Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro ( /00). L atto suddetto è conservato agli atti dell Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall art. 113, del D.Lgs. 163/2006, a misura dell avanzamento dell esecuzione, nel limite massimo del 80% dell iniziale importo garantito. 14

L ammontare residuo, pari al 20% dell iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 12/03/2007. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell appalto. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all applicazione del D. Lgs. 196/2003. In particolare si impegna a: - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; - nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; - adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell articolo 31 del D. Lgs. 15

196/2003; - adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all articolo 31, analiticamente specificato nell allegato B al decreto stesso, denominato Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ; - predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate. ART. 19 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l Amministrazione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro. ART. 20 NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute: - nel D.Lgs. 163/2006 Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e successive modifiche e integrazioni; - nel DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ; - nella L.R. 38/2007 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro e successive modifiche e integrazioni; - nel Regolamento di attuazione della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni; 16

- nel Regolamento di attuazione della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 45/R del 7/08/2008 e successive modifiche e integrazioni; - per le parti compatibili con la suddetta normativa, nel Capitolato generale d appalto per i contratti di forniture e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 30.07.2001. ART. 21 SPESE CONTRATTUALI I corrispettivi del presente contratto sono esenti per quanto concerne l IVA ai sensi dell art. 10, comma 1, punto 2) del D.P.R. 633/1972. Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l imposta di registro ed al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L imposta di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico della Società. ART. 22 ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL ART. 1341 DEL CODICE CIVILE Ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig. dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui all art. 10 (Decorrenza della garanzia), all art. 11 (Clausola Broker e pagamento del premio) e all art. 19 (Foro competente). ART. 23 DISPENSA LETTURA ALLEGATI Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli allegati. - PARTE II - Lotto 9 Rischio RC Auto e Rischi accessori 17

ART. 1 OGGETTO La Regione Toscana, nella persona del Dirigente responsabile del contratto affida a Unipolsai Assicurazioni S.p.A. che, nella persona del accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire il Servizio assicurativo RC Auto e Rischi accessori a favore della Regione Toscana Giunta Regionale e degli Enti ed Agenzie istituite con Legge Regionale Lotto 9. La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato descrittivo e prestazionale (in seguito per brevità indicato come Capitolato ) e nel Capitolato Speciale di Polizza dell Assicurazione RC Auto e Rischi accessori Lotto 9 (in seguito per brevità indicato come Capitolato di polizza ) che, in formato elettronico, sottoscritti digitalmente dalle parti in allegano al presente atto rispettivamente quali Allegato e Allegato. ART. 2 DURATA Il servizio avrà durata di 4 (quattro) anni, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30 giugno 2014, data di esecuzione anticipata delle prestazioni. Prima della data di scadenza del contratto, l Amministrazione potrà richiedere alla Società la proroga del servizio, fino all individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a 120 giorni e per un corrispettivo contrattuale massimo pari al prodotto tra il rateo di premio giornaliero determinato sulla base della quotazione del rischio risultante dal Dettaglio Economico del Lotto 9 per il numero di giorni per i quali viene richiesta la proroga. La Società a seguito della richiesta di cui sopra è obbligata a proseguire i servizi alle medesime condizioni per il periodo indicato dall Amministrazione. ART. 3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE Il corrispettivo contrattuale annuo è fissato in 79.596,74 (Euro settantanovemila- 18

cinquecentonovantasei/74), comprensivo di imposte pari ad (Euro / ), determinato dall applicazione dei tassi percentuali indicati sugli importi di base imponibile, così come risulta dal Dettaglio Economico presentato in modalità telematica in sede di gara che, in copia digitale conforme all originale, si allega al presente contratto quale Allegato, salvo l eventuale regolazione del premio assicurativo. ART. 4 ADESIONE AL CONTRATTO Il presente contratto viene stipulato da Regione Toscana quale centrale di committenza di cui all art. 33 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell art. 53 della L.R. 38/2007 gli enti, organismi, agenzie e aziende istituite con legge regionale, gli enti parco regionali sono obbligati ad aderire al contratto stipulato da Regione Toscana. La Società è tenuta ad applicare gli stessi patti e condizioni fissati nel presente contratto anche agli enti aderenti e ad applicare per ogni ente gli importi offerti ed indicati nella sezione di rispettiva competenza del Dettaglio Economico. Gli Enti interessati dovranno aderire al contratto tramite la sottoscrizione di uno specifico atto di adesione, previa verifica da parte della Regione della costituzione della cauzione definitiva da parte della Società a favore dell ente aderente calcolata sull importo contrattuale di adesione dell ente ed in funzione del ribasso percentuale offerto dalla Società sull importo contrattuale a favore dell ente stesso, secondo quanto previsto dall art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Gli importi dovuti dagli Enti, che aderiranno al contratto, sono a totale carico degli stessi. Ai sensi dell art. 274 del DPR 207/2010 gli enti aderenti nomineranno un responsabile del procedimento e un direttore di esecuzione. Analogamente a quanto previsto per Regione Toscana, qualora Regione Toscana ri- 19

chieda alla Società la proroga del servizio, sarà possibile anche per gli enti aderenti al contratto richiedere a loro volta la proroga del servizio per lo stesso periodo richiesto da Regione Toscana e per un corrispettivo contrattuale massimo pari al prodotto tra il rateo di premio giornaliero determinato sulla base della quotazione del rischio risultante dal Dettaglio Economico del Lotto 9 per il numero di giorni per i quali viene richiesta la proroga. ART. 5 DIRETTORE DI ESECUZIONE Il Sig., è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per l Amministrazione. ART. 6 VERIFICA DI CONFORMITA Per la verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all art. 5 del Capitolato. ART. 7 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETÀ Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall esecutore, se non è disposta dal direttore dell esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell articolo 311 del DPR 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell esecuzione del contratto. ART. 8 MODIFICHE INTRODOTTE DALL AMMINISTRAZIONE Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni l Amministrazione potrà richiedere all esecutore le variazioni contrattuali di cui all art. 311 del DPR 207/2010. Con la sottoscrizione del presente contratto l esecutore si obbliga, ai sensi del comma 6 del- 20

l art. 311 del DPR 207/2010, ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell esecutore maggiori oneri. ART. 9 ELEMENTI VARIABILI Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l Amministrazione deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte dell Amministrazione dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se l Amministrazione non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la 21

Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se l Amministrazione non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. ART. 10 DECORRENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2014 ancorché il premio, intendendosi anche quello relativo alla prima rata, venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. ART. 11 CLAUSOLA BROKER E PAGAMENTO DEL PREMIO L Amministrazione affida la gestione della polizza assicurativa oggetto del presente contratto, compreso il pagamento del premio, ad Assiteca S.p.A. Internazionale di Brokeraggio Assicurativo, con sede legale in Milano, Via Sigieri n. 14, in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti la polizza assicurativa saranno svolti per conto dell Assicurato dal suddetto Broker. 22

Il compenso del Broker, individuato nella misura del 2,95% sul premio imponibile per i rischi non RC Auto e dello 0,10% sul premio imponibile per il rischio RC Auto, rimane a carico della Società. La Società autorizza il Broker ad effettuare i pagamenti, in conformità dei comma precedenti, mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica presso Agenzia di, con codice IBAN: intestato a - o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva. La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13/08/2010. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo gara (CIG): 5663781BED. La Società dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica, sopra indicato, sono: - C.F. ; La Società è tenuta a comunicare all Amministrazione eventuali variazioni relative al conto corrente sopra indicato ed ai soggetti delegati ad operare sullo stesso. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto siano eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali l Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1456 del codice civile. Il Sig. dichiara espressamente di esonerare l Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti. 23

ART. 12 COMUNICAZIONI FRA LE PARTI A parziale deroga delle norme che regolano l assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell incarico di brokeraggio, con l impegno del Contraente a comunicarne alla Società l eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall una all altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza. ART. 13 MODALITA DI ESECUZIONE DELL APPALTO Le prestazioni oggetto dell appalto devono essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato di polizza. ART. 14 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta. E vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da 24

parte dell Amministrazione per maggior danno arrecato. ART. 15 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETA La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l oggetto dell appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. La Società, nell espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l Amministrazione. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 16, in caso di violazione 25

dei suddetti obblighi l Amministrazione ha diritto di richiedere il risarcimento dei danni. Per le parti compatibili si applica l art. 165 del DPR 207/2010 relativo ai sinistri alle persone e danni. ART. 16 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire all Amministrazione il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. L Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento, anche in date diverse da quelle indicate, il dettaglio di sintesi dei sinistri con le modalità di cui sopra, il quale dovrà essere prodotto dalla Società entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta. In caso di inadempienza da parte della Società, l Amministrazione provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società un termine massimo di 10 giorni solari per adempiere ovvero per produrre le proprie controdeduzioni Nel caso in cui l Amministrazione accerti l esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procederà con l applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all applicazione delle penali. Laddove la Società persista nell inadempimento e ove le controdeduzioni non fosse- 26

ro pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di: 100,00 a valere sull ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell inadempimento rispetto ai termini indicati dall Amministrazione e per l esecuzione delle prestazioni contrattuali. L applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell Amministrazione ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Ai sensi dell art. 145 comma 4 del DPR 207/2010, il direttore dell esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel capitolato e nel presente contratto; qualora il ritardo nell adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell ammontare netto contrattuale, l Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell articolo 136 del D.Lgs. 163/2006. La Società è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall Amministrazione per l avvio dell esecuzione del contratto; qualora la Società non adempia, l Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Ai sensi dell art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Società negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore di esecuzione, propone ai sensi dell articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 27

L Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - in caso di subappalto non autorizzato dall Amministrazione. In caso di risoluzione, l Amministrazione procederà all escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al successivo articolo 15, salvo l ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento. Al di fuori dei casi sopra specificati l Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 dell articolo 136 del D.P.R. 207/2010, si riserva la facoltà di risolvere il contratto. In relazione all istituto della risoluzione del contratto l Amministrazione applica la disciplina degli articoli da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell artt. 1454 cod. civ. (se previsto) e dell art. 1456 cod. civ. espressamente previste nel presente contratto e per i quali vige la relativa disciplina. Le condizioni per l applicazione delle penali e la risoluzione del contratto valgono anche per gli Enti che aderiscono al contratto, relativamente alla loro specifica parte di prestazione. ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva mediante n. del, con la quale 28

si costituisce fideiussore a favore dell Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro ( /00). L atto suddetto è conservato agli atti dell Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall art. 113, del D.Lgs. 163/2006, a misura dell avanzamento dell esecuzione, nel limite massimo del 80% dell iniziale importo garantito. L ammontare residuo, pari al 20% dell iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 12/03/2007. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell appalto. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all applicazione del D. Lgs. 196/2003. In particolare si impegna a: 29