REGOLAMENTO PER LE PUBBLICAZIONI DI ATTI E DOCUMENTI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE



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Transcript:

REGOLAMENTO PER LE PUBBLICAZIONI DI ATTI E DOCUMENTI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE Approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 29.01.2010

INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2. Diffusione di dati personali mediante pubblicazione sul sito Internet Art. 3 - Caratteristiche dei dati e diffusione su Internet Art. 4 Principio di necessità Art. 5 Principio di disponibilità Art. 6 Modalità di trattamento e diffusione dei dati personali Art. 7 Modalità di diffusione e trattamento dei dati sensibili e giudiziari Art. 8 Modalità di trattamento e diffusione dei dati relativi allo stato di salute Art. 9 Informativa per il trattamento dei dati personali Art. 10 Dati personali, atti e documenti destinati alla pubblicazione sul sito del Comune Art. 11 Dati personali, atti e documenti non destinati alla pubblicazione sul sito del Comune Art. 12 Competenze e responsabilità Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina la pubblicazione di atti e documenti sul sito Internet del Comune, nel rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione Digitale e delle linee guida per il corretto utilizzo degli strumenti informatici fornite dall Autorità Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007. Art. 2. Diffusione di dati personali mediante pubblicazione sul sito Internet 1. La diffusione di dati personali sul sito Internet del Comune è consentita se contenuta in atti o documenti la cui pubblicazione è ammessa da disposizioni di legge o di regolamento. Art. 3. - Caratteristiche dei dati e diffusione su Internet 1. I dati personali devono essere esatti, aggiornati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità; è pertanto vietato diffondere atti eccedenti o non indispensabili a seconda dei casi, rispetto alle finalità perseguite. 2. Tutti i documenti pubblicati devono essere in formato non modificabile, fatte salve particolari tipologie di documenti, quali la modulistica da personalizzare con dati propri e simili. 3. La pubblicazione e diffusione di atti e documenti su internet deve tener conto degli obblighi imposti dalla disciplina in materia di pubblicità legale, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ai dati personali. Art. 4 Principio di necessità 1. La diffusione di dati personali attraverso il sito del Comune comporta la conoscenza di dati da parte di un numero indeterminato di soggetti. 2. Ogni attività di diffusione dati è effettuata dopo aver preventivamente valutato se le finalità di trasparenza e di comunicazione possano essere perseguite senza divulgare informazioni, atti e documenti, con l identificazione degli interessati solo quando sia necessario. Art. 5 Principio di disponibilità 1. I dati devono essere formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l uso delle tecnologie dell informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione. 2. A tal fine, il sito istituzionale del Comune di Cadoneghe è realizzato nel rispetto dei principi di accessibilità, elevata usabilità e reperibilità, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità. 3. Sul sito è possibile aggiungere collegamenti ad altri siti di pubblica utilità. Art. 6 Modalità di trattamento e diffusione dei dati personali 1. I dati personali disponibili sul sito devono essere diffusi nel rispetto dell art. 11, comma 1 del Decreto legislativo n. 196/2003. Art. 7 Modalità di diffusione e trattamento dei dati sensibili e giudiziari 1. La diffusione dei dati sensibili e/o giudiziari è consentita solo se strettamente indispensabile e prevista da espressa disposizione di legge o regolamento secondo modalità volte a prevenire

violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell interessato. In tutti gli altri casi è espressamente vietata. Art. 8 Modalità di trattamento e diffusione dei dati relativi allo stato di salute 1. È in ogni caso espressamente vietato diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati. Art. 9 Informativa per il trattamento dei dati personali 1. L informativa per il trattamento dei dati previamente fornita ai sensi dell art. 13 del Decreto legislativo 196/2003 all interessato per il trattamento di volta in volta individuato deve contenere l indicazione che i dati forniti saranno diffusi tramite Internet sul sito del Comune di Cadoneghe. Art. 10 Dati personali, atti e documenti destinati alla pubblicazione sul sito del Comune 1. Possono essere pubblicati sul sito internet del Comune: a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata; c) le pubblicazioni nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla L. 241/1990 e dalla L. 150 del 2000; d) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima; e) curricula e retribuzioni dei dirigenti; f) l elenco dei consorzi e delle società partecipate dal Comune e dei rappresentanti dell Ente. g) l elenco degli incarichi esterni conferiti; h) la composizione dell amministrazione comunale; i) gli atti normativi a rilevanza pubblica come ad esempio non esaustivo: Statuto, regolamenti e norme; j) gli atti da pubblicare all Albo Pretorio informatico ai sensi dell art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, così come individuati nell apposito regolamento; k) notizie su eventi di interesse nazionale o locale; l) informazioni a carattere divulgativo, come ad esempio non esaustivo: dati relativi alle associazioni, l elenco delle testate giornalistiche, l orario di apertura di strutture pubbliche non appartenenti all Ente, informazioni statistiche, geografiche, politiche e storiche, risultati elettorali, rassegna stampa su notizie di interesse locale; m) notizie, informazioni, atti, documenti e dati già per loro stessa natura diffuse o destinate ad esserlo; n) tutti gli ulteriori atti che per disposizioni di legge o di regolamento devono essere pubblicati sul sito internet. 2. In particolare nel rispetto del principio di non eccedenza rispetto alle finalità sono pubblicabili i seguenti atti con le limitazioni indicate: - relativamente ai concorsi pubblici e selezioni per assunzioni di personale: o gli elenchi dei candidati ammessi con la sola indicazione della data di nascita nei casi di omonimia; o gli elenchi dei soli candidati ammessi alle singole prove, con la sola indicazione della data di nascita nei casi di omonimia. Non possono essere pubblicati i

nominativi dei candidati non ammessi né i punteggi parziali dagli stessi ottenute nelle prove intermedi; o le graduatorie finali dei soli candidati idonei, con la data di nascita nei casi di omonimia, riportando il solo punteggio complessivo conseguito senza indicazioni alcuna dei titoli di precedenza e/o preferenza; - relativamente alle ammissioni al servizio residenziale del centro polifunzionale anziani A. Spinelli : o i nominativi delle persone inserite in graduatoria ed il solo punteggio complessivo agli stessi assegnato. Nei soli casi di omonimia può, se necessario, essere riportata la data di nascita. - relativamente a graduatorie per l assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o edilizia convenzionata od agevolata: o le graduatorie sono pubblicabili con la sola indicazione dei nominativi dei soggetti inseriti, integrata dall eventuale data di nascita, ed il solo punteggio complessivo ottenuto. 3. Nei casi di pubblicazione nel sito di elenchi o graduatorie diverse da quelle riportane nel comma 2, per le quali non sussista una specifica disposizione di legge che imponga la loro pubblicazione nel sito web del Comune individuando puntualmente i dati che debbono essere pubblicati, la pubblicazione verrà effettuata in analogia a quanto previsto al comma 2. 4. L amministrazione si riserva di interrompere la pubblicazione delle informazioni che ritenesse non coerenti con i fini istituzionali, in contrasto con i commi precedenti o con i principi indicati dal comma 5 dell art. 1 della Legge 150/2000. Art. 11 Dati personali, atti e documenti non destinati alla pubblicazione sul sito del Comune 1. Non è ammessa la pubblicazione dei seguenti atti: a) atti anagrafici, come ad esempio non esaustivo, certificati di residenza, stato di famiglia ed elenchi di iscritti all anagrafe; b) estratti degli Atti di Stato Civile; c) dati reddituali dei contribuenti. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, è sempre espressamente vietata la pubblicazione in qualsiasi forma di notizie a carattere razzista, violento, pubblicitario al di fuori degli spazi appositamente predisposti, propaganda politica o a contenuto non puramente informativo. Art. 12 Competenze e responsabilità 1. La responsabilità dell inserimento compete al soggetto incaricato delle relative operazioni sul sito interno; la responsabilità dell aggiornamento e della correttezza dei dati compete al responsabile del procedimento per materia. 2. La responsabilità per omessa o incompleta indicazione dell ambito di diffusione dei dati nell informativa ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 compete al Responsabile per il trattamento individuato. 3. La responsabilità sui contenuti dei siti web raggiungibili attraverso un collegamento presente sul sito del Comune è esclusivamente del sito terzo. Art. 13 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all Albo Pretorio.