ALLEGATO 1. Roma, 31 agosto 2010



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Ai Sigg. Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori delle Aziende, Società ed Enti associati del settore funerario Alla Commissione Servizi funerari Roma, 31 agosto 2010 Circ. p.n. 2499/AG e p.c. Al Consiglio direttivo Alla Confservizi Alle Confservizi regionali Alle Federazioni consorelle All ANCI Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano LORO SEDI Oggetto: Regione del Veneto D.G.R. n. 1909 del 27 luglio 2010 Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 "Norme in materia funeraria". Linee guida di prima applicazione. La Giunta regionale del Veneto, con la deliberazione n. 1909 del 27 luglio 2010, pubblicata nel B.U.R. n. 65 del 10 agosto 2010, ha adottato Linee guida di prima applicazione della L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 Norme in materia funeraria, nelle sue premesse definite per una corretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale., contenute nell Allegato A alla sopra richiamata D.G.R. n. 1909 del 27 luglio 2010. In Allegato 1 si riporta il testo della D.G.R. (Veneto) n. 1909 del 27 luglio 2010, mentre in Allegato 2 indicazioni illustrative delle Linee guida di prima applicazione della legge regionale richiamata. La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l area circolari del settore funerario. Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti. Il Direttore Area Idrico-Ambientale (Renato Drusiani) ALLEGATO 1

giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 1909 del 27 luglio 2010 pag. 1/4 Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 Norme in materia funeraria LINEE GUIDA DI PRIMA APPLICAZIONE Per rispondere alle richieste di Aziende Ulss, Comuni ed Associazioni di categoria circa alcuni aspetti applicativi di carattere operativo urgente della nuova legge regionale Norme in materia funeraria e in attesa della definizione dei requisiti di cui all articolo 2, si forniscono indicazioni per una corretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale. La legge regionale 18/2010 è la normativa di riferimento in materia funeraria per la Regione Veneto e supera il DPR 10 settembre 1990 n. 285 che resta in vigore per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto. Ai sensi dell art. 54 della legge regionale le disposizioni di cui al DPR 285/1990 continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti che riguardano: a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori; b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale; c) i requisiti strutturali di case funerarie e di sale del commiato; d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse; e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l esercizio dell attività funebre; f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri; g) l elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione. AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA FUNEBRE Nulla è innovato per le imprese funebri operanti al momento di entrata in vigore della legge già in possesso delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all art. 115 del T.U.LL.PS. Le imprese funebri esistenti dovranno tuttavia adeguarsi ai requisiti che saranno definiti dalle disposizioni regionali per l esercizio dell attività funebre, entro i termini stabiliti nelle disposizioni stesse (art. 54, comma 4). Nell ottica della semplificazione amministrativa, la specifica autorizzazione comunale per l esercizio dell attività funebre, prevista all art. 5, comma 2, comprende le autorizzazioni di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia d affari e persegue anche una finalità di natura igienico-sanitaria. Sarà cura del Comune, in sede istruttoria, verificare l esclusione di cui all art. 5, comma 1, lettera b). L art. 5, comma 4, introduce, in coerenza con quanto segnalato dall Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione all affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie, obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri, l incompatibilità dell attività funebre con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale. L art. 28, secondo comma, richiama ancora l incompatibilità della gestione dei cimiteri con l attività funebre.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1909 del 27 luglio 2010 pag. 2/4 L affidamento di operazioni e servizi cimiteriali previsti dalla legge, ancorché sotto il controllo diretto del Comune, attengono in ogni caso all attività di gestione dei cimiteri. La gestione delle aree e dei servizi cimiteriali, come richiamato dall Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione AS392 del 17/05/2007 pubblicata sul bollettino n. 19/2007, è infatti suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano per la sua caratteristica di operatore funebre. La stessa Autorità Garante ha inoltre ricordato di essere già in passato intervenuta per censurare la condotta di quelle amministrazioni comunali che avevano bandito gare per affidare il servizio di gestione dei servizi cimiteriali ad imprese di onoranze funebri, rilevando come tale circostanza avvantaggiava l operatore funebre aggiudicatario. La legge regionale non prevede disposizioni per i casi di affidamento temporaneo e/o occasionale di tali servizi. Nelle situazioni esistenti, a scadenza dell affidamento e comunque entro il 24 marzo 2011 è fatto d obbligo la separazione societaria con proprietà diversa (art. 54, comma 2). TRASPORTO FUNEBRE Il trasferimento del cadavere durante il periodo di osservazione, così come disciplinato dall art. 11, non costituisce trasporto funebre e pertanto non è soggetto all autorizzazione di cui all art. 23. Resta fermo l obbligo di comunicazione della nuova sede all ufficiale di stato civile e al medico necroscopo da parte dell impresa funebre che esegue il trasferimento. Nel caso di trasferimento in Comune diverso da quello di decesso detta comunicazione dovrà essere inoltrata a tutti i soggetti territorialmente interessati. Nel caso di trasferimento di paziente deceduto in struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale (art. 18) si precisa che per struttura interna si intende la struttura interna all ente, anche se ubicata in un Comune diverso. In questo ultimo caso la comunicazione di cui all art. 11 sarà effettuata a cura della direzione medica della struttura che effettua il trasferimento. L'art. 21, comma 3, riconosce e indica come responsabile delle verifiche preliminari al trasporto, quali l'identità del cadavere e la regolarità del confezionamento del feretro, l addetto al trasporto nella sua veste di incaricato di pubblico servizio. Il personale delle ulss viene così del tutto e definitivamente svincolato da attività che non richiedono discrezionalità tecnico-professionale ora di competenza del personale delle imprese funebri autorizzate. La definizione di incaricato del trasporto della salma era peraltro già contenuta nel punto 5.4 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24. Con l intento di uniformare le modalità di verbalizzazione degli adempimenti previsti dalla norma è stato predisposto un modello esemplificativo come da allegato. L azienda ULSS è tenuta a certificare le caratteristiche delle casse limitatamente ai fini del trasporto del feretro all estero (art. 26, comma 4). Altra innovazione introdotta in relazione alla semplificazione amministrativa riguarda l autorizzazione all inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall ufficiale dello stato civile (art. 23, comma 2), che ha validità anche ai fine del trasporto. L autorizzazione comunale al trasporto funebre resta pertanto formalmente prevista solo nei casi diversamente contemplati (esempio trasporto di cadavere da cimitero ad altro cimitero). Si suggerisce di riportare in calce all atto le diciture la presente autorizzazione vale anche come autorizzazione al trasporto ai sensi dell art. 23, comma 2, della l.r. 18/2010.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1909 del 27 luglio 2010 pag. 3/4 INIEZIONI CONSERVATIVE L art. 20, comma 3, prevede che il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, venga effettuato, con personale appositamente formato, dall impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro. La formazione del personale riguarda aspetti che attengono prevalentemente alla tutela della salute e sicurezza degli operatori (Dlgs. 81/2008), la cui responsabilità ricade nell ambito delle competenze del datore di lavoro, ma anche altri aspetti tecnico-operativi.. Nelle more dell approvazione delle disposizioni di cui all art. 2, comma 2, lettera e), le aziende ulss continuano ad assicurare tale trattamento. CREMAZIONE L art. 46 disciplina l autorizzazione alla cremazione intesa come pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri (art. 45). Nel caso diverso di cremazione di resti mortali, ipotesi contemplate agli articoli 39 e 40, si precisa che l autorizzazione compete al comune in cui sono esumati o estumulati e non all ufficiale dello stato civile del comune di decesso. Ciò peraltro coerentemente anche con quanto già stabilito all art. 3 del DPR 15/07/2003 n. 254, comma 5. Per quanto riguarda la rimozione dei pace-maker si precisa che il problema si pone solo in presenza di stimolatore cardiaco alimentato con radionuclidi, oggi eccezionalmente impiegati. Negli altri casi, la rimozione di tali dispositivi non è necessaria. Con l occasione si evidenzia che quanto descritto all art. 3, comma 1, lettera h) della legge 130/2001 (obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia) non è stato oggetto di disciplina nella legge regionale 18/2010. Le Aziende ULSS e i Comuni sono invitati a dare la più ampia informazione delle presenti linee guida di prima applicazione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1909 del 27 luglio 2010 pag. 4/4

ALLEGATO 2 Regione del Veneto D.G.R. n. 1929 del 27 luglio 2010 Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 "Norme in materia funeraria". Linee guida di prima applicazione. (in B.U.R. Veneto n. 65 del 10 agosto 2010). La Giunta regionale del Veneto, con la deliberazione n. 1909 del 27 luglio 2010, pubblicata nel B.U.R. n. 65 del 10 agosto 2010, ha adottato Linee guida di prima applicazione della L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 Norme in materia funeraria, nelle sue premesse definite per una corretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale. Dette Linee guida di prima applicazione, sono contenute nell Allegato A alla sopra richiamata D.G.R. n. 1909 del 27 luglio 2010. Le Linee guida sarebbero state emanate per rispondere alle richieste delle Aziende ULSS, Comuni ed associazioni di categoria (sempre che siano state interpellate), in attesta della definizione dei provvedimenti previsti dall art. 2, comma 2 legge regionale, che assume il ruolo di normativa di riferimento, superando il d.p.r. 10 settembre 1990, n. 286 il quale, per altro, rimane pienamente vigente per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla legge regionale stessa. Tra l altro, nella parte iniziale dell Allegato A, si affronta pressoché subito il nodo dell art. 54, comma 1, legge regionale, con l asserzione secondo la quale le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (ma la norma richiamata appare più estesa facendo riferimento alle normative vigenti, termine ben più esteso che non il mero, riduttivo, richiamo al solo d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 ora citato) continuano ad applicarsi fino a che non siano pubblicati di provvedimenti individuati dall art. 2, comma 2 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18. Ne consegue che, almeno secondo questo indirizzo interpretativo, le disposizioni della legge regionale che non siano direttamente interessate da tali provvedimenti regionali, sarebbero applicabili fin dall entrata in vigore della legge regionale. Per inciso, potrebbe ricordarsi, per quanto valga, come un Azienda ULSS (che, per altro, risulta non essere stata estranea nella fase redazionale del testo della legge regionale)), dopo consultazioni tra i vari servizi e dipartimenti, incluso il proprio Servizio affari legali, fosse giunta alla conclusione che la sola norma della legge regionale immediatamente applicabile fosse quella dell art. 7, comma 2, interpretazione che da un lato appare debole (infatti, le disposizioni dell art. 54, comma 1 legge regionale possono portare o all interpretazione per cui la clausola sospensiva ivi considerata attenga all intera legge regionale o che operi limitatamente alle parti per le quali occorra la pubblicazione dei provvedimenti regionali enucleati all art. 2, comma 2, senza grandi possibilità per soluzioni interpretative intermedie), dall altro segnala le difficoltà interpretative che derivano da un testo legislativo in tal modo redatto (il ché è comprovato, altresì, dalla stessa adozione delle Linee guida ). Per inciso, sulla portata dell art. 54, comma 1 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 non è il caso di sostenere a-prioristicamente una o altra linea interpretativa, ben avendo presente che anche l intenzione del legislatore, seppure in forma subordinata, costituisce uno dei criteri d interpretazione delle norme, ma proprio in quanto subordinata essa non può far attribuire alle norme senso diverso da quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. Le Linee guida considerano alcune aree tematiche. Autorizzazioni allo svolgimento dell attività funebre. Allo stato, rientrando l esercizio dell attività funebre tra le materie oggetto di provvedimenti regionali di cui all art. 2, comma 2 legge regionale, viene affermata la (temporanea) non modifica dei titoli di esercizio dell attività funebre (e per quanto riguarda le autorizzazioni considerate dall art. 115 T.U.LL.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modif., si fa necessario rinvio alla circolare n. 2490/AG del 4 agosto 2010), fermo restando il successivo adeguamento in osservanza dell art. 54, comma 4 legge regionale. Per altro, sul punto si osserva

come la stessa definizione di attività funebre data all art. 5, comma 1 legge regionale risenta di quei fattori di criticità rilevati con la già citata circolare e con la ed essa precedente circolare n. 2007/AG del 22 giugno 2009. In materia di incompatibilità, si osserva come la prima delle ipotesi considerate dall art. 5, comma 4 della legge regionale, le Linee guida ricordano come la legge regionale non preveda disposizioni per i casi di affidamento temporaneo (ogni affidamento di servizi pubblici non potrebbe che essere temporaneo) e/o occasionale di tali servizi, obliterando il fatto che ciò non potrebbe aversi avuto, in quanto gli affidamenti di servizi pubblici locali attengono, ratio materiae, alla competenza dello Stato e dell Unione europea. Trasporto funebre. Lascia perplessi l affermazione per la quale il trasporto del cadavere effettuato durante il periodo di osservazione non costituisca trasporto funebre, con le conseguenze, anche sotto il profilo dell individuazione delle procedure autorizzatorie, pur comprendendosi come tale impostazione derivi dall anomala scelta di non avvalersi, a differenza di altre norme regionali, della differenziazione tra trasporto di salma e trasporto di cadavere, la quale, debitamente definita, avrebbe evitato equivocità non di poco conto, anche per il fatto dell inidoneità di una tto amministrativo, quale è la D.G.R. n. 1909 del 27 luglio 2010, ad introdurre elementi riconducibili a quella che dovrebbe essere un interpretazione autentica del testo normativo. E, per altro, ben vero come all art. 5, comma 1, lett. d) L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, si indichino separatamente sia il trasporto durante il periodo di osservazione, che il trasporto funebre, cosa che per altro non risolve l equivocità già segnalata, trattandosi pur sempre di un trasporto di cadavere, quale definito proprio come trasporto funebre dall art. 18, il ché esclude che possano darsi definizioni diverse da quelle già date dalla legge regionale stessa, specie se con atti amministrativi d indirizzo. Nel secondo periodo, con riferimento alle ipotesi di trasporti che riguardino strutture sanitarie o socio-assistenziali, è presente un indicazione che sembrerebbe ipotizzare l ammissibilità di un servizio obitoriale non presente nel medesima struttura fisica di decesso, trascurando il fatto per il quale la presenza di un adeguato servizio obitoriale è condizione per il funzionamento, o per l accreditamento, di strutture sanitarie e di alcune strutture socio-sanitarie (ad esempio, per le R.S.A., si veda il d.p.c.m. 22 dicembre 1989). E evidente come tale indicazione possa essere, presuntivamente, per le situazioni che vedono enti (forse il riferimento è alle Aziende ULSS) in cui siano presenti una pluralità di strutture sanitarie o socio-assistenziali (tanto che si tratti di padiglioni ospedalieri, quanto di altre strutture gestite sul territorio da alcune Aziende ULSS), in funzione di programmare una quale concentrazione di strutture obitoriali (ipotesi che potrebbe anche avere una qualche razionalità per alcune tipologie di strutture, in particolare nel caso di quelle per le quali la disponibilità di un servizio mortuario non costituisca requisito per il funzionamento o l accreditamento, come, ad esempio, le C.T.P. ed altre), visto che è presente l ipotesi che quest ultima si trovi in comune diverso. Per altro, in relazione all art. 18, comma 2, poiché tali trasferimenti non possono che essere svolti se non da personale della struttura, consegue anche che debbano avvenire con i mezzi prescritti per il trasporto di cadaveri su strada di cui all art. 20 d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (fino a che esso rimanga applicabile) non solo quando vi sia il trasferimento del cadavere in struttura obitoriale dello stesso ente sito in altro comune, ma altresì ogni qual volta il trasferimento abbia una percorrenza sulla viabilità ordinaria, anche se all interno del medesimo territorio comunale, mezzi dei quali le Aziende ULSS, così come altre strutture sanitarie o socio-assistenziali generalmente non dispongono. In relazione alla c.d. verifica del feretro viene proposto uno modello di verbale di chiusura del feretro, annesso all Allegato A contenente le Linee guida. Per altro, appare del tutto superficiale l affermazione secondo cui tale attività non richiederebbe discrezionalità tecnico-professionale, dato che non si tratta di discrezionalità, quanto di verifica sull osservanza delle prescrizioni da osservare per il singolo confezionamento del feretro, in relazione alla tipologie di trasporto e alla pratica funeraria, al mezzo di trasporto utilizzato ed al tempo, alla percorrenza dello stesso, verifica che, pur se priva di componenti discrezionali, ha comunque un contenuto di valutazione tecnica. Di fatto (ma ciò discende dalla legge regionale, art. 21, comma 3) viene meno ogni controllo da parte

di un soggetto terzo, avendosi introdotto una sorta di auto-controllo, che aggrava la posizione dell addetto al trasporto, il quale risponde penalmente, e quindi personalmente, in caso di infedele, od imprecisa, attestazione. Nelle Linee guida viene fatto riferimento alla disposizione dell art. 23, comma 2 legge regionale, che, a parte la non superabile distinzione, oggettiva e soggettiva, tra funzioni proprie dei comuni e funzioni gestite dai comuni in servizi di competenza dello Stato, è formulato non tenendo presente, forse perché neppure noto in sede d istruttoria della D.G.R., l orientamento espresso in proposito dalla Giunta Regionale. Direzione Regionale Affari Legislativi, con nota n. 300978/40.03 del 28 maggio 2010 con cui è stato espresso il parere n. 35/10 (si va rinvio alla precedente circolare n. 2426/AG del 18 giugno 2010), segno che non mancano valutazioni diverse, anche contrastanti, anche all interno della struttura regionale. Iniezioni conservative. Poiché l art. 20 comma 3 legge regionale trasla la titolarità all esecuzione dei trattamenti antiputrefattivi, quando necessari, in capo a personale dell impresa funebre appositamente formato e nella fase di adozione dei provvedimenti regionali di cui all art. 2, comma 2 legge regionale, viene precisato come, transitoriamente, tali attività continuino ad essere assicurate dalle Aziende ULSS. Si deve, per inciso, osservare come non sia sufficiente la sola pubblicazione dei provvedimenti regionali di riferimento, ma anche la loro messa in attuazione e, per quanto riguarda la formazione, la tenuta e conclusione delle relative attività di formazione e, anche in tal caso, progressivamente per quanto riguarda il personale che risulterà, a mano a mano, avere completato il percorso formativo. Cremazione. In materia di cremazione, viene precisato come la rimozione di stimolatori cardiaci elettroalimentati (pace-maker) sia necessaria solo in presenza di stimolatori cardiaci alimentati a radionuclidi. Per altro, pur nella considerazione del loro ormai rarefatto utilizzo, specie negli impianti più recenti, deve considerarsi come sarebbe opportuno un qualche accertamento della presenza del pace-maker e, se sussistente, della verifica della sua tipologia, in quanto altrimenti si esporrebbe il soggetto esercente l attività funebre nella specie commissionato, nonché i familiari, quando risulti, documentalmente, che siano stati di ciò informati dall esercente l attività funebre, a possibili azioni civilistiche (artt. 2043 e 2050 Codice Civile) di indennizzo dai danni che possano prodursi all impianto di cremazione. Il paragrafo dedicato alla cremazione considera altresì come la legge regionale non abbia preso in considerazione, disciplinando la fattispecie in un senso od in altro, le disposizioni dell art. 3, comma 1, lett. h) L. 30 marzo 2001, n. 130, da cui discende che questa disposizione sia operativa, quanto meno dall entrata in vigore della L. R. (Veneto) 25 settembre 2009, n. 24, oggi abrogata dall art. 55 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, abrogazione consequenziale al fatto che le norme della prima sono state riprese dalla successiva. Salvo non voler giungere alla conclusione per le quali le leggi statali non operino nella regione.