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INAF OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA Via Santa Sofia, 78 95123 Catania Affidamento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria sedi di Catania e di Serra La Nave della durata di due anni rinnovabile per ulteriori 6 mesi PROCEDURA APERTA bandita con Determina Direttoriale n. 56/2010 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 57 del 16.5.2011 come modificata con avviso del 9.6.2011 pubblicato sulla G.U.R.I n. 72 del 20.6.2011 CIG N. 1868139511, CUP C51D10000000001 Importo a base d asta (per la durata di due anni): Euro 116.000,00 oltre IVA di legge esclusi gli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, pari a euro 2.398,42 oltre IVA VERBALE DI GARA DEL 10.02.2012 Il giorno dieci del mese di febbraio dell anno 2012 alle ore 11:30 nei locali dell Osservatorio Astrofisico di Catania si è riunita la Commissione della gara in oggetto per procedere, successivamente alle verifiche sulle offerte considerate anomale, all aggiudicazione della gara per l affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali in uso all Osservatorio, sede di Catania, ivi compreso il Laboratorio di Astrofisica Sperimentale e le aree a quest ultimo immediatamente adiacenti, e i locali di Serra La Nave, Comune di Ragalna, per 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi. Il Presidente comunica che il Responsabile del Procedimento ha trasmesso in data 23.01.2012 i verbali e la documentazione relativi alle giustificazioni e alle audizioni delle ditte che avevano presentato un offerta giudicata anomala, nonché la relazione del Responsabile del Procedimento. La Commissione prende visione delle lettere di richiesta giustificazioni e/o precisazioni, della documentazione prodotta e dei verbali di audizione delle Ditte che si sono presentate alla convocazione, esaminando i fascicoli delle ditte secondo l ordine temporale seguito dal Responsabile del Procedimento per la verifica delle offerte anomale. Il primo fascicolo in esame riguarda la ditta Sanex Services s.r.l. a cui erano state chieste giustificazioni in merito al numero di ore previste nel capitolato e offerte dalla ditta e al costo orario del lavoro, sulla base delle tabelle ministeriali. Dalla documentazione prodotta dalla ditta è emerso che, tolti i costi per la sicurezza da rischi propri come indicati nell offerta, il costo della manodopera offerto dalla ditta per il servizio sarebbe pari a euro 10,36, importo notevolmente inferiore al costo medio previsto dalle tabelle ministeriali vigenti alla data di pubblicazione del Bando di gara. La ditta ha giustificato il costo offerto con la

possibilità di godere delle agevolazioni previste dalla L. 407/90 anche per gli eventuali impiegati della ditta cessante, pur non conoscendo se questi ultimi siano in possesso di tutti i requisiti imposti dalla predetta legge. Per quanto attiene alle spese amministrative, la ditta ha dichiarato che le stesse potranno essere coperte utilizzando anche integralmente gli utili d impresa. La Commissione, visionata tutta la documentazione, valutato che tutti gli elementi sotto indicati sono stati contestati alla Ditta e sono stati oggetto di contraddittorio in sede di verifica delle anomalie, ritiene di escludere l offerta presentata dalla ditta Sanex Services s.r.l., perché ritenuta anomala ed eccessivamente e ingiustificatamente bassa, e quindi, non affidabile e congrua, per le seguenti ragioni: 1) il costo della manodopera offerto è notevolmente inferiore rispetto al costo medio previsto dalle tabelle ministeriali; 2) tale eccessivo scostamento non è stato giustificato adeguatamente dalla Ditta: il riferimento alla possibilità di godere dei benefici previsti dalla Legge 407/90 appare, infatti, a tal fine irrilevante, sia perché, stante l obbligo previsto dall art. 4 del CCNL di settore, esso sarebbe basato su presupposti di fatto e di diritto eventuali e, al momento, non conosciuti dalla Ditta (reddito dei lavoratori, stato di disoccupazione), sia perché anche depurando il costo ricavato dalle tabelle degli oneri previdenziali e assistenziali (situazione comunque non certa né dimostrata dalla Ditta), il costo orario da tabelle ammonterebbe a 11,82, e quindi, esso sarebbe ancora e notevolmente divergente rispetto a quello offerto dalla ditta ( 10,36); 3) la Ditta ha palesato notevole confusione tra costo della manodopera e costo per gli oneri della sicurezza da rischi propri, modificando più volte le proprie dichiarazioni (prima separandolo in sede di offerta economica, poi includendolo nel costo della manodopera in sede di giustificazioni) e dando, quindi, ulteriore prova di non affidabilità dell offerta e di non corretta valutazione dei singoli elementi del prezzo offerto: in ogni caso, la Commissione valuta che l individuazione degli oneri per la sicurezza da rischi propri effettuata dalla Ditta in sede di offerta economica, non poteva essere modificata in sede di giustificazioni e che, in ogni caso, il costo orario offerto per la manodopera si appalesa comunque eccessivamente basso e non giustificato; 4) la Ditta chiaramente palesa di non avere debitamente calcolato né incluso nel prezzo offerto le spese amministrative (es. per la stipula del contratto), affermando di essere disposta a coprire tali spese fino ad azzerare l utile d impresa. Un offerta che non sia remunerativa per la ditta offerente e che quindi non preveda almeno un margine, seppur minimo, di utile, stante il costo incomprimibile della manodopera, è da ritenersi anomala, in quanto incoerente con le comuni leggi di mercato e con una razionale gestione dei fattori di produzione. Essa infatti, in quanto non remunerativa per la ditta, si appalesa ab origine per nulla vantaggiosa ed inoltre esporrebbe la stazione appaltante al rischio di una esecuzione atipica e non corretta dell appalto, nel tentativo logico di un recupero, in maniera non convenzionale, dell equilibrio economico contrattuale. Alle ore 11:45 si è presentato il Sig. Pansino Giuseppe, legale rappresentante della ditta IMS Impresa Mediterranea Servizi s.r.l., riconosciuto tramite Carta d identità n. AO8079683 rilasciata dal Comune di Messina il 13.5.2010, che si allega in copia. 2

Si passa all esame del fascicolo della ditta Multi Professional Service s.r.l. a cui erano state chieste giustificazioni in merito al numero di ore previste nel capitolato e offerte dalla ditta e al costo orario del lavoro, sulla base delle tabelle ministeriali. La ditta ha giustificato il costo offerto relativamente alla manodopera ( 11,23 l ora) dichiarando inoltre l intenzione di applicare contratti part-time per i propri dipendenti anche per gli eventuali impiegati della ditta uscente. La suddetta giustificazione, stante il numero di ore offerte, è stata ritenuta carente dal Responsabile del Procedimento, il quale, ritenute insufficienti le giustificazioni fornite dalla ditta, con nota n. 1811 del 9.12.2011 e successiva convocazione inviata con nota n. 44 del 10.1.2012, ha richiesto ulteriori chiarimenti in particolare in merito ai seguenti aspetti: 1. mancato inserimento nel calcolo del costo orario offerto dell anzianità di settore, stante il disposto dell art. 22 del CCNL nonché mancato inserimento delle festività retribuite; della rivalutazione TFR; del fondo di previdenza complementare e della bilateralità ; 2. mancato calcolo degli oneri Inps e Inail su tredicesima e quattordicesima, nonché sulle incidenze ore non lavorate; 3. modalità di calcolo del costo rateo incidenze quantificato dalla ditta in euro 10,85, nonché le modalità di calcolo dei riflessi sul costo orario offerto; 4. totale assenza di incidenza delle assenze, come dichiarata dalla ditta, in riferimento anche all obbligo previsto dall art. 4 del CCNL di settore; 5. benefici in godimento per il personale in forza alla ditta che sarebbe addetto alle sostituzioni e assegnato al Comune di Catania; 6. mancato calcolo delle incidenze Ires e Irap; 7. giacenze di magazzino dichiarate ma non dimostrate dalla ditta. La Ditta non ha provveduto a fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti a giustificazione del prezzo offerto, né successivamente si è presentata all audizione convocata dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell art. 88 c. 4 D.Lgs. 163/2006. La Commissione, pertanto, anche ai sensi dell art. 88 co. 5 del D. L.vo 163/2006: - visionata tutta la documentazione; - valutato che tutti gli elementi sotto indicati sono stati contestati alla Ditta alla quale è stata offerta ampia possibilità di contraddittorio in sede di verifica delle anomalie; - verificato che la Ditta, pur formalmente e regolarmente richiesta e convocata, non ha presentato le ulteriori precisazioni richieste né si è presentata alla convocazione e che, quindi, ricorrono i presupposti per prescindere dall audizione della Ditta, ritiene di escludere l offerta presentata dalla ditta Multi Professional Service s.r.l, perché giudicata anomala ed eccessivamente e ingiustificatamente bassa, e quindi, non affidabile e non congrua per le seguenti ragioni: 1) il costo della manodopera offerto è inferiore rispetto al costo medio previsto dalle tabelle ministeriali; 2) tale scostamento non è stato giustificato adeguatamente dalla Ditta, la quale, nel calcolo del costo orario offerto, ha omesso di inserire tutti gli elementi sopra indicati ed evidenziati dal 3

Responsabile del Procedimento né ha prodotto alcuna giustificazione in merito, neanche con riferimento alle giacenze di magazzino addotte; 3) non appare chiaro il riferimento a contratti part-time, anche e soprattutto in relazione ad eventuali applicazioni di quest ultimo ai dipendenti della ditta cessante. Si passa quindi all esame del fascicolo della ditta IMS Impresa Mediterranea Servizi s.r.l. a cui erano state chieste giustificazioni in merito al numero di ore previste nel capitolato e offerte dalla ditta e al costo orario del lavoro, sulla base delle tabelle ministeriali, nonché chiarimenti relativi ai costi per la sicurezza connessi con i rischi specifici propri dell attività dell impresa. Relativamente ai costi per la sicurezza, la ditta ha fornito esaustive giustificazioni producendo preventivi e contratti dai quali è emersa la motivazione dell importo indicato per gli oneri della sicurezza da rischi propri, ritenuti, pertanto, congrui rispetto all entità e alle caratteristiche dell oggetto dell appalto. In merito al costo della manodopera, invece, la ditta ha giustificato il prezzo offerto, sostenendo la possibilità di impiegare operai di I livello al costo orario di 14,24, come indicato nelle tabelle ministeriali. Su richiesta del Responsabile del Procedimento, in merito all obbligo ex art. 4 del CCNL di settore, la Ditta ha manifestato l intenzione di assumere gli eventuali impiegati della ditta uscente inquadrandoli nel I livello, a prescindere dalle attuali condizioni dai medesimi godute. In sede di audizione, inoltre, la ditta ha precisato che per sopperire ai costi derivanti dall eventuale assunzione dei dipendenti della ditta precedente ai sensi dell art. 4 del CCNL di settore, si utilizzerebbe l utile, anche a condizione che quest ultimo risulti poi pari a zero. Si precisa inoltre che la Ditta ha indicato che gli utili ammonterebbero ad euro 353,76. Altresì la Ditta ha dichiarato che nelle spese di gestione quantificate dalla medesima in euro 190,49, sarebbero comprese anche 30 euro per le spese di contratto da stipulare in forma pubblica nonché le spese per n. 10 ore di lavoro amministrativo, riservandosi di produrre ulteriore documentazione a giustificazione del prezzo offerto: tale documentazione non è mai pervenuta. La Commissione, visionata tutta la documentazione, valutato che tutti gli elementi sotto indicati sono stati contestati alla Ditta e sono stati oggetto di contraddittorio in sede di verifica delle anomalie, ritiene di escludere l offerta presentata dalla ditta I.M.S. Impresa Mediterranea Servizi s.r.l., perché ritenuta anomala ed ingiustificatamente bassa, e quindi, non affidabile e congrua, per le seguenti motivazioni: 1) la Ditta ha calcolato il prezzo offerto sulla base del presupposto di impiegare esclusivamente operai di I livello, senza tener conto dell obbligo previsto dall art. 4 del contratto di settore che recita di assumere eventuali operai della Ditta cessante garantendo loro gli stessi livelli contrattuali della ditta di provenienza; 2) per sopperire ad eventuali costi aggiuntivi della manodopera, la Ditta si è dichiarata disposta a rinunciare agli utili: tuttavia, come già chiarito, la Commissione ritiene che un offerta che non sia remunerativa per la ditta offerente e che quindi non preveda almeno un margine, seppur minimo, di utile, stante il costo incomprimibile della manodopera, è da ritenersi anomala, in quanto incoerente con le comuni leggi di mercato e con una razionale gestione dei fattori di produzione. Essa infatti, in quanto non remunerativa per la ditta, si appalesa ab origine per nulla vantaggiosa ed inoltre esporrebbe la stazione appaltante al rischio di una esecuzione atipica dell appalto, nel tentativo logico di un recupero, in maniera non convenzionale, dell equilibrio economico contrattuale. Si correrebbe, altresì, il rischio di 4

non garantire il rispetto delle disposizioni contrattuali di settore non assicurando ai lavoratori i trattamenti salariali minimi; 3) in ogni caso e a prescindere da quanto sopra detto, il margine di utile indicato in 353,76 appare di per sé incoerente con una ponderata e razionale valutazione della remuneratività del contratto né, in tal senso, la ditta ha addotto giustificazioni che possano dimostrare un eventuale bilanciamento dell esiguo margine di utile con eventuali altri vantaggi derivanti all impresa dall aggiudicazione dell appalto. Al contrario, la ditta ha dichiarato di volere utilizzare il già esiguo utile per la copertura derivante dal costo effettivo della manodopera; 4) gli importi indicati come spese di gestione non sono ritenuti congrui in quanto risultano palesemente insufficienti a coprire le spese per il personale amministrativo (n. 10 ore) e le spese per la stipula dell eventuale contratto in forma pubblica, indicate, queste ultime, comunque, in misura del tutto insufficiente. Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione, pronunciata l esclusione delle predette tre offerte anomale, aggiudica provvisoriamente l appalto in questione al migliore offerente individuato, ai sensi del criterio prescelto nel bando, nella ditta Diversi Servizi Integrati Soc. Coop. Sociale, che aveva offerto un ribasso percentuale dello 0,63% e la cui offerta era stata ritenuta congrua come risulta dal verbale della commissione del 20.09.2011. La Commissione dichiara, stante l esito della gara, che non esistono altre ditte in graduatoria. Invia, pertanto, gli atti alla stazione appaltante per il seguito di competenza. Alle ore 12:55 il Sig. Pansino, come sopra identificato, lascia la seduta. Alle ore 12:56 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara. Letto, confermato e sottoscritto seduta stante. La Commissione F.to Dott. Ettore Marilli F.to Sig. Giancarlo Bellassai F.to Dott.ssa Anna Giglio F.to Dott.ssa Valentina Romania 5