COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma)



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COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) Regolamento di attuazione relativo all accertamento, valutazione e liquidazione a risarcimento dei danni causati all agricoltura da fauna selvatica protetta, in area ricompresa nel perimetro della riserva naturale statale Litorale Romano, ai sensi del D.M.A. 29 marzo 1996 Approvato con deliberazione consiliare n. 110 del 16 novembre 2000

Indice Articolo 1...3 Articolo 2...3 Articolo 3...3 Articolo 4...3 Articolo 5...4 Articolo 6...4 Articolo 7...4 Articolo 8 Danni alle colture cerealicole, foraggiere ed ai prati pascoli, causati alla semina...4 Articolo 9 Danni in fase di maturazione delle colture...5 Articolo 10...5 Articolo 11...5 Articolo 12...5 Articolo 13 Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione (frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto)...5 Articolo 14 Danni alle produzioni zootecniche ed ittiche...5 Articolo 15 Danni ai rimboschimenti fino a tre anni dall impianto, se adeguatamente recintato...6 Articolo 16...6 Articolo 17...6 Articolo 18...7 Articolo 19...7 Articolo 20...7 Articolo 21...7 Articolo 22 Norme transitorie...8 Articolo 23...8 2

Articolo 1 1. Per garantire l integrità della rendita agricola ai proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che abbiano subito danni da parte della fauna selvatica o inselvatichita alle produzioni agricole e/o opere in essi approntate ed al patrimonio zootecnico, ricomprese nel perimetro della Riserva Naturale Statale Litorale Romano, ai sensi del D.M.A. 29/03/1996, saranno risarciti i danni come previsto dalla legge 157/92 e L.R. Lazio n. 17/95, art. 42, comma 4, lettera d). Articolo 2 1. Le domande di risarcimento dovranno pervenire al Comune di Fiumicino, Assessorato Ambiente, Riserva Naturale Statale Litorale Romano (di seguito Amministrazione), Piazza G.B. Grassi 3, 00054 Fiumicino (RM), entro e non oltre giorni sette (7) dall evento dannoso, complete sia nelle dichiarazioni che negli allegati, elencati all art. 22 del presente regolamento; in caso contrario l Ufficio competente provvederà a chiedere la regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre giorni quindici (15) dalla ricezione della richiesta, pena l archiviazione della pratica. 2. Qualora la domanda risulti incompleta o carente dei documenti richiesti, non si procederà al sopralluogo fino alla regolarizzazione della stessa, con conseguente rischio di non quantificabilità dei danni, quindi impossibilità di risarcimento; l Amministrazione avrà cura di richiedere il perfezionamento della documentazione rilevatasi carente. 3. Nel caso in cui i danni si siano verificati in terreni già interessati nell anno precedente, sarà cura dell Ufficio individuare i documenti utili alla istruttoria della domanda di risarcimento, anche mediante ricorso alla autocertificazione. Articolo 3 1. Sono risarcibili le seguenti tipologie di prodotti danneggiati: 1.a) colture erbacee; 1.b) impianti di prati e pascoli; 1.c) colture foraggiere, cerealicole, industriali, oleaginose, proteolaginose; 1.d) colture orticole; 1.e) pascoli permanenti; 1.f) colture arboree in attualità di coltivazione: frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto; 1.g) rimboschimenti fino a tre anni dall impianto; 1.h) infrastrutture: opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree opere quali fossetti per la regimazione delle acque, terrazze, gradoni, lunette, arginature e quant altro stabilito con D.G.R. Lazio 450/1998; 1.i) produzioni zootecniche ed ittiche. Articolo 4 1. L Amministrazione provvederà all accertamento ed alla stima dei danni tramite personale tecnico in servizio presso l Ufficio competente ed incaricato dal Responsabile del Servizio, in possesso di adeguata professionalità. 2. Ove particolari esigenze di carattere tecnico organizzativo lo richiedano, l Amministrazione potrà avvalersi degli Uffici Tecnici Decentrati della Regione Lazio, Assessorato allo Sviluppo del Mondo Agricolo e/o Provincia di Roma, Ufficio Caccia e Rappresentanti delle categorie professionali. 3

3. I sopralluoghi per la verifica dei danni denunciati, avverranno tempestivamente e comunque entro giorni trenta (30) decorrenti dalla data di presentazione della domanda (art. 26, comma 3, L. 157/92) al fine di una precisa valutazione del danno e della specie che lo ha causato; in caso di segnalata urgenza si provvederà al sopralluogo entro giorni dieci (10). 4. Il richiedente è tenuto al versamento di Lit. centomila (100.000), per le spese tecniche di sopralluogo ed istruttoria, sul c/c postale n. 85928000 intestato al Comune di Fiumicino, causale Risarcimento danni da fauna selvatica anno 2000. Articolo 5 In caso di danni verificatisi successivamente all accertamento del tecnico incaricato dall Amministrazione, sullo stesso terreno e per la stessa coltura, nessun sopralluogo verrà effettuato e quindi nessun risarcimento riconosciuto, se non previa presentazione di nuova istanza, nel rispetto dei tempi e modalità di cui sopra, fermo restando che i danni precedentemente stimati verranno detratti dalla stima successiva. Articolo 6 1. Nessun sopralluogo verrà effettuato e nessun risarcimento corrisposto, per danni verificatisi in impianti di piante micronizzate se non protette da idonee recinzioni. 2. Il risarcimento verrà corrisposto qualora venisse accertata dal tecnico incaricato dall Amministrazione, la rottura della recinzione da parte della fauna selvatica. Articolo 7 Nelle istanze presentate, gli interessati dovranno dichiarare, a pena di nullità, che, per i danni denunciati, nessun indennizzo/risarcimento è stato richiesto o ricevuto da altri enti: qualora in fase di sopralluogo è accertato che la liquidazione dei danni denunciati sia di competenza di altri soggetti o i danni siano inesistenti, si procederà alle azioni successive, se del caso a tutela della pubblica amministrazione, ovvero all inoltro dell istanza agli organismi competenti. Articolo 8 Danni alle colture cerealicole, foraggiere ed ai prati pascoli, causati alla semina 1. Qualora il danno accertato risulti interessare una quota superiore al sessanta 60% della superficie investita dalla coltura danneggiata, deve essere ammessa la risemina; in tal caso il risarcimento è corrispondente al costo adeguatamente documentato, con presentazione delle fatture attestanti l acquisto delle sementi stesse, delle sementi e della manodopera necessaria al ripristino della coltivazione. 2. Nel caso in cui il danno interessi meno del sessanta 60% della superficie investita dalla coltivazione, il risarcimento viene calcolato sulla base di: a) valutazione economica del prodotto sul campo fornita dai mercuriali della Camera di Commercio con riferimento all epoca di raccolta; b) entità della superficie danneggiata; c) produzione media zonale. 3. Nel caso in cui l interessato si rifiuti o ritardi l operazione di risemina, tanto da comprometterne gli esiti, o accertata l impossibilità di procedere a una nuova semina verranno risarcite le sole spese sostenute (sementi, concimi, trattamenti e lavorazioni), adeguatamente documentate con presentazione di fatture; 4. Nel caso in cui la risemina non possa essere effettuata per avverse condizioni atmosferiche verrà corrisposto il risarcimento del prodotto considerato maturo, detraendo dal valore stimato della produzione media probabile il costo delle spese di raccolta e condizionamento non sostenute. 4

Articolo 9 Danni in fase di maturazione delle colture Viene ammesso a risarcimento la perdita del prodotto in fase di maturazione detraendo dal valore stimato della produzione media probabile, il costo delle spese di raccolta e condizionamento non ancora sostenute per la commercializzazione, applicando i prezzi del prodotto sul campo, dati dai mercuriali della Camera di Commercio con riferimento all epoca della raccolta. Articolo 10 1. Nessun sopralluogo verrà effettuato e nessun risarcimento riconosciuto per danni causati a depositi di mais insilato, alle cosiddette ricciare delle castagne e simili, qualora gli stessi non siano protetti da idonee recinzioni. 2. Il risarcimento sarà riconosciuto qualora venga dimostrata l avvenuta rottura da parte della fauna selvatica delle recinzioni predette e sarà commisurato al valore medio di mercato determinato sulla base dei mercuriali della Camera di Commercio. Articolo 11 1. Qualora il danno venga causato in fase intermedia, il risarcimento sarà commisurato alle spese colturali sostenute fino al momento del danno, al netto della quota valutata utile per colture praticabili in sostituzione. 2. Nel caso di danni al cotico erboso, verrà corrisposto un risarcimento equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino, secondo il vigente prezziario regionale. Articolo 12 I danni alle colture orticole, siano essi destinati alla commercializzazione che all autoconsumo, verranno liquidati in base a: a) superficie danneggiata; b) prezzo del prodotto; c) produzione media zonale. Articolo 13 Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione (frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto) Qualora il danno sia tale da consigliare la sostituzione di piante, l ammontare del risarcimento viene calcolato sulla base del costo delle sostituzioni messe a dimora, incrementato di un valore calcolato sulla base dei criteri precedenti, pari alla perdita del prodotto. Il risarcimento avverrà previa presentazione di fatture attestanti l acquisto delle sostituzioni e a dimostrazione dei lavori eseguiti. Articolo 14 Danni alle produzioni zootecniche ed ittiche 1. Per il danno al patrimonio zootecnico deve intendersi la perdita definitiva di animali da allevamento per aggressione della fauna selvatica, il risarcimento avverrà previo sopralluogo e a presentazione di certificazione/i del servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio, attestanti la specie che lo ha determinato e ove previsto, il codice di iscrizione al registro dei capi allevati tenuto presso l A.S.L., l avvenuta distruzione, fermo restando che non saranno risarciti danni all interno di recinti assimilabili a fondi chiusi, ad eccezione dei casi di accertata rottura dei recinti stessi da parte della selvaggina. 5

2. Il risarcimento è determinato sulla base dei mercuriali della Camera di Commercio con riferimento al periodo in cui si è verificato il danno. 3. Per i danni causati alle produzioni ittiche, nessun risarcimento sarà riconosciuto qualora gli impianti non siano recintati e coperti da reti ad evitare incursioni sistematiche di uccelli o predatori. Articolo 15 Danni ai rimboschimenti fino a tre anni dall impianto, se adeguatamente recintato Ove si verifichi la necessità di sostituzioni parziali nella piantagione danneggiata, il risarcimento viene calcolato sulla base del costo delle piante e manodopera per messa a dimora, adeguatamente documentate; fermo restando che la liquidazione avverrà a presentazione di fatture attestanti l acquisto delle piante stesse e a dimostrazione del lavoro eseguito. Articolo 16 La liquidazione dei danni, riconosciuti risarcibili alla luce di quanto sopra esposto e di quanto definito dal successivo art. 20, avverrà come appresso specificato: 1) Qualora i fondi annualmente stanziati dall Amministrazione, in apposito capitolo di bilancio di spesa per il risarcimento di detti danni, non siano sufficienti a coprire l intero ammontare dei rimborsi richiesti, si procederà alla necessaria riduzione proporzionale del singolo risarcimento. A tal fine ciascun risarcimento sarà corrisposto in due fasi, la prima pari al cinquanta per cento (50%) dell ammontare riconosciuto come liquidabile, nei termini previsti dalla L.R. 17/95, la seconda fase, a conguaglio o nella misura eventualmente proporzionalmente ridotta, resa possibile dalla effettiva capienza della voce di bilancio dedicata. Alla gestione delle somme provvede il Dirigente dell Area che gestisce la Riserva Naturale Statale Litorale Romano, sulla base dell istruttoria fornita dagli Uffici e delle risultanze dei sopralluoghi effettuati dai tecnici all uopo incaricati. 2) Fermo restando quanto previsto al comma 1, per i danni subiti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, il risarcimento sarà prioritariamente riconosciuto, qualora il richiedente dimostri l iscrizione alla Camera di Commercio o SCAU dalla quale risulti che l occupazione in agricoltura rappresenta l attività principale e con atto separato, fonte primaria di sostentamento del nucleo familiare. 3) I danni causati al patrimonio zootecnico, accertati e certificati secondo le modalità previste, saranno risarciti secondo i criteri che precedono. 4) Nessun risarcimento sarà riconosciuto e quindi nessun danno sarà liquidato per danni verificatisi ai prodotti conservati nelle adiacenze delle abitazioni e comunque qualora gli stessi non siano protetti da idonee recinzioni od altra opportuna protezione. Articolo 17 Qualora venissero istituiti campi di gara fissi, se consentiti dalla normativa di tutela e dalle prescrizioni di Piano di Gestione relativo al Regolamento di attuazione, considerati impianti sportivi a tutti gli effetti per l effettuazione di gare cinofile di rilievo regionale, nazionale e/o internazionale, gli eventuali danni saranno accertati dai tecnici all uopo incaricati dall Amministrazione, con le procedure e le modalità stabilite dal presente regolamento, fermo restando quanto all art. 16. Nel caso in cui questi siano gestiti da enti diversi, associazioni o soggetti privati, a questi farà carico l onere dell accertamento e risarcimento del danno stesso. 6

Articolo 18 Al risarcimento dei danni stimati e riconosciuti liquidabili, con le modalità previste, si provvederà secondo l ordine cronologico di presentazione delle domande, entro novanta giorni dal termine dell istruttoria. Articolo 19 Superati i termini relativi ai tempi stabiliti per l accertamento da parte dei tecnici incaricati dall Amministrazione, di cui all art. 4 del presente regolamento, possono essere presentate da parte degli interessati perizie di parte asseverate da tecnici iscritti agli albi professionali. Articolo 20 1. Nelle domande, da compilarsi utilizzando un modulo prestampato di domanda che potrà essere ritirato dall interessato presso l Amministrazione nei consueti orari di apertura al pubblico, dovranno essere specificati, giusto art. 2, 1) Dovrà essere specificato: 1) dati catastali; 2) titolo di proprietà o di possesso; 3) luogo e data dell evento dannoso; 4) tipo di produzione danneggiata o di impianto e/o infrastruttura danneggiati; 5) la quantità o stima del danno, sulla base dei parametri previsti nel presente regolamento; 6) le caratteristiche del danno in relazione alla specie che lo hanno causato. 2) Dovrà inoltre essere dichiarato: 1) di non aver chiesto od ottenuto alcun indennizzo o risarcimento da altri enti o associazioni per i danni denunciati; 2) che i danni rientrano nella casistica di cui al comma 4, lettera d), dell art. 42 della L.R. 17/95; 3) che il danno è stato causato da fauna selvatica; 4) specificazione della specie che ha prodotto il danno; 5) l indicazione se il terreno ricade nel perimetro della Riserva Naturale Statale Litorale Romano ai sensi del D.M.A. 29/03/1996; 6) di non aver ucciso gli animali che hanno causato detto danno. 3) Dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) ricevuta del versamento sul c/c postale n. 85928000 intestato al Comune di Fiumicino, causale Risarcimento danni da fauna selvatica anno 2000 ; 2) iscrizione Camera di Commercio o iscrizione INPS (SCAU) autocertificazione; 3) planimetria catastale 1:2000, anche in copia autenticata; 4) visure catastali; 5) autocertificazione attestante il titolo di godimento dei terreni interessati dai danni qualora il richiedente non sia proprietario o contratto di affitto; 6) certificazione del servizio veterinario A.S.L. attestante la causa del danno, la specie ed il numero di matricola dei capi coinvolti e l avvenuta distruzione, qualora si tratti di danni al patrimonio zootecnico; 7) idonea documentazione fotografica illustrativa del danno subito. Articolo 21 I sopralluoghi saranno effettuati secondo l ordine di arrivo delle domande, salvo deroghe decise dal dirigente dell Area, per richieste anche se pervenute successivamente ad altre giacenti, il tutto riferito ai tempi di raccolta e alla zona di intervento dei tecnici incaricati. 7

Articolo 22 Norme transitorie 1. Tale regolamento trova applicazione anche alle domande di risarcimento pervenute nelle more dell adozione dello stesso, nell anno 1999 e fatte salve le precedenti segnalazioni. 2. La competenza a dirimere eventuali controversie è devoluta ad un arbitrato presso Regione Lazio, Assessorato Sviluppo Mondo Rurale, Settore 66, Ufficio S.T.F.V.R., Via C. Colombo 212, 00147 Roma. Articolo 23 Per quanto non previsto in questo regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia. 8

DOMANDA IN BOLLO DEL VALORE CORRENTE COMUNE DI FIUMICINO Assessorato Ambiente, Riserva Naturale Statale Litorale Romano Piazza G.B. Grassi, 3 00054 FIUMICINO (RM) Il sottoscritto nato a. il e residente in Via. C.A.P... Città.. tel... n. C.F. in qualità di (1).... di un terreno sito in agro del Comune di loc.... foglio/i. p.lla/e. della sup. aziendale complessiva di ha.. DICHIARA che le p.lle.. del foglio. pari a ha. coltivate a e/o infrastruttura.... in data (2) subivano danni causati da per una quantità stimata in q.li ha. n. piante altro caratteristiche del danno...... pertanto ai sensi delle leggi vigenti chiede il dovuto indennizzo. Dichiara inoltre che sul terreno interessato al danno esistono/non esistono fabbricati, costruzioni, pertinenze e che detta coltura ricade in: Terreno libero all esercizio di caccia ZZ.R.C. Oasi Area Contigua D.M.A. 29/03/1996, ZONA TIPO (ai sensi della L.R. Lazio n. 17/95 art. 42, c. 4, lett. d) Data Firma leggibile Si allegano i seguenti documenti (sottoscritti sotto piena responsabilità del richiedente): Copia planimetrica e visura catastale (contratto affitto, comodato, ecc.) terreno interessato, scala 1:2000; Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo di proprietà o di possesso del terreno; Dichiarazione di non aver ricevuto risarcimenti da altri enti per lo stesso evento dannoso; Dichiarazione che il terreno non ricade in A.F.V., zona addestramento cani, fondi chiusi e che RICADE IN ZONA DI TIPO. DELLA RISERVA NATURALE STATALE LITORALE ROMANO, AI SENSI DEL D.M.A. 29/03/1996; Se il terreno è in comproprietà o non risulta intestato al richiedente occorre produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove si dichiari che i cointestatari sono stati sono stati messi a conoscenza che lo stesso ha presentato domanda per risarcimento danni; Iscrizione alla Camera di Commercio o iscrizione INPS (SCAU) Autocertificazione; Versamento per spese tecniche di sopralluogo e di istruttoria di Lit. 100.000 sul c/c postale 85928000 intestato al Comune di Fiumicino. Causale Risarcimento danni colture agricole in area protetta da fauna selvatica. Idonea documentazione fotografica. (1) proprietario, affittuario, comodatario, altro. (2) la domanda deve pervenire entro 7 giorni dall evento dannoso. N.B.: Ai sensi del D.P.R. 403/98 le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere rese di fronte all incaricato al ricevimento ovvero spedito per posta allegando fotocopia di documento di riconoscimento valido agli effetti di legge.